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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2825/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2825/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
( ) - avv. BARRA SABATO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.,
Pagina 1 di 4 r.g. 2825/25
chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza, atteso che il perito aveva riconosciuto unicamente il 67% pure chiesto in sede di Atpo ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
In diritto si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni -
67 dal 2019; requisito reddituale stabilito annualmente con decreto del
Ministero dell'Interno; incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che, anche con il presente giudizio (di merito di ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.), si discetti unicamente del requisito Pt_2 sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale di grado medio in soggetto con pregressa frattura biossea di gamba trattata con osteosintesi (mezzi in situ). Ipertensione arteriosa. Ipotiroidismo in terapia. Incontinenza urinaria stabilizzata” e che non è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 67%.
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si
Pagina 2 di 4 r.g. 2825/25
ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che il perito avrebbe sottovalutato il deficit deambulatorio della ricorrente nonché le patologie all'apparato cardiaco e psichico.
In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato che è risultato Per_1
l'esame neuropsichiatrico: la perizianda è apparsa lucida ed orientata…Per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa la perizianda non ha riferito di particolari disturbi in tal senso e la documentazione sanitaria non dimostra un danno d'organo…L'esame dell'apparato osteo-articolare, causa la presenza di note artrosiche ha evidenziato un impaccio articolare”, di cui si
è comunque tenuto conto nella diagnosi. Né la certificazione sanitaria allegata nel corso del giudizio di merito consente ex se di sovvertire le conclusioni raggiunte in sede peritale. Va, in definitiva, confermata e omologata la ctu spiegata nella precedente fase.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente è invalida al 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. Persona_2
.
[...]
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro
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dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2825/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
( ) - avv. BARRA SABATO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.,
Pagina 1 di 4 r.g. 2825/25
chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza, atteso che il perito aveva riconosciuto unicamente il 67% pure chiesto in sede di Atpo ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
In diritto si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni -
67 dal 2019; requisito reddituale stabilito annualmente con decreto del
Ministero dell'Interno; incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che, anche con il presente giudizio (di merito di ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.), si discetti unicamente del requisito Pt_2 sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “Artrosi polidistrettuale con impegno funzionale di grado medio in soggetto con pregressa frattura biossea di gamba trattata con osteosintesi (mezzi in situ). Ipertensione arteriosa. Ipotiroidismo in terapia. Incontinenza urinaria stabilizzata” e che non è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 67%.
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si
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ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte.
In particolare, nel ricorso si è evidenziato che il perito avrebbe sottovalutato il deficit deambulatorio della ricorrente nonché le patologie all'apparato cardiaco e psichico.
In realtà, il ctu ha adeguatamente rimarcato che è risultato Per_1
l'esame neuropsichiatrico: la perizianda è apparsa lucida ed orientata…Per quanto riguarda l'ipertensione arteriosa la perizianda non ha riferito di particolari disturbi in tal senso e la documentazione sanitaria non dimostra un danno d'organo…L'esame dell'apparato osteo-articolare, causa la presenza di note artrosiche ha evidenziato un impaccio articolare”, di cui si
è comunque tenuto conto nella diagnosi. Né la certificazione sanitaria allegata nel corso del giudizio di merito consente ex se di sovvertire le conclusioni raggiunte in sede peritale. Va, in definitiva, confermata e omologata la ctu spiegata nella precedente fase.
Nulla per le spese in presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente è invalida al 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
2) nulla per le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. Persona_2
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Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro
Pagina 3 di 4 r.g. 2825/25
dott. Angelo De Angelis
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