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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 819/2024 RGA avverso l'ordinanza n. 1643/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 145/2024, pubblicata in data 18.11.2024; avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12.6.2025; promossa da:
(Cod. Fisc. Controparte_1 P.IVA_1
– P.I. - - in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 CP_2
sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste
Manzi, in virtù di procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati a mezzo di notaio dott. di Roma in data 22 marzo 2024 repertorio n. 37875/7313, Persona_1 elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della Sede
Provinciale dell' stesso, CP_1
- Appellante;
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano in P_ C.F._1
via Giulio Uberti n. 6 presso lo studio degli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri dai quali
è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso ex art. 28 D.lgs. 150/11 in atti
- Appellato;
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 28 D.lgs. 150/2011, iscritto a ruolo il 7.3.2024, il sig.
[...]
conveniva l' innanzi al Tribunale di Piacenza per sentire accogliere le P_ CP_2
seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' CP_2
consistente nell'aver negato al ricorrente, per il periodo 08/09/2017 – 28/02/2022,
l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L.
13.5.88 n. 153) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie e dai figli residenti all'estero – indicati nel ricorso - come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 08/09/2017 – 28/02/2022 computando nel nucleo familiare la moglie e i figli residenti in [...], secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica ai lavoratori con cittadinanza CP_2 italiana aventi familiari all'estero;
3) condannare a pagare al ricorrente la somma di euro 37.933,27 o la diversa somma CP_2
che risulterà dovuta per il periodo 08/09/2017 – 28/02/2022 a titolo di ANF o, in subordine,
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione oltre interessi legali dalla domanda al saldo” (v. conclusioni ric. avv. in prime cure).
A fondamento delle proprie domande, dal punto di vista fattuale, deduceva:
- di essere titolare di permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti (rilasciato il
23.08.2008, con durata illimitata);
- che la propria famiglia era composta da moglie e 7 figli, tutti residenti in [...];
- di provvedere interamente al mantenimento della famiglia, con il proprio reddito da lavoro dipendente, precisando di essere lavoratore regolare in Italia dal settembre 2004;
2 - di avere presentato una prima domanda di ANF – lavoratori dipendenti in data
02.03.2021 per il periodo dal 05.03.2016 al 30.06.2021 - respinta per mancata documentazione;
- di avere presentato all' , in data 07/09/2022, una seconda domanda di CP_2
autorizzazione ad includere nel nucleo familiare, ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF, la moglie e i figli - con decorrenza dal 08/09/2017 per la moglie e i figli - e dal
27/10/2021 per il figlio Per_2
- tale domanda veniva respinta in data 12 febbraio 2023 per mancata produzione della documentazione, poi, a seguito di ricorso a cui era allegata documentazione relativa alla vivenza a carico ed i redditi, veniva accolta parzialmente in autotutela il 14.12.2023 per la moglie e 3 minori per un periodo limitato 01.07.2021-28.02.2022; gli altri 4 figli venivano esclusi perché figli naturali nati fuori dal matrimonio, non residenti in Italia;
poi interverrà provvedimento di rettifica per l'esclusione di uno dei tre figli per un errore rilevato nella data di nascita.
Tanto premesso, non avendo ottenuto il pagamento di alcunché da parte di CP_2
nonostante il parziale accoglimento, in autotutela, della seconda domanda,
[...] adiva l'autorità giudiziaria per sentire accogliere le conclusioni come P_
sopra pedissequamente riportate.
Si costituiva ritualmente che, in via pregiudiziale, instava per il mutamento del CP_2
rito da azione civile contro la discriminazione in rito del lavoro, avendo la controversia palesemente natura previdenziale;
quindi, eccepiva l'inammissibilità delle domande attoree per intervenuta decadenza del ricorso avversario con riguardo a tutti i periodi, avendo riguardo alla domanda del marzo 2021, deducendo che la seconda sarebbe stata una mera duplicazione della prima;
nel merito, deduceva l'infondatezza e la carenza di prova delle domande avversarie chiedendone il rigetto, con riguardo ai familiari ed al periodo non oggetto di accoglimento in autotutela.
2. Il Giudice, istruita documentalmente la causa, decideva con ordinanza resa a all'udienza del 18.11.2024, accogliendo pienamente il ricorso con condanna dell' al CP_2
pagamento della somma richiesta, col favore delle spese, ritenendo:
- processualmente corretto l'aver azionato il rito sommario di cognizione ex art. 28 D.lgs. 150/2011;
3 - infondata l'eccezione di decadenza svolta da , per rispetto del termine CP_2
annuale della normativa di riferimento, ciò valorizzando la seconda domanda di autorizzazione – quella del 07/09/2022 - ritenuta diversa dalla prima sia con riguardo al periodo di riferimento, sia per il numero dei familiari a carico;
- nel merito, ha ritenuto fondate le domande in applicazione dei principi euro- unitari in materia (Corte di Giustizia UE (sentenza 25.11.2020, causa C-303/19; Cass. ord.
09.11.2022, n. 33016), giungendo: alla disapplicazione della normativa interna - art. 2, comma 6-bis del D.L. 69/1988 - nella parte in cui subordina il diritto agli ANF del cittadino straniero soggiornante di lungo periodo alla residenza in Italia dei familiari, perché violativa della Direttiva 2003/109/CE avente effetto diretto (self-executing) volta a garantire parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali;
ritenendo sussistenti i requisiti richiesti alla luce dei documenti prodotti, affermandone la sufficienza per provare la composizione del nucleo familiare, lo stato di vivenza a carico nonché con riguardo al requisito reddituale;
ritenendo che anche i figli naturali (nel caso di specie nati fuori dal matrimonio trascritto in Italia) debbano essere inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 818/1957, richiamato dall'art. 2 co. 6 Dl 69/1988; infine, ritenendo che l'errore materiale (relativo, nel caso di specie, alla data di nascita di uno dei figli - Persona_3
– indicato in domanda amministrativa in modo divergente rispetto al certificato di
[...]
nascita) non possa precludere il riconoscimento del diritto.
3. L' proponeva tempestivo appello avverso la detta ordinanza definitoria del CP_2 giudizio di I grado, deducendone l'erroneità per:
I - non aver dichiarato l'intervenuta decadenza, riproponendo quanto già argomentato in I grado;
II - per aver accolto le domande nonostante non avesse dimostrato i requisiti – P_
in particolare quello reddituale - per ottenere l'accoglimento della domanda.
Si costituiva ritualmente l'appellato contestando integralmente l'appello di P_
, rilevando - sin da subito - il passaggio in giudicato della sentenza con riguardo a due CP_2
aspetti fondamentali dell'ordinanza di primo grado:
1. il riconoscimento, in autotutela da parte di , del diritto ANF dal CP_2
01.07.2021 al 28.02.2022 per moglie e tre figli, facendo presente che la presunta
"rettifica" intervenuta dopo 5 mesi - che ridurrebbe da 3 a 2 figli - sarebbe priva
4 di efficacia perché non adottata dallo stesso organo e comunque mai comunicata al ricorrente;
2. la composizione del nucleo familiare con tutti i 7 figli (inclusi quelli nati fuori dal matrimonio – figli naturali, non residenti) in quanto non oggetto di specifico motivo di doglianza.
Con riguardo specifico ai motivi di appello, ne deduceva l'infondatezza riportandosi e sviluppando le deduzioni già svolte in I grado ed accolte dal giudice di prime cure, chiedendo il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
4. Preliminarmente deve ritenersi che il I dei motivi di appello formulati da CP_2
sia infondato, dovendosi ritenere che il Giudice di prime cure abbia correttamente – e coerentemente alla documentazione versata in atti, in attuazione della normativa di riferimento – concluso per l'infondatezza dell'eccezione di decadenza della parte dall'azione, dovendosi qui integralmente confermare le considerazioni svolte dal giudice di
I cure che si ritiene, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., di riportare: “Va, nella specie, considerato che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della L. n. 88/1989 e ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 e che tale termine decorre, in base a quanto disposto dal 2 comma dell'art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (si veda sul punto, Cass., sez. lav., n. 12073/2003).
Nel caso di specie, risulta che il ricorrente ha, in effetti, proposto due domande di autorizzazione, la prima in data 02.03.2021 e la seconda del 07.09.2022. Come emerge dalla documentazione agli atti, tali domande sono sostanzialmente diverse: in primo luogo, per la decorrenza della prestazione richiesta (dal 03.03.2021, nella prima, dal 08.09.2017, nella seconda); in secondo luogo, per il numero dei familiari che si chiede di includere. La seconda domanda non può essere, quindi, considerata una mera duplicazione della prima.
Essendo da quest'ultima che decorre un nuovo termine, rispetto ad essa nessuna decadenza
5 risulta essersi realizzata”. V'è da osservare che rispetto a tali inappuntabili considerazioni giuridiche e fattuali la parte appellante non ha apportato alcun elemento che possa condurre ad una seria rimeditazione delle conclusioni in parte qua avallate da questa Corte.
5. Tanto premesso, prima di procedere ad esaminare il II motivo di gravame, occorre delineare la materia controversa e ciò in base alle allegazioni del I grado, da cui emerge come non abbia inteso contestare la decisione assunta in sede di autotutela dal CP_2
Direttore della sede di Piacenza con “Disposizione n° 610000-23-0116 del CP_2
14/12/2023” di accoglimento parziale della domanda di DIOP per tre dei sette minori indicati in domanda e per la moglie limitatamente al periodo dal 01.07.2021 al Parte_1
28.02.2022, rimanendo pertanto controverso il diritto preteso da con riguardo alla P_
posizione dei 4 figli esclusi nella detta delibera perché nati fuori dal matrimonio e non residenti nonché per la moglie con riguardo al periodo successivo al Parte_1
28.02.2022.
Tale delimitazione della materia controversa risulta peraltro coerente anche con le allegazioni di cui al ricorso in appello, in cui - nel richiamare le proprie deduzioni ed CP_2
argomentazioni di I grado - ha ribadito “l'infondatezza e la carenza di prova delle domande avversarie, chiedendone il rigetto, con riguardo ai familiari ed al periodo non oggetto di accoglimento in autotutela” (provvedimento emesso in autotutela prodotto dallo stesso in I grado). CP_2
Tanto precisato, occorre ora interrogarsi - ai fini della valutazione circa la fondatezza del motivo in esame - se la documentazione versata in atti dalla parte già ricorrente ed ora appellata al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti esclusi dal provvedimento adottato in autotutela ed oggetto del contendere, siano o meno idonei a ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 – spetta in presenza delle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
6 Segnatamente l'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (precisandosi che prestazione
è stata abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, a decorrere dal 1° marzo
2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede (con enfasi nelle parti di maggior rilievo): “
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
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4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n.
604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988
è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori
a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno
1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto- legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n.
440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico
9 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-
1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' – nell'atto di gravame in esame – come già rilevato, avendo CP_2
riguardo alla materia controversa come sopra delineata, ha contestato - peraltro reiterando speculare eccezione svolta in primo grado cure e disattesa dal Giudice a quo (che si è limitato ad un mero richiamo alla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente1), che l'allora ricorrente, ora appellato, non avrebbe - quantomeno in sede giudiziale - depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare.
L'eccezione dell'Istituto appellante è fondata in particolare laddove la parte richiedente si è limitata a produrre, al fine di dare contezza del requisito reddituale, i Mod.
730 relativi alle annualità 2017-2022 (cfr. doc. 12 di parte ricorrente, fasc. I grado): ebbene, tale produzione è di per sé insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per A.N.F. devono altresì essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero, etc.
Inoltre, non emerge dalla documentazione versata in atti dall'allora ricorrente la situazione reddituale all'estero, così come degli altri componenti della famiglia dovendosi, concludere che non risultano sufficienti le sole dichiarazioni dei redditi del ricorrente, giacché - ai fini degli A.N.F. - occorre aver riguardo a tutti i redditi familiari;
per cui senza la relativa idonea certificazione, non risulta possibile stabilire l'esatto reddito del nucleo, non potendosi certo escludere a priori che nella famiglia del ricorrente residente in madrepatria non vi siano percettori di reddito da lavoro ovvero che non vi siano altre e diverse fonti di reddito.
Alla luce di quanto esposto, a confutazione di quanto invece ritenuto dal giudice di prime cure, deve concludersi che la condizione d'impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata.
Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che: “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art.
437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in subiecta materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui: “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio- economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 / 2017)
e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello”
(Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
11 In senso conforme a queste valutazioni, si richiama, inter alia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza di questa Corte di Appello n. 396/2023, depositata il
14.07.2023 (Pres. Cons. Rel. , pronunciata in speculare CP_4 CP_5
controversia ed espressione di un orientamento consolidato di questa Corte di Appello, avvallato anche in sede di legittimità (si vedano, in tal senso, Cass. 6953/2023; Cass.
6954/2023; Cass. 2600/2025; Cass. 2603/2025 e Cass. 2604/2025 che hanno confermato sentenze di questa Corte di Appello del tenore di quella sopra riportata).
Si ritiene inoltre di porre in rilievo - a fronte di specifica deduzione della parte appellata – come debba escludersi che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extra-comunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani;
opinare diversamente consentirebbe ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani del tutto ingiustificato e comunque non ragionevole (cfr. Cass.6953/23: “La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma
9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio, egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori;
conforme, Cass.7097/23).
Per questi motivi
, assorbito ogni altro aspetto dedotto in causa e non espressamente trattato in quanto ritenuto ultroneo, l'appello proposto dall' va accolto, con CP_2
conseguente reiezione delle domande proposte da nei limiti della P_
materia controversa come sopra delineata, precisandosi che – come già chiarito sulla base delle allegazioni delle parti - la presente sentenza non incide sulla “Disposizione n° 610000-
23-0116 del 14/12/2023”.
6. Con riguardo alla regolamentazione delle spese, si ritiene che la complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare, l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali risultano precedenti giurisprudenziali di segno contrario),
12 complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande svolte da parte ricorrente in I grado;
2. dispone la compensazione, tra le parti, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 12.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 10 della sentenza impugnata laddove, sul punto specifico, si legge la laconica frase: “Il ricorrente, in conclusione, ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del beneficio (v. docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11 parte ricorrente)”.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 819/2024 RGA avverso l'ordinanza n. 1643/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 145/2024, pubblicata in data 18.11.2024; avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12.6.2025; promossa da:
(Cod. Fisc. Controparte_1 P.IVA_1
– P.I. - - in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 CP_2
sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Maddalena Berloco ed Oreste
Manzi, in virtù di procura generale alle liti conferita ai predetti avvocati a mezzo di notaio dott. di Roma in data 22 marzo 2024 repertorio n. 37875/7313, Persona_1 elettivamente domiciliato in Bologna, via Milazzo n. 4/2 presso l'ufficio legale della Sede
Provinciale dell' stesso, CP_1
- Appellante;
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano in P_ C.F._1
via Giulio Uberti n. 6 presso lo studio degli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri dai quali
è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso ex art. 28 D.lgs. 150/11 in atti
- Appellato;
1 udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 28 D.lgs. 150/2011, iscritto a ruolo il 7.3.2024, il sig.
[...]
conveniva l' innanzi al Tribunale di Piacenza per sentire accogliere le P_ CP_2
seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall' CP_2
consistente nell'aver negato al ricorrente, per il periodo 08/09/2017 – 28/02/2022,
l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L.
13.5.88 n. 153) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie e dai figli residenti all'estero – indicati nel ricorso - come invece consentito ai lavoratori italiani;
2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 08/09/2017 – 28/02/2022 computando nel nucleo familiare la moglie e i figli residenti in [...], secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica ai lavoratori con cittadinanza CP_2 italiana aventi familiari all'estero;
3) condannare a pagare al ricorrente la somma di euro 37.933,27 o la diversa somma CP_2
che risulterà dovuta per il periodo 08/09/2017 – 28/02/2022 a titolo di ANF o, in subordine,
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione oltre interessi legali dalla domanda al saldo” (v. conclusioni ric. avv. in prime cure).
A fondamento delle proprie domande, dal punto di vista fattuale, deduceva:
- di essere titolare di permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti (rilasciato il
23.08.2008, con durata illimitata);
- che la propria famiglia era composta da moglie e 7 figli, tutti residenti in [...];
- di provvedere interamente al mantenimento della famiglia, con il proprio reddito da lavoro dipendente, precisando di essere lavoratore regolare in Italia dal settembre 2004;
2 - di avere presentato una prima domanda di ANF – lavoratori dipendenti in data
02.03.2021 per il periodo dal 05.03.2016 al 30.06.2021 - respinta per mancata documentazione;
- di avere presentato all' , in data 07/09/2022, una seconda domanda di CP_2
autorizzazione ad includere nel nucleo familiare, ai fini del riconoscimento e pagamento degli ANF, la moglie e i figli - con decorrenza dal 08/09/2017 per la moglie e i figli - e dal
27/10/2021 per il figlio Per_2
- tale domanda veniva respinta in data 12 febbraio 2023 per mancata produzione della documentazione, poi, a seguito di ricorso a cui era allegata documentazione relativa alla vivenza a carico ed i redditi, veniva accolta parzialmente in autotutela il 14.12.2023 per la moglie e 3 minori per un periodo limitato 01.07.2021-28.02.2022; gli altri 4 figli venivano esclusi perché figli naturali nati fuori dal matrimonio, non residenti in Italia;
poi interverrà provvedimento di rettifica per l'esclusione di uno dei tre figli per un errore rilevato nella data di nascita.
Tanto premesso, non avendo ottenuto il pagamento di alcunché da parte di CP_2
nonostante il parziale accoglimento, in autotutela, della seconda domanda,
[...] adiva l'autorità giudiziaria per sentire accogliere le conclusioni come P_
sopra pedissequamente riportate.
Si costituiva ritualmente che, in via pregiudiziale, instava per il mutamento del CP_2
rito da azione civile contro la discriminazione in rito del lavoro, avendo la controversia palesemente natura previdenziale;
quindi, eccepiva l'inammissibilità delle domande attoree per intervenuta decadenza del ricorso avversario con riguardo a tutti i periodi, avendo riguardo alla domanda del marzo 2021, deducendo che la seconda sarebbe stata una mera duplicazione della prima;
nel merito, deduceva l'infondatezza e la carenza di prova delle domande avversarie chiedendone il rigetto, con riguardo ai familiari ed al periodo non oggetto di accoglimento in autotutela.
2. Il Giudice, istruita documentalmente la causa, decideva con ordinanza resa a all'udienza del 18.11.2024, accogliendo pienamente il ricorso con condanna dell' al CP_2
pagamento della somma richiesta, col favore delle spese, ritenendo:
- processualmente corretto l'aver azionato il rito sommario di cognizione ex art. 28 D.lgs. 150/2011;
3 - infondata l'eccezione di decadenza svolta da , per rispetto del termine CP_2
annuale della normativa di riferimento, ciò valorizzando la seconda domanda di autorizzazione – quella del 07/09/2022 - ritenuta diversa dalla prima sia con riguardo al periodo di riferimento, sia per il numero dei familiari a carico;
- nel merito, ha ritenuto fondate le domande in applicazione dei principi euro- unitari in materia (Corte di Giustizia UE (sentenza 25.11.2020, causa C-303/19; Cass. ord.
09.11.2022, n. 33016), giungendo: alla disapplicazione della normativa interna - art. 2, comma 6-bis del D.L. 69/1988 - nella parte in cui subordina il diritto agli ANF del cittadino straniero soggiornante di lungo periodo alla residenza in Italia dei familiari, perché violativa della Direttiva 2003/109/CE avente effetto diretto (self-executing) volta a garantire parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali;
ritenendo sussistenti i requisiti richiesti alla luce dei documenti prodotti, affermandone la sufficienza per provare la composizione del nucleo familiare, lo stato di vivenza a carico nonché con riguardo al requisito reddituale;
ritenendo che anche i figli naturali (nel caso di specie nati fuori dal matrimonio trascritto in Italia) debbano essere inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 818/1957, richiamato dall'art. 2 co. 6 Dl 69/1988; infine, ritenendo che l'errore materiale (relativo, nel caso di specie, alla data di nascita di uno dei figli - Persona_3
– indicato in domanda amministrativa in modo divergente rispetto al certificato di
[...]
nascita) non possa precludere il riconoscimento del diritto.
3. L' proponeva tempestivo appello avverso la detta ordinanza definitoria del CP_2 giudizio di I grado, deducendone l'erroneità per:
I - non aver dichiarato l'intervenuta decadenza, riproponendo quanto già argomentato in I grado;
II - per aver accolto le domande nonostante non avesse dimostrato i requisiti – P_
in particolare quello reddituale - per ottenere l'accoglimento della domanda.
Si costituiva ritualmente l'appellato contestando integralmente l'appello di P_
, rilevando - sin da subito - il passaggio in giudicato della sentenza con riguardo a due CP_2
aspetti fondamentali dell'ordinanza di primo grado:
1. il riconoscimento, in autotutela da parte di , del diritto ANF dal CP_2
01.07.2021 al 28.02.2022 per moglie e tre figli, facendo presente che la presunta
"rettifica" intervenuta dopo 5 mesi - che ridurrebbe da 3 a 2 figli - sarebbe priva
4 di efficacia perché non adottata dallo stesso organo e comunque mai comunicata al ricorrente;
2. la composizione del nucleo familiare con tutti i 7 figli (inclusi quelli nati fuori dal matrimonio – figli naturali, non residenti) in quanto non oggetto di specifico motivo di doglianza.
Con riguardo specifico ai motivi di appello, ne deduceva l'infondatezza riportandosi e sviluppando le deduzioni già svolte in I grado ed accolte dal giudice di prime cure, chiedendo il rigetto dell'appello, col favore delle spese.
4. Preliminarmente deve ritenersi che il I dei motivi di appello formulati da CP_2
sia infondato, dovendosi ritenere che il Giudice di prime cure abbia correttamente – e coerentemente alla documentazione versata in atti, in attuazione della normativa di riferimento – concluso per l'infondatezza dell'eccezione di decadenza della parte dall'azione, dovendosi qui integralmente confermare le considerazioni svolte dal giudice di
I cure che si ritiene, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., di riportare: “Va, nella specie, considerato che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della L. n. 88/1989 e ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 e che tale termine decorre, in base a quanto disposto dal 2 comma dell'art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (si veda sul punto, Cass., sez. lav., n. 12073/2003).
Nel caso di specie, risulta che il ricorrente ha, in effetti, proposto due domande di autorizzazione, la prima in data 02.03.2021 e la seconda del 07.09.2022. Come emerge dalla documentazione agli atti, tali domande sono sostanzialmente diverse: in primo luogo, per la decorrenza della prestazione richiesta (dal 03.03.2021, nella prima, dal 08.09.2017, nella seconda); in secondo luogo, per il numero dei familiari che si chiede di includere. La seconda domanda non può essere, quindi, considerata una mera duplicazione della prima.
Essendo da quest'ultima che decorre un nuovo termine, rispetto ad essa nessuna decadenza
5 risulta essersi realizzata”. V'è da osservare che rispetto a tali inappuntabili considerazioni giuridiche e fattuali la parte appellante non ha apportato alcun elemento che possa condurre ad una seria rimeditazione delle conclusioni in parte qua avallate da questa Corte.
5. Tanto premesso, prima di procedere ad esaminare il II motivo di gravame, occorre delineare la materia controversa e ciò in base alle allegazioni del I grado, da cui emerge come non abbia inteso contestare la decisione assunta in sede di autotutela dal CP_2
Direttore della sede di Piacenza con “Disposizione n° 610000-23-0116 del CP_2
14/12/2023” di accoglimento parziale della domanda di DIOP per tre dei sette minori indicati in domanda e per la moglie limitatamente al periodo dal 01.07.2021 al Parte_1
28.02.2022, rimanendo pertanto controverso il diritto preteso da con riguardo alla P_
posizione dei 4 figli esclusi nella detta delibera perché nati fuori dal matrimonio e non residenti nonché per la moglie con riguardo al periodo successivo al Parte_1
28.02.2022.
Tale delimitazione della materia controversa risulta peraltro coerente anche con le allegazioni di cui al ricorso in appello, in cui - nel richiamare le proprie deduzioni ed CP_2
argomentazioni di I grado - ha ribadito “l'infondatezza e la carenza di prova delle domande avversarie, chiedendone il rigetto, con riguardo ai familiari ed al periodo non oggetto di accoglimento in autotutela” (provvedimento emesso in autotutela prodotto dallo stesso in I grado). CP_2
Tanto precisato, occorre ora interrogarsi - ai fini della valutazione circa la fondatezza del motivo in esame - se la documentazione versata in atti dalla parte già ricorrente ed ora appellata al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti esclusi dal provvedimento adottato in autotutela ed oggetto del contendere, siano o meno idonei a ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che l'assegno per il nucleo familiare – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la "maggiorazione degli assegni familiari" prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 – spetta in presenza delle condizioni previste nell'art. 2 del D.L. 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
6 Segnatamente l'art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (precisandosi che prestazione
è stata abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, a decorrere dal 1° marzo
2022, per effetto dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede (con enfasi nelle parti di maggior rilievo): “
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
7
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n.
604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8
8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988
è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori
a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.
L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno
1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto- legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n.
440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico
9 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-
1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l' – nell'atto di gravame in esame – come già rilevato, avendo CP_2
riguardo alla materia controversa come sopra delineata, ha contestato - peraltro reiterando speculare eccezione svolta in primo grado cure e disattesa dal Giudice a quo (che si è limitato ad un mero richiamo alla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente1), che l'allora ricorrente, ora appellato, non avrebbe - quantomeno in sede giudiziale - depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare.
L'eccezione dell'Istituto appellante è fondata in particolare laddove la parte richiedente si è limitata a produrre, al fine di dare contezza del requisito reddituale, i Mod.
730 relativi alle annualità 2017-2022 (cfr. doc. 12 di parte ricorrente, fasc. I grado): ebbene, tale produzione è di per sé insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per A.N.F. devono altresì essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero, etc.
Inoltre, non emerge dalla documentazione versata in atti dall'allora ricorrente la situazione reddituale all'estero, così come degli altri componenti della famiglia dovendosi, concludere che non risultano sufficienti le sole dichiarazioni dei redditi del ricorrente, giacché - ai fini degli A.N.F. - occorre aver riguardo a tutti i redditi familiari;
per cui senza la relativa idonea certificazione, non risulta possibile stabilire l'esatto reddito del nucleo, non potendosi certo escludere a priori che nella famiglia del ricorrente residente in madrepatria non vi siano percettori di reddito da lavoro ovvero che non vi siano altre e diverse fonti di reddito.
Alla luce di quanto esposto, a confutazione di quanto invece ritenuto dal giudice di prime cure, deve concludersi che la condizione d'impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata.
Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che: “nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art.
437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo” (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).
Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in subiecta materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui: “in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio- economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale” (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002;
14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 / 2017)
e secondo cui “nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutari e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello”
(Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).
11 In senso conforme a queste valutazioni, si richiama, inter alia, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza di questa Corte di Appello n. 396/2023, depositata il
14.07.2023 (Pres. Cons. Rel. , pronunciata in speculare CP_4 CP_5
controversia ed espressione di un orientamento consolidato di questa Corte di Appello, avvallato anche in sede di legittimità (si vedano, in tal senso, Cass. 6953/2023; Cass.
6954/2023; Cass. 2600/2025; Cass. 2603/2025 e Cass. 2604/2025 che hanno confermato sentenze di questa Corte di Appello del tenore di quella sopra riportata).
Si ritiene inoltre di porre in rilievo - a fronte di specifica deduzione della parte appellata – come debba escludersi che la necessità di provare il requisito reddituale possa costituire discriminazione in danno del cittadino extra-comunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani;
opinare diversamente consentirebbe ai cittadini extracomunitari di godere di un trattamento di favore rispetto ai cittadini italiani del tutto ingiustificato e comunque non ragionevole (cfr. Cass.6953/23: “La concessione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali, che spetta al richiedente - sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo - dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo C.U.D. (dal quale non emerge il reddito familiare), senza che la difficoltà del cittadino extraeuropeo nell'offrire la prova possa valere a superare la previsione dell'art. 2, comma
9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla l. n. 153 del 1988, il quale, in coerenza col principio, egualitario insito nella struttura e nella funzione dell'ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori;
conforme, Cass.7097/23).
Per questi motivi
, assorbito ogni altro aspetto dedotto in causa e non espressamente trattato in quanto ritenuto ultroneo, l'appello proposto dall' va accolto, con CP_2
conseguente reiezione delle domande proposte da nei limiti della P_
materia controversa come sopra delineata, precisandosi che – come già chiarito sulla base delle allegazioni delle parti - la presente sentenza non incide sulla “Disposizione n° 610000-
23-0116 del 14/12/2023”.
6. Con riguardo alla regolamentazione delle spese, si ritiene che la complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare, l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali risultano precedenti giurisprudenziali di segno contrario),
12 complessivamente considerate, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande svolte da parte ricorrente in I grado;
2. dispone la compensazione, tra le parti, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 12.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 10 della sentenza impugnata laddove, sul punto specifico, si legge la laconica frase: “Il ricorrente, in conclusione, ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la fruizione del beneficio (v. docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 11 parte ricorrente)”.
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