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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4661 /2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione I° Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4661/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
31/07/2024 da
, con l'avv. DOMENICONI OLIVIA, come da Parte_1
mandato in atti;
nei confronti di
, con l'avv. GAIULLI MARIA ORIETTA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione effetti civili matrimonio
Per i coniugi:
“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
data 24.02.1990 in Castelnuovo del Garda (VR), successivamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al numero 2, parte II, Serie A, Uff. 1, anno
1990 e, conseguentemente, ordinare al Comune di Castelnuovo del Garda (VR) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. il signor verserà alla signora che accetta, a titolo di Pt_1 Controparte_1
liquidazione una tantum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, comma 8, legge n.
898/1970, l'importo di € 12.500,00 mediante bonifico bancario da effettuarsi entro 10
giorni dall'avvenuto deposito delle note scritte sottoscritte dalle parti;
3. la casa familiare, situata in Castelnuovo del Garda (VR), via Belvedere n. 8/A, di
proprietà della signora rimarrà nella disponibilità ed utilizzo esclusivi della CP_1
stessa, con tutto l'arredo ed il corredo;
4. le spese del presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 24/02/1990 in CASTELNUOVO DEL
GARDA e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 2 anno 1990.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 31/03/2021 e la separazione è stata omologata il 09/04/2021.
La domanda, congiuntamente proposta dai coniugi con note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni di divorzio devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime. Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce della situazione economica delle parti, dell'età dei coniugi e dell'entità del contributo di separazione, va dichiarata equa.
L'esito della controversia e la concorde volontà delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il Parte_1 Controparte_1
24/02/1990 in CASTELNUOVO DEL GARDA e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 2 anno 1990 del Comune di CASTELNUOVO
DEL GARDA;
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. Provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. Dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie, pari ad euro 12.500 a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
5. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona il 04/03/2025
La Presidente est. Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione I° Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 4661/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
31/07/2024 da
, con l'avv. DOMENICONI OLIVIA, come da Parte_1
mandato in atti;
nei confronti di
, con l'avv. GAIULLI MARIA ORIETTA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione effetti civili matrimonio
Per i coniugi:
“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
data 24.02.1990 in Castelnuovo del Garda (VR), successivamente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al numero 2, parte II, Serie A, Uff. 1, anno
1990 e, conseguentemente, ordinare al Comune di Castelnuovo del Garda (VR) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. il signor verserà alla signora che accetta, a titolo di Pt_1 Controparte_1
liquidazione una tantum, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, comma 8, legge n.
898/1970, l'importo di € 12.500,00 mediante bonifico bancario da effettuarsi entro 10
giorni dall'avvenuto deposito delle note scritte sottoscritte dalle parti;
3. la casa familiare, situata in Castelnuovo del Garda (VR), via Belvedere n. 8/A, di
proprietà della signora rimarrà nella disponibilità ed utilizzo esclusivi della CP_1
stessa, con tutto l'arredo ed il corredo;
4. le spese del presente procedimento verranno interamente compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 24/02/1990 in CASTELNUOVO DEL
GARDA e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 2 anno 1990.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 31/03/2021 e la separazione è stata omologata il 09/04/2021.
La domanda, congiuntamente proposta dai coniugi con note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni di divorzio devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime. Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce della situazione economica delle parti, dell'età dei coniugi e dell'entità del contributo di separazione, va dichiarata equa.
L'esito della controversia e la concorde volontà delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il Parte_1 Controparte_1
24/02/1990 in CASTELNUOVO DEL GARDA e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 2 anno 1990 del Comune di CASTELNUOVO
DEL GARDA;
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. Provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. Dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie, pari ad euro 12.500 a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
5. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona il 04/03/2025
La Presidente est. Antonella Guerra