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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/06/2024, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 218 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente estensore Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 218 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
Narili n. 6, CF , C.F._1
nata a [...] il [...], residente in [...]
Giorgio n. 15, CF C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Arzachena Via Bachelet n. 18 presso lo studio dell'avv. Patrizia Fazzi (codice fiscale indirizzo PEC CodiceFiscale_3
iscritta all'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, che Email_1
li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio Pausania.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti e i documenti di causa noti alle parti ed in particolare il ricorso introduttivo nel quale le parti hanno premesso, tra l'altro, quanto segue.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio in Palau il giorno 11 marzo 2000
(matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di Palau al numero 1 - parte II – Serie
A anno 2000 di Palau); dall'unione è nato il figlio in data 17 maggio 2001; lo Per_1
stesso, maggiorenne, ha cittadinanza Italiana, non risiede con alcuno dei genitori ed è economicamente indipendente;
- nel rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione, è venuta meno la comunione affettiva e materiale e i ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i coniugi hanno inteso formulare, già nel ricorso introduttivo, domanda di scioglimento del matrimonio condizionata all'avverarsi delle condizioni previste per legge.
Rilevato, pertanto, che le parti ricorrenti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione consensuale e congiuntamente domanda di divorzio,
Considerato che, con ordinanza in atti, il Presidente rimetteva la causa al Collegio per deliberare in camera di consiglio la decisione in ordine alla domanda congiunta come proposta dalle parti, si osserva quanto segue.
La domanda di separazione consensualmente proposta merita accoglimento.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere anche dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 1164 del
21/01/2014).
Nella fattispecie, le dichiarazioni congiunte di entrambe le parti rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
In argomento deve osservarsi che la Cassazione con la recente sentenza n.
28727/2023, riportando uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, ha dichiarato ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio.
Era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di FI (sentenza n. 4458/2023)
e consentita invece dai Tribunali di IL (sentenza n. 3542/2023), EL, GE e
IA Terme, la domanda simultanea di separazione e divorzio nel procedimento consensuale. Per il Tribunale di FI, contrario al cumulo, il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo.
Secondo il giudice fiorentino, quindi, in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, non sarebbe stata consentita l'estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.
I Tribunali a favore del cumulo, fra cui quello di IL, facevano leva invece sulla lettera dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., ed in particolare sul richiamo al plurale ai
“procedimenti”, che avrebbe lasciato intendere l'intenzione del legislatore di ammettere anche nel procedimento consensuale e non solo in quello contenzioso, il cumulo delle domande di separazione e divorzio.
Rilevando il contrasto di orientamenti, le posizioni divergenti dei Tribunali di merito e l'importanza della questione sul tavolo, il Tribunale di Treviso con l'ordinanza del 1° giugno scorso aveva chiesto l'intervento della Suprema Corte di cassazione, attraverso un rinvio pregiudiziale.
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28727 ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, dando un univoco criterio di interpretazione dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
Secondo il Supremo Collegio “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, nel caso di specie, per le brevi considerazioni che precedono, sarà applicabile il disposto di cui all'art. Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) laddove, tra l'atro, recita:
“… Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
e le domande a questa connesse. Le domande cosi' proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale …”.
Tutto ciò premesso, con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i predetti coniugi chiedevano congiuntamente:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) La casa coniugale sita in Palau, di proprietà esclusiva dei genitori della signora Pt_2
resterà nella sua esclusiva disponibilità con tutti gli arredi che la compongono ed i beni che ivi si trovano. A far data dalla firma del presente atto, il dichiara di avere Pt_1
provveduto al ritiro ed allo sgombero di tutti i suoi effetti personali ed i beni di sua proprietà, e di avere già provveduto al cambio di residenza;
C) I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi pretesa relativa al mantenimento per sé nei confronti dell'altro;
Tutto ciò premesso
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. C.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania non definitivamente pronunciando su tutte le domande proposte in ricorso così decide:
1) Dichiara di omologare alle condizioni, riportate in premessa, consensualmente indicate nel ricorso introduttivo congiuntamente proposto dalle parti la separazione personale tra i coniugi
nato a [...], il [...], Parte_1 E Parte_2
nata a [...] il [...], Parte_2
in relazione al matrimonio civile celebrato in Palau il giorno 11 marzo 2000
(matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di Palau al numero 1 - parte II – Serie
A anno 2000 di Palau);
2) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri;
3) Nulla per le spese.
4) dispone, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 10 dicembre 2024, ore 13,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 giugno 2024
Il Presidente Relatore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente estensore Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 218 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
Narili n. 6, CF , C.F._1
nata a [...] il [...], residente in [...]
Giorgio n. 15, CF C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Arzachena Via Bachelet n. 18 presso lo studio dell'avv. Patrizia Fazzi (codice fiscale indirizzo PEC CodiceFiscale_3
iscritta all'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, che Email_1
li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio Pausania.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti e i documenti di causa noti alle parti ed in particolare il ricorso introduttivo nel quale le parti hanno premesso, tra l'altro, quanto segue.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio in Palau il giorno 11 marzo 2000
(matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di Palau al numero 1 - parte II – Serie
A anno 2000 di Palau); dall'unione è nato il figlio in data 17 maggio 2001; lo Per_1
stesso, maggiorenne, ha cittadinanza Italiana, non risiede con alcuno dei genitori ed è economicamente indipendente;
- nel rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione, è venuta meno la comunione affettiva e materiale e i ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i coniugi hanno inteso formulare, già nel ricorso introduttivo, domanda di scioglimento del matrimonio condizionata all'avverarsi delle condizioni previste per legge.
Rilevato, pertanto, che le parti ricorrenti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione consensuale e congiuntamente domanda di divorzio,
Considerato che, con ordinanza in atti, il Presidente rimetteva la causa al Collegio per deliberare in camera di consiglio la decisione in ordine alla domanda congiunta come proposta dalle parti, si osserva quanto segue.
La domanda di separazione consensualmente proposta merita accoglimento.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere anche dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 1164 del
21/01/2014).
Nella fattispecie, le dichiarazioni congiunte di entrambe le parti rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi apparendo la situazione obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Deve, inoltre, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
In argomento deve osservarsi che la Cassazione con la recente sentenza n.
28727/2023, riportando uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, ha dichiarato ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi che cumula separazione e divorzio.
Era stata ritenuta inammissibile dal Tribunale di FI (sentenza n. 4458/2023)
e consentita invece dai Tribunali di IL (sentenza n. 3542/2023), EL, GE e
IA Terme, la domanda simultanea di separazione e divorzio nel procedimento consensuale. Per il Tribunale di FI, contrario al cumulo, il legislatore avrebbe inteso mantenere una distinzione tra procedimento giudiziale e procedimento consensuale, prevedendo il cumulo solo per il primo.
Secondo il giudice fiorentino, quindi, in base al noto brocardo ubi lex voluit dixit, non sarebbe stata consentita l'estensione analogica della novità normativa del cumulo di domande al procedimento consensuale.
I Tribunali a favore del cumulo, fra cui quello di IL, facevano leva invece sulla lettera dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., ed in particolare sul richiamo al plurale ai
“procedimenti”, che avrebbe lasciato intendere l'intenzione del legislatore di ammettere anche nel procedimento consensuale e non solo in quello contenzioso, il cumulo delle domande di separazione e divorzio.
Rilevando il contrasto di orientamenti, le posizioni divergenti dei Tribunali di merito e l'importanza della questione sul tavolo, il Tribunale di Treviso con l'ordinanza del 1° giugno scorso aveva chiesto l'intervento della Suprema Corte di cassazione, attraverso un rinvio pregiudiziale.
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 28727 ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, dando un univoco criterio di interpretazione dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
Secondo il Supremo Collegio “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, nel caso di specie, per le brevi considerazioni che precedono, sarà applicabile il disposto di cui all'art. Art. 473-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) laddove, tra l'atro, recita:
“… Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
e le domande a questa connesse. Le domande cosi' proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale …”.
Tutto ciò premesso, con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i predetti coniugi chiedevano congiuntamente:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) La casa coniugale sita in Palau, di proprietà esclusiva dei genitori della signora Pt_2
resterà nella sua esclusiva disponibilità con tutti gli arredi che la compongono ed i beni che ivi si trovano. A far data dalla firma del presente atto, il dichiara di avere Pt_1
provveduto al ritiro ed allo sgombero di tutti i suoi effetti personali ed i beni di sua proprietà, e di avere già provveduto al cambio di residenza;
C) I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi pretesa relativa al mantenimento per sé nei confronti dell'altro;
Tutto ciò premesso
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. C.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania non definitivamente pronunciando su tutte le domande proposte in ricorso così decide:
1) Dichiara di omologare alle condizioni, riportate in premessa, consensualmente indicate nel ricorso introduttivo congiuntamente proposto dalle parti la separazione personale tra i coniugi
nato a [...], il [...], Parte_1 E Parte_2
nata a [...] il [...], Parte_2
in relazione al matrimonio civile celebrato in Palau il giorno 11 marzo 2000
(matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di Palau al numero 1 - parte II – Serie
A anno 2000 di Palau);
2) ordina all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri;
3) Nulla per le spese.
4) dispone, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 10 dicembre 2024, ore 13,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 giugno 2024
Il Presidente Relatore
Giuseppe Magliulo