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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/06/2025, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
“N. R.G. 10254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IC TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10254/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio AR P.IVA_1 dell'avv. CERRONE ANNA, elettivamente domiciliata in VIA TORINO 37
PONTECAGNANO presso il difensore avv. CERRONE ANNA Parte_2
P.IVA_1
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio NT P.IVA_2 dell'avv. TOMIET FEDERICA, elettivamente domiciliata in presso il difensore avv.
TOMIET FEDERICA P.IVA_2
opposta
Oggetto: Contratto di trasporto
Conclusioni: per l'opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi anche di rilevanza penale, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2359/2024 (n. 4512/2024 R.G.), concesso dal
Tribunale Ordinario di Milano, in data 19.02.2024 e notificato il 22.02.2024;
Nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: 11478450965), NT per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o compensare la somma richiesta dalla società opposta per le ragioni di cui sopra a titolo di risarcimento danni da concorrenza sleale nella misura €. 150.000,00 o nella misura minore o maggiore che riterrà il giudicante in via equitativa;
Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
a) Si producono in giudizio, i seguenti documenti:
1. copia del decreto ingiuntivo notificata in data 20/02/2024 unitamente all'atto di precetto;
2. documentazione fotografica;
3) Denuncia/querela depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano in data 11/03/24.
b) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero o no che i furgoni di proprietà della come si NT evince dalla documentazione fotografica allegata al presente atto, si trovavano nel piazzale dove ha la sede legale la società ovvero in Siziano (PV) alla Parte_3
Via Brallo, n. 12;
2. Vero o no che le foto risalgono a data successiva alla risoluzione del contratto d'appalto con la avvenuta in data 15.12.2023; AR
3. Vero o no che i furgoni in questioni erano sul posto in attesa di caricare la merce;
All'uopo, si indicano come testimoni, sui predetti capitoli di prova, i sigg.
pag. 2 di 10 • residente a[...]-20087 Robecco sul Testimone_1
Naviglio;
• residente a[...]-15100 Alessandria. Testimone_2
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...] sig. sui seguenti capitoli di NT Controparte_2 prova:
1. Vero o no che dopo la risoluzione contrattuale con la Società AR
avvenuta in data 15.12.2023, la società ha
[...] CP_1 NT continuato ad intrattenere rapporti lavorativi con la società o Parte_4 società collegate alla stessa;
2. Vero o no che sono di vs proprietà i furgoni tg. Fl 510 CL che in data 28/02/2024 si trovavano nel piazzale dove ha la sede legale la società Parte_4
3. Vero o no che le foto rappresentano i luoghi dove ha la sede legale la società
[...]
o società ad essa collegata. Parte_4 Con riserva di richiedere, nei modi e termini di legge, l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi opportuni in conseguenza del contegno processuale avverso.
Per l'opposta: Nel merito, in via principale: previa conferma dell'ordinanza di rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso formulata dall'opponente, rigettare tutte le domande, compresa la riconvenzionale, avanzate da AR per le ragioni esposte in atto e qui integralmente richiamate e confermare il decreto
[...] ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2359/2024 del 19.02.2024, R.G. 4512/2024 emesso dal Tribunale di Milano. Sempre nel merito : condannare a risarcire l'opposta per tutti i AR danni patiti e patendi , per tutte le ragioni esposte in atto e qui quantificati in € 38.469,47, o di quella diversa somma che dovesse essere accertata o emergere in corso di causa. In via istruttoria : si chiede respingersi le istanze istruttorie formulate dall'opponente ed i capitoli di prova ivi indicati poiché superflui e inammissibili per tutte le ragioni già esposte in atto e qui richiamate. Tuttavia, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di parte opponente con i testimoni qui di seguito indicati e si chiede l'ammissione per testi sui seguenti capitoli di prova . 1) Vero che le consegne ed i ritiri di merce presso la società sono cessati a far data dal Parte_5 15.12.2023 , giorno in cui è cessato il rapporto contrattuale tra NT CP_1
e Con ogni più ampia riserva di deduzioni, depositi documentali, AR conclusioni ed istanze istruttorie negli scritti difensivi prescritti dalla legge.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese relative al presente giudizio e confermate quelle del procedimento monitorio.
pag. 3 di 10 Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 12.3.2024, la società AR
(di seguito anche solo ) ha proposto opposizione avverso il
[...] AR
decreto ingiuntivo n. 2359/2024, provvisoriamente esecutivo, concesso dal
Tribunale di Milano in data 12.02.2024 e notificato il 22.02.2024, con cui all'opponente era stato ingiunto, su istanza della creditrice NT
(di seguito anche solo ), il pagamento di € 97.478,00
[...] CP_1
per fatture insolute relative a un contratto di appalto di servizi di trasporto.
La creditrice opposta si è costituita insistendo per la conferma del decreto opposto, formulando domanda riconvenzionale di condanna di al AR risarcimento del danno quantificato in € 38.469,47, pari alle spese sostenute in relazione a due contratti di finanziamenti asseritamente stipulati per far fronte alla crisi di liquidità determinata dall'inadempimento di controparte.
All'udienza del 25.9.2025, constatata l'impossibilità di addivenire a una soluzione conciliativa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 12.3.2025 per la rimessione in decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. L'opponente ha dedotto di aver stipulato un contratto con la società
[...]
per l'effettuazione di un servizio di trasporto merci e Parte_4
distribuzione su strada di prodotti del tipo pane fresco, pizze, focacce e pasticceria fresca commercializzati dalla Parte_4
Successivamente, in data 1.03.2021, aveva stipulato con la società AR
un contratto di appalto (doc. 1 fasc. monitorio) relativo ai servizi di CP_1
trasporto merci e distribuzione su strada di “prodotti commercializzati dalla
Committente stessa” (art. 2 contratto) nell'ambito di territori afferenti alla regione Lombardia;
tale contratto veniva tacitamente rinnovato alla prima scadenza, prevista per il 2022, e proseguiva fino al 15.12.2023, data in cui pag. 4 di 10 recedeva dal contratto, allegando la circostanza che AR Pt_3 era debitrice nei confronti di della somma di € 190.524,80
[...] AR
e ciò impediva di saldare quanto a sua volta dovuto da a AR CP_1
avendo affidato a i trasporti da eseguire in favore della propria AR CP_1 committente.
Poco tempo dopo il recesso, aveva ricevuto il decreto ingiuntivo qui AR opposto ed era venuta a conoscenza del fatto che le società e Parte_3
dopo la risoluzione del contratto , avevano continuato a CP_1 Controparte_3 lavorare “boicottando la società . AR
3. Assume l'opponente che la condotta di sarebbe contraria ai principi di CP_1 lealtà e correttezza e concreterebbe un'ipotesi di concorrenza sleale “consistita
nel fatto che le stesse (società) hanno continuato a lavorare tra loro,
estromettendo la società appaltatrice odierna opponente, la quale si è vista, da
un lato costretta a disdire il contratto con società NT
indotta dal comportamento scorretto della società
[...] Parte_4
(società appaltante principale), che non provvedeva al pagamento delle prestazioni rese in suo favore per un importo piuttosto consistente”.
Assume pertanto l'opponente di non dovere nulla alla creditrice opposta ed anzi formula domanda riconvenzionale assumendo che, dalla condotta di concorrenza sleale posta in essere in suo danno, sarebbero derivati danni per € 150.000,00.
4. La creditrice opposta ha contestato tale ricostruzione, evidenziando che il contratto d'appalto stipulato tra le parti non menziona la società e Parte_5 nessun riferimento è mai stato fatto dall'opponente - sia in fase contrattuale che in fase di recesso – al rapporto contrattuale intercorso tra e la AR
società citata.
Sottolinea che, in ogni caso, l'insolvenza della società terza nei confronti di non giustificherebbe l'inadempimento di quest'ultima nei AR
confronti di trattandosi di credito nascente da autonomo contratto e CP_1
pag. 5 di 10 relativo a prestazioni delle quali la debitrice disconosce la corretta esecuzione da parte di CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alle dedotte condotte di concorrenza sleale, evidenzia che nel contratto d'appalto stipulato con CP_1
non era prevista alcuna disposizione in merito agli atti e condotte AR di concorrenza sleale e che, in ogni caso, la domanda di risarcimento danni per atti di concorrenza sleale, carente nei presupposti, è generica nell'ammontare e non provata “in quanto non sono specificati e dimostrati gli atti di concorrenza sleale presuntivamente posti in essere dall'opposta. La
quantificazione dei presunti danni subiti non è sorretta da alcuna prova
documentale volta a dimostrare una relazione tra danno e condotta imputabile all'opposta”.
5. Ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata e non possa quindi trovare accoglimento.
La creditrice ha adempiuto al proprio onere probatorio dando prova di aver eseguito le prestazioni di trasporto di cui alle fatture azionate (circostanza peraltro non contestata dalla debitrice), così adempiendo alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato con AR
La debitrice, al contrario, si è limitata ad allegare l'inadempimento nei suoi confronti della società terza assumendo che ciò giustificherebbe il Parte_5
proprio inadempimento nei confronti di CP_1
Tale circostanza – all'evidenza - non può tuttavia assumere rilievo giuridico alcuno nei confronti dell'odierna creditrice, parte contrattuale di un contratto del tutto autonomo ed estranea alle pattuizioni intercorse tra e AR Pt_5
, peraltro neppure richiamate nel contratto stipulato con l'opposta.
[...]
La circostanza che tra i” motivi a contrarre” di (inopponibili a AR CP_1 vi fosse quello di “sub-appaltare” a i servizi di trasporto che si CP_1 AR
pag. 6 di 10 era obbligata a svolgere nei confronti di resta priva di effetti giuridici Parte_5
con riguardo al diverso e autonomo rapporto contrattuale intercorso con CP_1
6. Quanto alla dedotta eccezione di compensazione del credito, assume AR
che il credito di andrebbe compensato con l'importo asseritamente dovuto CP_1
da quest'ultima a titolo di risarcimento del danno da concorrenza sleale posta in essere mediante l'intrattenimento – dopo la risoluzione del contratto con
– di rapporti commerciali con svolgendo per AR Parte_3 quest'ultima servizi d trasporto che in precedenza erano oggetto del contratto di appalto stipulato da con . Parte_3 AR
7. Deve ribadirsi, a tal riguardo, che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa (doc. 1 fascicolo monitorio), risoltosi a seguito del recesso esercitato da non contiene riferimento alcuno alla società e al AR Parte_3 contratto di appalto in essere con essendosi obbligata, a AR CP_1 svolgere – in via non esclusiva – nei confronti di servizi di trasporto AR
di prodotti “commercializzati dalla Committente” (ovvero stessa), AR genericamente identificati all'art. 3 del contratto, assumendo gli obblighi descritti all'art. 6.
Leggendo quest'ultimo articolo, pur dettagliatamente formulato, non si rinviene alcun riferimento a obblighi di non concorrenza da parte dell'appaltatrice e neppure può soccorrere la fattispecie aperta di cui all'art. 2598 c.c. n. 3 c.c. che,
come è noto, sanziona la condotta di chi “si vale direttamente o indirettamente di
ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Ritiene il Tribunale che l'effettuazione di servizi di trasporto da parte di per CP_1 conto di verificatasi dopo la cessazione del rapporto Parte_3 contrattuale non costituisca condotta contraria ai principi della Controparte_4
correttezza professionale da parte di non essendo la creditrice opposta CP_1
tenuta a conoscere l'esistenza e il contenuto dei pregressi rapporti contrattuali in pag. 7 di 10 essere tra e ed essendo quindi legittimamente AR Parte_3
interessata, nel rispetto del principio di libera concorrenza, a svolgere servizi per conto della società richiedente.
A nulla rileva che fosse a conoscenza che i prodotti trasportati per conto di CP_1
provenissero anche (o solo) da in quanto – dopo la AR Parte_3 cessazione del contratto con - non vi era alcun divieto a contrarre con AR quest'ultima sol per il fatto di essere stata in precedenza cliente di Parte_5
AR
richiama - a sostegno delle proprie difese – la giurisprudenza in tema AR
di sviamento di clientela ma tale richiamo appare sfornito di effettivi supporti probatori tenuto conto che neppure è stato allegata la (improbabile, vista la morosità dell'appaltante) permanenza del rapporto contrattuale di con AR dopo il recesso dal contratto stipulato con Parte_3 CP_1
8. Parimenti infondata deve ritenersi la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dall'opposta sul presupposto che la società creditrice, per affrontare le difficoltà economiche causate dall'inadempimento dell'opponente
(€168.792,00 di somma capitale comprensiva di altre fatture divenute nelle more esigibili e non oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto), sarebbe stata costretta ad accedere a due finanziamenti, sostenendo costi nell'immediato per le spese sostenute e costi nel lungo periodo per interessi, che risultano dai documenti prodotti.
Allega l'opposta che un primo finanziamento è stato contratto con BANCA
XA per l'importo di € 49.000,00 a tasso fisso, con un obbligo di rimborso da parte di di € 54.756,24 (doc.
2 - pag. 9 del contratto) e corresponsione a CP_1
quale mediatore creditizio, di € 1.793,40 (crf. doc.
3 - fattura ) mentre CP_5 un secondo finanziamento (doc.4) è stato contratto con per CP_6
l'importo di € 100.000,00 a tasso variabile, con un importo previsto da restituire pari ad € 127.054,83 oltre a € 3.965,00 corrisposti al mediatore (doc. 5). Da ciò
pag. 8 di 10 deriverebbe la sussistenza di un danno pari quantomeno a € 38.469,47, corrispondente alle spese sostenute per il mediatore creditizio di entrambi i finanziamenti e per gli interessi da rimborsare per il credito ottenuto.
9. Osserva il Tribunale che la domanda viene svolta a titolo di risarcimento di un danno da danno emergente, asseritamente conseguente alla condotta di inadempimento della controparte.
Manca però in atti la prova della effettività del danno ovvero della perdita patrimoniale subita in quanto ha prodotto i contratti, i piani di CP_1
ammortamento e le fatture per i compensi dei mediatori senza alcuna prova dei pagamenti delle somme portate in detti documenti.
Pur essendo tale circostanza di per sé preclusiva all'accoglimento della domanda, non può non osservarsi come manchi ulteriormente in atti qualsiasi elemento che consenta di affermare la diretta causalità tra l'inadempimento di e la AR decisione di di stipulare i due contratti di finanziamento, mancando in atti i CP_1
bilanci della società dai quali desumere se il ricorso al credito fosse eccezionale o ricorrente anche in epoca precedente ovvero le cause da cui è dipesa la crisi di liquidità che ha determinato la necessità di contrarre.
10. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da AR
e conferma il decreto opposto;
- rigetta le domande riconvenzionali svolte da
[...]
e ; AR NT
pag. 9 di 10 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, il 7/04/2025
La giudice
IC TR
pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IC TR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10254/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio AR P.IVA_1 dell'avv. CERRONE ANNA, elettivamente domiciliata in VIA TORINO 37
PONTECAGNANO presso il difensore avv. CERRONE ANNA Parte_2
P.IVA_1
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio NT P.IVA_2 dell'avv. TOMIET FEDERICA, elettivamente domiciliata in presso il difensore avv.
TOMIET FEDERICA P.IVA_2
opposta
Oggetto: Contratto di trasporto
Conclusioni: per l'opponente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi anche di rilevanza penale, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2359/2024 (n. 4512/2024 R.G.), concesso dal
Tribunale Ordinario di Milano, in data 19.02.2024 e notificato il 22.02.2024;
Nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: 11478450965), NT per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o compensare la somma richiesta dalla società opposta per le ragioni di cui sopra a titolo di risarcimento danni da concorrenza sleale nella misura €. 150.000,00 o nella misura minore o maggiore che riterrà il giudicante in via equitativa;
Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
a) Si producono in giudizio, i seguenti documenti:
1. copia del decreto ingiuntivo notificata in data 20/02/2024 unitamente all'atto di precetto;
2. documentazione fotografica;
3) Denuncia/querela depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano in data 11/03/24.
b) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero o no che i furgoni di proprietà della come si NT evince dalla documentazione fotografica allegata al presente atto, si trovavano nel piazzale dove ha la sede legale la società ovvero in Siziano (PV) alla Parte_3
Via Brallo, n. 12;
2. Vero o no che le foto risalgono a data successiva alla risoluzione del contratto d'appalto con la avvenuta in data 15.12.2023; AR
3. Vero o no che i furgoni in questioni erano sul posto in attesa di caricare la merce;
All'uopo, si indicano come testimoni, sui predetti capitoli di prova, i sigg.
pag. 2 di 10 • residente a[...]-20087 Robecco sul Testimone_1
Naviglio;
• residente a[...]-15100 Alessandria. Testimone_2
Si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della
[...] sig. sui seguenti capitoli di NT Controparte_2 prova:
1. Vero o no che dopo la risoluzione contrattuale con la Società AR
avvenuta in data 15.12.2023, la società ha
[...] CP_1 NT continuato ad intrattenere rapporti lavorativi con la società o Parte_4 società collegate alla stessa;
2. Vero o no che sono di vs proprietà i furgoni tg. Fl 510 CL che in data 28/02/2024 si trovavano nel piazzale dove ha la sede legale la società Parte_4
3. Vero o no che le foto rappresentano i luoghi dove ha la sede legale la società
[...]
o società ad essa collegata. Parte_4 Con riserva di richiedere, nei modi e termini di legge, l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori che dovessero rendersi opportuni in conseguenza del contegno processuale avverso.
Per l'opposta: Nel merito, in via principale: previa conferma dell'ordinanza di rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso formulata dall'opponente, rigettare tutte le domande, compresa la riconvenzionale, avanzate da AR per le ragioni esposte in atto e qui integralmente richiamate e confermare il decreto
[...] ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2359/2024 del 19.02.2024, R.G. 4512/2024 emesso dal Tribunale di Milano. Sempre nel merito : condannare a risarcire l'opposta per tutti i AR danni patiti e patendi , per tutte le ragioni esposte in atto e qui quantificati in € 38.469,47, o di quella diversa somma che dovesse essere accertata o emergere in corso di causa. In via istruttoria : si chiede respingersi le istanze istruttorie formulate dall'opponente ed i capitoli di prova ivi indicati poiché superflui e inammissibili per tutte le ragioni già esposte in atto e qui richiamate. Tuttavia, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di parte opponente con i testimoni qui di seguito indicati e si chiede l'ammissione per testi sui seguenti capitoli di prova . 1) Vero che le consegne ed i ritiri di merce presso la società sono cessati a far data dal Parte_5 15.12.2023 , giorno in cui è cessato il rapporto contrattuale tra NT CP_1
e Con ogni più ampia riserva di deduzioni, depositi documentali, AR conclusioni ed istanze istruttorie negli scritti difensivi prescritti dalla legge.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese relative al presente giudizio e confermate quelle del procedimento monitorio.
pag. 3 di 10 Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 12.3.2024, la società AR
(di seguito anche solo ) ha proposto opposizione avverso il
[...] AR
decreto ingiuntivo n. 2359/2024, provvisoriamente esecutivo, concesso dal
Tribunale di Milano in data 12.02.2024 e notificato il 22.02.2024, con cui all'opponente era stato ingiunto, su istanza della creditrice NT
(di seguito anche solo ), il pagamento di € 97.478,00
[...] CP_1
per fatture insolute relative a un contratto di appalto di servizi di trasporto.
La creditrice opposta si è costituita insistendo per la conferma del decreto opposto, formulando domanda riconvenzionale di condanna di al AR risarcimento del danno quantificato in € 38.469,47, pari alle spese sostenute in relazione a due contratti di finanziamenti asseritamente stipulati per far fronte alla crisi di liquidità determinata dall'inadempimento di controparte.
All'udienza del 25.9.2025, constatata l'impossibilità di addivenire a una soluzione conciliativa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 12.3.2025 per la rimessione in decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. L'opponente ha dedotto di aver stipulato un contratto con la società
[...]
per l'effettuazione di un servizio di trasporto merci e Parte_4
distribuzione su strada di prodotti del tipo pane fresco, pizze, focacce e pasticceria fresca commercializzati dalla Parte_4
Successivamente, in data 1.03.2021, aveva stipulato con la società AR
un contratto di appalto (doc. 1 fasc. monitorio) relativo ai servizi di CP_1
trasporto merci e distribuzione su strada di “prodotti commercializzati dalla
Committente stessa” (art. 2 contratto) nell'ambito di territori afferenti alla regione Lombardia;
tale contratto veniva tacitamente rinnovato alla prima scadenza, prevista per il 2022, e proseguiva fino al 15.12.2023, data in cui pag. 4 di 10 recedeva dal contratto, allegando la circostanza che AR Pt_3 era debitrice nei confronti di della somma di € 190.524,80
[...] AR
e ciò impediva di saldare quanto a sua volta dovuto da a AR CP_1
avendo affidato a i trasporti da eseguire in favore della propria AR CP_1 committente.
Poco tempo dopo il recesso, aveva ricevuto il decreto ingiuntivo qui AR opposto ed era venuta a conoscenza del fatto che le società e Parte_3
dopo la risoluzione del contratto , avevano continuato a CP_1 Controparte_3 lavorare “boicottando la società . AR
3. Assume l'opponente che la condotta di sarebbe contraria ai principi di CP_1 lealtà e correttezza e concreterebbe un'ipotesi di concorrenza sleale “consistita
nel fatto che le stesse (società) hanno continuato a lavorare tra loro,
estromettendo la società appaltatrice odierna opponente, la quale si è vista, da
un lato costretta a disdire il contratto con società NT
indotta dal comportamento scorretto della società
[...] Parte_4
(società appaltante principale), che non provvedeva al pagamento delle prestazioni rese in suo favore per un importo piuttosto consistente”.
Assume pertanto l'opponente di non dovere nulla alla creditrice opposta ed anzi formula domanda riconvenzionale assumendo che, dalla condotta di concorrenza sleale posta in essere in suo danno, sarebbero derivati danni per € 150.000,00.
4. La creditrice opposta ha contestato tale ricostruzione, evidenziando che il contratto d'appalto stipulato tra le parti non menziona la società e Parte_5 nessun riferimento è mai stato fatto dall'opponente - sia in fase contrattuale che in fase di recesso – al rapporto contrattuale intercorso tra e la AR
società citata.
Sottolinea che, in ogni caso, l'insolvenza della società terza nei confronti di non giustificherebbe l'inadempimento di quest'ultima nei AR
confronti di trattandosi di credito nascente da autonomo contratto e CP_1
pag. 5 di 10 relativo a prestazioni delle quali la debitrice disconosce la corretta esecuzione da parte di CP_1
Quanto alla domanda riconvenzionale relativa alle dedotte condotte di concorrenza sleale, evidenzia che nel contratto d'appalto stipulato con CP_1
non era prevista alcuna disposizione in merito agli atti e condotte AR di concorrenza sleale e che, in ogni caso, la domanda di risarcimento danni per atti di concorrenza sleale, carente nei presupposti, è generica nell'ammontare e non provata “in quanto non sono specificati e dimostrati gli atti di concorrenza sleale presuntivamente posti in essere dall'opposta. La
quantificazione dei presunti danni subiti non è sorretta da alcuna prova
documentale volta a dimostrare una relazione tra danno e condotta imputabile all'opposta”.
5. Ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata e non possa quindi trovare accoglimento.
La creditrice ha adempiuto al proprio onere probatorio dando prova di aver eseguito le prestazioni di trasporto di cui alle fatture azionate (circostanza peraltro non contestata dalla debitrice), così adempiendo alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato con AR
La debitrice, al contrario, si è limitata ad allegare l'inadempimento nei suoi confronti della società terza assumendo che ciò giustificherebbe il Parte_5
proprio inadempimento nei confronti di CP_1
Tale circostanza – all'evidenza - non può tuttavia assumere rilievo giuridico alcuno nei confronti dell'odierna creditrice, parte contrattuale di un contratto del tutto autonomo ed estranea alle pattuizioni intercorse tra e AR Pt_5
, peraltro neppure richiamate nel contratto stipulato con l'opposta.
[...]
La circostanza che tra i” motivi a contrarre” di (inopponibili a AR CP_1 vi fosse quello di “sub-appaltare” a i servizi di trasporto che si CP_1 AR
pag. 6 di 10 era obbligata a svolgere nei confronti di resta priva di effetti giuridici Parte_5
con riguardo al diverso e autonomo rapporto contrattuale intercorso con CP_1
6. Quanto alla dedotta eccezione di compensazione del credito, assume AR
che il credito di andrebbe compensato con l'importo asseritamente dovuto CP_1
da quest'ultima a titolo di risarcimento del danno da concorrenza sleale posta in essere mediante l'intrattenimento – dopo la risoluzione del contratto con
– di rapporti commerciali con svolgendo per AR Parte_3 quest'ultima servizi d trasporto che in precedenza erano oggetto del contratto di appalto stipulato da con . Parte_3 AR
7. Deve ribadirsi, a tal riguardo, che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa (doc. 1 fascicolo monitorio), risoltosi a seguito del recesso esercitato da non contiene riferimento alcuno alla società e al AR Parte_3 contratto di appalto in essere con essendosi obbligata, a AR CP_1 svolgere – in via non esclusiva – nei confronti di servizi di trasporto AR
di prodotti “commercializzati dalla Committente” (ovvero stessa), AR genericamente identificati all'art. 3 del contratto, assumendo gli obblighi descritti all'art. 6.
Leggendo quest'ultimo articolo, pur dettagliatamente formulato, non si rinviene alcun riferimento a obblighi di non concorrenza da parte dell'appaltatrice e neppure può soccorrere la fattispecie aperta di cui all'art. 2598 c.c. n. 3 c.c. che,
come è noto, sanziona la condotta di chi “si vale direttamente o indirettamente di
ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”.
Ritiene il Tribunale che l'effettuazione di servizi di trasporto da parte di per CP_1 conto di verificatasi dopo la cessazione del rapporto Parte_3 contrattuale non costituisca condotta contraria ai principi della Controparte_4
correttezza professionale da parte di non essendo la creditrice opposta CP_1
tenuta a conoscere l'esistenza e il contenuto dei pregressi rapporti contrattuali in pag. 7 di 10 essere tra e ed essendo quindi legittimamente AR Parte_3
interessata, nel rispetto del principio di libera concorrenza, a svolgere servizi per conto della società richiedente.
A nulla rileva che fosse a conoscenza che i prodotti trasportati per conto di CP_1
provenissero anche (o solo) da in quanto – dopo la AR Parte_3 cessazione del contratto con - non vi era alcun divieto a contrarre con AR quest'ultima sol per il fatto di essere stata in precedenza cliente di Parte_5
AR
richiama - a sostegno delle proprie difese – la giurisprudenza in tema AR
di sviamento di clientela ma tale richiamo appare sfornito di effettivi supporti probatori tenuto conto che neppure è stato allegata la (improbabile, vista la morosità dell'appaltante) permanenza del rapporto contrattuale di con AR dopo il recesso dal contratto stipulato con Parte_3 CP_1
8. Parimenti infondata deve ritenersi la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dall'opposta sul presupposto che la società creditrice, per affrontare le difficoltà economiche causate dall'inadempimento dell'opponente
(€168.792,00 di somma capitale comprensiva di altre fatture divenute nelle more esigibili e non oggetto del decreto ingiuntivo oggi opposto), sarebbe stata costretta ad accedere a due finanziamenti, sostenendo costi nell'immediato per le spese sostenute e costi nel lungo periodo per interessi, che risultano dai documenti prodotti.
Allega l'opposta che un primo finanziamento è stato contratto con BANCA
XA per l'importo di € 49.000,00 a tasso fisso, con un obbligo di rimborso da parte di di € 54.756,24 (doc.
2 - pag. 9 del contratto) e corresponsione a CP_1
quale mediatore creditizio, di € 1.793,40 (crf. doc.
3 - fattura ) mentre CP_5 un secondo finanziamento (doc.4) è stato contratto con per CP_6
l'importo di € 100.000,00 a tasso variabile, con un importo previsto da restituire pari ad € 127.054,83 oltre a € 3.965,00 corrisposti al mediatore (doc. 5). Da ciò
pag. 8 di 10 deriverebbe la sussistenza di un danno pari quantomeno a € 38.469,47, corrispondente alle spese sostenute per il mediatore creditizio di entrambi i finanziamenti e per gli interessi da rimborsare per il credito ottenuto.
9. Osserva il Tribunale che la domanda viene svolta a titolo di risarcimento di un danno da danno emergente, asseritamente conseguente alla condotta di inadempimento della controparte.
Manca però in atti la prova della effettività del danno ovvero della perdita patrimoniale subita in quanto ha prodotto i contratti, i piani di CP_1
ammortamento e le fatture per i compensi dei mediatori senza alcuna prova dei pagamenti delle somme portate in detti documenti.
Pur essendo tale circostanza di per sé preclusiva all'accoglimento della domanda, non può non osservarsi come manchi ulteriormente in atti qualsiasi elemento che consenta di affermare la diretta causalità tra l'inadempimento di e la AR decisione di di stipulare i due contratti di finanziamento, mancando in atti i CP_1
bilanci della società dai quali desumere se il ricorso al credito fosse eccezionale o ricorrente anche in epoca precedente ovvero le cause da cui è dipesa la crisi di liquidità che ha determinato la necessità di contrarre.
10. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da AR
e conferma il decreto opposto;
- rigetta le domande riconvenzionali svolte da
[...]
e ; AR NT
pag. 9 di 10 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, il 7/04/2025
La giudice
IC TR
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