Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 242/2025 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”, promossa da:
, SAN CATALDO (CL), 20/10/1972 (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. , giusta procura in atti, elettivamente Parte_1 domiciliato in corso Garibaldi n. 106 93010 SERRADIFALCO ITALIA ricorrente contro (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
eletti ciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE N.126 93100 CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 18/02/2025, ha opposto il Parte_1 preavviso di fermo amministrativo n. 29280202500000096000 notificato il 4/2/2025, lamentando che è stato posto in esecuzione anche l'avviso di addebito n.
5922018000174157800 annullato con sentenza n. 400/2021 del Tribunale di Caltanissetta.
Con riferimento al suddetto atto esecutivo ha eccepito i seguenti vizi:
• illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo a causa dell'annullamento del titolo presupposto;
• illegittimità del preavviso di fermo su bene strumentale all'esercizio della professione.
Ha concluso chiedendo la sospensione dell'efficacia e nel merito l'annullamento.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita l
[...]
che, premesso di aver regolarmente notificato numerose cartelle Controparte_1 esattoriali ed avvisi di accertamento all'odierno ricorrente, cui lo stesso ha prestato acquiescenza non avendo impugnato gli stessi nel termine previsto, ha resistito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle esattoriali relative a tributi, l'incompetenza per materia con riferimento alle violazioni del codice della strada,
1
000 di €. 1.823,88 e n. 292 2022 0000789881 000 di €. 14.200,89, relative a contributi dovuti alla . Quanto all'avviso di addebito n. 592 2018 0001741578 000, ha Parte_2 rappresentato di non aver preso parte al giudizio n. 464/2019 R.G.L., promosso esclusivamente nei confronti dell'INPS, pertanto, ove il ricorrente dovesse dimostrare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, ha concluso per la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale atto impositivo, con integrale conferma del preavviso di fermo amministrativo per la restante parte.
All'odierna udienza la difesa del ricorrente è stata invitata a prendere posizione sul contenuto del ricorso ed ha precisato come da verbale di udienza, a seguire le parti hanno discusso riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
°°°°°°
Tenuto conto delle precisazioni rese nel corso dell'udienza dal difensore delegato dal ricorrente in merito alla volontà di chiedere una pronuncia di annullamento che interessasse il preavviso nella sua interezza, devono essere esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall posto CP_2 che in caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo (Cass. Sez. 3,
14/03/2018, n. 6135).
Il preavviso di fermo amministrativo n. 29280202500000096000 ha ad oggetto anche tributi con riferimento alle cartelle n. 29220190004164123000, n. 29220200006154912000 (per la sola tassa auto 2017), n. 29220210009040723000 (per la sola tassa auto 2015), n.
29220210022430190000, n. 29220210022430190000, n. 29220220003398333000, n.
29220220009990013000, n. 29220230004395840000, n. 29220230008934644000, n.
29220230012157906000, n. 29220230013256215000, n. 29220240002542287000, n.
29220240008105412000, agli avvisi di accertamento Ente n. 236, notificato il 20/01/2022
(riferimento interno n. 89224999000004571000), Ente n. 112, notificato il 07/03/2022
(riferimento interno n. 89224999000003986000), Ente n. 221, notificato il 13/01/2023
(riferimento interno n. 89224999000004572000).
Invece le cartelle n. 29220200006154912000, n. 29220210009040723000 e n.
29220230011949662000 hanno ad oggetto violazioni del codice della strada che rientrano nella competenza per materia del Giudice di Pace (Cass. Sez. 2, 14/03/2024, n. 6790, Rv.
670499), infine il preavviso di fermo riguarda le cartelle di pagamento n.
2 29220200000005180000 e n. 29220220000789881000 per contributi alla che Parte_2 rientrano della competenza del Giudice del lavoro.
Anche se con il ricorso e con i chiarimenti resi in data odierna non è stata posta questione alcuna sulla debenza dei tributi, comunque viene chiesto al Giudice una pronuncia che si riflette direttamente sulla possibilità di agire in via esecutiva per la riscossione di tributi o di titoli che non rientrano nella competenza del Giudice del lavoro.
Come evidenziato dalla Suprema Corte in materia di fermo amministrativo : «il fermo di beni mobili registrati concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura non tributaria ed altre invece di natura tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento di fermo contestato, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sè in relazione ai crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione, e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria (Sez. Un., 5 giugno 2008, n. 14831)»
(Sez. U, Sentenza n. 15425 del 2014). Pertanto in tali ipotesi il Giudice deve declinare la giurisdizione e sotto tale profilo l'eccezione dell è fondata. CP_2
Altra questione posta da parte ricorrente sarebbe la nullità derivata all'intero atto per effetto dell'incontroverso annullamento dell'avviso di addebito n. 592 2018 0001741578 000.
Sotto tale profilo il ricorso non è fondato, in quanto è proprio dell'ordinamento il principio della conservazione degli atti.
Il preavviso di fermo impugnato riguarda autonomi titoli esecutivi, tutti potenzialmente ed astrattamente idonei a fondare una attività esecutiva, sicchè nei limiti della giurisdizione e della competenza del giudice adito, deve escludersi che l'annullamento dell'avviso di addebito n. 592 2018 0001741578 000 possa travolgere l'intero atto anche con riguardo ai contributi alla con riferimento ai quali non è stata posta alcuna questione. Parte_2
Né il ricorrente ha chiarito in diritto le ragioni della nullità che deriverebbero all'intero atto impugnato, come conseguenza dell'annullamento dell'avviso di addebito n. 592 2018
0001741578 000, considerato che ai sensi dell'art. 159, co.2, c.p.c. la nullità dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Neppure è applicabile al caso di specie l'art. 86 dpr 602/1973 che riguarda la riscossione delle imposte e non delle sanzioni o dei contributi.
In conclusione il ricorso è fondato solo con riguardo all'avviso di addebito n. 592 2018
0001741578 000 annullato con sentenza n. 400/21, per insussistenza del titolo.
Sotto tale profilo deve escludersi la cessazione della materia del contendere, posto che è onere dell'agente della riscossione verificare la sussistenza del titolo, che comunque è stato mantenuto anche successivamente all'opposizione.
Per tali ragioni il preavviso di fermo è nullo con riferimento alle somme intimate in relazione all'avviso di addebito n. 592 2018 0001741578 000.
3 Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza e/o dei limiti residuali dell'accoglimento, sono compensate per la metà, mentre la restante parte viene posta a carico del ricorrente considerando il valore della controversia e il grado di difficoltà delle questioni, per le fasi dello studio, della proposizione del ricorso e della decisione, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il III scaglione, con distrazione in favore del procurator, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle n. 29220190004164123000, n.
29220200006154912000 (per la sola tassa auto 2017), n. 29220210009040723000 (per la sola tassa auto 2015), n. 29220210022430190000, n. 29220210022430190000, n.
29220220003398333000, n. 29220220009990013000, n. 29220230004395840000, n.
29220230008934644000, n. 29220230012157906000, n. 29220230013256215000, n.
29220240002542287000, n. 29220240008105412000, agli avvisi di accertamento Ente n.
236, notificato il 20/01/2022 (riferimento interno n. 89224999000004571000), Ente n. 112, notificato il 07/03/2022 (riferimento interno n. 89224999000003986000),Ente n. 221, notificato il 13/01/2023 (riferimento interno n. 89224999000004572000).
Dichiara l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro sussistendo la competenza per materia del Giudice di Pace con riferimento alle cartelle n. 29220200006154912000, n.
29220210009040723000 e n. 29220230011949662000.
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara la nullità del fermo amministrativo con riferimento all'avviso di addebito n. 592 2018 0001741578 000, rigetta il ricorso per la restante parte.
Condanna alla refusione alla Parte_1 Controparte_1
di metà delle spese di lite sostenute che vengono liquidate nella complessiva
[...] somma di € 1000, oltre CU versato, spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario, compensa la residua parte.
Caltanissetta, 15 aprile 2025
Il Giudice Angela Latorre
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