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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 2759/2024, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Piazza della Vittoria, Parte_1 C.F._1
n.11 in Brescia presso lo studio dell'Avv. Garatti Mariavittoria, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pizza della Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vittoria, n.11 in Brescia presso lo studio dell'Avv. Garatti Mariavittoria, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09/01/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/10/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
[...]
Cerignola il 09/08/1986 alle condizioni di cui alla scrittura privata del 26/06/2024. Le parti hanno dedotto: che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, attualmente maggiorenni: Persona_1
(il 20/04/1986) e (il 12/01/1990); che sono addivenuti ad una separazione consensuale con Per_2
sentenza del Tribunale di Foggia n.2404/2023 del 03/10/2023 (pubbl. in data 05/10/2023) che ha omologato i patti convenuti tra gli stessi;
che da tale data non si sono riconciliati né vi è possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 08/01/2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, essendo già stato acquisito il parere del P.M. in data 06/11/2024.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Foggia n.2404/2023 del
03/10/2023 (pubbl. il 05/10/2023). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, avendo continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata del 26/06/2024 (dep. il 04/10/2024), che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese del procuratore delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cerignola in data
09/08/1986 tra , nata in [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
in Cerignola il 04/09/1963, (atto n.205 – parte II – Serie A – Ufficio 1 - Anno 1986), alle condizioni contenute nella scrittura privata del 26/06/2024 (dep. il 04/10/2024);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerignola per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di
FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel.
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 2759/2024, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Piazza della Vittoria, Parte_1 C.F._1
n.11 in Brescia presso lo studio dell'Avv. Garatti Mariavittoria, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pizza della Controparte_1 CodiceFiscale_2
Vittoria, n.11 in Brescia presso lo studio dell'Avv. Garatti Mariavittoria, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio
RICORRENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 09/01/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/10/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
[...]
Cerignola il 09/08/1986 alle condizioni di cui alla scrittura privata del 26/06/2024. Le parti hanno dedotto: che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, attualmente maggiorenni: Persona_1
(il 20/04/1986) e (il 12/01/1990); che sono addivenuti ad una separazione consensuale con Per_2
sentenza del Tribunale di Foggia n.2404/2023 del 03/10/2023 (pubbl. in data 05/10/2023) che ha omologato i patti convenuti tra gli stessi;
che da tale data non si sono riconciliati né vi è possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 08/01/2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, essendo già stato acquisito il parere del P.M. in data 06/11/2024.
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 1 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Foggia n.2404/2023 del
03/10/2023 (pubbl. il 05/10/2023). Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, avendo continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata del 26/06/2024 (dep. il 04/10/2024), che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese del procuratore delle parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cerignola in data
09/08/1986 tra , nata in [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
in Cerignola il 04/09/1963, (atto n.205 – parte II – Serie A – Ufficio 1 - Anno 1986), alle condizioni contenute nella scrittura privata del 26/06/2024 (dep. il 04/10/2024);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerignola per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 28.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro