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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/09/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 497 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2025, promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in NORBELLO (OR), Viale Delle Autonomie n°4, presso lo studio dell'avv. GIANFRANCO MELONI che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso congiunto e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in MODICA (RG), in Via Sacro Cuore n°12 presso lo studio dell'Avv.
FRATANTONIO GIULIANO che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in Bonorva il 27.02.1994, tra i coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) dichiarare che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento e prendere atto che la
Pagina 1 loro figlia ha raggiunto la propria indipendenza economica;
Persona_1
3) prendere atto che i coniugi hanno inteso regolare i propri rapporti economici concordando che, a fronte della definitiva rinuncia da parte della a chiedere all' Parte_2 Parte_1 qualsiasi contributo per il proprio mantenimento e per la figlia anche Persona_1 qualora dovessero mutare le loro attuali condizioni economiche:
A) le rate di mutuo di cui al punto 8) della premessa, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e fino alla sua estinzione, verranno pagate dall' nella misura di €.302,30 mensili e Parte_1 dalla nella misura di €.100,00 mensili;
in particolare, la Parte_2 Parte_2 rimborserà, entro il giorno sette di ogni mese, la somma di €.100,00 all' il quale Parte_1 provvederà a pagare le rate all'Istituto di credito;
B) la potrà continuare a detenere, vita natural durante, il fabbricato sito in Macomer Parte_2
Via Sicilia n.7, abitandolo unitamente alla figlia . L e Persona_1 Parte_1 la si obbligano a non alienare a terze persone le loro quote della proprietà Parte_2 dell'immobile sito in Macomer Via Sicilia n°7, al fine di poterla poi trasferire alla figlia
[...] per successione ereditaria o anche per donazione qualora i genitori lo vorranno e Persona_1 senza alcuna spesa a loro carico. La figlia potrà, qualora la Persona_1 PT
volesse rinunciare ad abitare la casa coniugale, chiedere ai genitori di vendere l'immobile
[...] sito in Macomer Via Sicilia n°7, percependo il 50% del ricavato, pari alla quota che sarebbe spettata all , al netto delle spese, imposte o tasse, eventualmente a carico del predetto Parte_1 genitore in qualità di venditore.
C) l' rinuncia al proprio diritto di chiedere alla il rimborso del Parte_1 Parte_2
50% delle rate di mutuo già pagate per intero fino al mese di gennaio 2025; la Parte_2 rinuncia a qualsiasi diritto e pretesa nei confronti dell' in relazione agli assegni Parte_1 di mantenimento, scaduti e da scadere, passati, presenti e futuri, eventualmente non pagati, e con riferimento al 50% delle spese straordinarie, eventualmente sostenute e non rimborsate.
4) Spese del giudizio compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da con Parte_1 PT
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/02/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra riportate.
Pagina 2 I coniugi, a fondamento di quanto domandato, hanno attestato di avere contratto matrimonio concordatario, adottando il regime della comunione dei beni, il 27/02/1994 in Bonorva (Atto n. 1,
Parte II, Serie A, Anno 1994, Comune di Bonorva) e di avere stabilito il proprio domicilio coniugale in Macomer, in Via Sicilia n°13.
Dalla predetta unione è nata il [...], in [...], la figlia Persona_2
Il Tribunale di Oristano riunito in Camera di Consiglio, con la sentenza parziale sullo status n.
236/2018, emessa in data 05.04.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 1129/2017 degli affari civili e contenziosi, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 05.06.2025 dichiarando di confermare le conclusioni di cui al ricorso introduttivo seppure con le seguenti lievi precisazioni, dalle medesime espressamente confermate in corso di audizione:
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in Bonorva il
27.02.1994, tra i coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) dichiarare che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento e prendere atto che la loro figlia ha raggiunto la propria indipendenza economica;
ad ogni Persona_1 modo l' si impegna a contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, ad Parte_1 eventuali spese di previamente concordate con entrambi i genitori e Persona_1 da costoro, congiuntamente, ritenute necessarie;
3) prendere atto che i coniugi hanno inteso regolare i propri rapporti economici concordando che, a fronte della definitiva rinuncia da parte della a chiedere all' Parte_2 Parte_1 qualsiasi contributo per il proprio mantenimento e per la figlia , anche qualora Persona_1 dovessero mutare le loro attuali condizioni economiche: A) le rate di mutuo di cui al punto 8) della premessa, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e fino alla sua estinzione, verranno pagate dall' nella misura di €.302,30 mensili e dalla nella misura Parte_1 Parte_2 di €.100,00 mensili;
in particolare, la rimborserà, entro il giorno sette di ogni Parte_2 mese, la somma di €.100,00 all' il quale provvederà a pagare le rate Parte_1 all'Istituto di credito;
B) la potrà continuare a detenere, vita natural durante, il Parte_2 fabbricato sito in Macomer Via Sicilia n.7, abitandolo unitamente alla figlia Persona_1
L e la si obbligano a non alienare a terze
[...] Parte_1 Parte_2 persone le loro quote della proprietà dell'immobile sito in Macomer Via Sicilia n°7, al fine di poterla poi trasferire alla figlia per successione ereditaria o anche per Persona_1 donazione qualora i genitori lo vorranno e senza alcuna spesa a loro carico. La figlia Per_1
Pagina 3 potrà, qualora la volesse rinunciare ad abitare la casa Persona_1 Parte_2 coniugale, chiedere ai genitori di vendere l'immobile sito in Macomer Via Sicilia n°7, percependo il 50% del ricavato, pari alla quota che sarebbe spettata all' , al Parte_1 netto delle spese, imposte o tasse, eventualmente a carico del predetto genitore in qualità di venditore. C) l' rinuncia al proprio diritto di chiedere alla Parte_1 Parte_2 il rimborso del 50% delle rate di mutuo già pagate per intero fino al mese di gennaio 2025; la
rinuncia a qualsiasi diritto e pretesa nei confronti dell' in Parte_2 Parte_1 relazione agli assegni di mantenimento, scaduti e da scadere, passati, presenti e futuri, eventualmente non pagati, e con riferimento al 50% delle spese straordinarie, eventualmente sostenute e non rimborsate.
4) Spese del giudizio compensate”.
Il Giudice, alla luce della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti, non ha ritenuto necessario chiedere ulteriori chiarimenti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto fondata, merita accoglimento.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data della sentenza di separazione (23.03.2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (19.02.2025), erano trascorsi i termini di legge.
Dagli atti del processo, di fatti, risultano regolarmente decorsi i termini di legge per poter procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
. Parte_1 Parte_2
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
In relazione alla figlia va innanzitutto rilevato che, in quanto maggiorenne, Persona_1 nulla deve statuirsi in merito all'affidamento e al collocamento.
Pagina 4 Inoltre, costituisce circostanza pacifica tra le parti che ella abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
Peraltro, pur a fronte di ciò, si prende atto con favore - tenuto conto, altresì, della decisione secondo cui ella continuerà ad abitare unitamente alla madre – dell'impegno concordato dalle parti in forza del quale l' contribuirà, nei limiti delle proprie possibilità, ad eventuali spese della figlia, Pt_1 qualora previamente concordate e ritenute necessarie da entrambi i genitori.
Nulla osta prendere atto che l'ex casa familiare rimarrà nella disponibilità della , tenuto PT conto che non sussiste, in ragione dell'indipendenza economica della figlia, la necessità di procedere ad una formale assegnazione.
Quanto alla mancata previsione di un assegno divorzile, avendo le parti dichiarato di provvedere ciascuno al proprio mantenimento, trattasi di domande che attengono ai diritti relativamente disponibili delle parti e della cui rinuncia il Tribunale prende atto.
Sotto il profilo economico, non sussiste alcuna ragione per non recepire integralmente le ulteriori condizioni concordate tra i coniugi, o comunque per prenderne atto, poiché trattasi di aspetti integralmente rimessi alla disponibilità delle parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bonorva il 27/02/1994 tra nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
BONORVA (SS) il 19/11/1958, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno 1994, Comune di Bonorva).
Sull'accordo tra le parti:
• prende atto che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
• nulla dispone in ordine al mantenimento della figlia maggiorenne Persona_1
avendo la stessa raggiunto la propria indipendenza economica, con
[...] conseguente revoca di ogni precedente statuizione;
• prende atto dell'impegno dell' a continuare a contribuire, nei limiti Parte_1 delle proprie possibilità, ad eventuali spese di previamente Persona_1 concordate con entrambi i genitori e da costoro, congiuntamente, ritenute necessarie;
Pagina 5 • prende atto che i coniugi hanno inteso regolare i propri rapporti economici secondo le seguenti modalità: A) le rate di mutuo di cui al punto 8 del ricorso introduttivo, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e fino alla sua estinzione, verranno pagate dall'
[...]
nella misura di euro 302,30 mensili e dalla nella misura di Parte_1 Parte_2 euro 100,00 mensili;
in particolare, la rimborserà, entro il giorno sette di Parte_2 ogni mese, la somma di euro 100,00 all' il quale provvederà a pagare Parte_1 le rate all'Istituto di credito;
B) la potrà continuare a detenere il Parte_2 fabbricato sito in Macomer Via Sicilia n.7, abitandolo unitamente alla figlia
[...]
Entrambi i ricorrenti si obbligano a non alienare a terze persone le loro Persona_1 quote della proprietà dell'immobile sito in Macomer Via Sicilia n°7, al fine di poterla poi trasferire alla figlia per successione ereditaria o anche per Persona_1 donazione qualora i genitori lo vorranno e senza alcuna spesa a loro carico. La figlia potrà, qualora la volesse rinunciare ad abitare Persona_1 Parte_2 la casa coniugale, chiedere ai genitori di vendere l'immobile sito in Macomer Via Sicilia
n°7, percependo il 50% del ricavato, pari alla quota che sarebbe spettata all'
[...]
, al netto delle spese, imposte o tasse, eventualmente a carico del predetto Parte_1 genitore in qualità di venditore;
C) l' rinuncia al proprio diritto di Parte_1 chiedere alla il rimborso del 50% delle rate di mutuo già pagate per Parte_2 intero fino al mese di gennaio 2025; la rinuncia a qualsiasi diritto e Parte_2 pretesa nei confronti dell' in relazione agli assegni di mantenimento, Parte_1 scaduti e da scadere, passati, presenti e futuri, eventualmente non pagati, e con riferimento al 50% delle spese straordinarie, eventualmente sostenute e non rimborsate.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
10.9.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 6