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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2024, n. 5713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5713 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8135/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, n. a NOTO (SR) il 22/11/1966, c.f. , rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI RE MARIA GRAZIA, presso il cui studio legale in ACI CATENA (CT) via Ettore
Majorana n. 4 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA il 27/11/1944, c.f. ; CP_1 C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 14/10/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/07/2023 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in ASOLO (TV) il 07/08/1985, dal quale sono nati i figli (il 04/04/1986) e
[...] Per_1
(il 12/11/1987), senza formulare ulteriori domande connesse al divorzio. Per_2
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata, a tal fine allegava sentenza di separazione personale dei coniugi emessa da questo Tribunale.
All'udienza di prima comparizione del 16/07/2024, non è stato possibile procedere al rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione di parte resistente, quindi, la causa veniva posta in decisione innanzi al Collegio.
Il Collegio, rilevato che la sentenza di separazione allegata in atti fosse priva dell'attestazione di passaggio in giudicato, con ordinanza del 26/07/2024 rimetteva la causa sul ruolo onerando le parti di produrre il documento mancante.
Acquisito agli atti del processo il documento, all'udienza del 14/10/2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione innanzi dinnanzi al Collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante CP_1
la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 684/2023 emessa da questo Tribunale in data 11/02/2023, passata in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti, senza ulteriori statuizioni, ritenuto che non sono state formulate altre domande rispetto a quella sullo status.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa n. 8135/2023 R.G., così statuisce: dichiara la contumacia di;
CP_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in ASOLO (TV) il 07/08/1985, trascritto nei registri di Parte_1 CP_1
matrimonio dello stato civile del Comune di ASOLO (TV), atto n. 109, parte 2, serie A, anno
1985;
ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune di ASOLO (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 17/10/2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8135/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, n. a NOTO (SR) il 22/11/1966, c.f. , rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI RE MARIA GRAZIA, presso il cui studio legale in ACI CATENA (CT) via Ettore
Majorana n. 4 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA il 27/11/1944, c.f. ; CP_1 C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 14/10/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/07/2023 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in ASOLO (TV) il 07/08/1985, dal quale sono nati i figli (il 04/04/1986) e
[...] Per_1
(il 12/11/1987), senza formulare ulteriori domande connesse al divorzio. Per_2
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata, a tal fine allegava sentenza di separazione personale dei coniugi emessa da questo Tribunale.
All'udienza di prima comparizione del 16/07/2024, non è stato possibile procedere al rituale tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione di parte resistente, quindi, la causa veniva posta in decisione innanzi al Collegio.
Il Collegio, rilevato che la sentenza di separazione allegata in atti fosse priva dell'attestazione di passaggio in giudicato, con ordinanza del 26/07/2024 rimetteva la causa sul ruolo onerando le parti di produrre il documento mancante.
Acquisito agli atti del processo il documento, all'udienza del 14/10/2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione innanzi dinnanzi al Collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante CP_1
la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 684/2023 emessa da questo Tribunale in data 11/02/2023, passata in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti, senza ulteriori statuizioni, ritenuto che non sono state formulate altre domande rispetto a quella sullo status.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa n. 8135/2023 R.G., così statuisce: dichiara la contumacia di;
CP_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in ASOLO (TV) il 07/08/1985, trascritto nei registri di Parte_1 CP_1
matrimonio dello stato civile del Comune di ASOLO (TV), atto n. 109, parte 2, serie A, anno
1985;
ordina all'ufficiale di stato di civile del Comune di ASOLO (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 17/10/2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher