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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 2432/2017 del Ruolo Generale dell'anno
2017, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. promossa da
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_6 C.F._6
AZZARI MARIELLA, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attori
contro
) E_ P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. ARINCI LUCA ALBERTO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Controparte_2 P.IVA_2
tubolino ed elettivamente domiciliato ai fini del presente presso lo studio del difensore per delega in atti
Terzo Chiamato
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito accertare e dichiarare la conosciuta, dichiarata e non contestata responsabilità civile della E_
, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, poiché responsabile dell'operato dei propri collaboratori e/o
[...] dipendenti che hanno tenuto un comportamento nel compito a loro affidato gravemente negligente, imprudente e omissivo nel trasportare, custodire e sorvegliare sulla sedia a rotelle la de cuius, , causandole le gravissime lesioni che ne hanno poi CP_3 comportato il decesso e per l'effetto, condannare la , in persona del Suo legale E_ rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali ammontanti ad € 9.098,00 nonché di tutti, di qualsiasi genere di natura (danno morale, danno biologico, danno esistenziale compresi), patiti e patendi sofferti dagli attori, sia iure proprio che iure hereditatis, in conseguenza del decesso del loro congiunto (sorella e zia) rispettivamente a favore di importo del Parte_1 risarcimento € 122.642,00; importo del risarcimento € 132.076,00; importo del risarcimento € Parte_2 Parte_3 132.076,00; importo del risarcimento € 132.076,00; importo del risarcimento € 132.076,00; Parte_4 Parte_5
importo del risarcimento € 56.430,00 oltre ad una personalizzazione del danno del 25% delle somme richieste Parte_6 per ciascun attore, e/o qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale alla morte della Sig.ra CP_3 nella misura maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre il riborso delle spese generali nella misura su onorari e competenze.
PARTE CONVENUTA: A) in tesi, rigettare le domande tutte di parte attrice nei confronti della (già Controparte_4
) in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
B) CP_1 E_ nella denegata e sin da ora impugnata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande tutte proposte da parte attrice nei confronti della convenuta, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore a rilevare Controparte_2 indenne la Pubblica Assistenza (già di ) da qualsiasi pretesa risarcitoria e/o CP_4 E_ CP_1 indennitaria, nessuna esclusa, che quest'ultima fosse tenuta ad adempiere in conseguenza dell'evento per cui è causa, e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, che venissero in ipotesi riconosciuti agli attori;
C) con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, anche della necessitata chiamata in causa, per le quali il sottoscritto procuratore si dichiara sin da ora antistatario. PARTE CHIAMATA Decidere secondo giustizia per il merito e per le spese
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda degli attori risulta solo parzialmente fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori è infondata: costoro hanno ridotto con la seconda memoria istruttoria denunzia di successione, contenente anche albero genealogico che riporta tutti gli odierni attori, che non è stata espressamente contestata e che pertanto si può ritenere documento che comprova la loro legittimazione ad agire (Cass. 868/2017)
La dinamica degli eventi risulta pacifica e non oggetto di contestazione: , sorella CP_3
degli attori Anna, , e e prozia dell'attore , in Pt_3 Pt_1 Pt_5 Parte_4 Parte_6
data 18.1.2017 veniva riaccompagnata dalla casa di di al Controparte_5 CP_1
2 Condominio ove risiedeva da due operatori della Pubbliche Assistenze di , CP_1 CP_1
mediante veicolo a ciò adibito;
giunti in prossimità del portone la veniva fatta scendere e Pt_1
mentre uno dei due operatori andava a parcheggiare detto mezzo l'altro, del tutto inopinatamente, decideva di non attendere il suo ritorno e, mediante la seggiola personale della , iniziativa Pt_1
a trasportarla di peso lungo le scale, sino a che non perdeva la presa così che la seggiola ruzzolava lungo le rampe e urtava violentemente il capo contro le murature, procurandosi CP_3
gravi lesioni cerebrali, che ne hanno poi cagionato la morte.
Non vi è dubbio che, sia che si ascriva la condotta ad un inadempimento contrattuale che a responsabilità extra contrattuale (profili su cui parte attrice è stata decisamente vaga), non potrà non rilevarsi che in capo all'operatore non può che ravvisarsi un radicale Controparte_6
profilo di colpa, secondo i profili astratti che – anche in sede civile - vengono mutuati dall'art. 43
c.p., laddove il soggetto agisce, pur non volendo l'evento ed anzi confidando di evitarlo, con una condotta che sia oggettivamente contraria a regole cautelari derivanti da massime di esperienza, quali prudenza, diligenza e perizia, o da fonti normative generali, come leggi e regolamenti;
sotto tale profilo il , che ha pacificamente riconosciuto l'improvvida iniziativa, ha omesso di CP_6
attenersi alla prassi generale che prevedeva il trasporto a due, quindi con l'ausilio dell'altro operatore, ha omesso di utilizzare la sedia appositamente destinata al trasporto e in dotazione al veicolo loro affidato, utilizzando quella personale della vittima, priva di sistemi di ritenzione e ha plausibilmente violato il protocollo operativo che il personale è tenuto a rispettare nell'esecuzione di tale servizio.
Non occorre peraltro una specifica formazione tecnica per rendersi conto, secondo le comuni norme di esperienza, che un solo soggetto non può condurre una sedia a rotelle e la sua occupante – fosse solo per un fattore ponderale - da solo lungo rampe di scale senza violare parametri evidenti di sicurezza e cautela.
Ne consegue che sussiste pacificamente responsabilità dell'operatore e, conseguentemente, del datore di lavoro ai sensi dell'art 2049 c.c., essendo costui dipendente della odierna convenuta.
Del tutto infondata appare poi la tesi, addotta dalla convenuta, di un apporto concausale della vittima, che avrebbe richiesto di essere trasportata con la propria seggiola, poiché è onere
3 dell'operatore qualificato decidere in proprio le modalità di maggior garanzia, essendo costui soggetto formato e quindi tenuto ad agire secondo la miglior scienza ed esperienza: si è osservato da parte della miglior dottrina che “un primo dato dal quale prendere le mosse per ragionare sulla causalità nell'illecito civile, ormai l'assunto è pacifico, è che lo standard di certezza probabilistica,
in materia civile, «non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”
Certamente il , per il ruolo rivestito, per la formazione, per l'aver già svolto CP_6
reiteratamente quel servizio (come pacificamente risulta dalle sue stesse dichiarazioni e da quelle dell'latro operatore, acquisite agli atti) era tenuto a valutare la pericolosità di quella iniziativa e ad agire rispettando parametri di sicurezza, oggettivi, fattuali e anche amministrativi, laddove l'ente di cui era dipendente glieli avesse forniti, senza che, a fini concorsuali, possa rilevare la richiesta dell'interessata, che doveva rimare tamquam non esset.
Non vi è dunque dubbio che l'evento primario, sotto il profilo causale, sia ascrivibile agli operatori,
dipendenti della convenuta, secondo un profilo soggettivo colposo e, in via traslata, per espressa disposizione normativa, alla loro datrice di lavoro di E_
. CP_1
Accertata la sussistenza causale fra condotta ed evento lesivo, va ulteriormente verificato se tale nesso sussista anche con l'evento mortale occorso a distanza di alcuni giorni: sotto tale profilo soccorre la CTU svolta, che senza alcun dubbio riconosce come fattore eziologico primario del decesso di le lesioni patite a seguito di detta caduta. CP_3
Certo è che si tratta di lesioni occorse a soggetto ottantenne, con un quadro fisico decisamente compromesso sotto il profilo deambulatorio e portatore anche di patologia ischemica cardiaca,
quindi in generali precarie condizioni di salute, così che lo stesso CTU osserva (nella parte finale della relazione) che “le preesistenze, in questo caso cardiopatia ischemica è stato solo elemento concausale la cui entità è indefinibile anche se il decesso si è verificato per insufficienza cardiaca o infarto”. E' certamente bizzarro che il consulente individui una concausa e ometta, seppur in via cautelativa, di definire una percentuale di incidenza che tuttavia afferma esistere: in questa sede,
4 tenuto conto dell'età, del quadro clinico, del decorso del peggioramento, appare ragionevole qualificare tale apporto causale – in via equitativa - in una misura contenuta e che alla luce degli elementi sopra evidenziati si può prudenzialmente individuare nel 10%.
Accertata dunque la riconducibilità causale alla condotta dei dipendenti della convenuta e la sussistenza di nesso diretto fra evento e morte, resta da valutare – sempre sotto il profilo dell'an debeatur – se tutti gli attori abbiano titolo a reclamare le poste risarcitorie oggetto di domanda,
con particolare riguardo al danno reclamato iure proprio quali parenti della vittima.
Con riguardo al c.d. danno parentale (id est quello subito per la morte di un prossimo congiunto)
la più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che si tratta di situazione giuridica soggettiva che, aldilà della più ristretta cerchia familiare (fratelli, coniuge e figlio), ovvero di coloro che certamente subiscono una lesione della propria sfera affettiva per la morte del congiunto, non sussiste un diritto in re ipsa legato alla mera sussistenza di un vincolo parentale, così come l'entità del risarcimento non potrà essere automatica ed incombe al danneggiato l'onere di provare esistenza intensità e portata della relazione affettiva interrotta dall'evento traumatico
(indipendente dal fatto che ne sia giuridicamente erede).
Si è infatti osservato che in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-
relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato,
l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso;
la suprema Corte ha rilevato che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non può ritenersi circoscritto ai familiari conviventi poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti
costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”.
In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, “non
5 incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà”. Al riguardo, si rammenta che, in effetti, nell'ambito dell'orientamento al quale si è fatto poc'anzi cenno, la Corte aveva già avuto modo di ritenere che l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). In questo caso, sarà il convenuto a dover provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo (In tal senso Cass. 27658/2023 e
Cass. 22397/2022).
Alla luce di tali parametri interpretativi andrà analizzata la situazione dei diversi attori, fratelli della vittima, ai fini della graduazione del risarcimento, mentre era onere del soggetto Parte_6
che quale pronipote si colloca in una posizione cui l'ordinamento non riconosce più grado di parentela e che vive a Grosseto, dar prova dell'esistenza di una relazione affettiva tale che l'evento per cui è causa costituisca danno risarcibile aldilà della generica afflizione per la perdita di un lontano congiunto.
Sotto tal profilo costui non ha assolto all'onere che allo steso incombeva ex art 2697 comma I c.c.: la teste , anche a voler prescindere dal rapporto di parentela con l'attore e alla Testimone_1
sua attendibilità, rende dichiarazione sostanzialmente inconferente, Testimone_2
parimenti cugina dell'attore, riferisce solo de relato, mentre , moglie del Testimone_3
e come tale da valutare con particolare cautela anche per l'interesse indiretto in causa, Parte_6
riferisce circostanze che denotano un rapporto del tutto occasionale e superficiale, (“noi l'andavamo a trovare ogni tanto, quando si poteva”), così come appare ulteriormente confermare l'evanescenza di tale rapporto la circostanza che gli altri membri della famiglia non siano in grado di riferire dei rapporti fra e ( teste Parte_6 CP_3 Testimone_4
compagna di “nulla so circa il nulla so circa le telefonate, veniva a Parte_3 Parte_6
sporadicamente e non appositamente per fare visita a , so che l'ultima CP_1 CP_3
volta che è venuto a non è andato a fare vista perché ciò mi è stato riferito”). CP_1
Alla luce dell'istruttoria svolta, dunque, il non ha provato l'esistenza di una relazione Parte_6
continuativa e radicata, pur in assenza di stretti vincoli di parentela, che andasse aldilà
6 dell'occasionale e valesse a superare una oggettiva situazione di lontananza anche fisica, così che la sua brusca interruzione per la morte della abbia comportato una apprezzabile lesione Pt_1
della affectio familiaris, suscettibile di essere risarcita, secondo quanto espresso da orientamenti di merito e legittimità: “"il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte ex
delicto, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni
personali ed ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a
prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può che configurare un elemento indiziario idoneo a
sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente
irrilevante"(Cass. 23725/2008); possono presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle: in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza;
quanto agli parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati,
ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze (da dimostrare) atte a far ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto ad essere assistito anche moralmente dalla vittima ( Trib.
Avellino 20.3.2025; Trib. Trento 19.5.1995).
Va infine esaminata la domanda degli attori sotto il profilo del quantum debeatur.
Relativamente al danno patrimoniale possono esser riconosciute ad le spese Parte_3
funeratizie, pari ad euro 2.850,00 (Cass. 31542/2018), mentre con riguardo alle spese per monumenti funebri e per denuncia di successione, a prescindere dalla loro riconducibilità a poste di danno derivanti dall'illecito (specie le seconde) va rilevato che vi è prova unicamente di esborsi per voltura pari ad euro 71, mentre le altre poste richieste sono assistite da ipotetici preventivi che nulla provano circa l'effettività degli esborsi sostenuti.
7 Non appaiono infine ripetibili le spese di CTP, posto che - a fronte della copiosa ed esaustiva documentazione clinica - non appaiono strettamente funzionali alla instaurazione del giudizio
Con riguardo, infine, al danno non patrimoniale, richiesto dai parenti iure proprio e iure hereditatis, va osservato che non può ritenersi sussistente nell'ordinamento il c.d. danno
Cont tanatologico, secondo l'ampia disamina compiuta da Sez. un. 15350/2015, mentre con riguardo al c.d. danno terminale la giurisprudenza di legittimità ha osservato che chiunque riporti delle lesioni personali, causate dal fatto doloso o colposo altrui, sopravviva all'evento per un certo periodo di tempo e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può riportare un danno non patrimoniale. Esso può teoricamente manifestarsi in due modi, ferma restando la sua unitarietà quale concetto giuridico: il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute, il secondo è
costituito dal turbamento e dallo spavento derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio, quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (danno biologico o da lesione della salute) ha fondamento medico legale, consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente;
il secondo, ovvero il danno morale in senso stretto, o danno da patema d'animo, o danno morale soggettivo, non ha fondamento medico legale, consiste in un moto dell'animo e sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole (Cass. 16272/2023, Cass. 18056/2019).
Pochè risulta essere giunta al pronto soccorso dell'Ospedale locale in stato di CP_3
incoscienza e non si è più ripresa sino alla morte, è evidente che non può che sussistere unicamente il danno biologico in senso stretto, poiché non può aver avuto percezione della gravità della situazione e dell'approssimarsi della morte, come pacificamente risulta dai documenti clinici in atti.
L'unica posta di danno riconoscibile, secondo la giurisprudenza citata, va commisurata alla invalidità temporanea che, nel caso di specie, assomma ad euro 1.150,00 considerati 10 giorni di invalidità temporanea totale (quelli intercorrenti fra l'incidente e il decesso), liquidati secondo le tabelle milanesi del 2024, che possono considerarsi utilmente applicabili anche per il danno parentale che sarà fra breve esaminato (Cass. 37009/2022).
La liquidazione secondo parametri attuali esime dalla rivalutazione e comporterà solo applicazione
8 degli interessi sulla somma devalutata al fatto e rivalutata di anno in anno (App. Venezia 5.4.2023
n. 774); l'importo andrà riconosciuto a tutti gli attori quali eredi.
Gli attori, pur avanzando una generica richiesta di risarcimento del “danno morale, danno biologico, danno esistenziale compresi, patiti e patendi sofferti dagli attori, sia iure proprio che iure hereditatis”, non hanno invece dato alcuna prova della sussistenza di un danno biologico subito dagli stessi in conseguenza dell'evento, così che l'unica posta di danno che può essere riconosciuta loro, oltre a quelli sopra esaminati, e rappresentata unicamente dal danno derivante dalla lesione del rapporto parentale.
Con riguardo a tale risarcimento, reclamato iure proprio dagli attori
[...]
, vanno valutati con cura Parte_7
taluni elementi soggettivi e le risultanze istruttorie, depurate da quei profili di scarsa oggettività che connotano le deposizioni dei parenti più stretti, la cui attendibilità va certamente considerata inferiore a quella di chi riveste terzietà e ha una visione neutra degli accadimenti (non fosse altro che per l'intento dei primi di far emergere un quadro familiare edificante).
Richiamati i principi di valutazione delineati dalla giurisprudenza sopra citata, non potrà allora non considerarsi che al momento della morte era ormai ottantenne e che l'età CP_3
degli odierni attori si situava all'epoca in buona prossimità, cosicché si trattava di rapporti con prospettive evolutive e di durata certamente limitate.
Va ancora rilevato che trascorreva l'intera giornata in una casa di riposo, ragione CP_3
per la quale veniva trasportata al mattino e riportata a casa alla sera dai dipendenti della pubblica assistenza che hanno poi dato luogo all'evento per cui è causa, era totalmente invalida, incapace di muoversi e di badare a se stessa in autonomia;
risulta ancora dalla testimonianza del medico di famiglia che venisse assistita da un soggetto non familiare, che lo Per_1 CP_3
chiamava e che lui riteneva essere la badante, che quando costei è stata presso la casa di riposo per più giorni veniva contattato non dai parenti ma dal personale di quella struttura, l'assistente sociale riferisce che la permaneva tutto il giorno presso il centro Alzheimer e Per_2 Pt_1
tutti i giorni la sera andava una O.S. a prepararla per la notte.
Non pare ulteriormente qualificante la testimonianza della vicina di casa che vedeva i Tes_5
parenti andare ma non sa riferire le dinamiche fra la vittima e gli odierni attori, così come le testimonianze dei parenti o affini non denotano un quadro di particolare affettività, quanto una
9 frequentazione sostanzialmente dettata da necessità assistenziali.
Se ne trae, sostanzialmente, un quadro che - lungi dal delineare l'esistenza di fortissimi legami sui quali gli attori fondano richieste significative, chiedendo addirittura una personalizzazione del danno (destituita di ogni prova) – è riconducibile ad una situazione di assistenza necessitata di un soggetto anziano e del tutto inabile, che peraltro veniva affidata per buona parte del tempo a soggetti estranei;
allo stesso modo non può qualificarsi convivenza, secondo gli ordinari parametri che identificano in tale caratteristica una maggior pregnanza del rapporto affettivo, la situazione di che dormiva a casa della sorella inabile, plausibilmente per mera necessità Parte_1
assistenziale a soggetto non in grado di deambulare autonomamente, anche se la maggior contiguità derivante da tale prassi può condurre ad una modesta qualificazione del risarcimento,
ma che non potrà connotare tout court il risarcimento rendendo applicabili i parametri del familiare convivente (che vede nello svolgersi della vita quotidiana ordinaria in tutti i suoi aspetti il riconoscimento di una maggior valenza lesiva dell'interruzione traumatica del rapporto); a tale valutazione conducono anche i criteri presuntivi dettati dalla corte di legittimità per l'apprezzamento del danno subito dai congiunti: si tratta, dunque, di danni che "possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 13540 del 2023, cit.), sicché è proprio "in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)" (23330/2024, Cass. n. 28989/ 2019).
Potrà allora riconoscersi a ciascuno degli attori alla luce dei diversi fattori sin qui evidenziati e in assenza di prova di elementi che inducano a qualificare diversamente la fattispecie, un valore prossimo ai minimi previsti dalle tabelle milanesi, che la giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente utilizzabili per tale stima (Cass. 10335/2023; Cass. 37009/2022 cit).
Ne deriva che in forza di detta tabella, relativa all'anno 2024, a possa essere Parte_1
riconosciuta la somma di 22.074,00 euro, avuto riguardo al valore del punto base di euro
1.698,00 e riconosciuti 4 punti in base all'età del congiunto, 8 in base all'età della vittima, nessun
10 coefficiente essendo i familiari superiori a 3 e 1 per la qualità/intensità della relazione legata al pernottamento, a possa essere riconosciuta la somma di 27.168,00, avuto Parte_2
riguardo al valore del punto base di euro 1.698,00 e riconosciuti 8 punti in base all'età del congiunto, 8 in base all'età della vittima, nessun coefficiente essendo i familiari superiori a 3 e 0
per la qualità intensità della relazione, a possa essere riconosciuta la somma di Parte_3
27.168,00, avuto riguardo al valore del punto base di euro 1.698,00 e riconosciuti 8 punti in base all'età del congiunto, 8 in base all'età della vittima nessun coefficiente essendo i familiari superiori a 3 e 0 per la qualità intensità della relazione, a possa essere riconosciuta la Parte_4
somma di 27.168,00, avuto riguardo al valore del punto base di euro 1.698,00 e riconosciuti 8 punti in base all'età del congiunto, 8 in base all'età della vittima, nessun coefficiente essendo i familiari superiori a 3 e 0 per la qualità intensità della relazione, a possa Parte_5
essere riconosciuta la somma di 30.564,00, avuto riguardo al valore del punto base di euro
1.698,00 e riconosciuti 10 punti in base all'età del congiunto, 8 in base all'età della vittima, nessun coefficiente essendo i familiari superiori a 3 e 0 per la qualità intensità della relazione.
La liquidazione secondo tabelle attuali esime dalla rivalutazione e comporterà solo applicazione degli interessi sulla somma devalutata al fatto e rivalutata di anno in anno (App. Venezia 5.4.2023
n. 774); su tutti gli importi deve infine essere applicato l'abbattimento del 10% tenuto conto dell'incidenza concausale delle condizioni di salute della vittima
Appare infine priva di fondamento l'eccezione di inoperatività della polizza avanzata dalla terza chiamata poiché la colpa grave non elide l'obbligo dell'assicuratore, laddove sia imputabile CP_8
a soggetti dei quali l'assicurato deve rispondere, secondo quanto stabilito dall'art. 1900 comma II
c.c., salvo che nella polizza non sussista specifica pattuizione, che nel caso di specie non è stata provata (Cass. 1430/2015).
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della parziale accoglimento della domanda, possono essere compensate per un terzo fra attori e convenuta, adottati parametri minimi di cui al
DM 147/2022 avuto riguardo al decisum (52000/260.000), mentre possono essere compensate fra e la convenuta e poste a carico della terza chiamata quelle liquidate alla convenuta Parte_6
(Cass. 4275/2024)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
11 Condanna la convenuta a pagare a E_
l'importo di euro 19.866,60, a l'importo di euro Parte_1 Parte_2
24.451,20, a l'importo di euro 24.451,20 oltre a euro 2.850,00 per Parte_3
spese funeratizie e interessi ex lege su tale importo dal 31.1.2017 al saldo, a Parte_4
l'importo di euro 24.4512,20, a l'importo di euro
[...] Parte_5
27.507,60 oltre, per ciascuno, interessi di legge sulla somma devalutata al dì del fatto e rivalutata di anno in anno
Condanna la convenuta a pagare a E_
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in solido fra loro l'importo di euro 1.150,00 oltre
[...] Parte_6
interessi sulla somma devalutata al dì del fatto e rivalutata di anno in anno e quello di euro 71.00 oltre interessi dal 15.3.2027 al saldo
Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU così come liquidate in corso di causa
Rigetta ogni altra domanda delle parti e compensa le spese di lite fra Parte_6
e la convenuta alla rifusione in favore CP_9 E_
degli attori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
delle spese di lite che liquida in euro 4.710,00 (già applicata la Parte_5
compensazione su 7.052,00) oltre spese generali 15% iva e cnpa di legge
Condanna a tenere indenne la convenuta CP_10 E_
dal pagamento dei suddetti importi e la condanna altresì alla
[...]
rifusione delle spese di lite in favore della convenuta E_
, che liquida in euro 7.052,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in
[...]
favore del difensore
Così deciso dal Tribunale di Massa il 27/05/2025
Il Giudice
12 Massimo Ginesi
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