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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/09/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 17/09/2025, alle ore 10,17 innanzi al Giudice dott.ssa Federica Bonsangue, chiamata la causa R.G. n. 1145 dell'anno 2022 sono presenti l'avv. Vincenzo Durante anche in sostituzione dell'avv. SIRACUSA VINCENZO per parte attrice e l'avv.
PELLICORI FRANCESCA per parte convenuta;
L'avv. Durante eccepisce l'irritualità delle note conclusive di controparte non autorizzate;
rileva che pertanto ha depositato anche proprie note conclusive;
rileva di aver iscritto a ruolo la causa ritenendo non valida la rinuncia al precetto fatta da controparte in assenza di una autorizzazione degli organi fallimentari;
insiste nell'opposizione con condanna alle spese;
chiede la causa venga decisa;
L'avv. Pellicori rileva che le note erano state autorizzate con il provvedimento di fissazione udienza;
rileva che la rinuncia è avvenuta lo stesso giorno della notifica dell'atto di citazione e di non aver ricevuto alcun riscontro da controparte in ordine a quanto adesso affermato;
insiste per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
chiede che la causa stessa venga decisa.
IL GIUDICE
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Bonsangue, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1145/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il 16 dicembre 1955 (C.F. ) Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato a Termini Imerese (PA), via Salemi Oddo n. 2, presso lo studio dell'avv. Durante Vincenzo, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Siracusa Vincenzo, giusta procura alle liti in atti
; Email_1
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Curatore dott. , elettivamente domiciliata a Palermo, via Catania n. Persona_1
5, presso lo studio dell'avv. Pellicori Francesca, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ( ; Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
***
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate con l'atto di citazione in opposizione a precetto, introduttivo del presente giudizio;
2) compensa le spese di lite tra le parti nella misura dei ¾ e condanna parte opposta al pagamento della restante parte di spese di lite sostenute dall'opponente che si liquidano in complessivi € 1.816,00, di cui € 1.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto con cui la Curatela del Fallimento della società aveva intimato il pagamento del complessivo importo di € Controparte_1
431.545,15, in virtù della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4690/2018 del 30 ottobre
2018 e della sentenza della Corte d'Appello n. 385/2022 del 11 marzo 2022.
Nello specifico, l'opponente ha dedotto la violazione, da parte dell'opposta, della prescrizione normativa di cui all'art. 480, comma III, c.p.c., la superfluità dell'atto di precetto (poiché ipotesi di sequestro convertito in pignoramento) e, infine, l'errata quantificazione della somma relativa alle spese legali.
Ha, pertanto, chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e, nel merito, previa dichiarazione dell'“incompetenza del Tribunale di Palermo per la minacciata esecuzione”, di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Costituitasi in giudizio, la Curatela – premettendo di aver rinunciato al precetto opposto con comunicazione inviata immediatamente dopo la notifica dell'atto di citazione - ha dedotto l'improcedibilità dell'opposizione ex adverso proposta, ritenendo tardiva la costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta oltre dieci giorni dopo la notifica della citazione.
Sostituito per ragioni di ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata posta in decisione in seguito alla discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. tenuta all'udienza odierna.
***
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione avanzata dall'opposta va rigettata poiché dalla consultazione del fascicolo emerge che si è Parte_1 costituito in giudizio il 21 aprile 2022 e, dunque, entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta l'11 aprile 2022.
Tanto premesso, va osservato che “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale” (cfr. Cass. civ. n. 351/2023).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande e alle eccezioni delle parti, avendo la Curatela rinunciato all'atto di precetto opposto immediatamente dopo la notifica dell'atto di citazione.
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, in mancanza di un accordo tra le parti, esse seguiranno la c.d. soccombenza virtuale, all'esito di un giudizio delibativo circa la fondatezza delle domande e delle eccezioni proposte (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
4442/2001, n. 4884/1996 e n. 46/1990).
Andando, pertanto, alle censure poste dall'opponente si osserva quanto segue.
La competenza per territorio nei giudizi di opposizione preventiva all'esecuzione è disciplinata dagli artt. 27 e 483, comma III, c.p.c. ratione temporis vigente.
Il precetto deve, pertanto, “contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio effettuata dal creditore con l'atto di intimazione “non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili (compreso quello di notifica del precetto), né, infatti, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione stessa, il quale non può che essere parimenti identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovino beni da sottoporre, nel caso, a espropriazione, né, tantomeno, essa incide sulla validità in rito del precetto medesimo, determinando unicamente il vincolo, per l'affermato debitore, di notificare lì l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., durante il cui giudizio l'intimante, per mantenere efficacia all'elezione, e dunque consolidare il radicamento di quella
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competenza, potrà e dovrà dimostrare l'ubicazione dei discussi cespiti” (cfr. Cass. civ. n. 8024/2021; tra le tante, Cass. civ. 20356/2020; Cass. civ. 16649/2016; Cass. civ. 30141/2017).
È, quindi, facoltà del debitore quella di contestare la competenza del giudice individuato dal creditore con l'elezione di domicilio, qualora essa non presenti un collegamento con il luogo della possibile esecuzione, trattandosi in questo caso di dichiarazione/elezione c.d. anomala poiché non conforme al modello legale.
A tale anomalia consegue l'inefficacia della suddetta elezione limitatamente alla competenza del giudice dell'opposizione a precetto, restando essa, invece, “pienamente valida ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione” (cfr. Cass. civ. n. 8024/2021).
Ciò posto, la Curatela, su cui gravava l'onere di dimostrare la correttezza del proprio operato circa l'individuazione dei luoghi in cui poteva avere inizio l'esecuzione, non ha dedotto né provato l'esistenza di beni del debitore nei luoghi in cui la stessa ha eletto domicilio con l'atto di precetto e, pertanto, la relativa elezione non può che ritenersi inefficace con conseguente radicamento, in capo a questo Tribunale, della competenza a conoscere e decidere il presente giudizio, quale Ufficio giudiziario del luogo in cui è stata notificata l'intimazione.
Priva di fondamento è l'eccezione con cui l'opponente ha dedotto l'invalidità dell'atto di precetto opposto per essere stato lo stesso notificato in pendenza di un procedimento di espropriazione immobiliare, instauratosi a suo carico giusta conversione del sequestro conservativo in pignoramento in seguito alla sentenza del Tribunale di Palermo n.
4690/2018 del 30 ottobre 2018.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il diritto del creditore di agire in executivis persiste, infatti, sino alla completa soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo, con conseguente facoltà, per lo stesso, di valersi di distinti mezzi di espropriazione con il solo limite dell'abuso del diritto.
Appare evidente, invece, l'errore di calcolo del “totale spese di lite e compensi” indicate nel precetto atteso che la sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha condannato
, in solido con , al pagamento, in favore della Curatela del Parte_1 CP_2 fallimento, delle spese del relativo giudizio, quantificate in € 13.560,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge. Sicché, tenuto conto dei compensi indicati per la redazione del precetto, pari a € 270,00, la somma di € 27.390,00 non è corretta;
ciò determina l'erroneità di tutti i successivi calcoli.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tuttavia, la fondatezza di un solo motivo e il comportamento processuale tenuto dall'opposta, che ha formulato la rinuncia immediatamente dopo la notifica della citazione, costituiscono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura dei
3/4.
Ne consegue che parte opposta virtualmente soccombente, va condannata al pagamento della restante parte delle spese di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate, da ridurre del 50% in considerazione della natura dell'attività espletata e delle questioni decisorie dibattute.
***
Termini Imerese, 17 settembre 2025
IL GIUDICE
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 17/09/2025, alle ore 10,17 innanzi al Giudice dott.ssa Federica Bonsangue, chiamata la causa R.G. n. 1145 dell'anno 2022 sono presenti l'avv. Vincenzo Durante anche in sostituzione dell'avv. SIRACUSA VINCENZO per parte attrice e l'avv.
PELLICORI FRANCESCA per parte convenuta;
L'avv. Durante eccepisce l'irritualità delle note conclusive di controparte non autorizzate;
rileva che pertanto ha depositato anche proprie note conclusive;
rileva di aver iscritto a ruolo la causa ritenendo non valida la rinuncia al precetto fatta da controparte in assenza di una autorizzazione degli organi fallimentari;
insiste nell'opposizione con condanna alle spese;
chiede la causa venga decisa;
L'avv. Pellicori rileva che le note erano state autorizzate con il provvedimento di fissazione udienza;
rileva che la rinuncia è avvenuta lo stesso giorno della notifica dell'atto di citazione e di non aver ricevuto alcun riscontro da controparte in ordine a quanto adesso affermato;
insiste per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
chiede che la causa stessa venga decisa.
IL GIUDICE
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Bonsangue, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1145/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il 16 dicembre 1955 (C.F. ) Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato a Termini Imerese (PA), via Salemi Oddo n. 2, presso lo studio dell'avv. Durante Vincenzo, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Siracusa Vincenzo, giusta procura alle liti in atti
; Email_1
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Curatore dott. , elettivamente domiciliata a Palermo, via Catania n. Persona_1
5, presso lo studio dell'avv. Pellicori Francesca, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ( ; Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
***
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate con l'atto di citazione in opposizione a precetto, introduttivo del presente giudizio;
2) compensa le spese di lite tra le parti nella misura dei ¾ e condanna parte opposta al pagamento della restante parte di spese di lite sostenute dall'opponente che si liquidano in complessivi € 1.816,00, di cui € 1.500,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto con cui la Curatela del Fallimento della società aveva intimato il pagamento del complessivo importo di € Controparte_1
431.545,15, in virtù della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4690/2018 del 30 ottobre
2018 e della sentenza della Corte d'Appello n. 385/2022 del 11 marzo 2022.
Nello specifico, l'opponente ha dedotto la violazione, da parte dell'opposta, della prescrizione normativa di cui all'art. 480, comma III, c.p.c., la superfluità dell'atto di precetto (poiché ipotesi di sequestro convertito in pignoramento) e, infine, l'errata quantificazione della somma relativa alle spese legali.
Ha, pertanto, chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e, nel merito, previa dichiarazione dell'“incompetenza del Tribunale di Palermo per la minacciata esecuzione”, di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Costituitasi in giudizio, la Curatela – premettendo di aver rinunciato al precetto opposto con comunicazione inviata immediatamente dopo la notifica dell'atto di citazione - ha dedotto l'improcedibilità dell'opposizione ex adverso proposta, ritenendo tardiva la costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta oltre dieci giorni dopo la notifica della citazione.
Sostituito per ragioni di ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata posta in decisione in seguito alla discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. tenuta all'udienza odierna.
***
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Preliminarmente, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione avanzata dall'opposta va rigettata poiché dalla consultazione del fascicolo emerge che si è Parte_1 costituito in giudizio il 21 aprile 2022 e, dunque, entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta l'11 aprile 2022.
Tanto premesso, va osservato che “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale” (cfr. Cass. civ. n. 351/2023).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande e alle eccezioni delle parti, avendo la Curatela rinunciato all'atto di precetto opposto immediatamente dopo la notifica dell'atto di citazione.
Per quanto concerne il regolamento delle spese processuali, in mancanza di un accordo tra le parti, esse seguiranno la c.d. soccombenza virtuale, all'esito di un giudizio delibativo circa la fondatezza delle domande e delle eccezioni proposte (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
4442/2001, n. 4884/1996 e n. 46/1990).
Andando, pertanto, alle censure poste dall'opponente si osserva quanto segue.
La competenza per territorio nei giudizi di opposizione preventiva all'esecuzione è disciplinata dagli artt. 27 e 483, comma III, c.p.c. ratione temporis vigente.
Il precetto deve, pertanto, “contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio effettuata dal creditore con l'atto di intimazione “non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto, che va individuato con riferimento al luogo in cui siano rinvenibili beni staggibili (compreso quello di notifica del precetto), né, infatti, ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione stessa, il quale non può che essere parimenti identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovino beni da sottoporre, nel caso, a espropriazione, né, tantomeno, essa incide sulla validità in rito del precetto medesimo, determinando unicamente il vincolo, per l'affermato debitore, di notificare lì l'opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., durante il cui giudizio l'intimante, per mantenere efficacia all'elezione, e dunque consolidare il radicamento di quella
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
competenza, potrà e dovrà dimostrare l'ubicazione dei discussi cespiti” (cfr. Cass. civ. n. 8024/2021; tra le tante, Cass. civ. 20356/2020; Cass. civ. 16649/2016; Cass. civ. 30141/2017).
È, quindi, facoltà del debitore quella di contestare la competenza del giudice individuato dal creditore con l'elezione di domicilio, qualora essa non presenti un collegamento con il luogo della possibile esecuzione, trattandosi in questo caso di dichiarazione/elezione c.d. anomala poiché non conforme al modello legale.
A tale anomalia consegue l'inefficacia della suddetta elezione limitatamente alla competenza del giudice dell'opposizione a precetto, restando essa, invece, “pienamente valida ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione” (cfr. Cass. civ. n. 8024/2021).
Ciò posto, la Curatela, su cui gravava l'onere di dimostrare la correttezza del proprio operato circa l'individuazione dei luoghi in cui poteva avere inizio l'esecuzione, non ha dedotto né provato l'esistenza di beni del debitore nei luoghi in cui la stessa ha eletto domicilio con l'atto di precetto e, pertanto, la relativa elezione non può che ritenersi inefficace con conseguente radicamento, in capo a questo Tribunale, della competenza a conoscere e decidere il presente giudizio, quale Ufficio giudiziario del luogo in cui è stata notificata l'intimazione.
Priva di fondamento è l'eccezione con cui l'opponente ha dedotto l'invalidità dell'atto di precetto opposto per essere stato lo stesso notificato in pendenza di un procedimento di espropriazione immobiliare, instauratosi a suo carico giusta conversione del sequestro conservativo in pignoramento in seguito alla sentenza del Tribunale di Palermo n.
4690/2018 del 30 ottobre 2018.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il diritto del creditore di agire in executivis persiste, infatti, sino alla completa soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo, con conseguente facoltà, per lo stesso, di valersi di distinti mezzi di espropriazione con il solo limite dell'abuso del diritto.
Appare evidente, invece, l'errore di calcolo del “totale spese di lite e compensi” indicate nel precetto atteso che la sentenza della Corte d'Appello di Palermo ha condannato
, in solido con , al pagamento, in favore della Curatela del Parte_1 CP_2 fallimento, delle spese del relativo giudizio, quantificate in € 13.560,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge. Sicché, tenuto conto dei compensi indicati per la redazione del precetto, pari a € 270,00, la somma di € 27.390,00 non è corretta;
ciò determina l'erroneità di tutti i successivi calcoli.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tuttavia, la fondatezza di un solo motivo e il comportamento processuale tenuto dall'opposta, che ha formulato la rinuncia immediatamente dopo la notifica della citazione, costituiscono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite nella misura dei
3/4.
Ne consegue che parte opposta virtualmente soccombente, va condannata al pagamento della restante parte delle spese di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate, da ridurre del 50% in considerazione della natura dell'attività espletata e delle questioni decisorie dibattute.
***
Termini Imerese, 17 settembre 2025
IL GIUDICE
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile