Articolo 2 della Legge 28 ottobre 1994, n. 636
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 novembre 1994
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del protocollo stesso ed all'accordo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 23 novembre 1994