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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente TOSI SERGIO MARIO, Relatore TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1813/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_2Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il 29/01/2026
Fatti di causa 1. Nel corso dell'esercizio 2009 Ricorrente_1 realizzò un investimento per l'acquisizione di un impianto fotovoltaico per il quale aveva chiesto ed ottenuto l'accesso alla c.d. tariffa incentivante, così come disciplinata dal D.M. 19/02/2007 (c.d. II Conto Energia). La società ricorrente al momento dell'avvio dell'investimento era qualificabile quale Piccola Media Impresa, poiché - così come richiesto dall'art. 2 D.M. 18/04/2005 - aveva meno di 250 occupati, un totale attivo di bilancio inferiore ad Euro 43.000.000 e ricavi inferiori ad Euro 50.000.000. La stessa è soggetta a contabilità ordinaria ex lege, essendo costituita in forma di società a responsabilità limitata. L'art. 6, commi da 13 a 19 L. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente) prevedeva che la quota di reddito delle piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria destinata ad investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, intendendo per investimenti ambientali i costi d'acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, comma 1, lett. B), n. II c.c., necessari per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente, calcolati con l'approccio di natura incrementale. Il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota prot. 0018485 del 15 settembre 2011 (mai pubblicata), aveva stabilito che l'investimento nell'impianto fotovoltaico rientrasse nel novero degli investimenti ambientali, in quanto contribuisce alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla riduzione delle emissioni di CO2 grazie alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile attraverso lo sfruttamento dell'energia solare. La società chiese ad un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare in detassazione ai sensi dell'art. 6, co 13-19, l. 388/2000 ed il professionista determinò con specifica perizia il valore della componente ambientale dell'investimento ammissibile in deduzione dal reddito d'impresa, pari ad Euro 2.666.682,00. Il risparmio d'imposta teorico massimo era pari ad Euro 737.557,00 ossia il 19,63% rispetto al costo di realizzazione dell'impianto fotovoltaico (Euro 3.735.557,00). Affinché le suddette risultanze avessero i dovuti riflessi fiscali, in data 2/10/2023 la società presentò un'istanza rimborso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, lamentando che, stornando dall'imponibile fiscale, per i relativi anni d'imposta, il valore delle quote agevolabili dai summenzionati investimenti ambientali, si originavano perdite fiscali che rendevano non dovuti i versamenti IRES effettuati per gli anni di imposta dal 2018 al 2021. L'Agenzia delle Entrate non richiese chiarimenti e/o documenti integrativi. Nominativo_1Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 21, comma 2, 546/1992, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione Finanziaria equivalente ad un diniego del rimborso. La società, a fondamento dell'impugnazione, ha sostenuto che la mancata restituzione degli importi chiesti a rimborso avrebbe rappresentato un indebito oggettivo, ribadendo che l'eccedenza di versamento dell'IRES, così come risultante dall'istanza di rimborso, era dovuta all'applicazione della variazione in diminuzione collegata alla detassazione ambientale ex art. 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000. Ha, quindi, illustrato l'iter logico giuridico in forza del quale la contribuente odierna ricorrente aveva operato e le ragioni sottese a tale possibilità riconosciuta dall'ordinamento ed in particolare circa la correttezza della via intrapresa, nonché richiamato le argomentazioni di alcune sentenze di merito volte a dimostrare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari al fine di fruire della detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000 nonché la quantificazione della relativa variazione in diminuzione. Sulla base delle predette argomentazioni, la società ha chiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate ai rimborsi ritenuti spettanti in relazione alle annualità dal 2018 al 2021. 2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia fiscale con memoria di controdeduzioni, che ha, anzitutto, rappresentato come la legittimità dei precedenti atti di silenzio-rifiuto sia stata confermata dalla Commissione Tributaria di Lecce, con sentenza n. 911 depositata il 27/05/2021 per le annualità 2011-2014 e con sentenza n. 1118 depositata il 13/7/2021 per le annualità 2015-2017, entrambi pendenti in appello. L'Ufficio ha, quindi, eccepito: 1) in via preliminare: a) l'inammissibilità del ricorso per carenza di provvedimento impugnabile (ovvero, silenzio rifiuto avente valore provvedimentale), stante la presentazione di istanza di rimborso priva dei documenti indicati come allegati alla stessa istanza e, quindi, generica ed incompleta, in quanto non suffragata da alcun supporto probatorio;
b) l'inammissibilità della originaria istanza di rimborso, poichè presentata in un momento successivo all'abrogazione della norma istitutiva dell'agevolazione ad opera dell'art. 23, co. 7, D.L. 83/2012; c) l'inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 38 del d.P.R. 602/1973, tenuto conto che le perdite sono scaturite negli anni 2009-2010 e che avendo versato IRES in acconto a far data dal 16/06/2011 la domanda di rimborso andava effettuata entro il termine ultimo ed utile dell'anno 2015, mentre quella originaria (relativa agli anni dal 2011 al 2014) è stata presentata soltanto il 16/06/2015; 2) la non spettanza della Tremonti Ambiente in favore delle imprese che esercitano attività di produzione e commercializzazione di energia da fonti rinnovabili;
3) la mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla Tremonti Ambiente;
4) la mancata prova del quantum chiesto a rimborso, basato su una perizia priva di attendibilità, non asseverata nè giurata. L'Agenzia delle Entrate ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese. Entrambi le parti hanno depositato memorie illustrative. La ricorrente ha, altresì, depositato memorie di replica. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 26/01/2026. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle memorie di replica poichè depositate dalla ricorrente in data 24/1/2026, oltre il termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione previsto dall'art.32, co.2, D.Lgs. 546/1992 - dovendosi comunque osservare che in ragione degli argomenti spesi, diversamente da quanto prospettato con la memoria, non si ravvisano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto la Suprema Corte, con la sentenza 9914/2205 e con i precedenti richiamati (ai quali si rinvia), si è già fatto carico di un'interpretazione conforme alla normativa euro-unitaria.
1. In applicazione del principio processuale della ragione più liquida (sulla cui nozione cfr., ad es., Cass., ord. 20/02/2024, n. 4516), assume carattere assorbente l'eccezione dell'Amministrazione Finanziaria per la quale in tema di agevolazione per investimenti ambientali ex L. n. 388/2000, l'art. 6, comma 15, va interpretato nel senso che l'investimento in una fonte di energia rinnovabile deve essere impiegato nel ciclo produttivo proprio dell'impresa che richiede l'agevolazione, con esclusione del diritto al beneficio per l'impresa che abbia realizzato un impianto fotovoltaico per la produzione ed il commercio di energia elettrica (c.d. “imprese di scopo”).
2. Nel caso di specie, risulta che la società ricorrente che ha realizzato l'investimento ambientale è un'impresa che svolge, a scopo di lucro, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica per la cessione a terzi. Tanto si evince all'esame dello Statuto depositato presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, emerge che la ricorrente svolge, per oggetto sociale, l'attività prevalente di "Produzione di energia elettrica da altre foni rinnovabili” (v. estratto visura camerale in alleg. 1 AE).
3. Ebbene, la condivisa giurisprudenza di legittimità, in fattispecie del tutto analoghe ha chiarito che l'agevolazione di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000 non compete alle c.d. imprese di scopo (v., oltre a Cass. 18/06/2025 n. 16470 e Cass. 9/10/2025 n. 27086, citate dall'Ufficio nelle controdeduzioni, e Cass. 5/11/2025 n. 29303 e Cass. 11/11/2025 n. 9914 menzionate nelle memorie illustrative, tra le più recenti, Cass. 18/11/2025 n. 30431, che, nel richiamare quali precedenti conformi Cass. n. 27089/2025; Cass. n. 16470/2025, Cass. n. 17807/2025, Cass. n. 9914/2025, Cass. n. 35919/2023 e Cass. n. 25157/2023, ha precisato “che nel definire gli investimenti cui si applica l'agevolazione come quelli necessari per «prevenire, ridurre e ripianare danni causati all'ambiente», il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività”). Particolarmente chiara, al riguardo, è la motivazione di cui alla ordinanza della S.C. 11/11/2025 n. 29716, che di seguito si trascrive:
“La questione attiene all'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione c.d. "Tremonti Ambiente". La giurisprudenza di questa Corte si è prevalentemente orientata nel senso di una interpretazione restrittiva della norma, in conformità con la sua ratio e con i principi eurounitari in materia di aiuti di Stato (Cass. 22/12/2023, n. 35919).
3.1. L'art. 6, comma 15, della legge n. 388/2000 definisce Numero di raccolta generale 29716/2025 l'investimento ambientale come il costo di acquisto di immobilizzazioni materiali "necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente". La norma si fonda sul presupposto implicito della dannosità per l'ambiente dell'attività d'impresa, cui l'agevolazione intende porre rimedio. Di conseguenza, il riferimento ai "danni causati all'ambiente" deve essere inteso come riferito ai danni inerenti all'attività propria dell'impresa che effettua l'investimento (così Cass. 22/12/2023, n. 35919). Come più volte precisato da questa Corte, accogliere una tesi estensiva, che includa anche le imprese il cui oggetto sociale consiste proprio nella produzione di energia da fonti rinnovabili per la cessione a terzi, snaturerebbe la finalità del beneficio. Esso si trasformerebbe da incentivo a ridurre l'impatto ambientale della propria produzione a un'agevolazione settoriale per le imprese "verdi", con possibili profili di incompatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. L'accoglimento della tesi opposta comporterebbe che il beneficio in questione si tradurrebbe in un'agevolazione all'attività stessa delle imprese il cui oggetto è costituito da un'attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all'ambiente da terzi - e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente generalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente - esito che, oltre che contrastare con l'indicata intenzione del legislatore, sarebbe suscettibile di trasformare l'agevolazione in parola in un aiuto di Stato.
3.2. Anche recentemente l'indirizzo è stato ribadito e ulteriormente chiarito con un autorevole arresto (Cass. 16/04/2025, n. 9914) con il quale questa Corte ha affermato che, in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388 del 2000 spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con l'intenzione legislativa, oltre a trasformare l'agevolazione stessa in aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 87 e 89 del Trattato CEE successivamente con gli artt. da 107 a 109 TFUE, in favore di quelle imprese il cui oggetto sociale sia quello di prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente e i relativi investimenti siano strutturalmente diretti a tali fini. (Cass. 28/02/2025, n. 5330, Cass. 29/05/2024, n. 15060, Cass. 22/12/2023, n. 35919, Cass. 23/08/2023, n. 25157, Cass. 23/12/2020, n. 29365). Le norme di agevolazione fiscale, in quanto di carattere eccezionale e derogatorio, sono di stretta interpretazione e si deve dare continuità all'orientamento maggioritario secondo cui l'agevolazione non spetta alle imprese di scopo il cui unico oggetto è la produzione e la cessione a terzi di energia elettrica.”.
4. Nella fattispecie in esame, considerata la sussistenza del presupposto ostativo al riconoscimento del diritto al rimborso, costituito dall'essere la ricorrente una c.d. impresa di scopo, ne discende il rigetto del ricorso, con assorbimento delle residue eccezioni formulate dall'Ufficio profilandosi ultronea la loro disamina.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti atteso il recente consolidarsi dell'orientamento della Suprema Corte sopra esposto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lecce, il 26.1.2026 Il magistrato trib. est. Il presidente dr. Sergio Mario Tosi dr. Andrea Memmo
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente TOSI SERGIO MARIO, Relatore TOMMASI RAFFAELA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1813/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_2Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il 29/01/2026
Fatti di causa 1. Nel corso dell'esercizio 2009 Ricorrente_1 realizzò un investimento per l'acquisizione di un impianto fotovoltaico per il quale aveva chiesto ed ottenuto l'accesso alla c.d. tariffa incentivante, così come disciplinata dal D.M. 19/02/2007 (c.d. II Conto Energia). La società ricorrente al momento dell'avvio dell'investimento era qualificabile quale Piccola Media Impresa, poiché - così come richiesto dall'art. 2 D.M. 18/04/2005 - aveva meno di 250 occupati, un totale attivo di bilancio inferiore ad Euro 43.000.000 e ricavi inferiori ad Euro 50.000.000. La stessa è soggetta a contabilità ordinaria ex lege, essendo costituita in forma di società a responsabilità limitata. L'art. 6, commi da 13 a 19 L. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente) prevedeva che la quota di reddito delle piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria destinata ad investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, intendendo per investimenti ambientali i costi d'acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424, comma 1, lett. B), n. II c.c., necessari per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente, calcolati con l'approccio di natura incrementale. Il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota prot. 0018485 del 15 settembre 2011 (mai pubblicata), aveva stabilito che l'investimento nell'impianto fotovoltaico rientrasse nel novero degli investimenti ambientali, in quanto contribuisce alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla riduzione delle emissioni di CO2 grazie alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile attraverso lo sfruttamento dell'energia solare. La società chiese ad un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare in detassazione ai sensi dell'art. 6, co 13-19, l. 388/2000 ed il professionista determinò con specifica perizia il valore della componente ambientale dell'investimento ammissibile in deduzione dal reddito d'impresa, pari ad Euro 2.666.682,00. Il risparmio d'imposta teorico massimo era pari ad Euro 737.557,00 ossia il 19,63% rispetto al costo di realizzazione dell'impianto fotovoltaico (Euro 3.735.557,00). Affinché le suddette risultanze avessero i dovuti riflessi fiscali, in data 2/10/2023 la società presentò un'istanza rimborso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, lamentando che, stornando dall'imponibile fiscale, per i relativi anni d'imposta, il valore delle quote agevolabili dai summenzionati investimenti ambientali, si originavano perdite fiscali che rendevano non dovuti i versamenti IRES effettuati per gli anni di imposta dal 2018 al 2021. L'Agenzia delle Entrate non richiese chiarimenti e/o documenti integrativi. Nominativo_1Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 21, comma 2, 546/1992, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione Finanziaria equivalente ad un diniego del rimborso. La società, a fondamento dell'impugnazione, ha sostenuto che la mancata restituzione degli importi chiesti a rimborso avrebbe rappresentato un indebito oggettivo, ribadendo che l'eccedenza di versamento dell'IRES, così come risultante dall'istanza di rimborso, era dovuta all'applicazione della variazione in diminuzione collegata alla detassazione ambientale ex art. 6, commi da 13 a 19, L. 388/2000. Ha, quindi, illustrato l'iter logico giuridico in forza del quale la contribuente odierna ricorrente aveva operato e le ragioni sottese a tale possibilità riconosciuta dall'ordinamento ed in particolare circa la correttezza della via intrapresa, nonché richiamato le argomentazioni di alcune sentenze di merito volte a dimostrare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari al fine di fruire della detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000 nonché la quantificazione della relativa variazione in diminuzione. Sulla base delle predette argomentazioni, la società ha chiesto la condanna dell'Agenzia delle Entrate ai rimborsi ritenuti spettanti in relazione alle annualità dal 2018 al 2021. 2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia fiscale con memoria di controdeduzioni, che ha, anzitutto, rappresentato come la legittimità dei precedenti atti di silenzio-rifiuto sia stata confermata dalla Commissione Tributaria di Lecce, con sentenza n. 911 depositata il 27/05/2021 per le annualità 2011-2014 e con sentenza n. 1118 depositata il 13/7/2021 per le annualità 2015-2017, entrambi pendenti in appello. L'Ufficio ha, quindi, eccepito: 1) in via preliminare: a) l'inammissibilità del ricorso per carenza di provvedimento impugnabile (ovvero, silenzio rifiuto avente valore provvedimentale), stante la presentazione di istanza di rimborso priva dei documenti indicati come allegati alla stessa istanza e, quindi, generica ed incompleta, in quanto non suffragata da alcun supporto probatorio;
b) l'inammissibilità della originaria istanza di rimborso, poichè presentata in un momento successivo all'abrogazione della norma istitutiva dell'agevolazione ad opera dell'art. 23, co. 7, D.L. 83/2012; c) l'inammissibilità del ricorso per decadenza ex art. 38 del d.P.R. 602/1973, tenuto conto che le perdite sono scaturite negli anni 2009-2010 e che avendo versato IRES in acconto a far data dal 16/06/2011 la domanda di rimborso andava effettuata entro il termine ultimo ed utile dell'anno 2015, mentre quella originaria (relativa agli anni dal 2011 al 2014) è stata presentata soltanto il 16/06/2015; 2) la non spettanza della Tremonti Ambiente in favore delle imprese che esercitano attività di produzione e commercializzazione di energia da fonti rinnovabili;
3) la mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla Tremonti Ambiente;
4) la mancata prova del quantum chiesto a rimborso, basato su una perizia priva di attendibilità, non asseverata nè giurata. L'Agenzia delle Entrate ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso vinte le spese. Entrambi le parti hanno depositato memorie illustrative. La ricorrente ha, altresì, depositato memorie di replica. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 26/01/2026. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle memorie di replica poichè depositate dalla ricorrente in data 24/1/2026, oltre il termine di 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione previsto dall'art.32, co.2, D.Lgs. 546/1992 - dovendosi comunque osservare che in ragione degli argomenti spesi, diversamente da quanto prospettato con la memoria, non si ravvisano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto la Suprema Corte, con la sentenza 9914/2205 e con i precedenti richiamati (ai quali si rinvia), si è già fatto carico di un'interpretazione conforme alla normativa euro-unitaria.
1. In applicazione del principio processuale della ragione più liquida (sulla cui nozione cfr., ad es., Cass., ord. 20/02/2024, n. 4516), assume carattere assorbente l'eccezione dell'Amministrazione Finanziaria per la quale in tema di agevolazione per investimenti ambientali ex L. n. 388/2000, l'art. 6, comma 15, va interpretato nel senso che l'investimento in una fonte di energia rinnovabile deve essere impiegato nel ciclo produttivo proprio dell'impresa che richiede l'agevolazione, con esclusione del diritto al beneficio per l'impresa che abbia realizzato un impianto fotovoltaico per la produzione ed il commercio di energia elettrica (c.d. “imprese di scopo”).
2. Nel caso di specie, risulta che la società ricorrente che ha realizzato l'investimento ambientale è un'impresa che svolge, a scopo di lucro, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica per la cessione a terzi. Tanto si evince all'esame dello Statuto depositato presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, emerge che la ricorrente svolge, per oggetto sociale, l'attività prevalente di "Produzione di energia elettrica da altre foni rinnovabili” (v. estratto visura camerale in alleg. 1 AE).
3. Ebbene, la condivisa giurisprudenza di legittimità, in fattispecie del tutto analoghe ha chiarito che l'agevolazione di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000 non compete alle c.d. imprese di scopo (v., oltre a Cass. 18/06/2025 n. 16470 e Cass. 9/10/2025 n. 27086, citate dall'Ufficio nelle controdeduzioni, e Cass. 5/11/2025 n. 29303 e Cass. 11/11/2025 n. 9914 menzionate nelle memorie illustrative, tra le più recenti, Cass. 18/11/2025 n. 30431, che, nel richiamare quali precedenti conformi Cass. n. 27089/2025; Cass. n. 16470/2025, Cass. n. 17807/2025, Cass. n. 9914/2025, Cass. n. 35919/2023 e Cass. n. 25157/2023, ha precisato “che nel definire gli investimenti cui si applica l'agevolazione come quelli necessari per «prevenire, ridurre e ripianare danni causati all'ambiente», il legislatore ha inteso fare riferimento ai danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa investitrice, cioè ai danni causati da tale sua attività”). Particolarmente chiara, al riguardo, è la motivazione di cui alla ordinanza della S.C. 11/11/2025 n. 29716, che di seguito si trascrive:
“La questione attiene all'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione c.d. "Tremonti Ambiente". La giurisprudenza di questa Corte si è prevalentemente orientata nel senso di una interpretazione restrittiva della norma, in conformità con la sua ratio e con i principi eurounitari in materia di aiuti di Stato (Cass. 22/12/2023, n. 35919).
3.1. L'art. 6, comma 15, della legge n. 388/2000 definisce Numero di raccolta generale 29716/2025 l'investimento ambientale come il costo di acquisto di immobilizzazioni materiali "necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente". La norma si fonda sul presupposto implicito della dannosità per l'ambiente dell'attività d'impresa, cui l'agevolazione intende porre rimedio. Di conseguenza, il riferimento ai "danni causati all'ambiente" deve essere inteso come riferito ai danni inerenti all'attività propria dell'impresa che effettua l'investimento (così Cass. 22/12/2023, n. 35919). Come più volte precisato da questa Corte, accogliere una tesi estensiva, che includa anche le imprese il cui oggetto sociale consiste proprio nella produzione di energia da fonti rinnovabili per la cessione a terzi, snaturerebbe la finalità del beneficio. Esso si trasformerebbe da incentivo a ridurre l'impatto ambientale della propria produzione a un'agevolazione settoriale per le imprese "verdi", con possibili profili di incompatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. L'accoglimento della tesi opposta comporterebbe che il beneficio in questione si tradurrebbe in un'agevolazione all'attività stessa delle imprese il cui oggetto è costituito da un'attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all'ambiente da terzi - e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente generalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente - esito che, oltre che contrastare con l'indicata intenzione del legislatore, sarebbe suscettibile di trasformare l'agevolazione in parola in un aiuto di Stato.
3.2. Anche recentemente l'indirizzo è stato ribadito e ulteriormente chiarito con un autorevole arresto (Cass. 16/04/2025, n. 9914) con il quale questa Corte ha affermato che, in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, legge n. 388 del 2000 spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con l'intenzione legislativa, oltre a trasformare l'agevolazione stessa in aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 87 e 89 del Trattato CEE successivamente con gli artt. da 107 a 109 TFUE, in favore di quelle imprese il cui oggetto sociale sia quello di prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente e i relativi investimenti siano strutturalmente diretti a tali fini. (Cass. 28/02/2025, n. 5330, Cass. 29/05/2024, n. 15060, Cass. 22/12/2023, n. 35919, Cass. 23/08/2023, n. 25157, Cass. 23/12/2020, n. 29365). Le norme di agevolazione fiscale, in quanto di carattere eccezionale e derogatorio, sono di stretta interpretazione e si deve dare continuità all'orientamento maggioritario secondo cui l'agevolazione non spetta alle imprese di scopo il cui unico oggetto è la produzione e la cessione a terzi di energia elettrica.”.
4. Nella fattispecie in esame, considerata la sussistenza del presupposto ostativo al riconoscimento del diritto al rimborso, costituito dall'essere la ricorrente una c.d. impresa di scopo, ne discende il rigetto del ricorso, con assorbimento delle residue eccezioni formulate dall'Ufficio profilandosi ultronea la loro disamina.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti atteso il recente consolidarsi dell'orientamento della Suprema Corte sopra esposto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Lecce, il 26.1.2026 Il magistrato trib. est. Il presidente dr. Sergio Mario Tosi dr. Andrea Memmo