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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 35359 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ) – in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore - rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Pedone (C.F. ) giusta procura C.F._1
alle liti in atti.
- appellante -
e
(C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Simona Di Fonso (C.F. C.F._3
- appellata -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2993/2024 pronunciata dal
Giudice di pace di Roma in data 11/03/2024, pubblicata il successivo
14/03/2024 e non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 27969/2023
R.G. conclusioni per : «Riformare la sentenza di Parte_1
primo grado sopra indicata e per l'effetto rigettare il ricorso della sig.ra in quanto inammissibile e infondato, confermando il CP_1
credito contestato. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio»;
1 per «Voglia l'Ecc.mo giudice adito, respingere l'appello e CP_1
confermare la sentenza di primo grado».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data
29/08/2024, conveniva in giudizio Parte_2
davanti all'intestato Tribunale chiedendo la riforma della CP_1
sentenza n. 2993/2024, pronunciata dal Giudice di pace di Roma – in persona della dott.ssa Rossana Sarro – in data 11/03/2024, pubblicata il
14/03/2024 e non notificata.
2. In particolare, l'odierna appellante esponeva quanto segue: che, con ricorso, ritualmente notificato in data 04/10/2023, unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, aveva proposto CP_1
opposizione innanzi al Giudice di pace di Roma avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239023346766000 (notificata in data 07/04/2023) deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito in essa riportato, la decadenza, nonché la sussistenza di vizi di motivazione;
che, iscritta la causa a ruolo al n. 27969/2023 R.G., si costituiva in giudizio eccependo che, Parte_2
avverso una delle cartelle di pagamento presupposte, CP_1
aveva già avanzato opposizione (deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, consistenti in questa occasione nei verbali di accertamento)
e, che, ad esito del relativo giudizio (iscritto al n. 7020/2022 R.G.) era stata emessa la sentenza n. 17319/2022 che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito, avverso la quale era stato poi proposto appello, tuttora pendente innanzi al Tribunale in sede;
che, indi, l' CP_2
aveva chiesto il rigetto del ricorso in ragione della prova della notifica della suddetta cartella di pagamento;
che, ad esito del giudizio, l'adito giudicante, con la sentenza n. 2993/2024 del 11/03/2024, pubblicata il successivo 14/03/2024, pur in presenza della prova dell'avvenuta notifica della cartella presupposta, ritenendo maturata la prescrizione del credito in essa riportato, aveva accolto la domanda attorea e condannato la
2 convenuta (odierna appellante) al pagamento delle spese di lite;
che, avverso la statuizione di primo grado, l' aveva proposto il presente CP_2
appello con riguardo a tutti i suoi capi, contestando l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure sulle sollevate eccezioni e l'erroneità della decisione sul termine di prescrizione.
3. Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame i seguenti motivi: a) «litispendenza – violazione art 39 Cpc»; b)
«erroneo conteggio del termine di prescrizione – violazione dell'art.12, comma 2, Dlgs 159/2015 e artt. 67 - 68 D.L. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di prescrizione – vizio di motivazione».
4. Con comparsa di risposta del 21/01/2025 si costituiva in giudizio la quale insisteva della intervenuta prescrizione del CP_1
credito, pur tenuto conto della sospensione dei termini di notifica durante il periodo emergenziale Covid;
pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
5. Alla prima udienza del 22/01/2025 l'adito giudicante, lette le note depositate, tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies Cpc.
6. L'appello proposto da è Parte_2
fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
7. Relativamente al primo motivo di gravame, concernente l'illegittimità della sentenza opposta per violazione dell'art. 39 Cpc, rileva il decidente che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non sussiste alcuna litispendenza tra i giudizi di primo grado n.
27969/2023 R.G. e n. 7020/2022 R.G.: ed infatti, sebbene in entrambi sia stata eccepita la prescrizione del credito in discussione, gli stessi hanno formalmente un oggetto diverso, ossia, per un verso l'odierna impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720239023346766000,
e per altro l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720200082921722000 (oggi presupposta) per omessa notifica del vav.
Più specificatamente, dal momento che entrambi gli atti sono stati impugnati – tra l'altro – per vizi propri (si pensi all'azione recuperatoria per
3 la mancata notifica dei VAV nel caso dell'opposizione alla cartella), non sussiste un rapporto di litispendenza tra questa controversia e la precedente (v. i parametri di cui a Cass. sez. 1, 04/01/2024, n. 211), ma tutto al più un vincolo - attenuato e non necessario - di pregiudizialità tra le liti. Un conto è, infatti, l'eventuale annullamento della cartella di pagamento per omessa o tardiva notifica del verbale di accertamento (v. proc. 7020/2022 R.G.), altro è la dedotta prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento rispetto all'intimazione oggi opposta.
8. E' evidente, tuttavia, che al fine di evitare un contrasto esterno di giudicati, si è verificato d'ufficio lo stato del giudizio di appello avverso la sentenza n. 17319/2022, emessa ad esito del giudizio n. 7020/2022 avente ad oggetto l'opposizione della cartella prodromica all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Orbene, ha accertato il decidente che tale giudizio di appello – rubricato al n. 19014/2023 R.G. - è attualmente pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, XII sezione civile, in attesa dell'udienza di rimessione in decisione, fissata per il
11/12/2025. Nel caso di accoglimento nel merito del gravame, l'effetto sul presente giudizio non implica un contrasto di giudicati, ma il solo venir meno dell'atto presupposto (la cartella di pagamento 097 2020
0082921722000 per assenza di proposizioni in fatto e in diritto tra loro inconciliabili).
9. Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellante deduce che la prescrizione della pretesa tributaria non sarebbe maturata in quanto il relativo termine quinquennale sarebbe rimasto sospeso in ragione della disciplina dettata per il Covid-19. Orbene, sul punto risulta dirimente la mera analisi letterale della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid – 19.
10. Invero, con il D.L. n. 18/2020 (e successive modifiche) a fronte della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia sanitaria, sono state dettate delle specifiche disposizioni (anche in tema di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza) sia con
4 riguardo all'attività degli uffici degli Enti impositori (art. 67) sia con riguardo all'attività dell'Agente della riscossione (art. 68). Per quel che rileva nel presente giudizio (concernente la notifica della cartella di pagamento e, quindi, l'attività dell' ), si deve Controparte_3
rilevare che l'art.68 del Decreto legge “Cura Italia” n.18 del 17 marzo2020,
(e successive modifiche), intitolato “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevede espressamente, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto - legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. … Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n.159”. Dunque, il capoverso del comma 1, dell'art. 68 D.L.
18/2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie (e, quindi, anche con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione al
Codice della strada, oggetto del presente giudizio), rimanda alle disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015 (norma già dettata in tema di riscossione nel caso di soggetti interessati da eventi eccezionali), dichiarandole espressamente ed integralmente applicabili, anche al caso dell'emergenza sanitaria conseguente al Covid - 19, senza distinzione alcuna fra i vari commi della norma richiamata. A sua volta, l'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, stabilisce espressamente, al comma 1: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e
5 decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”; al comma 2: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; al comma
3: “ non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_3
pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Infine, occorre considerare anche il comma 4 -bis dell'art. 68 D.L. 18/2020 che stabilisce una disciplina specifica riguardante i carichi (relativi alle entrate tributarie e non tributarie), affidati all' durante il Controparte_3
periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis del medesimo articolo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, prevedendo espressamente: “sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Dunque, nel caso in esame, con una cartella affidata all'Agente della
6 Riscossione in data 23/01/2020 – e, quindi, prima della decorrenza del periodo di sospensione Covid-19 (intercorrente, quanto all'attività dell'Agente della Riscossione, tra l'08.03.2020 ed il 31.08.2021) – deve innanzitutto escludersi l'applicabilità dell'art. 68, comma 4 -bis, del D.L.
18/2020 che si riferisce, infatti, solo ai carichi affidati nel corso della sospensione emergenziale, stabilendo, in tale caso, un'apposita proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione. Al contrario, nel caso di specie, a fronte dell'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 12 d.lgs. 159/2015, richiamata integralmente, senza distinzione alcuna nei commi. Nello specifico, risulta evidente che il legislatore, nel richiamare l'art.12 citato nell'ambito dell'art.68 cit., abbia inteso estenderne la portata, da norma prevista per situazioni eccezionali (ad es. calamità naturali, quali terremoti, alluvioni, ecc.) “nell'ambito di territori ristretti”, a norma operante in un periodo contingente (quello dell'emergenza Covid, ricompresa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ma estesa e vigente “su tutto il territorio nazionale”, e riferita non solo ai “tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi
Inail”, ma anche “a tutte le entrate tributarie e non tributarie” (ivi comprese, quindi, le sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada). Orbene, l'art. 12, al comma 1, stabilisce innanzitutto che il periodo di sospensione previsto per i versamenti (nel caso del Covid, intercorrente dall'08.03.2020 al 31.08.2021), comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212”. In altrimenti detto, il comma 1 dell'art. 12 D.lgs. 159/2015, dichiarato espressamente applicabile dall'art. 68 comma 1, capoverso,
d.l. 18/2020, comporta innanzitutto, a fronte del blocco delle notifiche
7 delle cartelle e dei versamenti da parte dei contribuenti, un periodo di sospensione generalizzato di tutti i termini (ivi compresi quelli di prescrizione e decadenza) per le attività dell' . In Controparte_3
definitiva, nel periodo di sospensione Covid prevista dall'art. 68 comma 1
(dall'08.03.2020 al 31.08.2021), i versamenti dei contribuenti e dei cittadini erano sospesi e, così pure, tutti i termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione e, di conseguenza, in tale periodo non si poteva procedere alla notifica delle cartelle di pagamento
(v. art. 12, comma 3, cit.).
Oltre al periodo di sospensione in questione, occorre poi considerare che il secondo comma dell'art. 12 del D.lgs. nr. 159/2015 ha previsto, altresì, anche una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione
(nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. In altri termini, i naturali termini di prescrizione e di decadenza, aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si è verificata la sospensione (e, quindi, con riferimento al Covid, aventi scadenza entro il 31.12.2021), a fronte della natura eccezionale dell'evento pandemico e considerata la scadenza proprio nel corso di detto evento, sono stati prorogati dal legislatore fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al 31.12.2023. Dunque, il legislatore, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, ha previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti e delle notifiche degli atti esecutivi della riscossione e, conseguentemente - una volta terminato il lungo (ed eccezionale) periodo di sospensione, con conseguente complessivo accumulo di tutti i relativi adempimenti esattoriali (rimasti bloccati per
8 tale periodo) - ha ritenuto congruo concedere all' , Controparte_3
in relazione a tutte le scadenze che sarebbero maturate entro il 31 dicembre dell'anno di sospensione (nel caso del Covid, il 31.12.2021), una proroga di 24 mesi per poter smaltire il notevole arretrato
(incolpevolmente) accumulatosi (con milioni di cartelle da notificare), differendo così tutti i termini di prescrizione e decadenza (qualunque fosse l'iniziale e naturale scadenza) fino al 31.12.2023. Con il comma 4 - bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020, il legislatore, senza procedere ad alcun coordinamento con il comma 2 dell'art. 12, ha previsto un'ulteriore norma speciale, riguardante però i soli carichi (relativi a crediti tributari e non tributari), affidati all' nel corso del periodo di Controparte_3
sospensione (08.03.2020 – 31.08.2021, poi esteso fino al 31.12.2021), stabilendo per tali specifici carichi (che si sono accumulati proprio nel corso dell'evento eccezionale), una proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione e decadenza;
in questo caso, il legislatore non ha però indicato il termine di decorrenza di tale proroga (come avvenuto nel caso dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 159/2011), ragione per cui si deve ritener e che, per tali specifici carichi (consegnati nel periodo di emergenza, quindi non quello qui in esame), dapprima occorra computare la sospensione di cui al combinato disposto dell'art. 68 comma 1 D.L.
18/2020 e dell'art. 12 D.lgs. nr. 159/2011 (con conseguente ripresa dei naturali termini di prescrizione e decadenza, a partire dalla cessazione del periodo di sospensione e, quindi, nel caso del Covid, a far data dal
31.08.2021); quindi, a far data dalla ripresa della decorrenza dei naturali termini di prescrizione e decadenza, occorre computare la proroga di 24 mesi di cui al comma 4 bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020.
In sintesi, ed in via esemplificativa, in base al coordinamento delle varie disposizioni emergenziali sopra indicate, si possono verificare le seguenti diverse ipotesi:
a) è notificata una cartella di pagamento, relativa a crediti tributari e non tributari, i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero
9 scaduti in data successiva alla sospensione di cui all'art. 68 comma 1 del
D.L. 18/2020 (e, cioè, in data successiva al 31.08.2021): in questo caso, ai termini naturali, occorrere aggiungere, ex art. 12 comma 1, D.lgs. nr.
159/2015 (richiamato dall'art. 68 comma 1), solo il precitato periodo di sospensione;
b) è notificata una cartella di pagamento, relativa a crediti tributari e non, i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti nel corso della sospensione di cui all'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 (e, cioè, entro il 31.08.2021, esteso ex lege fino al 31.12.2021): in questo caso, si deve applicare la proroga di n. 24 mesi di cui al secondo comma dell'art. 12, con conseguente scadenza dei termini di prescrizione e decadenza al 31.12.2023 (a prescindere, dalla scadenza naturale), con conseguente termine finale, per tutti i carichi, fissato ex lege, al
31.12.2023 (e, cioè, 24 mesi dopo la scadenza del periodo di sospensione, esteso al 31.12.2021);
c) è notificata una cartella di pagamento, con carico affidato all'
[...]
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- Controparte_3
bis del medesimo articolo 68 (esteso fino alla data del 31 dicembre 2021): in questo caso, in base al comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020, si dovrebbe tenere conto della sospensione di cui all'art. 12, comma 1, cit.,
a cui aggiungere anche la proroga di 24 mesi.
Inoltre, mette conto considerare che in coerenza con l'orientamento espresso dall' nella Circolare n. 25/E del 20 agosto Parte_2
2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020
(ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2 -bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a
542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa”.
Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021, al DL n. 41/2021 e al DL n. 73/2021 - ha
10 subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021 - per un totale di 64 gg. - durante le quali l'
[...]
era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare Controparte_3
corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22 -bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021.
Orbene, nel caso in esame, come sopra osservato, si tratta di un carico affidato all' in data 23/01/2020 e, quindi, in data Controparte_3
antecedente alla sospensione Covid: a ciò consegue la configurabilità dell'ipotesi sub b). Pertanto, ai fini del controllo circa l'eventuale decorso del termine di prescrizione del credito, alla luce del combinato disposto delle norme precitate, occorre effettuare il seguente calcolo:
a) la notifica dei verbali è avvenuta in data 24/11/2015 (la prescrizione sarebbe maturata dopo 5 anni, ossia dopo 1.825 giorni);
b) dal giorno della notifica (24/11/2015) fino al 08/03/2020 (inizio sospensione Covid) sono trascorsi 1.563 giorni;
c) il periodo di sospensione è durato dal 08/03/2020 al 31/12/2021, per un totale di 663 giorni;
d) da questi 663 giorni, occorre sottrarre 64 giorni per la precitata interruzione intermittente della sospensione dei termini di prescrizione;
e) così facendo si consegue il dato rilevante ai fini del calcolo, ossia il monte - giorni che l' aveva a disposizione per la Parte_2
notifica della cartella di pagamento successiva, ossia 599 giorni;
f) infine occorre sommare i 599 giorni al primo dato ottenuto, ossia i 1.566 giorni [intercorsi tra la notifica del VAV preso in esame (24/11/2015) e l'inizio della sospensione Covid (08/03/2020)]; da tale somma si ottengono 2.165 (giorni);
g) a ciò consegue che la prescrizione di 5 anni (pari, come detto, a 1825 giorni), al momento di notifica dei vav (24/11/2015) sarebbe maturata il
17/7/2022 (1563 + 599 + 262) ed è stata interrotta dalla notifica della cartella il 31.1.2022 (v. allegato 5 fasc. primo grado).
11 11. Pertanto, la notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta è stata tempestiva, con la conseguenza che deve essere riformata la sentenza di primo grado.
12. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed alla natura delle questioni trattate, possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi nel quadrante dei valori medi, con esclusione della fase istruttoria.
13. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così Parte_2 CP_1
provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, conferma l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9023346766000;
2) condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente gravame che si liquidano in € 462,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma 12 marzo 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 35359 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ) – in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore - rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Pedone (C.F. ) giusta procura C.F._1
alle liti in atti.
- appellante -
e
(C.F. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. Simona Di Fonso (C.F. C.F._3
- appellata -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 2993/2024 pronunciata dal
Giudice di pace di Roma in data 11/03/2024, pubblicata il successivo
14/03/2024 e non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n. 27969/2023
R.G. conclusioni per : «Riformare la sentenza di Parte_1
primo grado sopra indicata e per l'effetto rigettare il ricorso della sig.ra in quanto inammissibile e infondato, confermando il CP_1
credito contestato. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio»;
1 per «Voglia l'Ecc.mo giudice adito, respingere l'appello e CP_1
confermare la sentenza di primo grado».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data
29/08/2024, conveniva in giudizio Parte_2
davanti all'intestato Tribunale chiedendo la riforma della CP_1
sentenza n. 2993/2024, pronunciata dal Giudice di pace di Roma – in persona della dott.ssa Rossana Sarro – in data 11/03/2024, pubblicata il
14/03/2024 e non notificata.
2. In particolare, l'odierna appellante esponeva quanto segue: che, con ricorso, ritualmente notificato in data 04/10/2023, unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, aveva proposto CP_1
opposizione innanzi al Giudice di pace di Roma avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239023346766000 (notificata in data 07/04/2023) deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito in essa riportato, la decadenza, nonché la sussistenza di vizi di motivazione;
che, iscritta la causa a ruolo al n. 27969/2023 R.G., si costituiva in giudizio eccependo che, Parte_2
avverso una delle cartelle di pagamento presupposte, CP_1
aveva già avanzato opposizione (deducendo la mancata notifica degli atti presupposti, consistenti in questa occasione nei verbali di accertamento)
e, che, ad esito del relativo giudizio (iscritto al n. 7020/2022 R.G.) era stata emessa la sentenza n. 17319/2022 che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito, avverso la quale era stato poi proposto appello, tuttora pendente innanzi al Tribunale in sede;
che, indi, l' CP_2
aveva chiesto il rigetto del ricorso in ragione della prova della notifica della suddetta cartella di pagamento;
che, ad esito del giudizio, l'adito giudicante, con la sentenza n. 2993/2024 del 11/03/2024, pubblicata il successivo 14/03/2024, pur in presenza della prova dell'avvenuta notifica della cartella presupposta, ritenendo maturata la prescrizione del credito in essa riportato, aveva accolto la domanda attorea e condannato la
2 convenuta (odierna appellante) al pagamento delle spese di lite;
che, avverso la statuizione di primo grado, l' aveva proposto il presente CP_2
appello con riguardo a tutti i suoi capi, contestando l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure sulle sollevate eccezioni e l'erroneità della decisione sul termine di prescrizione.
3. Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame i seguenti motivi: a) «litispendenza – violazione art 39 Cpc»; b)
«erroneo conteggio del termine di prescrizione – violazione dell'art.12, comma 2, Dlgs 159/2015 e artt. 67 - 68 D.L. 18/2020 in materia di sospensione dei termini di prescrizione – vizio di motivazione».
4. Con comparsa di risposta del 21/01/2025 si costituiva in giudizio la quale insisteva della intervenuta prescrizione del CP_1
credito, pur tenuto conto della sospensione dei termini di notifica durante il periodo emergenziale Covid;
pertanto, chiedeva il rigetto dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
5. Alla prima udienza del 22/01/2025 l'adito giudicante, lette le note depositate, tratteneva la causa in decisione ex art. 281-sexies Cpc.
6. L'appello proposto da è Parte_2
fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
7. Relativamente al primo motivo di gravame, concernente l'illegittimità della sentenza opposta per violazione dell'art. 39 Cpc, rileva il decidente che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non sussiste alcuna litispendenza tra i giudizi di primo grado n.
27969/2023 R.G. e n. 7020/2022 R.G.: ed infatti, sebbene in entrambi sia stata eccepita la prescrizione del credito in discussione, gli stessi hanno formalmente un oggetto diverso, ossia, per un verso l'odierna impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720239023346766000,
e per altro l'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720200082921722000 (oggi presupposta) per omessa notifica del vav.
Più specificatamente, dal momento che entrambi gli atti sono stati impugnati – tra l'altro – per vizi propri (si pensi all'azione recuperatoria per
3 la mancata notifica dei VAV nel caso dell'opposizione alla cartella), non sussiste un rapporto di litispendenza tra questa controversia e la precedente (v. i parametri di cui a Cass. sez. 1, 04/01/2024, n. 211), ma tutto al più un vincolo - attenuato e non necessario - di pregiudizialità tra le liti. Un conto è, infatti, l'eventuale annullamento della cartella di pagamento per omessa o tardiva notifica del verbale di accertamento (v. proc. 7020/2022 R.G.), altro è la dedotta prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento rispetto all'intimazione oggi opposta.
8. E' evidente, tuttavia, che al fine di evitare un contrasto esterno di giudicati, si è verificato d'ufficio lo stato del giudizio di appello avverso la sentenza n. 17319/2022, emessa ad esito del giudizio n. 7020/2022 avente ad oggetto l'opposizione della cartella prodromica all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Orbene, ha accertato il decidente che tale giudizio di appello – rubricato al n. 19014/2023 R.G. - è attualmente pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, XII sezione civile, in attesa dell'udienza di rimessione in decisione, fissata per il
11/12/2025. Nel caso di accoglimento nel merito del gravame, l'effetto sul presente giudizio non implica un contrasto di giudicati, ma il solo venir meno dell'atto presupposto (la cartella di pagamento 097 2020
0082921722000 per assenza di proposizioni in fatto e in diritto tra loro inconciliabili).
9. Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellante deduce che la prescrizione della pretesa tributaria non sarebbe maturata in quanto il relativo termine quinquennale sarebbe rimasto sospeso in ragione della disciplina dettata per il Covid-19. Orbene, sul punto risulta dirimente la mera analisi letterale della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid – 19.
10. Invero, con il D.L. n. 18/2020 (e successive modifiche) a fronte della situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della pandemia sanitaria, sono state dettate delle specifiche disposizioni (anche in tema di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza) sia con
4 riguardo all'attività degli uffici degli Enti impositori (art. 67) sia con riguardo all'attività dell'Agente della riscossione (art. 68). Per quel che rileva nel presente giudizio (concernente la notifica della cartella di pagamento e, quindi, l'attività dell' ), si deve Controparte_3
rilevare che l'art.68 del Decreto legge “Cura Italia” n.18 del 17 marzo2020,
(e successive modifiche), intitolato “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” prevede espressamente, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto - legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. … Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n.159”. Dunque, il capoverso del comma 1, dell'art. 68 D.L.
18/2020, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie (e, quindi, anche con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione al
Codice della strada, oggetto del presente giudizio), rimanda alle disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015 (norma già dettata in tema di riscossione nel caso di soggetti interessati da eventi eccezionali), dichiarandole espressamente ed integralmente applicabili, anche al caso dell'emergenza sanitaria conseguente al Covid - 19, senza distinzione alcuna fra i vari commi della norma richiamata. A sua volta, l'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, stabilisce espressamente, al comma 1: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e
5 decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”; al comma 2: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; al comma
3: “ non procede alla notifica delle cartelle di Controparte_3
pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. Infine, occorre considerare anche il comma 4 -bis dell'art. 68 D.L. 18/2020 che stabilisce una disciplina specifica riguardante i carichi (relativi alle entrate tributarie e non tributarie), affidati all' durante il Controparte_3
periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 -bis del medesimo articolo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, prevedendo espressamente: “sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Dunque, nel caso in esame, con una cartella affidata all'Agente della
6 Riscossione in data 23/01/2020 – e, quindi, prima della decorrenza del periodo di sospensione Covid-19 (intercorrente, quanto all'attività dell'Agente della Riscossione, tra l'08.03.2020 ed il 31.08.2021) – deve innanzitutto escludersi l'applicabilità dell'art. 68, comma 4 -bis, del D.L.
18/2020 che si riferisce, infatti, solo ai carichi affidati nel corso della sospensione emergenziale, stabilendo, in tale caso, un'apposita proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione. Al contrario, nel caso di specie, a fronte dell'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 12 d.lgs. 159/2015, richiamata integralmente, senza distinzione alcuna nei commi. Nello specifico, risulta evidente che il legislatore, nel richiamare l'art.12 citato nell'ambito dell'art.68 cit., abbia inteso estenderne la portata, da norma prevista per situazioni eccezionali (ad es. calamità naturali, quali terremoti, alluvioni, ecc.) “nell'ambito di territori ristretti”, a norma operante in un periodo contingente (quello dell'emergenza Covid, ricompresa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), ma estesa e vigente “su tutto il territorio nazionale”, e riferita non solo ai “tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi
Inail”, ma anche “a tutte le entrate tributarie e non tributarie” (ivi comprese, quindi, le sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada). Orbene, l'art. 12, al comma 1, stabilisce innanzitutto che il periodo di sospensione previsto per i versamenti (nel caso del Covid, intercorrente dall'08.03.2020 al 31.08.2021), comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche “dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212”. In altrimenti detto, il comma 1 dell'art. 12 D.lgs. 159/2015, dichiarato espressamente applicabile dall'art. 68 comma 1, capoverso,
d.l. 18/2020, comporta innanzitutto, a fronte del blocco delle notifiche
7 delle cartelle e dei versamenti da parte dei contribuenti, un periodo di sospensione generalizzato di tutti i termini (ivi compresi quelli di prescrizione e decadenza) per le attività dell' . In Controparte_3
definitiva, nel periodo di sospensione Covid prevista dall'art. 68 comma 1
(dall'08.03.2020 al 31.08.2021), i versamenti dei contribuenti e dei cittadini erano sospesi e, così pure, tutti i termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione e, di conseguenza, in tale periodo non si poteva procedere alla notifica delle cartelle di pagamento
(v. art. 12, comma 3, cit.).
Oltre al periodo di sospensione in questione, occorre poi considerare che il secondo comma dell'art. 12 del D.lgs. nr. 159/2015 ha previsto, altresì, anche una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione
(nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021), “sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. In altri termini, i naturali termini di prescrizione e di decadenza, aventi scadenza entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si è verificata la sospensione (e, quindi, con riferimento al Covid, aventi scadenza entro il 31.12.2021), a fronte della natura eccezionale dell'evento pandemico e considerata la scadenza proprio nel corso di detto evento, sono stati prorogati dal legislatore fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, fino al 31.12.2023. Dunque, il legislatore, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, ha previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti e delle notifiche degli atti esecutivi della riscossione e, conseguentemente - una volta terminato il lungo (ed eccezionale) periodo di sospensione, con conseguente complessivo accumulo di tutti i relativi adempimenti esattoriali (rimasti bloccati per
8 tale periodo) - ha ritenuto congruo concedere all' , Controparte_3
in relazione a tutte le scadenze che sarebbero maturate entro il 31 dicembre dell'anno di sospensione (nel caso del Covid, il 31.12.2021), una proroga di 24 mesi per poter smaltire il notevole arretrato
(incolpevolmente) accumulatosi (con milioni di cartelle da notificare), differendo così tutti i termini di prescrizione e decadenza (qualunque fosse l'iniziale e naturale scadenza) fino al 31.12.2023. Con il comma 4 - bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020, il legislatore, senza procedere ad alcun coordinamento con il comma 2 dell'art. 12, ha previsto un'ulteriore norma speciale, riguardante però i soli carichi (relativi a crediti tributari e non tributari), affidati all' nel corso del periodo di Controparte_3
sospensione (08.03.2020 – 31.08.2021, poi esteso fino al 31.12.2021), stabilendo per tali specifici carichi (che si sono accumulati proprio nel corso dell'evento eccezionale), una proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione e decadenza;
in questo caso, il legislatore non ha però indicato il termine di decorrenza di tale proroga (come avvenuto nel caso dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 159/2011), ragione per cui si deve ritener e che, per tali specifici carichi (consegnati nel periodo di emergenza, quindi non quello qui in esame), dapprima occorra computare la sospensione di cui al combinato disposto dell'art. 68 comma 1 D.L.
18/2020 e dell'art. 12 D.lgs. nr. 159/2011 (con conseguente ripresa dei naturali termini di prescrizione e decadenza, a partire dalla cessazione del periodo di sospensione e, quindi, nel caso del Covid, a far data dal
31.08.2021); quindi, a far data dalla ripresa della decorrenza dei naturali termini di prescrizione e decadenza, occorre computare la proroga di 24 mesi di cui al comma 4 bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020.
In sintesi, ed in via esemplificativa, in base al coordinamento delle varie disposizioni emergenziali sopra indicate, si possono verificare le seguenti diverse ipotesi:
a) è notificata una cartella di pagamento, relativa a crediti tributari e non tributari, i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero
9 scaduti in data successiva alla sospensione di cui all'art. 68 comma 1 del
D.L. 18/2020 (e, cioè, in data successiva al 31.08.2021): in questo caso, ai termini naturali, occorrere aggiungere, ex art. 12 comma 1, D.lgs. nr.
159/2015 (richiamato dall'art. 68 comma 1), solo il precitato periodo di sospensione;
b) è notificata una cartella di pagamento, relativa a crediti tributari e non, i cui naturali termini di prescrizione o decadenza sarebbero scaduti nel corso della sospensione di cui all'art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 (e, cioè, entro il 31.08.2021, esteso ex lege fino al 31.12.2021): in questo caso, si deve applicare la proroga di n. 24 mesi di cui al secondo comma dell'art. 12, con conseguente scadenza dei termini di prescrizione e decadenza al 31.12.2023 (a prescindere, dalla scadenza naturale), con conseguente termine finale, per tutti i carichi, fissato ex lege, al
31.12.2023 (e, cioè, 24 mesi dopo la scadenza del periodo di sospensione, esteso al 31.12.2021);
c) è notificata una cartella di pagamento, con carico affidato all'
[...]
durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- Controparte_3
bis del medesimo articolo 68 (esteso fino alla data del 31 dicembre 2021): in questo caso, in base al comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. 18/2020, si dovrebbe tenere conto della sospensione di cui all'art. 12, comma 1, cit.,
a cui aggiungere anche la proroga di 24 mesi.
Inoltre, mette conto considerare che in coerenza con l'orientamento espresso dall' nella Circolare n. 25/E del 20 agosto Parte_2
2020, è derivata la sospensione, per l'intero periodo dall'8 marzo 2020
(ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2 -bis dell'art. 68 D.L. 18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a
542 gg. per la quasi totalità di essi e di 558 gg. per quelli con residenza/sede legale/sede operativa nei comuni della “zona rossa”.
Tale sospensione – a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021, al DL n. 41/2021 e al DL n. 73/2021 - ha
10 subito tre interruzioni, dal 1° al 15 gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021 - per un totale di 64 gg. - durante le quali l'
[...]
era legittimato a notificare atti di riscossione e a dare Controparte_3
corso ad azioni di recupero, la cui salvezza è stata disposta, rispettivamente, dall'art. 22 -bis, comma 4, del DL n. 183/2020, dall'art. 4, comma 3, del DL n. 41/2021, dall'art. 9, comma 2, del DL n. 73/2021.
Orbene, nel caso in esame, come sopra osservato, si tratta di un carico affidato all' in data 23/01/2020 e, quindi, in data Controparte_3
antecedente alla sospensione Covid: a ciò consegue la configurabilità dell'ipotesi sub b). Pertanto, ai fini del controllo circa l'eventuale decorso del termine di prescrizione del credito, alla luce del combinato disposto delle norme precitate, occorre effettuare il seguente calcolo:
a) la notifica dei verbali è avvenuta in data 24/11/2015 (la prescrizione sarebbe maturata dopo 5 anni, ossia dopo 1.825 giorni);
b) dal giorno della notifica (24/11/2015) fino al 08/03/2020 (inizio sospensione Covid) sono trascorsi 1.563 giorni;
c) il periodo di sospensione è durato dal 08/03/2020 al 31/12/2021, per un totale di 663 giorni;
d) da questi 663 giorni, occorre sottrarre 64 giorni per la precitata interruzione intermittente della sospensione dei termini di prescrizione;
e) così facendo si consegue il dato rilevante ai fini del calcolo, ossia il monte - giorni che l' aveva a disposizione per la Parte_2
notifica della cartella di pagamento successiva, ossia 599 giorni;
f) infine occorre sommare i 599 giorni al primo dato ottenuto, ossia i 1.566 giorni [intercorsi tra la notifica del VAV preso in esame (24/11/2015) e l'inizio della sospensione Covid (08/03/2020)]; da tale somma si ottengono 2.165 (giorni);
g) a ciò consegue che la prescrizione di 5 anni (pari, come detto, a 1825 giorni), al momento di notifica dei vav (24/11/2015) sarebbe maturata il
17/7/2022 (1563 + 599 + 262) ed è stata interrotta dalla notifica della cartella il 31.1.2022 (v. allegato 5 fasc. primo grado).
11 11. Pertanto, la notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta è stata tempestiva, con la conseguenza che deve essere riformata la sentenza di primo grado.
12. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia ed alla natura delle questioni trattate, possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi nel quadrante dei valori medi, con esclusione della fase istruttoria.
13. Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , così Parte_2 CP_1
provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, conferma l'intimazione di pagamento n. 097 2023 9023346766000;
2) condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente gravame che si liquidano in € 462,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma 12 marzo 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
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