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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/11/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3006 del Ruolo generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa DA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Carlo Del Torto, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Teramo, Via Irelli, n.6
Opponente CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 giusta procura allegata al procedimento monitorio, dall'Avv. Alessandro Lanzi, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica Opposto OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte opponente : Pt_1 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
– dichiarare la inopponibilità al debitore ceduto delle intervenute cessioni del credito e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- ritenere infondata la pretesa creditoria nella misura indicata e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in accoglimento della presente opposizione revocare e in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Per l'opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione e previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, così giudicare:
- rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 817/2020 emesso dal Tribunale di Teramo il 1° settembre 2020, in accoglimento del ricorso rubricato al R.G. n. 1862/2020. pagina 1 di 4 - con vittoria di spese e compensi, anche della fase monitoria”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 817/2020 (r.g. n. 1862/2020) che gli ha ingiunto in favore di il pagamento di € 151.817,85 oltre IVA e accessori, interessi e spese di Controparte_1 procedura quale saldo dovuto relativo alle fatture indicate nel ricorso monitorio aventi ad oggetto il corrispettivo dovuto per le prestazioni relative al contratto di somministrazione e fornitura di energia elettrica e gas naturale stipulato dal con il cui credito è stato da Pt_1 CP_2 quest'ultima ceduto dapprima a Sace Fct s.p.a. con contratto del 26.11.2013 e, poi, da quest'ultima a con contratto di cessione del 27.08.2018 eccependo l'inopponibilità della Controparte_1 cessione in assenza di suo consenso espresso (previsto dagli artt. 9 allegato E l. n. 2248/1865, art. 70 r.d. n. 2240/1923 e art. 106 co. 13 d.lgs. n. 50/2016) e in assenza di valida notifica della stessa (in violazione di quanto previsto dall'art. 69 co. 1 e 3 r.d. n. 2440/1923) nonché, in ogni caso, l'erroneità dell'importo ingiunto anche in ragione dell'inesatta applicazione della tariffa di riferimento.
2. Si è costituita in giudizio in giudizio la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo l'opponibilità della cessione ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 50/2016, non applicandosi nei rapporti con le amministrazioni locali quanto previsto dal r.g. n. 2240/1923.
3. Con provvedimento dell'11.10.2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata presa in decisione all'udienza del 24.09.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
5. In materia di cessione di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 70 r.d. n. 2440/1923 prevede che «per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima», dove l'art. 9 allegato E della l. n. 2247/1865 prevede che «sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata». Tale disposizione, che deroga alla disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c. e che, avendo natura speciale, non è stata abrogata dalla l. n. 52/1991 (la quale, in ogni caso, per effetto dell'art. 26, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura, cfr. Cass. civ., 16 settembre 2002, n. 13481), si spiega in ragione della necessità di tutelare l'interesse pubblico. In particolare, l'obbligo dell'amministrazione di accettare la cessione del credito consente a quest'ultima di esercitare un controllo sulla solidità finanziaria del proprio fornitore atteso che permettere una cessione incontrollata potrebbe essere un indicatore di difficoltà economica del creditore originario, con potenziali rischi per la continuità e la qualità della prestazione dovuta all'ente pubblico. pagina 2 di 4 Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità il divieto di cessione in assenza dell'adesione dell'amministrazione interessata – divieto che opera fino a quanto il contratto non abbia cessato la propria efficacia (circostanza pacificamente insussistente nel caso di specie) –
“trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni dei crediti vantati nei confronti di un ente comunale” (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 23 dicembre 2024, n. 34173 che richiama Cass. civ., 11 dicembre 1996, n. 11041; Cass. civ., 28 gennaio 2002, n. 981), essendo tale applicazione esclusa se i crediti ceduti non sono quelli di un ente pubblico da intendersi come articolazione di una pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ., 13 dicembre 2019, n. 32788 riguarda i crediti vantati verso una fondazione;
Cass. civ., 21 dicembre 2017, n. 30658 riguarda i crediti vantati nei confronti di una Asl). Tale disposizione, inoltre, non può ritenersi superata dalla previsione contenuta nell'art. 106 d.lgs. n. 50/2016 (vd. par. 6 della motivazione), la quale riguarda i soli crediti derivanti da contratti di appalto di lavori, servizi e concessioni ma non quelli scaturiti da semplici contratti di fornitura (cfr. Cass. civ. n. 34173/2024 cit), come nel caso in esame. Ne deriva che, poiché nel caso di specie è pacifica l'assenza di adesione da parte del la Pt_1 cessione del credito in favore dell'odierna opposta non può ritenersi perfezionata, con conseguente difetto di legittimazione ad agire.
6. In ogni caso, anche a voler ritenere – come sostenuto da parte opposta – inapplicabile il r.d. n. 2440/1923, l'art. 106 d.lgs. n. 50/2016 nel testo ratione temporis vigente dispone, al co. 13, che «ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato». Tale disposizione prevede, quindi, ai fini della validità della cessione dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione un meccanismo di silenzio-assenso, in forza del quale essa è valida in caso di mancato rifiuto entro 45 giorni dalla sua notifica. Ne deriva, ai fini del perfezionamento della fattispecie, la necessità della notifica della cessione nei confronti della pubblica amministrazione, prova che, dinanzi alla specifica contestazione di parte opponente di mancato perfezionamento della cessione, deve essere fornita da parte opposta che nel procedimento di pagina 3 di 4 opposizione a decreto ingiuntivo assume la posizione sostanziale di attore. Orbene, nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita in ordine all'effettivo perfezionamento della notifica della cessione effettuata a mezzo pec risultando in atti – come evidenziato anche nel provvedimento dell'11.10.2021 – solo la schermata, in formato pdf, della pec mentre sarebbe stato necessario il deposito della pec in formato .eml o .msg, unica modalità che consente di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il perfezionamento della notificazione (cfr. Cass. civ., sez. III, ordinanza 8 giugno 2023, n. 16189; Cass. civ., sez. III, ordinanza 19 novembre 2024 n. 29670; Cass. civ. sez. V, ordinanza 3 giugno 2025, n. 14879; Corte di Appello di Milano, sentenza 7 aprile 2025, n. 992 con riferimento agli atti processuali).
7. Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte opposta. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività professionale svolta, in € 11.268,00 (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 4.253,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 817/2020 emesso in data 31.08.2020;
2) condanna a corrispondere al € 11.268,00 Controparte_1 Parte_1 per compenso professionale oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Teramo, 6.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente) pagina 4 di 4