Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 977
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Irregolarità della notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente, poiché la cartella di pagamento era già stata oggetto di un precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, che ne aveva vagliato la legittimità, inclusi i profili relativi alla notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale del credito tributario

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando che una precedente intimazione di pagamento, notificata in data anteriore e idonea a interrompere la prescrizione, non era stata impugnata dalla ricorrente. Pertanto, alla data dell'intimazione impugnata non era maturato alcun termine prescrizionale.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando che una precedente intimazione di pagamento, notificata in data anteriore e idonea a interrompere la prescrizione, non era stata impugnata dalla ricorrente. Pertanto, alla data dell'intimazione impugnata non era maturato alcun termine prescrizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 977
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 977
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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