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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente e Relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Giudice
Dott. Giovanna Gianì Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 51032/2024 posta in deliberazione il giorno 06/12/2024
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. PIRAINO CARMELO;
DA AN AV ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. DEAMICI MANUEL ALESSANDRO TIRONE ROBERTO
( ) VIA SAN GIOVANNI SUL MURO 18 20100 C.F._2
MANO;
E
) Controparte_2 C.F._3
Avv.
E
1 OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 325/2024 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che, nella sua Parte_1
contumacia, ne aveva dichiarato l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio creditore Controparte_3
istante eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo medio tempore ceduto il credito alla la quale è intervenuta in giudizio CP_4
precisando di non avere interesse alla procedura concorsuale
Acquisita la relazione del Curatore ex art 130 CCII è emersa l'insussistenza di ragioni creditorie e debitorie per l'assoggettamento alla procedura concorsuale.
Il provvedimento impugnato va pertanto revocato.
Le spese di lite vanno compensate .
Va però dichiarata l'imputabilità della apertura della liquidazione ex art 147
T.U115/2002 in solido al creditore istante - che ha introdotto la procedura senza avvedutezza, cedendo poi il credito ( posto che il subentro del cessionario ex art
111 c.p.c. non fa venire meno né la sua legittimazione processuale , né la sua responsabilità originaria) e al debitore , il quale non costituendosi non ne ha evitato minimamente l'apertura ;
PQM
Revoca il provvedimento impugnato;
compensa integralmente le spese di lite;
Dichiara che l'apertura della procedura è addebitabile solidalmente a Parte_1
[... e a Controparte_3
Roma, 4.12.2024
IL PRESIDENTE EST.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente e Relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Giudice
Dott. Giovanna Gianì Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 51032/2024 posta in deliberazione il giorno 06/12/2024
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. PIRAINO CARMELO;
DA AN AV ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. DEAMICI MANUEL ALESSANDRO TIRONE ROBERTO
( ) VIA SAN GIOVANNI SUL MURO 18 20100 C.F._2
MANO;
E
) Controparte_2 C.F._3
Avv.
E
1 OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza n. 325/2024 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto che, nella sua Parte_1
contumacia, ne aveva dichiarato l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Si è costituita in giudizio creditore Controparte_3
istante eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo medio tempore ceduto il credito alla la quale è intervenuta in giudizio CP_4
precisando di non avere interesse alla procedura concorsuale
Acquisita la relazione del Curatore ex art 130 CCII è emersa l'insussistenza di ragioni creditorie e debitorie per l'assoggettamento alla procedura concorsuale.
Il provvedimento impugnato va pertanto revocato.
Le spese di lite vanno compensate .
Va però dichiarata l'imputabilità della apertura della liquidazione ex art 147
T.U115/2002 in solido al creditore istante - che ha introdotto la procedura senza avvedutezza, cedendo poi il credito ( posto che il subentro del cessionario ex art
111 c.p.c. non fa venire meno né la sua legittimazione processuale , né la sua responsabilità originaria) e al debitore , il quale non costituendosi non ne ha evitato minimamente l'apertura ;
PQM
Revoca il provvedimento impugnato;
compensa integralmente le spese di lite;
Dichiara che l'apertura della procedura è addebitabile solidalmente a Parte_1
[... e a Controparte_3
Roma, 4.12.2024
IL PRESIDENTE EST.
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