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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 5678/22 R.G.
promossa da
, nato a [...] - Riposto il 27.07.1945 elettivamente domiciliato in Giarre Via Parte_1
Massimo d'Azeglio n. 8 presso lo studio dell'Avv Giuseppe Scandurra che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
.CONTRO
L' ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente Persona_1 domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'Ufficio legale distrettuale;
CONTRO
l' (C.F. e P.IVA ), con sede legale in Roma Controparte_2 P.IVA_2
Via G. Grezar n. 14, in persona del Responsabile degli atti introduttivi del giudizio
[...]
, giusta procura speciale Notaio di Roma, Rep. 180134 racc. Controparte_3 Persona_2
n. 12348 del 22.06.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla, (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viale Angelico, 70 C.F._1
- 00195 Roma , giusta procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229009320815000 notificata il 22.06.2022 ed avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di
€.57.845,60,
Con ricorso depositato il 04.07.2022 avverso intimazione di pagamento n. Parte_1 CP_ 29320229009320815000 notificata il 22.06.2022, ha convenuto in giudizio l' e
[...]
dinanzi a codesto Tribunale civile di Catania sezione Lavoro, al fine di Controparte_4 ottenere l'annullamento della suddetta intimazione avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di €.57.845,60, di cui contesta la sottesa cartella n. CP_ 29320070065861557000 notificata da e vari Avvisi di Addebito dell' CP_5 A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per la presunta omessa notifica degli atti impositivi, nonché la decadenza e la prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti opposti, annullarsi gli stessi, CP_1 nonché l'intimazione di pagamento ad essi successiva.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva L' e l' Controparte_2 per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e delegata a questo Giudice per la trattazione e decisione.
All'udienza del 21.1.2025 l'avv. Andrea Cacciato Insilla in sostituzione dell'Avv Elisa Cacciato
Insilla per il quale dava atto del deposito, come da disposizione del Giudice, di copia CP_5 estratto ruolo aggiornato da cui risultava che alcuni avvisi di addebito erano stati azzerati fermo restando che gli importi di cui alla cartella e gli avvisi di addebito dal 2016 in poi oggetto di impugnazione risultano integralmente dovuti per non essersi maturata alcuna prescrizione successiva alla notifica degli atti impositivi, tenuto conto anche della notifica dei successivi atti intimatori nonché del periodo della sospensione dei termini disposta in occasione dell'emergenza COVID pari a complessivi 542 giorni. ribadiva comunque il proprio difetto CP_5 di legittimazione passiva con riferimento all'attività pregressa ovvero con riferimento alle attività di competenza dell'Ente impositore e chiedeva quindi accertarsi in parte la cessata materia del contendere e per il resto chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente per tutte le causali esposte negli atti pregressi da intendersi qui richiamati e trascritti.
CP_ Per l' l'Avv Livia Gaezza rilevava che in ordine alla cartella e agli avvisi di addebito rimasti in essere non oggetto di sgravio alcuna prescrizione successiva è maturata per come gia evidenziata da pertanto chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del CP_5 contendere con riferimento ai suddetti atti e il rigetto dell'opposizione con riferimento a quelli rimasti in essere.
L'avv. Scandurra Giuseppe insisteva in atti contestava quanto avversativamente dedotto ed eccepito e precisava che come da molteplice giurisprudenza lo slittamento COVID riguarda esclusivamente gli atti da notificarsi nel periodo di sospensione di conseguenza alla luce della produzione di chiedeva che la causa venisse rinviata per discussione e decisione con CP_5 termine per note conclusive.
Quindi la causa veniva rinviata per la decisione con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza del 18.03.2025 ore 9:30, sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il giorno e l'ora fissati per l'udienza cosi sostituita. Le parti hanno depositato le note ex art 127 ter c.p.c indi la causa è stata decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti gli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento e impugnati con il ricorso
Pag. 2 di 8 oggetto di annullamento automatico ad eccezione della cartella n. 29320070065861557000 e agli avvisi di addebito nn. 59320160001973417000, notificato in data 18/05/2016,
59320160006228264000, notificato in data 29/11/2016, 59320170004386544000, notificato in data 03/10/2017, n. 59320170006911490000 notificato in data 22/11/2017.
Pertanto con riferimento agli atti impositivi non oggetto di annullamento allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R.
602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
Pag. 3 di 8 l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente
"ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass.
25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Orbene, il ricorrente ha contestato la mancata notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi, nonché la prescrizione, integrando un'opposizione a ruolo.
Invero la cartella n. 29320070065861557000 è stata ritualmente notificata in data 31.07.2007, come documentato dall' , sono state ritualmente notificate Controparte_4 altre due intimazioni di pagamento ad interruzione della prescrizione, ossia l'intimazione n.
29320119094783566000 notificata in data 23.11.2011 e l'intimazione n.
29320159010973817000 notificata in data 11.01.2016.
Gli avvisi di addebito risultano regolarmente recapitati con raccomandata a mezzo del servizio postale universale ai sensi del d.p.r. n. 655/1982, come comprovato dalla documentazione allegata alla memoria;
gli avvisi di ricevimento, diversamente da quanto ex adverso asserito, riportano la data di notifica ed il consegnatario.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dei suindicati avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della sua notifica ed alla non dovutezza nel merito del debito – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur
Pag. 4 di 8 sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n.
6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
Pag. 5 di 8 La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D.
Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Giova, infine, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n.
335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio
Pag. 6 di 8 iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto avuto riguardo alla data di notifica dei suddetti atti e della data di notifica degli avvisi di addebito, non risulta essersi maturata alcuna prescrizione alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, tenuto conto altresì del periodo di sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione previsto dalla normativa emanata nel periodo di emergenza COVID.
Infatti, nel caso di specie il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione, che andava a scadere il (17.11.2020, 24.12.2020, 14.06.2021 e 12.07.2021), ha subito sospensioni ed interruzioni a seguito della legislazione emergenziale emanata per la pandemia Covid-19 ed in particolare in virtù di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Occorre tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d
.Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n.
106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, nessuna prescrizione è maturata nel caso di specie per le somme portate dall'intimazione di pagamento, che risultano ancora dovute.
Stante la peculiarità dei termini prescrizionali che trovano applicazione nel caso di specie, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le causali di cui in parte motiva,
dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata oggetto di annullamento automatico ad eccezione della cartella n. 29320070065861557000 e degli avvisi di addebito nn.
59320160001973417000; 59320160006228264000; 59320170004386544000 ; n.
59320170006911490000 le cui somme sono dovute;
dichiara inammissibile nel resto l'opposizione;
Spese interamente compensate tra le parti.
Catania 25.5.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 5678/22 R.G.
promossa da
, nato a [...] - Riposto il 27.07.1945 elettivamente domiciliato in Giarre Via Parte_1
Massimo d'Azeglio n. 8 presso lo studio dell'Avv Giuseppe Scandurra che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
.CONTRO
L' ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente Persona_1 domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso l'Ufficio legale distrettuale;
CONTRO
l' (C.F. e P.IVA ), con sede legale in Roma Controparte_2 P.IVA_2
Via G. Grezar n. 14, in persona del Responsabile degli atti introduttivi del giudizio
[...]
, giusta procura speciale Notaio di Roma, Rep. 180134 racc. Controparte_3 Persona_2
n. 12348 del 22.06.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla, (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viale Angelico, 70 C.F._1
- 00195 Roma , giusta procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320229009320815000 notificata il 22.06.2022 ed avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di
€.57.845,60,
Con ricorso depositato il 04.07.2022 avverso intimazione di pagamento n. Parte_1 CP_ 29320229009320815000 notificata il 22.06.2022, ha convenuto in giudizio l' e
[...]
dinanzi a codesto Tribunale civile di Catania sezione Lavoro, al fine di Controparte_4 ottenere l'annullamento della suddetta intimazione avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di €.57.845,60, di cui contesta la sottesa cartella n. CP_ 29320070065861557000 notificata da e vari Avvisi di Addebito dell' CP_5 A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per la presunta omessa notifica degli atti impositivi, nonché la decadenza e la prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti opposti, annullarsi gli stessi, CP_1 nonché l'intimazione di pagamento ad essi successiva.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva L' e l' Controparte_2 per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e delegata a questo Giudice per la trattazione e decisione.
All'udienza del 21.1.2025 l'avv. Andrea Cacciato Insilla in sostituzione dell'Avv Elisa Cacciato
Insilla per il quale dava atto del deposito, come da disposizione del Giudice, di copia CP_5 estratto ruolo aggiornato da cui risultava che alcuni avvisi di addebito erano stati azzerati fermo restando che gli importi di cui alla cartella e gli avvisi di addebito dal 2016 in poi oggetto di impugnazione risultano integralmente dovuti per non essersi maturata alcuna prescrizione successiva alla notifica degli atti impositivi, tenuto conto anche della notifica dei successivi atti intimatori nonché del periodo della sospensione dei termini disposta in occasione dell'emergenza COVID pari a complessivi 542 giorni. ribadiva comunque il proprio difetto CP_5 di legittimazione passiva con riferimento all'attività pregressa ovvero con riferimento alle attività di competenza dell'Ente impositore e chiedeva quindi accertarsi in parte la cessata materia del contendere e per il resto chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente per tutte le causali esposte negli atti pregressi da intendersi qui richiamati e trascritti.
CP_ Per l' l'Avv Livia Gaezza rilevava che in ordine alla cartella e agli avvisi di addebito rimasti in essere non oggetto di sgravio alcuna prescrizione successiva è maturata per come gia evidenziata da pertanto chiedeva dichiararsi la parziale cessazione della materia del CP_5 contendere con riferimento ai suddetti atti e il rigetto dell'opposizione con riferimento a quelli rimasti in essere.
L'avv. Scandurra Giuseppe insisteva in atti contestava quanto avversativamente dedotto ed eccepito e precisava che come da molteplice giurisprudenza lo slittamento COVID riguarda esclusivamente gli atti da notificarsi nel periodo di sospensione di conseguenza alla luce della produzione di chiedeva che la causa venisse rinviata per discussione e decisione con CP_5 termine per note conclusive.
Quindi la causa veniva rinviata per la decisione con termine per note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza del 18.03.2025 ore 9:30, sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. da depositarsi entro il giorno e l'ora fissati per l'udienza cosi sostituita. Le parti hanno depositato le note ex art 127 ter c.p.c indi la causa è stata decisa con sentenza emessa fuori udienza.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti gli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento e impugnati con il ricorso
Pag. 2 di 8 oggetto di annullamento automatico ad eccezione della cartella n. 29320070065861557000 e agli avvisi di addebito nn. 59320160001973417000, notificato in data 18/05/2016,
59320160006228264000, notificato in data 29/11/2016, 59320170004386544000, notificato in data 03/10/2017, n. 59320170006911490000 notificato in data 22/11/2017.
Pertanto con riferimento agli atti impositivi non oggetto di annullamento allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R.
602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
Pag. 3 di 8 l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente
"ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass.
25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Orbene, il ricorrente ha contestato la mancata notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito, proponendo un'opposizione agli atti esecutivi, nonché la prescrizione, integrando un'opposizione a ruolo.
Invero la cartella n. 29320070065861557000 è stata ritualmente notificata in data 31.07.2007, come documentato dall' , sono state ritualmente notificate Controparte_4 altre due intimazioni di pagamento ad interruzione della prescrizione, ossia l'intimazione n.
29320119094783566000 notificata in data 23.11.2011 e l'intimazione n.
29320159010973817000 notificata in data 11.01.2016.
Gli avvisi di addebito risultano regolarmente recapitati con raccomandata a mezzo del servizio postale universale ai sensi del d.p.r. n. 655/1982, come comprovato dalla documentazione allegata alla memoria;
gli avvisi di ricevimento, diversamente da quanto ex adverso asserito, riportano la data di notifica ed il consegnatario.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dei suindicati avvisi di addebito, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della sua notifica ed alla non dovutezza nel merito del debito – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur
Pag. 4 di 8 sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n.
6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
Pag. 5 di 8 La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D.
Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Giova, infine, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n.
335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio
Pag. 6 di 8 iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto avuto riguardo alla data di notifica dei suddetti atti e della data di notifica degli avvisi di addebito, non risulta essersi maturata alcuna prescrizione alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, tenuto conto altresì del periodo di sospensione della riscossione e dei termini di prescrizione previsto dalla normativa emanata nel periodo di emergenza COVID.
Infatti, nel caso di specie il decorso del termine ordinario quinquennale di prescrizione, che andava a scadere il (17.11.2020, 24.12.2020, 14.06.2021 e 12.07.2021), ha subito sospensioni ed interruzioni a seguito della legislazione emergenziale emanata per la pandemia Covid-19 ed in particolare in virtù di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L 27/2020, che dispone, al 2° comma: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L 21/2021, dispone che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Occorre tener altresì conto, nello specifico, dell'applicazione del periodo di sospensione (8 marzo – 31 maggio 2020, ovvero per 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale, inizialmente prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d
.Decreto “Cura Italia”), successivamente prorogata sino al 31 agosto 2021.
Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n.
106/2021, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione nonché la sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione e delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potevano essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, tenuto conto di quanto disposto dalla sopra esposta normativa emergenziale, nessuna prescrizione è maturata nel caso di specie per le somme portate dall'intimazione di pagamento, che risultano ancora dovute.
Stante la peculiarità dei termini prescrizionali che trovano applicazione nel caso di specie, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le causali di cui in parte motiva,
dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata oggetto di annullamento automatico ad eccezione della cartella n. 29320070065861557000 e degli avvisi di addebito nn.
59320160001973417000; 59320160006228264000; 59320170004386544000 ; n.
59320170006911490000 le cui somme sono dovute;
dichiara inammissibile nel resto l'opposizione;
Spese interamente compensate tra le parti.
Catania 25.5.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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