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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 977/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, LA
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4209/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249031460752000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249031460752000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120054514365000 REGISTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:iniste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto,
l'intimazione di pagamento n. 29620249031460752, notificata in data 28.8.24, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese ed onorari.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, deducendo, in via principale, la prescrizione decennale della pretesa tributaria e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, in assenza di validi ed efficaci atti interruttivi nei termini di legge.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la cartella di pagamento prodromica all'intimazione era già stata impugnata dalla medesima contribuente nel giudizio iscritto al R.G.A. n.
4810/2012, definito con sentenza di rigetto n. 147/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
Nel merito, la resistente ha contestato l'eccezione di prescrizione, deducendo la regolare notifica della cartella di pagamento in data 13 giugno 2012, nonché l'esistenza di successivi atti interruttivi, tra cui una precedente intimazione di pagamento notificata in data 6 dicembre 2022. Ha inoltre richiamato la normativa in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza connessa alle definizioni agevolate e all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenendo la piena validità ed efficacia dell'atto impugnato.
La resistente ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito l'inammissibilità della censura, deducendo che la cartella di pagamento posta a fondamento dell'odierna intimazione è la medesima già oggetto di precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato.
L'eccezione è fondata.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti, ed in particolare dalla sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo – Sezione 1, n. 147/2013, pronunciata il 21 gennaio 2013 e depositata il
17 aprile 2013, emerge con chiarezza che il giudizio iscritto al R.G. n. 4810/2012 aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 29620120054514365 – Registro 2008, emessa nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l. per imposta di registro anno 2008, comprensiva di sanzioni e interessi.
La resistente ha, inoltre, documentato che tale cartella costituisce atto presupposto dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, sicché deve ritenersi accertata la piena coincidenza tra l'atto già scrutinato nel precedente giudizio e quello che la ricorrente tenta nuovamente di contestare sotto il profilo della notifica.
Nel giudizio definito con la sentenza n. 147/2013, la cartella di pagamento è stata espressamente vagliata quanto alla sua legittimità, ivi compresi i profili relativi alla ritualità della notifica degli atti prodromici, e il ricorso è stato integralmente rigettato, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
Ne consegue che il primo motivo di ricorso non è più deducibile, risultando precluso dal giudicato, non potendo la ricorrente rimettere in discussione, nel presente giudizio, vizi afferenti ad un atto impositivo già definitivamente esaminato dal giudice tributario. Il primo motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Dl pari infondate sono le eccezioni di prescrizione decennale del credito azionato e di quella quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione risulta, infatti, che in data 6 dicembre 2022 è stata notificata alla ricorrente una precedente intimazione di pagamento, riferita ai medesimi carichi iscritti a ruolo. Tale atto, pacificamente idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, non risulta essere stato impugnato.
Pertanto, avuto riguardo:
-alla prescrizione decennale applicabile al credito tributario principale;
-alla prescrizione quinquennale applicabile alle sanzioni e agli interessi;
alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata non risulta maturato alcun termine prescrizionale, dovendosi computare l'effetto interruttivo derivante dall'intimazione notificata il 6.12.2022, rimasta definitiva per mancata impugnazione.
Va, infine, rilevato che l'Agente della riscossione ha svolto puntuali e articolate controdeduzioni, producendo in giudizio la documentazione relativa:
-alla cartella di pagamento presupposta;
-alla precedente intimazione di pagamento del 6 dicembre 2022;
-alla continuità della pretesa tributaria.
A fronte di tali difese, la parte ricorrente non ha depositato memorie di replica, né ha contestato specificamente la documentazione prodotta dalla resistente, e in particolare non ha formulato alcuna censura in ordine alla precedente intimazione di pagamento del 2022, che assume rilievo dirimente ai fini della decisione.
In applicazione dei principi in materia di onere della prova e di non contestazione, le circostanze dedotte e documentate dall'Agente della riscossione devono ritenersi pacifiche.
Alla luce di quanto sopra, il primo motivo di ricorso è inammissibile per intervenuto giudicato, mentre le ulteriori eccezioni di prescrizione risultano infondate.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, in quanto precluso dal giudicato formatosi sulla cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata;
rigetta per il resto il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, che liquida in complessivi € 4.,000, oltre IVA, spese ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, LA
NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4209/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249031460752000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249031460752000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120054514365000 REGISTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:iniste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto,
l'intimazione di pagamento n. 29620249031460752, notificata in data 28.8.24, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese ed onorari.
A fondamento dell'impugnazione, la ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato, deducendo, in via principale, la prescrizione decennale della pretesa tributaria e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, in assenza di validi ed efficaci atti interruttivi nei termini di legge.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, deducendo che la cartella di pagamento prodromica all'intimazione era già stata impugnata dalla medesima contribuente nel giudizio iscritto al R.G.A. n.
4810/2012, definito con sentenza di rigetto n. 147/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo.
Nel merito, la resistente ha contestato l'eccezione di prescrizione, deducendo la regolare notifica della cartella di pagamento in data 13 giugno 2012, nonché l'esistenza di successivi atti interruttivi, tra cui una precedente intimazione di pagamento notificata in data 6 dicembre 2022. Ha inoltre richiamato la normativa in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza connessa alle definizioni agevolate e all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenendo la piena validità ed efficacia dell'atto impugnato.
La resistente ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento impugnata.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito l'inammissibilità della censura, deducendo che la cartella di pagamento posta a fondamento dell'odierna intimazione è la medesima già oggetto di precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato.
L'eccezione è fondata.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti, ed in particolare dalla sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Palermo – Sezione 1, n. 147/2013, pronunciata il 21 gennaio 2013 e depositata il
17 aprile 2013, emerge con chiarezza che il giudizio iscritto al R.G. n. 4810/2012 aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 29620120054514365 – Registro 2008, emessa nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l. per imposta di registro anno 2008, comprensiva di sanzioni e interessi.
La resistente ha, inoltre, documentato che tale cartella costituisce atto presupposto dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, sicché deve ritenersi accertata la piena coincidenza tra l'atto già scrutinato nel precedente giudizio e quello che la ricorrente tenta nuovamente di contestare sotto il profilo della notifica.
Nel giudizio definito con la sentenza n. 147/2013, la cartella di pagamento è stata espressamente vagliata quanto alla sua legittimità, ivi compresi i profili relativi alla ritualità della notifica degli atti prodromici, e il ricorso è stato integralmente rigettato, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
Ne consegue che il primo motivo di ricorso non è più deducibile, risultando precluso dal giudicato, non potendo la ricorrente rimettere in discussione, nel presente giudizio, vizi afferenti ad un atto impositivo già definitivamente esaminato dal giudice tributario. Il primo motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Dl pari infondate sono le eccezioni di prescrizione decennale del credito azionato e di quella quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione risulta, infatti, che in data 6 dicembre 2022 è stata notificata alla ricorrente una precedente intimazione di pagamento, riferita ai medesimi carichi iscritti a ruolo. Tale atto, pacificamente idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, non risulta essere stato impugnato.
Pertanto, avuto riguardo:
-alla prescrizione decennale applicabile al credito tributario principale;
-alla prescrizione quinquennale applicabile alle sanzioni e agli interessi;
alla data di notifica dell'intimazione oggi impugnata non risulta maturato alcun termine prescrizionale, dovendosi computare l'effetto interruttivo derivante dall'intimazione notificata il 6.12.2022, rimasta definitiva per mancata impugnazione.
Va, infine, rilevato che l'Agente della riscossione ha svolto puntuali e articolate controdeduzioni, producendo in giudizio la documentazione relativa:
-alla cartella di pagamento presupposta;
-alla precedente intimazione di pagamento del 6 dicembre 2022;
-alla continuità della pretesa tributaria.
A fronte di tali difese, la parte ricorrente non ha depositato memorie di replica, né ha contestato specificamente la documentazione prodotta dalla resistente, e in particolare non ha formulato alcuna censura in ordine alla precedente intimazione di pagamento del 2022, che assume rilievo dirimente ai fini della decisione.
In applicazione dei principi in materia di onere della prova e di non contestazione, le circostanze dedotte e documentate dall'Agente della riscossione devono ritenersi pacifiche.
Alla luce di quanto sopra, il primo motivo di ricorso è inammissibile per intervenuto giudicato, mentre le ulteriori eccezioni di prescrizione risultano infondate.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, in quanto precluso dal giudicato formatosi sulla cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata;
rigetta per il resto il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente, che liquida in complessivi € 4.,000, oltre IVA, spese ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco