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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1/2025 tra
+ altri Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025, innanzi al dott. LE PU, sono comparsi:
l'avv. CALDESI RUDI per i ricorrenti
Nonché, per parte resistente , l'avv. TOZZI Controparte_1
ELEONORA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE PU
pagina 1 di 9 N. R.G. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1/2025 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12
Rappresentati e difesi dall'Avv. CALDESI RUDI
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. TOZZI ELEONORA e dall'Avv. MOLESTI LILIANA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, tutti dipendenti della resistente, Controparte_2
variamente con mansioni di infermieri, rilevano che la parte datoriale non avrebbe loro riconosciuto in via effettiva il servizio alternativo alla mensa, con riferimento alle giornate in cui hanno svolto il turno di lavoro presso le sedi di Dicomano, Vaglia e Rignano sull'Arno, limitando, le disposizioni aziendali, l'utilizzo del beneficio richiesto nella fascia 12:00-15:00 e lamentando la mancanza di esercizi convenzionati nelle zone sopracitate.
Dunque, concludevano per sentir «a. accertare e dichiarare l'inadempimento della alla erogazione dei buoni pasti Parte_13
così come previsto dall'art. 29 CCNL sanità e successivi accordi integrativi, per le ragioni indicate nel corpo del presente atto e per l'effetto; b. condannare la predetta in persona de legale rappresentante, al Pt_13
pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi: a Parte_1
Euro 1.288,00, oltre rivalutazione ed interessi;
a Euro Parte_2
210,00, oltre rivalutazione ed interessi;
a Euro 623,00, oltre Parte_3
rivalutazione ed interessi;
a Euro 364,00 , oltre Parte_4
rivalutazione ed interessi;
a Euro 1.407,00, oltre Parte_5
rivalutazione ed interessi;
a Euro 441,00, oltre Parte_6
rivalutazione ed interessi;
a Euro 1.302,00, oltre Parte_7
rivalutazione ed interessi;
a Euro 2.170,00, oltre Parte_8
rivalutazione ed interessi;
a Euro 1.715,00, oltre Parte_9
rivalutazione ed interessi;
a Euro 1.225,00, oltre Parte_10
rivalutazione ed interessi;
Euro 1.491,00, oltre rivalutazione Parte_11
ed interessi;
a Euro 1.372,00, oltre rivalutazione ed Parte_12
interessi».
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva eccependo, nel merito che la normativa di settore non riconoscerebbe un pagina 3 di 9 diritto del dipendente, con la conseguenza che nessuna pretesa risarcitoria potrebbe ritenersi fondata, che, peraltro, la nuova disciplina contenuta nella contrattazione collettiva di settore ratione tempore applicabile al giudizio escluderebbe proprio i lavoratori turnisti dal godimento del beneficio, sul presupposto che il suo riconoscimento sarebbe legato intrinsecamente con il godimento di una pausa durante l'orario di lavoro, pausa che i turnisti del comparto sanità non possono avere, pena l'interruzione del servizio.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
A) Nel merito, i punti di fatto della presente controversia non sono in discussione.
Dunque, è pacifico che i ricorrenti abbiano svolto i turni allegati nei ricorsi e che nei comuni ove tali turni risultano essere stati svolti, non vi fossero esercizi convenzionati con i buoni pasti riconosciuti dall
[...]
(cfr., doc. da 2 a 14, fasc. ricorrenti). CP_2
In particolare, nel momento in cui i ricorrenti allegano l'indicazione della sede di servizio nei turni previsti documentalmente, sarebbe stato onere dell'azienda, anche con riferimento al principio di vicinanza della prova, dimostrare che in quei turni i ricorrenti non prestavano servizio nelle sedi indicate.
Per il resto, fin dall'art. 29, comma 1, CCNI del 20 settembre 2001, circa il diritto mensa, era disposto che «le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive».
Al netto di alcune oscillazioni nella giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio, Tribunale Messina sez. lav., 22/07/2023, n.1485: «Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato pagina 4 di 9 la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo Per_1
“possono” che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive.
L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole (omissis) Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle aziende non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma»), si deve sostenere che, tanto l'istituzione del servizio di mensa, quanto la previsione di una modalità alternativa (buono pasto) rientrino nella discrezionalità della parte datoriale, soluzione confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche di recente (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 01/09/2023, n. 25622: «Il diritto a usufruire del buono pasto, trattandosi di beneficio di natura assistenziale legato all'organizzazione del lavoro, è condizionato al verificarsi delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva che nel comparto Sanità sono stabilite dall'art. 29 ccnl integrativo 2001 e coincidono con la particolare articolazione dell'orario di lavoro che attribuisce al lavoratore il diritto alla pausa ossia il prolungamento dell'attività lavorativa per un periodo superiore alle sei ore»), secondo la quale «la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo pagina 5 di 9 conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del D.P.R. n.
270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori»).
B) Una simile ricostruzione, in ogni modo, perde di rilevanza nel momento in cui parte resistente ha deciso di provvedere a fornire un servizio mensa per i propri dipendenti, con ciò discrezionalmente riconoscendo un diritto, il quale, per espressa previsione contrattuale del co. 2 del citato art. 29, spetta a «tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario».
Sul punto, le successive tornate contrattuali, temporalmente applicabili al presente giudizio, hanno previsto, però, che «Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 » (così art. 27 CCNL Per_1
2018 e art. 43 CCNL 2021), escludendo il personale turnista dal diritto alla pausa espressamente prevista anche per l'eventuale pasto (laddove l'orario comprenda la fascia 12:00-15:00).
La disciplina della contrattazione collettiva è conforme alla normativa legale dell'art. 8 del D.Lgs. 66/2003.
Fermo quanto sopra, anche volendo aderire completamente alla ricostruzione dell sanitaria resistente, l'oggetto del presente CP_1
giudizio non risulta essere la possibilità, per la parte datoriale, di limitare il diritto (che ha scelto di riconoscere, tramite apposito regolamento), sempre fondando l'eventuale potere sulla natura discrezionale dell'attribuzione, ovvero sulla doverosità del riconoscimento a tutti i lavoratori in relazione all'orario di lavoro, quanto, piuttosto, la concreta fruibilità del beneficio, nel pagina 6 di 9 caso in cui lo stesso sia espressamente e materialmente riconosciuto al singolo dipendente.
Il regolamento aziendale applicabile al caso di specie, all'art.
3.6.1 dispone che «Dà diritto al servizio di mensa, con il pagamento a carico del fruitore del contributo fisso previsto dal CCNL, la prestazione lavorativa caratterizzata da una durata minima giornaliera - prevista e svolta - di almeno 6 ore e che ricomprenda al proprio interno la fascia oraria 12.00 -
15.00, nella quale sia prevista e attuata un'interruzione della prestazione dovuta al particolare regime di orario frazionato o alla fruizione della pausa pranzo» e, dunque, sembra individuare il correlativo diritto, in sostanza, solo per coloro che hanno turni compatibili con l'orario di apertura della mensa, nel senso che deve essere permessa un pausa (circostanza non sussistente per i turnisti) e questa possa essere inserita nella fascia 12:00-
15:00.
Sul punto, però, lo stesso regolamento aziendale al punto 3.6.4 (della versione aggiornata, cfr., doc. 2, fasc. resistente) e 3.6.2 (nella versione originaria, cfr., doc. 1, fasc. ricorrenti), dispone che «Dà, inoltre, diritto al servizio di mensa, con il pagamento a carico del fruitore del contributo fisso previsto dal CCNL, la prestazione lavorativa strutturata in regime di lavoro a turni sulle 12 o sulle 24 ore, con doppio o con triplo turno» e, al punto
3.9.5, poi, si dispone che «Coloro che hanno accesso al servizio di mensa sostitutiva hanno a loro carico il contributo fisso previsto dal CCNL se la prestazione lavorativa è caratterizzata dalla particolare articolazione oraria come disciplinata al punto 3.6», punto che, come visto, comprende tanto i lavoratori ordinari, che i turnisti.
C) In definitiva, se è vero che «in tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del pagina 7 di 9 dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la
"particolare articolazione dell'orario di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno» (ancora Cassazione civile n.25622/2023) e sostanziandosi così una correlazione netta tra la pausa e il diritto alla mensa, è altrettanto vero che laddove il Regolamento interno comprenda anche il diritto per i turnisti e, nei fatti, detto diritto sia stato concretamente riconosciuto ai dipendenti medesimi attraverso l'attribuzione del buono pasto, quest'ultimo deve poter essere goduto in maniera completa, altrimenti risolvendosi in un riconoscimento fittizio.
Sul punto, anche potendo ritenere configurabile un parallelo, ripetuto dalla giurisprudenza della Cassazione, tra la disposizione contrattuale in commento e l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, norma che, effettivamente, pare riguardare un diverso istituto (quello della pausa in senso stretto), cionondimeno una volta che il diritto è riconosciuto, permettere a ragioni avulse dal rapporto di lavoro (mancata presenza di esercizi convenzionati nella zona di servizio), finirebbe con attribuire al datore la possibilità di operare una disparità di trattamento, non in ragione della tipologia di orario, non della relativa collocazione dello stesso, ma della sede di lavoro.
Dalle considerazioni svolte ne deriva il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al pagamento non degli import richiesti, ma dei buoni pasto pagina 8 di 9 concretamente riconosciuti, nel periodo oggetto di giudizio, dall CP_1
resistente per i turni svolti dai ricorrenti (nelle sedi di Dicomano, Rignano sull'Arno e Vaglia) e non utilizzati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50%, giustificata dal solo parziale accoglimento e da precedenti difformi.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti a godere del servizio sostitutivo di mensa per i turni svolti nelle sedi di
Dicomano, Rignano sull'Arno e Vaglia dal 2019 alla data del ricorso, in maniera effettiva;
2) per l'effetto condanna parte resistente a corrispondere a ciascun ricorrente, a titolo risarcitorio, un importo pari al valore del buono pasto a carico del datore moltiplicato per la percentuale ticket effettivamente ricevuti da ciascuno dei ricorrenti (nel periodo dal 2019 alla data del ricorso) per il servizio svolto nelle sedi sopra indicate e non utilizzato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) condanna parte resistente al pagamento le spese di lite, liquidate in euro
3.350,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50%.
Firenze, il 19/12/2025
Il Giudice
LE PU
pagina 9 di 9
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1/2025 tra
+ altri Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025, innanzi al dott. LE PU, sono comparsi:
l'avv. CALDESI RUDI per i ricorrenti
Nonché, per parte resistente , l'avv. TOZZI Controparte_1
ELEONORA.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE PU
pagina 1 di 9 N. R.G. 1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1/2025 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12
Rappresentati e difesi dall'Avv. CALDESI RUDI
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. TOZZI ELEONORA e dall'Avv. MOLESTI LILIANA
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: retribuzione pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, tutti dipendenti della resistente, Controparte_2
variamente con mansioni di infermieri, rilevano che la parte datoriale non avrebbe loro riconosciuto in via effettiva il servizio alternativo alla mensa, con riferimento alle giornate in cui hanno svolto il turno di lavoro presso le sedi di Dicomano, Vaglia e Rignano sull'Arno, limitando, le disposizioni aziendali, l'utilizzo del beneficio richiesto nella fascia 12:00-15:00 e lamentando la mancanza di esercizi convenzionati nelle zone sopracitate.
Dunque, concludevano per sentir «a. accertare e dichiarare l'inadempimento della alla erogazione dei buoni pasti Parte_13
così come previsto dall'art. 29 CCNL sanità e successivi accordi integrativi, per le ragioni indicate nel corpo del presente atto e per l'effetto; b. condannare la predetta in persona de legale rappresentante, al Pt_13
pagamento in favore dei ricorrenti dei seguenti importi: a Parte_1
Euro 1.288,00, oltre rivalutazione ed interessi;
a Euro Parte_2
210,00, oltre rivalutazione ed interessi;
a Euro 623,00, oltre Parte_3
rivalutazione ed interessi;
a Euro 364,00 , oltre Parte_4
rivalutazione ed interessi;
a Euro 1.407,00, oltre Parte_5
rivalutazione ed interessi;
a Euro 441,00, oltre Parte_6
rivalutazione ed interessi;
a Euro 1.302,00, oltre Parte_7
rivalutazione ed interessi;
a Euro 2.170,00, oltre Parte_8
rivalutazione ed interessi;
a Euro 1.715,00, oltre Parte_9
rivalutazione ed interessi;
a Euro 1.225,00, oltre Parte_10
rivalutazione ed interessi;
Euro 1.491,00, oltre rivalutazione Parte_11
ed interessi;
a Euro 1.372,00, oltre rivalutazione ed Parte_12
interessi».
Parte resistente, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva eccependo, nel merito che la normativa di settore non riconoscerebbe un pagina 3 di 9 diritto del dipendente, con la conseguenza che nessuna pretesa risarcitoria potrebbe ritenersi fondata, che, peraltro, la nuova disciplina contenuta nella contrattazione collettiva di settore ratione tempore applicabile al giudizio escluderebbe proprio i lavoratori turnisti dal godimento del beneficio, sul presupposto che il suo riconoscimento sarebbe legato intrinsecamente con il godimento di una pausa durante l'orario di lavoro, pausa che i turnisti del comparto sanità non possono avere, pena l'interruzione del servizio.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
A) Nel merito, i punti di fatto della presente controversia non sono in discussione.
Dunque, è pacifico che i ricorrenti abbiano svolto i turni allegati nei ricorsi e che nei comuni ove tali turni risultano essere stati svolti, non vi fossero esercizi convenzionati con i buoni pasti riconosciuti dall
[...]
(cfr., doc. da 2 a 14, fasc. ricorrenti). CP_2
In particolare, nel momento in cui i ricorrenti allegano l'indicazione della sede di servizio nei turni previsti documentalmente, sarebbe stato onere dell'azienda, anche con riferimento al principio di vicinanza della prova, dimostrare che in quei turni i ricorrenti non prestavano servizio nelle sedi indicate.
Per il resto, fin dall'art. 29, comma 1, CCNI del 20 settembre 2001, circa il diritto mensa, era disposto che «le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive».
Al netto di alcune oscillazioni nella giurisprudenza di merito (cfr., ad esempio, Tribunale Messina sez. lav., 22/07/2023, n.1485: «Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato pagina 4 di 9 la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo Per_1
“possono” che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive.
L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole (omissis) Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle aziende non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma»), si deve sostenere che, tanto l'istituzione del servizio di mensa, quanto la previsione di una modalità alternativa (buono pasto) rientrino nella discrezionalità della parte datoriale, soluzione confermata dalla giurisprudenza della Suprema Corte anche di recente (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 01/09/2023, n. 25622: «Il diritto a usufruire del buono pasto, trattandosi di beneficio di natura assistenziale legato all'organizzazione del lavoro, è condizionato al verificarsi delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva che nel comparto Sanità sono stabilite dall'art. 29 ccnl integrativo 2001 e coincidono con la particolare articolazione dell'orario di lavoro che attribuisce al lavoratore il diritto alla pausa ossia il prolungamento dell'attività lavorativa per un periodo superiore alle sei ore»), secondo la quale «la disposizione contrattuale citata indica immediatamente che non viene direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (v. Cass. n. 16736/2012); lo pagina 5 di 9 conferma, del resto, la disposta disapplicazione (cfr. comma 5) del D.P.R. n.
270 del 1987, art. 33 che attribuiva direttamente ed immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori»).
B) Una simile ricostruzione, in ogni modo, perde di rilevanza nel momento in cui parte resistente ha deciso di provvedere a fornire un servizio mensa per i propri dipendenti, con ciò discrezionalmente riconoscendo un diritto, il quale, per espressa previsione contrattuale del co. 2 del citato art. 29, spetta a «tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario».
Sul punto, le successive tornate contrattuali, temporalmente applicabili al presente giudizio, hanno previsto, però, che «Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 » (così art. 27 CCNL Per_1
2018 e art. 43 CCNL 2021), escludendo il personale turnista dal diritto alla pausa espressamente prevista anche per l'eventuale pasto (laddove l'orario comprenda la fascia 12:00-15:00).
La disciplina della contrattazione collettiva è conforme alla normativa legale dell'art. 8 del D.Lgs. 66/2003.
Fermo quanto sopra, anche volendo aderire completamente alla ricostruzione dell sanitaria resistente, l'oggetto del presente CP_1
giudizio non risulta essere la possibilità, per la parte datoriale, di limitare il diritto (che ha scelto di riconoscere, tramite apposito regolamento), sempre fondando l'eventuale potere sulla natura discrezionale dell'attribuzione, ovvero sulla doverosità del riconoscimento a tutti i lavoratori in relazione all'orario di lavoro, quanto, piuttosto, la concreta fruibilità del beneficio, nel pagina 6 di 9 caso in cui lo stesso sia espressamente e materialmente riconosciuto al singolo dipendente.
Il regolamento aziendale applicabile al caso di specie, all'art.
3.6.1 dispone che «Dà diritto al servizio di mensa, con il pagamento a carico del fruitore del contributo fisso previsto dal CCNL, la prestazione lavorativa caratterizzata da una durata minima giornaliera - prevista e svolta - di almeno 6 ore e che ricomprenda al proprio interno la fascia oraria 12.00 -
15.00, nella quale sia prevista e attuata un'interruzione della prestazione dovuta al particolare regime di orario frazionato o alla fruizione della pausa pranzo» e, dunque, sembra individuare il correlativo diritto, in sostanza, solo per coloro che hanno turni compatibili con l'orario di apertura della mensa, nel senso che deve essere permessa un pausa (circostanza non sussistente per i turnisti) e questa possa essere inserita nella fascia 12:00-
15:00.
Sul punto, però, lo stesso regolamento aziendale al punto 3.6.4 (della versione aggiornata, cfr., doc. 2, fasc. resistente) e 3.6.2 (nella versione originaria, cfr., doc. 1, fasc. ricorrenti), dispone che «Dà, inoltre, diritto al servizio di mensa, con il pagamento a carico del fruitore del contributo fisso previsto dal CCNL, la prestazione lavorativa strutturata in regime di lavoro a turni sulle 12 o sulle 24 ore, con doppio o con triplo turno» e, al punto
3.9.5, poi, si dispone che «Coloro che hanno accesso al servizio di mensa sostitutiva hanno a loro carico il contributo fisso previsto dal CCNL se la prestazione lavorativa è caratterizzata dalla particolare articolazione oraria come disciplinata al punto 3.6», punto che, come visto, comprende tanto i lavoratori ordinari, che i turnisti.
C) In definitiva, se è vero che «in tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto - in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del pagina 7 di 9 dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio - è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, pervenendo in tal modo alla conclusione per cui la
"particolare articolazione dell'orario di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno» (ancora Cassazione civile n.25622/2023) e sostanziandosi così una correlazione netta tra la pausa e il diritto alla mensa, è altrettanto vero che laddove il Regolamento interno comprenda anche il diritto per i turnisti e, nei fatti, detto diritto sia stato concretamente riconosciuto ai dipendenti medesimi attraverso l'attribuzione del buono pasto, quest'ultimo deve poter essere goduto in maniera completa, altrimenti risolvendosi in un riconoscimento fittizio.
Sul punto, anche potendo ritenere configurabile un parallelo, ripetuto dalla giurisprudenza della Cassazione, tra la disposizione contrattuale in commento e l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, norma che, effettivamente, pare riguardare un diverso istituto (quello della pausa in senso stretto), cionondimeno una volta che il diritto è riconosciuto, permettere a ragioni avulse dal rapporto di lavoro (mancata presenza di esercizi convenzionati nella zona di servizio), finirebbe con attribuire al datore la possibilità di operare una disparità di trattamento, non in ragione della tipologia di orario, non della relativa collocazione dello stesso, ma della sede di lavoro.
Dalle considerazioni svolte ne deriva il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al pagamento non degli import richiesti, ma dei buoni pasto pagina 8 di 9 concretamente riconosciuti, nel periodo oggetto di giudizio, dall CP_1
resistente per i turni svolti dai ricorrenti (nelle sedi di Dicomano, Rignano sull'Arno e Vaglia) e non utilizzati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compensazione del 50%, giustificata dal solo parziale accoglimento e da precedenti difformi.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto dei ricorrenti a godere del servizio sostitutivo di mensa per i turni svolti nelle sedi di
Dicomano, Rignano sull'Arno e Vaglia dal 2019 alla data del ricorso, in maniera effettiva;
2) per l'effetto condanna parte resistente a corrispondere a ciascun ricorrente, a titolo risarcitorio, un importo pari al valore del buono pasto a carico del datore moltiplicato per la percentuale ticket effettivamente ricevuti da ciascuno dei ricorrenti (nel periodo dal 2019 alla data del ricorso) per il servizio svolto nelle sedi sopra indicate e non utilizzato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) condanna parte resistente al pagamento le spese di lite, liquidate in euro
3.350,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50%.
Firenze, il 19/12/2025
Il Giudice
LE PU
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