Decreto presidenziale 7 novembre 2022
Ordinanza collegiale 15 aprile 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 12/06/2025, n. 11549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11549 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11549/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02533/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2533 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA ST, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Magnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalba Valenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA LL, IT TI, UN RE, ES OM, AL DE, AR Di UC, NA LD, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
AR LL, CO LC, MI LO HI, AR ST OR, NN Di NT, AR OM, BI HI, US LO, DA Di Mascio, non costituiti in giudizio;
IN ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Sebastiana Dore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AR CA IG, rappresentato e difeso dall'avvocato RE Di Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RE NN, VI D'OR, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario D'OR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vania Romano in Roma, viale Mazzini, 6;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di Dirigente Medico - disciplina Ginecologia e Ostetricia - BC21/19, indetto con bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 12/12/2019, limitatamente a:
- la prova pratica svolta da tutti i candidati in data 9/12/2020 ed il relativo verbale n. 7 della commissione esaminatrice;
- tutti i successivi atti del concorso, inclusi i verbali n. 8 e n. 9 della commissione esaminatrice;
- ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, conseguente ai suddetti atti impugnati, restando fermi tutti gli atti precedenti rispetto a quelli impugnati;
per quanto riguarda i motivi aggiunti dell’8/9/2021:
1) della Deliberazione n. 0000625 del 7/6/2021 del Direttore Generale dell''Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I
2) di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto, conseguente a tale deliberazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma e di LA LL e di IT TI e di UN RE e di ES OM e di AL DE e di AR Di UC e di NA LD e di IN ER e di AR CA IG e di RE NN e di VI D'OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2024 la dott.ssa AR ST Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con la deliberazione n. 983 del 24/10/2019, il Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico Umberto I deliberava di procedere all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di Dirigente Medico - disciplina Ginecologia e Ostetricia - BC21/19, e di approvare il relativo bando di concorso.
Il bando di concorso veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 12/12/2019, oltre che sul sito internet aziendale in data 15/1/2020 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 4 del 14/1/2020.
In data 10/2/2020, l’odierna ricorrente, medico chirurgo specializzata in Ginecologia e Ostetricia, presentava domanda di partecipazione al suddetto concorso.
Con deliberazione n. 993 del 26/10/2020, il Direttore Generale dell’A.O.U. deliberava di nominare la Commissione esaminatrice.
Il bando di concorso prevedeva che le prove di esame consistessero in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, che la Commissione esaminatrice disponesse complessivamente di 100 punti, di cui 20 per i titoli e 80 per le prove d’esame (e, questi ultimi, ripartiti 30 per la prova scritta, 30 per la prova pratica e 20 per la prova orale), e che il superamento della prova scritta, della prova pratica e della prova orale fosse subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, pari rispettivamente ad almeno 21/30, 21/30 e 14/20 punti.
In data 23/11/2020 si svolgeva la prova scritta e, come dato atto sul sito internet aziendale dell’A.O.U. Policlinico Umberto I, in data 4/12/2020 veniva ivi pubblicato il documento "Candidati ammessi alla prova pratica", nel quale erano elencati n. 26 candidati ammessi alla prova pratica, tra i quali vi era l’odierna ricorrente.
In data 9/12/2020 si svolgeva la prova pratica e, come dato atto sul sito internet aziendale dell’A.O.U. Policlinico Umberto I, in data 11/12/2020 veniva ivi pubblicato il documento "Candidati ammessi alla prova orale", nel quale erano elencati n. 20 candidati ammessi alla prova orale, tra quali non vi era l’odierna ricorrente.
In data 14/12/2020 si svolgeva la prova orale ed, all’esito della stessa, la commissione esaminatrice, nel verbale n. 8, dato atto della valutazione dei titoli, nonché dei punteggi riportati dai singoli candidati alla prova scritta, alla prova pratica ed alla prova orale, attribuiva a ciascun candidato i punteggi complessivi e redigeva la graduatoria dei candidati SPECIALISTI, la graduatoria dei candidati SPECIALIZZANDI iscritti al V° anno della Scuola e la graduatoria dei candidati SPECIALIZZANDI iscritti al IV° anno della Scuola.
Successivamente, la Commissione esaminatrice, avvedutasi che in sede di prova orale non aveva proceduto all’accertamento della conoscenza, da parte dei candidati, dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese (accertamento richiesto dal bando di concorso), con p.e.c. del 5 e 8 gennaio 2021 convocava dinanzi a sé i candidati che avevano sostenuto la prova orale, e in data 26/1/2021 procedeva al suddetto accertamento, dando atto all’esito che tutti i candidati hanno conseguito la relativa idoneità e, pertanto, nel verbale n. 9, confermava l’attribuzione dei punteggi complessivi ai candidati, la graduatoria dei candidati SPECIALISTI, la graduatoria dei candidati SPECIALIZZANDI iscritti al V° anno della Scuola e la graduatoria dei candidati SPECIALIZZANDI iscritti al IV° anno della Scuola, e la declaratoria dei vincitori, come sopra, disponendo la trasmissione del ridetto verbale n. 9 alla UOC Amministrazione del personale dell’A.O.U. Policlinico Umberto I per gli atti consequenziali.
A seguito dell’accesso in data 2/2/2021 la ricorrente apprendeva che al proprio elaborato di prova pratica era stato attribuito il punteggio di 14/21 punti, insufficiente all’ammissione alla successiva fase concorsuale.
2. Con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura:
- I. “ Violazione dell’art. 12, comma 1, del DPR n. 487/1994, degli artt. 9, comma 3, e 14, comma 3, del DPR n. 483/1997, e del bando di concorso nella parte in cui rinvia al DPR n. 483/1997. 6 Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione. Eccesso di potere sotto il profilo (i) dell’omessa necessaria predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova pratica, (ii) del conseguente difetto di motivazione ed arbitrarietà della valutazione espressa in termini numerici (iii) e della conseguente impossibilità di comprensione da parte del candidato valutato e di sindacato di legittimità da parte del giudice in ordine alla ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi dalla commissione .”, in quanto:
- la Commissione esaminatrice aveva l’onere, nella prima seduta o, comunque, anche successivamente, purché anteriormente allo svolgimento di ciascuna prova d’esame, di stabilire - e formalizzare nei relativi verbali - i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, e ciò al fine di consentire il corretto esercizio della discrezionalità tecnica nell’assegnazione dei punteggi numerici alle singole prove, ai sensi dell’art. 9 (rubricato “Adempimenti preliminari”), comma 3, del D.P.R. n. 483/1997;
- nel caso di specie, invece, la Commissione ha del tutto omesso di predeterminare i criteri e le modalità di valutazione della prova pratica, non essendovene traccia né nel verbale della prima riunione, né nei verbali delle riunioni successive;
- ciò non essendo avvenuto, è evidente che il voto meramente numerico della prova pratica della ricorrente (14/30) finisca per integrare difetto di motivazione ed arbitrarietà della valutazione, non essendo essa messa in grado di comprendere le ragioni tecniche su cui la commissione abbia basato il proprio giudizio;
II. “ Violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 13 del DPR n. 483/1997 e dell’art. 14 del DPR n. 487/1994. Violazione del principio dell’anonimato delle prove concorsuali e di imparzialità. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità di presupposto di fatto ”, in quanto:
- dal verbale n. 7 della riunione del 9/12/2020, si evince che la Commissione abbia ritenuto di applicare, anche alla prova pratica, le stesse modalità di svolgimento previste per la prova scritta dall’art. 12 del DPR n. 483/1997, concernenti il “cartellino anagrafico”, ai fini della garanzia dell’anonimato;
- in data 5/2/2021, in sede di accesso agli atti, si è concretamente constatato che le generalità dei candidati, riportate sui “cartellini anagrafici” (che, in realtà, sono semplici fogli) sono visibili attraverso le buste piccole che li contengono, semplicemente ponendo dette buste in controluce (ad esempio, collocandole vicino ad una luce, come può essere quella generata da un comune telefono cellulare).
III. “ Illegittimità derivata di ogni atto concorsuale successivo allo svolgimento della prova pratica, la cui illegittimità è denunciata con i precedenti motivi di ricorso ”, in quanto dall’accoglimento del primo e/o del secondo motivo di ricorso consegue l’illegittimità derivata di tutti gli atti concorsuali successivi alla prova pratica, che vanno annullati, una volta che sia annullata la valutazione di detta prova e, quindi, dell’ammissione alla successiva fase concorsuale di coloro che l’hanno superata.
IV. “ Richiesta di adozione di misure idonee ad assicurare l’attuazione della emananda sentenza ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e, c.p.a. ”, al fine di assicurare che la riedizione del potere amministrativo sia affidata ad una Commissione diversa da quella i cui atti sono stati annullati a seguito di impugnazione da parte di uno dei candidati.
L’azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma si è costituita in giudizio in data 15.3.2021, depositando, in data 13.5.2021, memoria difensiva con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati dott. ANDREA GIANNINI e OTTAVIA D’ORIA, in data 26.3.2021, depositando memoria difensiva con la quale hanno dedotto che le graduatorie di merito finali non sono state ancora approvate dal Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico Umberto I, né sono state ancora pubblicate sul B.U.R. Lazio e sul sito internet, come previsto dal bando; le stesse non sono state neppure rese pubbliche dalla Commissione Esaminatrice; che la Commissione esaminatrice aveva adeguatamente prefissato i criteri di massima che avrebbero dovuto sovrintendere alla valutazione delle prove e all’attribuzione del voto; che le buste utilizzate per le operazioni di conservazione e custodia degli elaborati - comprese quelle più piccole contenenti il foglio piegato, recante i dati anagrafici del candidato - erano quelle consuete, in comune commercio, di grammatura e spessore assolutamente normali, ordinariamente impiegate in ogni settore della vita civile.
Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati dott. ES ROMITO, AR DI CI, AL IC, UN LI, NA AL, LA MUSELLA e IT FISCHETTI, in data 17.5.2021.
Con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8.9.2021, la ricorrente ha impugnato la Deliberazione n. 0000625 del 7/6/2021 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, pubblicata dal 7/6/2021 al 23/6/2021 nella sezione Albo Pretorio del sito internet dell’Amministrazione con cui sono state approvate le graduatorie di merito finali del concorso, deducendone l’illegittimità in via derivata per i medesimi profili di censura di cui al ricorso introduttivo.
L’azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma si è costituita in giudizio sul ricorso per motivi aggiunti in data 4.11.2021, depositando memoria difensiva con la quale ha argomentatamente dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso.
Con istanza del 31.10.2022, parte ricorrente ha chiesto il deposito “ di n. 26 buste grandi, n. 26 buste più piccole e n. 26 fogli prestampati per l’annotazione delle generalità dei candidati (c.d. cartellini anagrafici), documenti citati nel verbale n. 7 della commissione esaminatrice, impugnato con il ricorso principale ;”; con il decreto n. 08899/2022 la relativa valutazione in merito è stata rimessa al Collegio.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata dott. AR CA IG in data 25.10.2023, depositando memoria difensiva in data 7.2.2024.
Con memoria del 9.2.2024, i controinteressati dott.ri OM ES, LD NA, LL LA, TI IT, RE UN hanno controdedotto al ricorso e ai successivi motivi aggiunti, deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, atteso che alcuna censura viene dedotta dalla ricorrente sull’illegittimità del giudizio di insufficienza formulato dalla Commissione sulla prova pratica che ha effettuato e che ha determinato la sua esclusione dal concorso e, nel merito, argomentatamente la sua infondatezza.
I controinteressati AR di UC e AL DE hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio, non avendo più interesse allo stesso.
La ricorrente ha replicato su tutti i profili illustrati dai controinteressati con memoria del 20.2.2024, richiedendo che venisse disposta la rinnovazione della notifica del ricorso principale e dei motivi aggiunti ai controinteressati non costituiti ai fini della corretta integrazione del contraddittorio e insistendo ai fini dell’ammissibilità del ricorso e della sua fondatezza; nonché, in via istruttoria, ai fini dell’acquisizione in giudizio della richiesta documentazione.
Con l’ordinanza n. 202407376 del 15.4.2024, è stata disposta la rinnovazione della notificazione ai controinteressati con le modalità ivi indicate e sono stati disposti i richiesti incombenti istruttori.
Il deposito di tale documentazione cartacea presso la segreteria della sezione è avvenuto a giugno 2024.
Con atto del 10.5.2024, si è costituita in giudizio la controinteressata dott.ssa MARTINA DERME.
Con memoria del 27.9.2024, i controinteressati OM ES, LD NA, LL LA, TI IT, RE UN, IN ER hanno ribadito l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso.
Con memoria dell’8.10.2024, parte ricorrente ha dedotto che “ presso la Segreteria di codesta Sezione, ha avuto modo di constatare che, semplicemente appoggiando le buste a una fonte luminosa, quale la “torcia” di cui è dotato qualsiasi moderno telefono cellulare, è possibile leggere i nominativi scritti sui foglietti posti all’interno delle buste. Peraltro, tale verifica è stata effettuata in pieno giorno, nella stanza della Segreteria, ossia in un ambiente illuminato dalla luce solare diretta che entra dalla finestra. È evidente che, in un ambiente meno luminoso in cui il contrasto di luce è maggiore, è resa ancor più semplice la lettura dei nominativi attraverso le buste in questione, non avendo esse alcun rivestimento interno, quale quello tipicamente presente nelle buste utilizzate per le procedure concorsuali .”.
Alla pubblica udienza del 29.10.2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione, alla presenza dei difensori delle parti, come da separato verbale di causa.
2 - Con la deliberazione n. 983 del 24.10.2019 l’A.O.U. Policlinico Umberto I di Roma indiceva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di Dirigente Medico – disciplina di Ginecologia e Ostetricia – BC21/19.
Il bando di concorso prevedeva le prove di esame articolate nel seguente modo: “ PROVA SCRITTA: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione dei una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; PROVA PRATICA: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso con illustrazione schematica scritta; PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire. Nell’ambito della prova orale sarà accertata anche la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME: la commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 483/1997, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: - 20 punti per titoli; - 80 punti per le prove d’esame. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: - 30 punti per la prova scritta; - 30 punti per la prova pratica; - 20 punti per la prova orale. Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20 …”
La ricorrente non è stata ammessa alla prova orale non avendo superato la prova pratica atteso che il punteggio attribuito dalla Commissione al suo elaborato è stato di 14/30 punti, quindi inferiore alla sufficienza che, come sopra riportato è di 21/30 punti.
La ricorrente chiede l’annullamento e il rinnovo della procedura concorsuale a partire dalla prova pratica ritenendola viziata per due motivi di censura con i quali ha dedotto: 1) che la Commissione, anteriormente allo svolgimento delle prove d’esame, non ha indicato “i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali” in violazione dei DD.PP.RR. nn. 483/1997 e 487/1994 e del bando di concorso, oltre che dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione nella valutazione della prova, in quanto mancherebbero i parametri per “ comprendere la motivazione della valutazione, per verificare la ragionevolezza e logicità dei giudizi espressi in termini numerici dalla Commissione e, ove necessario, consentirne il sindacato di legittimità da parte del giudice ”; 2) la violazione del principio di anonimato delle prove concorsuali in quanto le buste piccole contenenti la scheda con il nominativo del candidato, inserite nella busta più grande contenente l’elaborato da correggere, sarebbero state di uno spessore così sottile da consentire la lettura in trasparenza, con una semplice torcia luminosa, del nome scritto sul foglio di carta, piegato all’interno.
In via preliminare deve essere disposta l’estromissione dal presente giudizio dei controinteressati AR DI CI e AL IC, i quali hanno dichiarato di non avere più interesse alla partecipazione al presente giudizio e hanno formulato apposita richiesta di estromissione.
2.1 - Quanto al primo motivo di censura, si rileva quanto segue.
L’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 dispone che “ Le Commissioni Esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame …”.
Il bando di concorso ha previsto due prove, una scritta teorico-pratica bifasica, ossia consistente in un elaborato di teoria e uno di pratica, e una orale; e, infatti, il bando espone chiaramente che la prova scritta “teorica” consiste in una “...relazione…” e quella scritta “pratica” in una “… illustrazione schematica scritta …”; la diversa denominazione attribuita dal bando alla prova scritta è la mera proiezione nominalistica del focus dell’accertamento scritto, che è teorico nella prima fase e invece pratico nella seconda fase.
In questa prospettiva, il contenuto del principio di trasparenza tiene in considerazione la peculiarità della struttura del concorso di cui trattasi, articolato con una prova scritta bifasica; la Commissione Esaminatrice, nella correzione degli elaborati svolti rispettivamente nella prova scritta “teorica” e nella (successiva) prova scritta “pratica”, ha, quindi, correttamente utilizzato gli stessi criteri di valutazione, preventivamente esternati nel verbale n. 3 del 25 novembre 2020, atteso che l’operazione di predeterminazione dei criteri valutativi effettuata dalla Commissione Esaminatrice al momento della correzione degli elaborati relativi alla prima fase della prova scritta (ossia quella teorica) poteva non essere reiterata con riferimento agli elaborati svolti nella seconda fase della prova scritta (ossia quella pratica), in considerazione della sostanziale unicità della predetta prova scritta.
D'altronde, è la stessa parte ricorrente che, nell’articolare il secondo motivo di censura, postula e palesa la consapevolezza della struttura bifasica della prova scritta, teorica e pratica, invocando l’applicazione alla prova scritta pratica del principio dell’anonimato tipico della prova scritta teorica.
Nel richiamato verbale n. 3 del 25.11.2020 la Commissione ha correttamente individuato i criteri applicati per la valutazione della prova scritta bifasica, ossia la “ Terapia chirurgica e classificazione della radicalità, punti da 0 a 15 ” e le “ Indicazioni e evidenze scientifiche, punti da 0 a 15 ”, criteri la cui predeterminazione non era necessario reiterare nel verbale n. 7 del 9 dicembre 2020 di “pubblicità” della fase pratica della medesima prova scritta.
Sul punto il costante orientamento giurisprudenziale è nel senso che, nei concorsi ad alta specializzazione, non è richiesta una particolare analiticità dei criteri di valutazione delle prove, che al contrario devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità, non essendo sempre possibile predeterminare a priori la gamma delle soluzioni a ciascuna questione che potrebbero risultare suscettibili di positiva delibazione.
Peraltro, la ricorrente non ha nemmeno contestato nel merito la legittimità del voto numerico attribuitele (né ha contestato nel merito quanto dedotto da parte delle difese dei controinteressati in ordine alla circostanza che nel suo elaborato pratico mancherebbe del tutto la parte relativa alle “Indicazioni e evidenze scientifiche” che il candidato doveva inserire e per la cui valutazione la Commissione aveva a disposizione punti da 0 a 15).
2.2 - Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta la violazione del principio di imparzialità e dell’anonimato delle prove concorsuali, in quanto sostiene che per la prova pratica sarebbero stati consegnati dei “semplici fogli” per l’inserimento delle generalità dei candidati, a suo dire visibili dalle buste piccole nelle quali sono stati inseriti.
La Commissione, per garantire l’anonimato, come peraltro avvenuto per la correzione della prova scritta teorica, ha disposto che “ ciascun candidato dovrà inserire il foglio prestampato, sul quale avrà trascritto il proprio nome e cognome, nella busta piccola, che dovrà essere chiusa e, al termine della prova, inserita nella busta più grande, insieme all'elaborato. I candidati non dovranno scrivere le proprie generalità o apporre segni di riconoscimento su nessun altro foglio, pena l'esclusione dal concorso .” (cfr. verbale n. 7).
Si premette che " se la prova pratica consiste nello svolgimento di un mero testo scritto che non richiede l'esecuzione di un'attività di per sé identificabile a priori, la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, sebbene prescritta dall'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 per le sole prove scritte dei concorsi, va estesa alle prove pratiche " (cfr., da ultimo, Tar Marche, n. 504 del 14 febbraio 2025).
La giurisprudenza consolidata nella materia, ribadisce che “ Sul piano strutturale l’ordinamento prevede dunque “norme cogenti che, in rapporto ai suddetti principi costituzionali, configurano regole di condotte tipizzate, riconducibili all’amministrazione e ai candidati, che indefettibilmente vanno osservate nelle procedure concorsuali. La violazione di tali norme comporta un’illegittimità da pericolo astratto e presunto: solo con una siffatta rigorosa precauzione generale, infatti, è ragionevolmente garantita l’effettività dell’anonimato nei casi singoli. Con queste cautele, elevate a inderogabili norma di condotta, la soglia dell’illegittimità rilevante viene anticipata all’accertamento della sussistenza di una condotta concreta non riconducibile a quella tipizzata. L’ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell’onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l’esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz’altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso” (Cons. St., sentenza n. 3747/2013, cit.). ” (TAR Lazio, sez. II, n. 11106/2014).
Al riguardo si rileva quanto segue.
Si premette, al riguardo, che la circostanza che la stessa ricorrente, da quanto emerge dalla sua ricostruzione dei fatti, sostiene che avrebbe avuto contezza solamente in sede di accesso agli atti, e non invece già al momento dello svolgimento delle prove, dell’asserita trasparenza delle buste contenti i dati anagrafici di ciascun candidato, non appare dirimente.
Ai fini della sussistenza dell’interesse al predetto motivo, non rileva quanto dedotto da parte dei controinteressati relativamente alla consistenza della prova pratica svolta da parte della ricorrente, atteso che “ L’utilità che il ricorrente può perseguire mediante l’azione di impugnazione può perciò esaurirsi anche nella sola tutela dell'interesse strumentale alla rinnovazione della procedura, con la restituzione della chance di conseguire il bene della vita cui aspira.
Nelle selezioni di tipo concorsuale, tale interesse sussiste ogniqualvolta non possa, ex ante, escludersi una rinnovazione della selezione con esito favorevole all’istante.
Nella fattispecie, i ricorrenti non avevano alcun bisogno di contestare, nel merito, le valutazioni della Commissione esaminatrice poiché essi hanno denunciato un vizio di natura radicale, relativo alle modalità di svolgimento delle operazioni di correzione della seconda prova scritta.
Il riscontro di un simile vizio non consente di ritenerne acquisito al procedimento l’esito e comporta, ab imis, la rinnovazione delle operazioni medesime .” (TAR Lazio, sez. II, n. 11106/2014). Né rileva la circostanza che il medesimo vizio potrebbe sussistere anche in relazione alla prova scritta (superata dalla ricorrente, che richiede la riedizione della sola prova pratica o una nuova correzione della stessa in condizioni di anonimato), atteso che la predetta prova non costituisce oggetto del presente giudizio; sarà semmai l’amministrazione a valutare come procedere, sulla base delle proprie autonome valutazioni, a seguito della pubblicazione della presente decisione.
I controinteressati e l’amministrazione sostengono che le buste utilizzate dalla commissione fossero buste normali, ossia quelle ordinariamente utilizzate nella vita civile, ma, nella fattispecie, si tratta di verificare se tali buste fossero, per caratteristiche e spessore, effettivamente idonee allo scopo al quale erano specificamente preposte nell’ambito della procedura concorsuale, ossia di impedire la lettura del contenuto da chiuse.
Con l’ordinanza collegiale n. 202407376, “ Considerato, altresì, che, in sede di trattazione orale del ricorso, parte ricorrente ha, altresì, insistito sull’istanza istruttoria depositata in atti in data 31.10.2022 e con la quale ha richiesto la produzione in giudizio delle “ n. 26 buste grandi, n. 26 buste più piccole e n. 26 fogli prestampati per l’annotazione delle generalità dei candidati (c.d. cartellini anagrafici), consegnate dalla commissione a ciascuno dei 26 candidati della prova pratica e da questi restituite, al termine della prova, alla commissione, che ha provveduto a numerarli, come dato atto nel verbale ”, atteso che “ con il secondo motivo del ricorso principale, si è denunciata la violazione di legge sotto il profilo del principio dell’anonimato delle prove concorsuali, rilevando come “le generalità dei candidati, riportate sui “cartellini anagrafici” (che, in realtà, sono semplici fogli) sono visibili attraverso le buste piccole che li contengono, semplicemente ponendo dette buste in controluce” (ricorso § 29), chiedendosi disporsi la verificazione su detto materiale concorsuale (ricorso § 34) ”, è stata disposta l’acquisizione dei predetti documenti, cui l’amministrazione ha provveduto in data 13.6.2024, come risulta dall’indicazione nel fascicolo telematico del 20.9.2024, in vista dell’udienza pubblica del 29.10.2024.
I controinteressati, a seguito del predetto deposito, hanno dedotto che le buste utilizzate per le operazioni di conservazione e custodia degli elaborati, sia quelle piccole che quelle grandi, sono di grammatura e spessore assolutamente normali, non certo trasparenti e che, anche mettendo le buste in controluce, non è possibile leggere il nominativo del candidato scritto su un foglio ripiegato al loro interno.
Il Collegio, preso atto dell’intervenuto deposito della documentazione di cui sopra - che è stata conservata con tutte le necessarie precauzioni presso e a cura della segreteria della sezione - e che, a richiesta di parte, è stata esibita, con analoghe precauzioni, alle parti che ne hanno fatto richiesta, ha ritenuto non necessario disporre una verificazione sul punto - nella considerazione che trattasi di un numero estremamente limitato di buste/fogli e che il relativo accertamento non richiede competenze tecniche specifiche - atteso che, come dedotto da parte ricorrente in ricorso e ribadito a seguito dell’esecuzione dell’ordinanza collegiale istruttoria, effettivamente è stato possibile accertare direttamente da parte del Collegio che i nominativi dei concorrenti scritti sui relativi fogli sono leggibili alla luce indiretta, ossia appoggiando la busta a una fonte luminosa, anche con l’utilizzo della funzione “torcia” del telefono cellulare, in condizioni di normale luminosità dell’ambiente circostante.
Inoltre, la circostanza che, in astratto, il nominativo del candidato possa leggersi o meno su un foglio ripiegato all’interno delle buste, è del tutto ininfluente nel caso concreto atteso che i fogli su cui erano indicate le generalità dei candidati, inseriti nelle buste, non erano né risultavano essere stati ripiegati in precedenza al loro interno, come comprovato dall’assenza di linee di piegatura sui fogli di cui trattasi (né avendo, peraltro, la commissione dato indicazioni al riguardo).
Ne consegue che la procedura del concorso pubblico nella quale le buste dei nominativi dei candidati che accompagnano la prova pratica consistente in un elaborato, a causa della loro trasparenza, consentono l'individuazione degli stessi, è viziata, atteso che non è necessario che sia raggiunta la prova che tale individuazione sia stata concretamente operata dalla commissione giudicatrice.
Non è, infatti, necessaria né la prova dell’effettiva lettura dei nominativi dei candidati da parte dei commissari né la prova di un comportamento fraudolento, o, comunque, intenzionale, da parte della commissione, essendo sufficiente che le buste consentano, in qualunque possibile condizione ambientale, di percepire i dati anagrafici dei candidati (cfr., sul punto specifico, da ultimo, TAR Lazio, sez. II, n. 11106/2014).
La fondatezza del ricorso impone al Collegio di fornire indicazioni all’amministrazione in ordine alla modalità attraverso cui dovrà essere rinnovata l’attività amministrativa.
Vale, al riguardo, il principio secondo cui l’attuazione della sentenza deve avvenire in modo da preservare, nel rispetto del principio di economicità, la validità degli atti della procedura che non sono stati inficiati dall’illegittimità riscontrata.
Poiché, nella fattispecie, pur essendo stati dedotti vizi relativi allo svolgimento della prova partica, gli stessi sono stati ritenuti infondati né vi sono elementi tali da far ritenere che gli elaborati non siano stati correttamente custoditi, da parte dell’amministrazione prima e da parte della segreteria della sezione dopo, il Collegio reputa che non sia necessario procedere alla ripetizione della prova pratica.
Dispone, pertanto, che il Direttore generale dell’Azienda Policlinico Umberto I affidi a un dirigente dell’amministrazione, estraneo alla presente vicenda contenziosa, il compito di procedere alla sostituzione delle buste con altre che assicurino l’assoluto rispetto del principio dell’anonimato, nonché all’effettuazione delle altre operazioni materiali che si rendano necessarie.
Il dirigente incaricato darà adeguata pubblicità delle attività poste in essere indicando luogo, giorno e ora in cui si effettueranno tali operazioni, consentendo, se richiesto, a un numero non superiore a dieci candidati, di assistervi.
Il Direttore Generale, inoltre, dovrà provvedere a nominare una nuova commissione, avente i prescritti requisiti, affinché proceda a una nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati che hanno partecipato alla prova pratica (cfr., sul punto, TAR Lazio, sez. II, n. 11106/2014).
Spese compensate attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dispone l’estromissione dal presente giudizio dei controinteressati AR DI CI e AL IC;
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui alla motivazione che precede.
Compensa tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 29 ottobre 2024 e del 28 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
AR ST Quiligotti, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR ST Quiligotti |
IL SEGRETARIO