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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/02/2024, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 3734/2021 R.G.
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
ATTORE nei confronti di
, , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
, CP_9
CONVENUTI
Oggi 07/02/2024 alle ore 10,35 innanzi alla dott.ssa Elisa Remonti, sono comparsi: per l'avv. MASALA DANIELA e l'avv. Grazia Niedda Parte_1
per i convenuti in adesione l'avv. MASALA DANIELA e l'avv. Grazia Niedda
per e per l'avv. ZENTILE ROSSANA CP_4 CP_9
per avv. Antonio Cubeddu anche in sostituzione l'avv. PINNA Controparte_8
GIOVANNI BATTISTA
I procuratori delle parti precisano come da fogli di p.c. già depositati in via telematica, richiamandosi altresì alle comparse conclusioni contenenti i fogli di p.c.
Il G.I. all'esito della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
Elisa Remonti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3734/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MASALA Parte_1 C.F._1
DANIELA e dall'avv. NIEDDA GRAZIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
( ), (C.F. ), CodiceFiscale_3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), CP_5 C.F._5 CP_6
( ), ( ), rappresentati e CodiceFiscale_6 CP_7 CodiceFiscale_7
difesi dall'avv. MASALA DANIELA e dall'avv. GRAZIA NIEDDA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._8 CP_9
), rappresentate e difese dall'avv. ZENTILE ROSSANA, elettivamente C.F._9
domiciliate presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_8 C.F._10
PINNA GIOVANNI BATTISTA e dall'avv. CUBEDDU GIOVANNI ANTONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“In via preliminare:
1) Si chiede la rimessione in istruttoria del presente giudizio al fine dell'espletamento della CTU, così come dedotta nelle memorie ex art. 183 c.6 n.2 c.p.c.
In via principale e nel merito
1. Contrariis reiectis
2. Dichiarare acquisita in favore di , nata a [...], il [...], c.f.: Parte_1
, residente in [...], per intervenuta prescrizione C.F._1
acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di
Ploaghe, alla via Roma n. 154 piano T, censito al NCEU di Ploaghe al foglio 21, particella 548, cat.
A/4, classe 1, e dell'immobile, pertinenza del primo, in Ploaghe alla via Arnosio n. 11, distinto al
NCEU al foglio 21, particella 1613, cat. C/6 e pertanto essere legittimata a possederlo con diritto, come di fatto lo possiede.
3. Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei competenti RR. II. e la relativa Org_1 annotazione e voltura catastale presso l' direzione provinciale di Organizzazione_2 Org_1 [...]
catastali; Organizzazione_3
4. Condannare, ai sensi del D. Lgs. N. 28/ 2010, parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario della somma pari all'importo del contributo unificato pari a € 518,00 oltre € 27,00 di marca da bollo versati per la proposizione del presente giudizio.
5. Condannare le convenute , e , a rifondere CP_4 CP_9 Controparte_8 all'attore le spese sostenute connesse al procedimento di mediazione obbligatorio, da liquidarsi ai sensi e per gli effetti delle tabelle vigenti, oltre alle spese sostenute per l'attivazione del medesimo procedimento anche per i convenuti in adesione, pari a € 244,50.
6. Condannare le convenute , e ai sensi e per CP_4 CP_9 Controparte_8 gli effetti dell'art. 96 cpc, al risarcimento dei danni la lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, anche in considerazione del contegno tenuto dalle stesse nella fase stragiudiziale e nel corso del presente giudizio
7. Spese e compensi professionali rifusi da distrarsi a favore degli Avvocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, come da nota spese in atti. conclusioni” Per : Controparte_8
rinuncia agli atti con spese compensate
Per e : CP_4 CP_9
rinuncia agli atti con spese compensate
Per i convenuti , , Controparte_3 CP_2 CP_7 CP_6 CP_5
, come da comparsa di costituzione:
[...] CP_1
“Con il presente atto i convenuti , , , Controparte_3 CP_2 CP_7 CP_6
, e si costituiscono in giudizio a mezzo dei sottoscritti
[...] CP_5 CP_1
procuratori e non avendo nulla da eccepire, dichiarano di aderire alla domanda formulata da parte attrice”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, chiedeva l'accertamento del Parte_1
diritto di proprietà per intervenuta usucapione dell'immobile sito in Ploaghe, via Roma n. 154, piano terra, distinto in Catasto fabbricati al foglio 21, map. 548 nonché dell'immobile di pertinenza sito in
Ploaghe, via Arnosio n. 11, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 21, map. 1613.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- di essere proprietaria dell'abitazione sita al primo piano dell'immobile sito in Ploaghe, via Roma n.
154, in forza di successione testamentaria di Persona_1
- di avere avuto il possesso e il godimento in via esclusiva anche del piano terra dell'immobile, in modo pubblico e pacifico, per oltre vent'anni;
- di averlo sempre utilizzato come propria abitazione e di avere avuto in via esclusiva il possesso delle chiavi di ingresso;
- di aver eseguito con animus domini, a sue spese, la manutenzione ordinaria, assolvendo a tutti gli oneri fiscali gravanti sull'immobile nonché di aver provveduto, nel corso del tempo, alla realizzazione di interventi edilizi (opere di risanamento, di ristrutturazione e di ammodernamento);
- che formalmente gli immobili sono intestati ai soggetti convenuti, sicché vi è interesse alla pronuncia ex art. 1158 c.c.
Con comparsa del 8.2.2022 si costituiva la quale, eccepita, in via preliminare, Controparte_8
l'improcedibilità del giudizio per carenza della mediazione obbligatoria, contestato, nel merito, che l'attrice fosse possessore esclusivo dell'immobile, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con comparsa del 9.2.2022 si costituivano e le quali, eccepito il mancato CP_4 CP_9
esperimento della mediazione obbligatoria nonché rappresentato di non conoscere chi avesse occupato l'immobile dopo la morte del loro dante causa, richiamato l'onere probatorio di parte attrice, chiedevano la dichiarazione di improcedibilità della domanda nonché l'accertamento dei presupposti di legge.
Con comparsa del 23.2.2022 si costituivano , Controparte_10 CP_2 CP_7
e i quali, confermate le allegazioni di cui
[...] CP_6 CP_5 CP_1 all'atto di citazione, aderivano alla domanda di usucapione formulata da parte attrice.
All'udienza del 2.3.2022, l'attrice rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione obbligatoria.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 9.3.2023, le convenute e rinunciavano agli atti e, in subordine, alle Controparte_8 CP_4 CP_9
istanze istruttorie.
La rinuncia agli atti non veniva accettata dalle altre parti in giudizio e, pertanto, la causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 7.2.2024, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
*
In via preliminare, si osserva che la rinuncia agli atti formulata da alcune convenute non è stata accettata da tutte le parti costituite, sicché deve confermarsi la prosecuzione del giudizio con l'esame delle domande attoree (art. 306 c.p.c.).
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attrice, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
I convenuti , Controparte_10 CP_2 CP_7 CP_6 CP_5
e si sono costituiti e hanno aderito alla domanda di parte attrice,
[...] CP_1
confermandone le circostanze allegate nel suo atto introduttivo. Inoltre, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale del 4.7.2023 e 14.11.2023) emerge che l'attrice aveva pacificamente utilizzato gli immobili in questione, da più di vent'anni, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Occorre distinguere i due immobili oggetto di causa: a) piano terra dell'immobile sito in via Roma n.
154; b) immobile sito in via Arnosio n. 11.
Il teste , cugino di secondo grado dell'attrice, dichiarava di frequentarla da sempre e Testimone_1
di averla sempre vista abitare nello stabile di via Roma, precisando che l'abitazione posseduta da
è composta dal piano terra e dal primo piano: “è composta da due piani: piano Parte_1 terra e primo piano. Si entra dal portoncino dalla strada, poi entrando, c'è a destra una stanza, un'altra stanza in fondo c'è un cucinino che si raggiunge con un corridoio. A sinistra del piano terra
c'è una scala che va al piano superiore, dove ci sono due stanze se non erro.
Quali sono le dimensioni dei due piani? Se non sbaglio il piano superiore è un po' più grande del piano terra, c'è più spazio. C'è un cortile? C'è un punto luce, che dà luce naturale ma non ho mai visto se c'è un cortile di pertinenza oltre questo punto luce.
Entrambi i piani della casa sono sempre stati utilizzati da Parte_1
Lei ha visto altre persone entrare nella casa con la propria chiave? no, io ho visto solo È Parte_1
solo lei che aveva le chiavi per entrare”.
Sugli atti di manutenzione dell'immobile, il teste riferiva che “all'esterno la casa è sempre rimasta così com'è. Ricordo che le finestre venivano curate e sistemate dalla stessa lei si occupava Parte_1
di pitturarle ogni tanto, questo è successo molte volte. Lei curava molto quella casa. So che la signora ha ripitturato personalmente le finestre perché l'ho vista e le ho dato in prestito il locale box per fare i lavori di pittura. Questo succedeva quando era in piena salute, quindi circa 7/8 anni fa e anche prima.
Le prestavo anche la scala.
Qualcuno si è mai lamentano che la casa fosse usata da No, assolutamente. Io non ho mai Parte_1
sentito nulla. Anzi, io avevo la convinzione che fosse la proprietaria effettiva della casa”. Parte_1
Anche il teste successivo, vicino di casa, confermava tali circostanze. Riferiva che Testimone_2
l'intero stabile (piano terra e primo piano) era abitato esclusivamente da la quale Parte_1
era l'unica detentrice delle chiavi (“non ho mai visto altre persone entrare in autonomia con proprie chiavi. C'era sempre solo ). Parte_1
Confermava altresì che l'attrice si era occupata in via esclusiva della manutenzione dell'immobile.
Anche i testimoni e riferivano che l'attrice aveva posseduto il piano Testimone_3 Testimone_4
terra dello stabile di via Roma n. 154. Con riguardo all'immobile di via Arnosio n. 11, il teste vicino di casa, dichiarava di Testimone_3
aver utilizzato l'immobile per un paio d'anni e di averne chiesto la disponibilità per il suo utilizzo a la quale gli aveva consegnato le chiavi di accesso in cambio di una somma di Parte_1 denaro. Sul punto, precisava di essersi “rivolto alla sig.ra perché sapevo che il garage era suo CP_8
e quindi ho chiesto a lei. Il garage presenta una chiusura ad anta orizzontale e si chiude con la chiave, non è un garage elettrico (…) io stesso mi sono rivolto a lei per avere il garage per mettere la mia macchina e altri depositi”.
Il teste , vicino di casa, confermava l'utilizzo esclusivo e pubblico del garage di via Testimone_4
Arnosio da parte dell'attrice: “ricordo la sig.ra masala ha un garage che si trova in una traversa di via
Roma, in particolare in via Arnosio. Io stesso sono entrato nel garage un paio di volte, sarà stato negli anni '90, svariati anni fa. era un garage piccolo, nel senso che ci stava una macchina. Era usato anche per il deposito di attrezzi. Ricordo che all'epoca io ero entrato nel garage perché la sig.ra mi CP_8
aveva chiesto la cortesia di andarle a recuperare un barattolo di vernice che si trovava nel garage.
Allora io sono entrato sollevando l'anta del garage. (…) le due proprietà non sono collegate internamente. Per entrare nel garage l'unico accesso è dalla via Pubblica di via Arnosio”.
Considerata la natura immobiliare di entrambi gli immobili, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Considerato il tenore della vertenza nonché tenuto conto che la rinuncia agli atti/istanze istruttorie proveniente da e è intervenuta in sede di Controparte_8 CP_4 CP_9
ammissione prove, sicché non ha di per sé comportato una soccombenza rilevante ai fini della regolamentazione delle spese (la mediazione invocata è condizione di procedibilità rilevabile d'ufficio; la fase di studio e introduttiva sarebbe stata comunque necessaria per l'accertamento chiesto dall'attrice), si compensano integralmente le spese di lite.
Non si ravvisano altresì i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di dell'immobile sito in Ploaghe, via Roma n. 154, piano terra, distinto in Parte_1
Catasto Fabbricati al foglio 21, particella 548 nonché dell'immobile sito in Ploaghe, via Arnosio n. 11, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 21, particella 1613;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 7.2.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1
ATTORE nei confronti di
, , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , , , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
, CP_9
CONVENUTI
Oggi 07/02/2024 alle ore 10,35 innanzi alla dott.ssa Elisa Remonti, sono comparsi: per l'avv. MASALA DANIELA e l'avv. Grazia Niedda Parte_1
per i convenuti in adesione l'avv. MASALA DANIELA e l'avv. Grazia Niedda
per e per l'avv. ZENTILE ROSSANA CP_4 CP_9
per avv. Antonio Cubeddu anche in sostituzione l'avv. PINNA Controparte_8
GIOVANNI BATTISTA
I procuratori delle parti precisano come da fogli di p.c. già depositati in via telematica, richiamandosi altresì alle comparse conclusioni contenenti i fogli di p.c.
Il G.I. all'esito della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
Elisa Remonti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3734/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MASALA Parte_1 C.F._1
DANIELA e dall'avv. NIEDDA GRAZIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2
( ), (C.F. ), CodiceFiscale_3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), CP_5 C.F._5 CP_6
( ), ( ), rappresentati e CodiceFiscale_6 CP_7 CodiceFiscale_7
difesi dall'avv. MASALA DANIELA e dall'avv. GRAZIA NIEDDA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._8 CP_9
), rappresentate e difese dall'avv. ZENTILE ROSSANA, elettivamente C.F._9
domiciliate presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_8 C.F._10
PINNA GIOVANNI BATTISTA e dall'avv. CUBEDDU GIOVANNI ANTONIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Usucapione CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“In via preliminare:
1) Si chiede la rimessione in istruttoria del presente giudizio al fine dell'espletamento della CTU, così come dedotta nelle memorie ex art. 183 c.6 n.2 c.p.c.
In via principale e nel merito
1. Contrariis reiectis
2. Dichiarare acquisita in favore di , nata a [...], il [...], c.f.: Parte_1
, residente in [...], per intervenuta prescrizione C.F._1
acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dell'immobile sito nel Comune di
Ploaghe, alla via Roma n. 154 piano T, censito al NCEU di Ploaghe al foglio 21, particella 548, cat.
A/4, classe 1, e dell'immobile, pertinenza del primo, in Ploaghe alla via Arnosio n. 11, distinto al
NCEU al foglio 21, particella 1613, cat. C/6 e pertanto essere legittimata a possederlo con diritto, come di fatto lo possiede.
3. Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza nei competenti RR. II. e la relativa Org_1 annotazione e voltura catastale presso l' direzione provinciale di Organizzazione_2 Org_1 [...]
catastali; Organizzazione_3
4. Condannare, ai sensi del D. Lgs. N. 28/ 2010, parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario della somma pari all'importo del contributo unificato pari a € 518,00 oltre € 27,00 di marca da bollo versati per la proposizione del presente giudizio.
5. Condannare le convenute , e , a rifondere CP_4 CP_9 Controparte_8 all'attore le spese sostenute connesse al procedimento di mediazione obbligatorio, da liquidarsi ai sensi e per gli effetti delle tabelle vigenti, oltre alle spese sostenute per l'attivazione del medesimo procedimento anche per i convenuti in adesione, pari a € 244,50.
6. Condannare le convenute , e ai sensi e per CP_4 CP_9 Controparte_8 gli effetti dell'art. 96 cpc, al risarcimento dei danni la lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, anche in considerazione del contegno tenuto dalle stesse nella fase stragiudiziale e nel corso del presente giudizio
7. Spese e compensi professionali rifusi da distrarsi a favore degli Avvocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, come da nota spese in atti. conclusioni” Per : Controparte_8
rinuncia agli atti con spese compensate
Per e : CP_4 CP_9
rinuncia agli atti con spese compensate
Per i convenuti , , Controparte_3 CP_2 CP_7 CP_6 CP_5
, come da comparsa di costituzione:
[...] CP_1
“Con il presente atto i convenuti , , , Controparte_3 CP_2 CP_7 CP_6
, e si costituiscono in giudizio a mezzo dei sottoscritti
[...] CP_5 CP_1
procuratori e non avendo nulla da eccepire, dichiarano di aderire alla domanda formulata da parte attrice”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, chiedeva l'accertamento del Parte_1
diritto di proprietà per intervenuta usucapione dell'immobile sito in Ploaghe, via Roma n. 154, piano terra, distinto in Catasto fabbricati al foglio 21, map. 548 nonché dell'immobile di pertinenza sito in
Ploaghe, via Arnosio n. 11, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 21, map. 1613.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- di essere proprietaria dell'abitazione sita al primo piano dell'immobile sito in Ploaghe, via Roma n.
154, in forza di successione testamentaria di Persona_1
- di avere avuto il possesso e il godimento in via esclusiva anche del piano terra dell'immobile, in modo pubblico e pacifico, per oltre vent'anni;
- di averlo sempre utilizzato come propria abitazione e di avere avuto in via esclusiva il possesso delle chiavi di ingresso;
- di aver eseguito con animus domini, a sue spese, la manutenzione ordinaria, assolvendo a tutti gli oneri fiscali gravanti sull'immobile nonché di aver provveduto, nel corso del tempo, alla realizzazione di interventi edilizi (opere di risanamento, di ristrutturazione e di ammodernamento);
- che formalmente gli immobili sono intestati ai soggetti convenuti, sicché vi è interesse alla pronuncia ex art. 1158 c.c.
Con comparsa del 8.2.2022 si costituiva la quale, eccepita, in via preliminare, Controparte_8
l'improcedibilità del giudizio per carenza della mediazione obbligatoria, contestato, nel merito, che l'attrice fosse possessore esclusivo dell'immobile, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con comparsa del 9.2.2022 si costituivano e le quali, eccepito il mancato CP_4 CP_9
esperimento della mediazione obbligatoria nonché rappresentato di non conoscere chi avesse occupato l'immobile dopo la morte del loro dante causa, richiamato l'onere probatorio di parte attrice, chiedevano la dichiarazione di improcedibilità della domanda nonché l'accertamento dei presupposti di legge.
Con comparsa del 23.2.2022 si costituivano , Controparte_10 CP_2 CP_7
e i quali, confermate le allegazioni di cui
[...] CP_6 CP_5 CP_1 all'atto di citazione, aderivano alla domanda di usucapione formulata da parte attrice.
All'udienza del 2.3.2022, l'attrice rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione obbligatoria.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 9.3.2023, le convenute e rinunciavano agli atti e, in subordine, alle Controparte_8 CP_4 CP_9
istanze istruttorie.
La rinuncia agli atti non veniva accettata dalle altre parti in giudizio e, pertanto, la causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 7.2.2024, la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
*
In via preliminare, si osserva che la rinuncia agli atti formulata da alcune convenute non è stata accettata da tutte le parti costituite, sicché deve confermarsi la prosecuzione del giudizio con l'esame delle domande attoree (art. 306 c.p.c.).
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dall'attrice, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte attrice).
I convenuti , Controparte_10 CP_2 CP_7 CP_6 CP_5
e si sono costituiti e hanno aderito alla domanda di parte attrice,
[...] CP_1
confermandone le circostanze allegate nel suo atto introduttivo. Inoltre, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale del 4.7.2023 e 14.11.2023) emerge che l'attrice aveva pacificamente utilizzato gli immobili in questione, da più di vent'anni, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Occorre distinguere i due immobili oggetto di causa: a) piano terra dell'immobile sito in via Roma n.
154; b) immobile sito in via Arnosio n. 11.
Il teste , cugino di secondo grado dell'attrice, dichiarava di frequentarla da sempre e Testimone_1
di averla sempre vista abitare nello stabile di via Roma, precisando che l'abitazione posseduta da
è composta dal piano terra e dal primo piano: “è composta da due piani: piano Parte_1 terra e primo piano. Si entra dal portoncino dalla strada, poi entrando, c'è a destra una stanza, un'altra stanza in fondo c'è un cucinino che si raggiunge con un corridoio. A sinistra del piano terra
c'è una scala che va al piano superiore, dove ci sono due stanze se non erro.
Quali sono le dimensioni dei due piani? Se non sbaglio il piano superiore è un po' più grande del piano terra, c'è più spazio. C'è un cortile? C'è un punto luce, che dà luce naturale ma non ho mai visto se c'è un cortile di pertinenza oltre questo punto luce.
Entrambi i piani della casa sono sempre stati utilizzati da Parte_1
Lei ha visto altre persone entrare nella casa con la propria chiave? no, io ho visto solo È Parte_1
solo lei che aveva le chiavi per entrare”.
Sugli atti di manutenzione dell'immobile, il teste riferiva che “all'esterno la casa è sempre rimasta così com'è. Ricordo che le finestre venivano curate e sistemate dalla stessa lei si occupava Parte_1
di pitturarle ogni tanto, questo è successo molte volte. Lei curava molto quella casa. So che la signora ha ripitturato personalmente le finestre perché l'ho vista e le ho dato in prestito il locale box per fare i lavori di pittura. Questo succedeva quando era in piena salute, quindi circa 7/8 anni fa e anche prima.
Le prestavo anche la scala.
Qualcuno si è mai lamentano che la casa fosse usata da No, assolutamente. Io non ho mai Parte_1
sentito nulla. Anzi, io avevo la convinzione che fosse la proprietaria effettiva della casa”. Parte_1
Anche il teste successivo, vicino di casa, confermava tali circostanze. Riferiva che Testimone_2
l'intero stabile (piano terra e primo piano) era abitato esclusivamente da la quale Parte_1
era l'unica detentrice delle chiavi (“non ho mai visto altre persone entrare in autonomia con proprie chiavi. C'era sempre solo ). Parte_1
Confermava altresì che l'attrice si era occupata in via esclusiva della manutenzione dell'immobile.
Anche i testimoni e riferivano che l'attrice aveva posseduto il piano Testimone_3 Testimone_4
terra dello stabile di via Roma n. 154. Con riguardo all'immobile di via Arnosio n. 11, il teste vicino di casa, dichiarava di Testimone_3
aver utilizzato l'immobile per un paio d'anni e di averne chiesto la disponibilità per il suo utilizzo a la quale gli aveva consegnato le chiavi di accesso in cambio di una somma di Parte_1 denaro. Sul punto, precisava di essersi “rivolto alla sig.ra perché sapevo che il garage era suo CP_8
e quindi ho chiesto a lei. Il garage presenta una chiusura ad anta orizzontale e si chiude con la chiave, non è un garage elettrico (…) io stesso mi sono rivolto a lei per avere il garage per mettere la mia macchina e altri depositi”.
Il teste , vicino di casa, confermava l'utilizzo esclusivo e pubblico del garage di via Testimone_4
Arnosio da parte dell'attrice: “ricordo la sig.ra masala ha un garage che si trova in una traversa di via
Roma, in particolare in via Arnosio. Io stesso sono entrato nel garage un paio di volte, sarà stato negli anni '90, svariati anni fa. era un garage piccolo, nel senso che ci stava una macchina. Era usato anche per il deposito di attrezzi. Ricordo che all'epoca io ero entrato nel garage perché la sig.ra mi CP_8
aveva chiesto la cortesia di andarle a recuperare un barattolo di vernice che si trovava nel garage.
Allora io sono entrato sollevando l'anta del garage. (…) le due proprietà non sono collegate internamente. Per entrare nel garage l'unico accesso è dalla via Pubblica di via Arnosio”.
Considerata la natura immobiliare di entrambi gli immobili, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Considerato il tenore della vertenza nonché tenuto conto che la rinuncia agli atti/istanze istruttorie proveniente da e è intervenuta in sede di Controparte_8 CP_4 CP_9
ammissione prove, sicché non ha di per sé comportato una soccombenza rilevante ai fini della regolamentazione delle spese (la mediazione invocata è condizione di procedibilità rilevabile d'ufficio; la fase di studio e introduttiva sarebbe stata comunque necessaria per l'accertamento chiesto dall'attrice), si compensano integralmente le spese di lite.
Non si ravvisano altresì i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di dell'immobile sito in Ploaghe, via Roma n. 154, piano terra, distinto in Parte_1
Catasto Fabbricati al foglio 21, particella 548 nonché dell'immobile sito in Ploaghe, via Arnosio n. 11, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 21, particella 1613;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c., senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 7.2.2024
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti