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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r. g. a. c. 719/2022
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Marco Rondoni, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 28, attrice appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Raffaele Gagliardi, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico convenuto appellato, Email_1
AVVERSO la sentenza n. 1185/2022, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona del Dr. Andrea
Ausili, depositata il 24.8.2022 nella causa civile n. r.g.a.c. 5828/2015, la quale ha rigettato la domanda avanzata da , condannandola alla refusione delle spese di lite. Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
, Note: Si riporta all'atto di appello, nel quale aveva concluso come segue: Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: nel merito, in riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi illustrati, accogliere le domande proposte in primo grado dalla e quindi Parte_2 dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del sindaco p.t., nella CP_1
CP_ causazione del sinistro occorso in data 26.07.2014 nel Comune di , in Via Simonetti e per
l'effetto condannare il al risarcimento dei danni subiti dalla CP_1 Parte_2
quantificati in € 34.991,20, a titolo di danno materiale del veicolo Audi A8 tg. EC386YJ, oltre ad
1 € 15.000,00 a titolo di danno patrimoniale riconducibile al mancato esercizio di attività di rappresentanza e così per un totale di € 49.991,20 o nella diversa misura che verrà dimostrata in corso di causa – qualificabile all'occorrenza anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. - oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque entro il limite di € 52.000,00. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'audizione dei testi indicati nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, cpc ritualmente e tempestivamente depositata in primo grado, sui capitoli già articolati, che si seguito vengono trascritti, preceduti dal “Vero che”.
. Note. Conclude per il rigetto della domanda, come nella comparsa di CP_1 costituzione del primo grado di giudizio.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 08.05.2015, ritualmente notificato, in persona del Parte_2
suo legale rappresentante p.t., evocava davanti al Tribunale di Perugia il , CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti recati alla propria autovettura dall'acqua di un sottopasso allagato.
Allegava in particolare che il 26.7.2014, ore 14,00, il Cav. legale Parte_3
CP_ rappresentante della percorreva in la via Simonetti alla guida della Parte_1
vettura Audi A8 (tg. EC386YJ) di proprietà della società. Giunto all'altezza del sottopassaggio ferroviario, dove si era formato un ristagno per la difficoltà di deflusso dell'acqua nelle apposite condotte, l'automobile si arrestava e si spegneva rimanendo bloccata all'interno del sottopassaggio. Le autovetture che avevano preceduto quella condotta dal Sig. Pt_3
erano passate senza problemi, mentre quelle che lo avevano seguito si erano
[...] bloccate.
Dopo essere stata riportata presso la sede della società attrice, con un costo di euro 276,00,
l'auto veniva trasportata presso le officine della Audi Zendrum di Perugia, dove per la sostituzione dell'intero motore veniva preventivata una spesa pari ad euro 34.532,20.
L'autovettura era stata successivamente venduta al concessionario per il prezzo CP_2
di euro 20.000,00.
Il caso di specie andava inquadrato nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., con conseguente responsabilità del per i danni causati, derivanti dall'obbligo di custodia del CP_1 sottopassaggio aperto al pubblico e in cui si era verificato il sinistro.
Concludeva pertanto per la condanna del al risarcimento dei danno Controparte_3
quantificati in euro 34.991,20 a titolo di danno emergente, e ad euro 15.000,00 a titolo di lucro
2 cessante per il mancato esercizio dell'attivi di rappresentanza del sig. o quella diversa Pt_3 di giustizia, oltre accessori.
Il si costituiva in giudizio il 4.2.2016, oltre i termini a comparire previsti CP_1 dall'art. 166 cpc cpc, concludendo per il rigetto della domanda attorea. Eccepiva in particolare:
a) in via preliminare, la incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, essendo competente il Tribunale di Pesaro secondo quanto previsto dall'art. 19 c.p.c. o in base al forum destinatae solutionis o commissi delicti;
b) la carenza di legittimazione ad agire della società attrice, avendo ceduto la proprietà del veicolo nel settembre 2014 ad una società terza e ad un prezzo di euro 20.000,00.
Nel merito allegava a) che la fattispecie non poteva essere ricondotta all'art. 2051 c.c., in quanto il sinistro si era verificato su di una strada comunale facente parte del c.d. demanio accidentale ex art. 822, c.2 e 824 c.c., su cui l'Ente che non era in grado di esercitare i poteri di controllo;
b) che la P.A. avrebbe dovuto rispondere a norma dell'art. 2043 c.c., ma solo se avesse provocato colpevolmente una situazione di pericolo, nella specie insussistente. c) che in relazione al quantum, il risarcimento richiesto era eccessivo e non dimostrato, e comunque, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento, doveva essere considerata la cessione del veicolo ad un prezzo di euro 20.000,00, oltre che eventuali indennizzi assicurativi.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, e dopo l'assunzione in decisione, con sentenza n. 1185/2022 del 24.08.2022, il Tribunale rigettava la domanda, condannando la società attrice alla refusione delle spese.
Rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto tardiva, il Tribunale incentrava il proprio ragionamento sul principio di cautela, in base al quale la condotta del danneggiato, che interagisca con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Di talchè, tenendo conto del dovere di ragionevole cautela, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Le fotografie prodotte dal ricorrente (scattate dopo il sinistro, atteso che alcune foto ritraevano anche la segnaletica posta al fine di evitare ulteriori passaggi di autovetture, e i danni subiti dal motore dell'autovettura, erano sintomatici di un allagamento del sottopasso di
3 notevoli dimensioni, agevolmente ed ampiamente percepibile dal conducente del mezzo, che avrebbe dovuto dissuadere lo stesso (per ragioni di prudenza) dall'attraversarlo, al fine di evitare il pericolo costituito dalla res.
Conseguentemente la condotta imprudente del conducente del mezzo attoreo doveva considerarsi causa del danno;
tale condotta – costituendo essa stessa caso fortuito - aveva eliso il rapporto causale tra la res ed il danno lamentato.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha interposto appello sulla base Parte_1
di due motivi: a) erronea qualificazione del fatto e della condotta tenuta dal conducente della vettura. Mancata assunzione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado;
b) Mancanza di prova in ordine alla sussistenza del caso fortuito.
Ha concluso pertanto chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del al risarcimento del danno. Ha riproposto le istanze istruttorie avanzate in CP_1 CP_1
primo grado.
Il si è costituito in giudizio, contestando l'impugnazione e concludendo per la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e deve essere respinta per i motivi in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla erronea qualificazione della condotta tenuta dal conducente della vettura, e sulla mancata assunzione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado.
Il primo motivo critica la sentenza in quanto:
a) ha valorizzato esclusivamente le fotografie prodotte dall'attore, deducendone a torto la mancanza di cautela da parte del conducente dell'autovettura nell'affrontare il sottopassaggio.
Secondo il Tribunale le fotografie, scattate dopo l'evento, avrebbero dimostrato che al momento dell'ingresso nel sottopasso l'allagamento era addirittura maggiore, e quindi assolutamente percettibile. Considerate inoltre le diverse dimensioni e caratteristiche delle
4 vetture, l'attraversamento del sottopassaggio da parte delle automobili che precedevano la
Audi A8 era privo di rilevanza.
b) ha inopinatamente rigettato la prova per testi richiesta, che avrebbe chiarito, insieme alla fotografie, la dinamica del fatto.
L'appellante obbietta che il momento in cui sono state scattate le fotografie dei documenti 15
e 15.1 è diverso. Le fotografie del doc. 15, ritraggono il luogo dell'occorso quasi nell'immediatezza dei fatti (pag. 10 appello). Le altre fotografie di cui al documento 15.1, ri- guardano invece lo stesso luogo dopo il deflusso dell'acqua, e dimostrano le condizioni delle griglie di deflusso, sporche e ostruite da detriti e rifiuti.
Inoltre solo la quinta foto (la prima del doc. 15.1) mostrerebbe, dall'altra parte del sottopasso, una transenna recante il divieto di transito, che non riguarda una strada diversa dal sottopas- saggio.
Sulla scorta di tali considerazioni l'appellante insiste per la ammissione della prova per testi- moni in persona della Sig.ra e del Sig. al fine di Testimone_1 Testimone_2 meglio specificare il contenuto delle fotografie prodotte e chiarire la dinamica del fatto.
Il motivo non ha consistenza.
1.1 Posto che entrambe le serie di fotografie di cui ai documenti 15 (quattro fotografie) e 15.1
(tre fotografie) prodotte dal ricorrente sono state scattate dopo l'evento, la differenza che è possibile cogliere è la seguente:
-) tre delle quattro fotografie del documento 15 sono probabilmente immediatamente succes- sive al fatto, in quanto stava ancora piovendo, mentre una di esse, scattata dopo l'esaurimento del temporale, rappresenta il sottopassaggio non allagato, ma con le griglie ostruite.
- ) Tutte le tre fotografie del documento 15.1 sono state scattate dopo che la pioggia aveva cessato di cadere, in quanto rappresentano il sottopassaggio senza allagamenti e le griglie ostruite in parte da detriti e rifiuti.
Analizzando le tre fotografie del documento 15 scattate sotto la pioggia, due di esse (la prima e la terza in orizzontale) rappresentano una rotatoria sotto la pioggia, e sullo sfondo il ponte so- vrastante il sottopasso, a cui si poteva accedere svoltando a destra. Già in queste fotografie è ben visibile l'allagamento della sede stradale.
E' però decisiva, ai fini dell'apprezzamento dello stato dei luoghi al momento del temporale, la seconda fotografia di cui al documento 15 (in basso a destra in orizzontale). Qui si può ben ve- dere come non solo il sottopassaggio, ma anche la sede stradale e il parcheggio antistanti di alcuni metri fossero completamente allagate.
5 Tant'è che, poiché la strada procedeva in graduale discesa, già alcuni metri prima dell'ingresso nel sottopassaggio il progressivo aumento di profondità dell'acqua stagnante aveva sommerso le autovetture più prossime al sottopasso quasi fino alla altezza della targa posteriore (si noti la autovettura mod. FI UN in sosta davanti al segnale di colore azzurro, indicante proba- bilmente un viale o un attraversamento pedonale).
1.2 Sulla scorta di tali evidenze, valutando lo stato dei luoghi con giudizio ex ante e riportando- si idealmente al momento precedente in cui l'Audi A8 era entrata nel sottopassaggio, si osser- va quanto segue:
a) l'area presentava una buona visibilità, che consentiva di vedere sia l'allagamento della sede stradale discendente che portava al sottopassaggio, sia il ristagno dell'acqua presente nel sot- topasso;
b) se si considera che il fatto è accaduto in orario pomeridiano, alle 14,00 del 26.7.2014 (pag. 1 atto di citazione primo grado Profilumbria), la visibilità dell'allagamento della sede stradale che precedeva il sottopassaggio costituiva il primo indicatore di pericolo da tenere in considerazio- ne, che avrebbe dovuto indurre il conducente dell'Audi A8 ad evitare l'attraversamento del sottopasso arrestando l'autovettura e cambiando direzione.
c) al conducente non poteva infatti sfuggire che il flusso idrico proveniente dalla strada aveva determinato il progressivo innalzamento dell'acqua nel punto di arrivo del sottopassaggio, in cui era destinata a bloccarsi temporaneamente;
d) l'ampiezza dell'area antistante il sottopasso consentiva l'arresto dell'autovettura in tempo e in condizioni di sicurezza, evitando per quanto possibile incidenti.
Deve quindi ritenersi esente da censure la valutazione del Tribunale circa la chiara percettibili- tà, da parte del conducente dell'autovettura, delle dimensioni dell'allagamento, che ne avreb- be sconsigliato l'immediato attraversamento.
Le richieste di ammissione dei mezzi istruttori devono pertanto essere respinte in quanto su- perflue, giacché non aggiungerebbero alcun elemento a quanto rappresentato nelle fotografie e alla dinamica dei fatti allegata dall'attrice appellante nell'atto di citazione.
2. Il secondo motivo. Sulla assenza di prova della sussistenza del caso fortuito.
Il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale di primo grado abbia ricondotto la causa del danno alla sola condotta del conducente dell'Audi A8, equiparandola al caso fortuito e quindi in grado di elidere il rapporto causale tra la res ed il pregiudizio.
6 Sostiene l'appellante che nella condotta del conducente della vettura Audi A8 non è ravvisabile il caso fortuito, sia per la assenza di segnalazioni del pericolo, sia per l'affidamento del conducente nella condotta dei veicoli che lo avevano preceduto, sia per la imprevedibilità dell'allagamento.
Il motivo non ha consistenza.
2.1 L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare sia il rapporto di custodia, sia il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Anche qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, secondo i parametri giurisprudenziali della Suprema Corte il danneggiato è tenuto a dimostrare, oltre al rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa, tale da consentire il potere di controllarla eliminando le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, il nesso causale tra la cosa e il danno, provando che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 6306/13; n. 2660/13), e che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Resta invece a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; costituisce caso fortuito anche la riferibilità dell'evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato (Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2013, n. 22684).
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, quali il sottopassaggio, non può dunque prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire con l'utente. Una cosa inerte può quindi definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
2.2 Tuttavia, se il contatto con la cosa provoca un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.
La natura e lo specifico atteggiarsi della cosa rilevano pertanto sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata
7 attraverso l'adozione delle normali cautele, attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, da parte dello stesso danneggiato.
Per cui il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass. civ n. 12663 del 09/05/2024; Cass. Civ. n. 34886 del 17/11/2021; Cass. civ., sez. II, 1.2.2018, n. 2480).
In altri e più chiari termini, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo vale ad escludere il nesso causale tra la cosa e il pregiudizio, e la conseguente responsabilità del custode.
2.3 Nel caso che occupa, alla luce della documentazione prodotta e delle allegazioni attoree deve ritenersi che l'evento dannoso di cui è causa si sia verificato esclusivamente a causa della mancata adozione da parte dell'attore delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia e dunque della sua condotta di guida non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo indicate.
Il Cav. circolando in orario pomeridiano (ore 14,00 circa del 26.7.2014, pag. 1 Parte_3
atto di citazione di primo grado) aveva visto il sottopasso già allagato (cfr. pag. 1 atto di citazione di primo grado, dove si allega che si era formato un ristagno).
Essendo altresì in grado di vedere l'afflusso verso il sottopasso dell'acqua presente nella strada e nell'area antistante (seconda fotografia del documento 15), il conducente era altresì in grado di comprendere che l'altezza dell'acqua presente nel punto di arrivo del sottopassaggio sarebbe aumentata rapidamente.
Tenuto conto dello spazio di manovra che tale area permetteva egli avrebbe potuto evitare di proseguire la marcia immergendosi nel sottopasso, tenendo una condotta di guida che gli avrebbe consentito di arrestare l'Audi A8 in condizioni di sicurezza.
Tale condotta si rivelava necessitata anche in relazione alle caratteristiche di tale autovettura, la cui altezza da terra non avrebbe risparmiato il motore dal contatto con l'acqua sottostante, con i danni conseguenti.
Al contrario il conducente dell'Audi, pur in presenza delle abbondanti piogge e della percezione del pericolo, ha proseguito la sua marcia e si è quindi ostinato a percorrere imprudentemente il sottopasso incurante del pericolo rappresentato dalla pacifica profondità dell'allagamento.
Deve quindi dichiararsi sussistente la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella determinazione dell'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del
. CP_1
8
3. Considerazioni conclusive. Rigetto delle istanze istruttorie. Regolazione delle spese di lite.
L'impugnazione deve essere pertanto respinta.
Le ulteriori domande, eccezioni, questioni o richieste istruttorie proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
La , in quanto soccombente, deve essere condannata alla refusione delle Parte_1
spese di lite, liquidate in base al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 1185/2022 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, provvede come segue:
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna la società appellante alla refusione in favore del delle spese di CP_1 lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 21 Maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r. g. a. c. 719/2022
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Marco Rondoni, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 28, attrice appellante
CONTRO
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'Avv. Raffaele Gagliardi, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico convenuto appellato, Email_1
AVVERSO la sentenza n. 1185/2022, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona del Dr. Andrea
Ausili, depositata il 24.8.2022 nella causa civile n. r.g.a.c. 5828/2015, la quale ha rigettato la domanda avanzata da , condannandola alla refusione delle spese di lite. Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
, Note: Si riporta all'atto di appello, nel quale aveva concluso come segue: Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: nel merito, in riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi illustrati, accogliere le domande proposte in primo grado dalla e quindi Parte_2 dichiarare l'esclusiva responsabilità del , in persona del sindaco p.t., nella CP_1
CP_ causazione del sinistro occorso in data 26.07.2014 nel Comune di , in Via Simonetti e per
l'effetto condannare il al risarcimento dei danni subiti dalla CP_1 Parte_2
quantificati in € 34.991,20, a titolo di danno materiale del veicolo Audi A8 tg. EC386YJ, oltre ad
1 € 15.000,00 a titolo di danno patrimoniale riconducibile al mancato esercizio di attività di rappresentanza e così per un totale di € 49.991,20 o nella diversa misura che verrà dimostrata in corso di causa – qualificabile all'occorrenza anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. - oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque entro il limite di € 52.000,00. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si insiste per l'audizione dei testi indicati nella memoria n. 2 ex art. 183, comma 6, cpc ritualmente e tempestivamente depositata in primo grado, sui capitoli già articolati, che si seguito vengono trascritti, preceduti dal “Vero che”.
. Note. Conclude per il rigetto della domanda, come nella comparsa di CP_1 costituzione del primo grado di giudizio.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 08.05.2015, ritualmente notificato, in persona del Parte_2
suo legale rappresentante p.t., evocava davanti al Tribunale di Perugia il , CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti recati alla propria autovettura dall'acqua di un sottopasso allagato.
Allegava in particolare che il 26.7.2014, ore 14,00, il Cav. legale Parte_3
CP_ rappresentante della percorreva in la via Simonetti alla guida della Parte_1
vettura Audi A8 (tg. EC386YJ) di proprietà della società. Giunto all'altezza del sottopassaggio ferroviario, dove si era formato un ristagno per la difficoltà di deflusso dell'acqua nelle apposite condotte, l'automobile si arrestava e si spegneva rimanendo bloccata all'interno del sottopassaggio. Le autovetture che avevano preceduto quella condotta dal Sig. Pt_3
erano passate senza problemi, mentre quelle che lo avevano seguito si erano
[...] bloccate.
Dopo essere stata riportata presso la sede della società attrice, con un costo di euro 276,00,
l'auto veniva trasportata presso le officine della Audi Zendrum di Perugia, dove per la sostituzione dell'intero motore veniva preventivata una spesa pari ad euro 34.532,20.
L'autovettura era stata successivamente venduta al concessionario per il prezzo CP_2
di euro 20.000,00.
Il caso di specie andava inquadrato nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c., con conseguente responsabilità del per i danni causati, derivanti dall'obbligo di custodia del CP_1 sottopassaggio aperto al pubblico e in cui si era verificato il sinistro.
Concludeva pertanto per la condanna del al risarcimento dei danno Controparte_3
quantificati in euro 34.991,20 a titolo di danno emergente, e ad euro 15.000,00 a titolo di lucro
2 cessante per il mancato esercizio dell'attivi di rappresentanza del sig. o quella diversa Pt_3 di giustizia, oltre accessori.
Il si costituiva in giudizio il 4.2.2016, oltre i termini a comparire previsti CP_1 dall'art. 166 cpc cpc, concludendo per il rigetto della domanda attorea. Eccepiva in particolare:
a) in via preliminare, la incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, essendo competente il Tribunale di Pesaro secondo quanto previsto dall'art. 19 c.p.c. o in base al forum destinatae solutionis o commissi delicti;
b) la carenza di legittimazione ad agire della società attrice, avendo ceduto la proprietà del veicolo nel settembre 2014 ad una società terza e ad un prezzo di euro 20.000,00.
Nel merito allegava a) che la fattispecie non poteva essere ricondotta all'art. 2051 c.c., in quanto il sinistro si era verificato su di una strada comunale facente parte del c.d. demanio accidentale ex art. 822, c.2 e 824 c.c., su cui l'Ente che non era in grado di esercitare i poteri di controllo;
b) che la P.A. avrebbe dovuto rispondere a norma dell'art. 2043 c.c., ma solo se avesse provocato colpevolmente una situazione di pericolo, nella specie insussistente. c) che in relazione al quantum, il risarcimento richiesto era eccessivo e non dimostrato, e comunque, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento, doveva essere considerata la cessione del veicolo ad un prezzo di euro 20.000,00, oltre che eventuali indennizzi assicurativi.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, e dopo l'assunzione in decisione, con sentenza n. 1185/2022 del 24.08.2022, il Tribunale rigettava la domanda, condannando la società attrice alla refusione delle spese.
Rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto tardiva, il Tribunale incentrava il proprio ragionamento sul principio di cautela, in base al quale la condotta del danneggiato, che interagisca con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Di talchè, tenendo conto del dovere di ragionevole cautela, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Le fotografie prodotte dal ricorrente (scattate dopo il sinistro, atteso che alcune foto ritraevano anche la segnaletica posta al fine di evitare ulteriori passaggi di autovetture, e i danni subiti dal motore dell'autovettura, erano sintomatici di un allagamento del sottopasso di
3 notevoli dimensioni, agevolmente ed ampiamente percepibile dal conducente del mezzo, che avrebbe dovuto dissuadere lo stesso (per ragioni di prudenza) dall'attraversarlo, al fine di evitare il pericolo costituito dalla res.
Conseguentemente la condotta imprudente del conducente del mezzo attoreo doveva considerarsi causa del danno;
tale condotta – costituendo essa stessa caso fortuito - aveva eliso il rapporto causale tra la res ed il danno lamentato.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha interposto appello sulla base Parte_1
di due motivi: a) erronea qualificazione del fatto e della condotta tenuta dal conducente della vettura. Mancata assunzione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado;
b) Mancanza di prova in ordine alla sussistenza del caso fortuito.
Ha concluso pertanto chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del al risarcimento del danno. Ha riproposto le istanze istruttorie avanzate in CP_1 CP_1
primo grado.
Il si è costituito in giudizio, contestando l'impugnazione e concludendo per la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e deve essere respinta per i motivi in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla erronea qualificazione della condotta tenuta dal conducente della vettura, e sulla mancata assunzione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado.
Il primo motivo critica la sentenza in quanto:
a) ha valorizzato esclusivamente le fotografie prodotte dall'attore, deducendone a torto la mancanza di cautela da parte del conducente dell'autovettura nell'affrontare il sottopassaggio.
Secondo il Tribunale le fotografie, scattate dopo l'evento, avrebbero dimostrato che al momento dell'ingresso nel sottopasso l'allagamento era addirittura maggiore, e quindi assolutamente percettibile. Considerate inoltre le diverse dimensioni e caratteristiche delle
4 vetture, l'attraversamento del sottopassaggio da parte delle automobili che precedevano la
Audi A8 era privo di rilevanza.
b) ha inopinatamente rigettato la prova per testi richiesta, che avrebbe chiarito, insieme alla fotografie, la dinamica del fatto.
L'appellante obbietta che il momento in cui sono state scattate le fotografie dei documenti 15
e 15.1 è diverso. Le fotografie del doc. 15, ritraggono il luogo dell'occorso quasi nell'immediatezza dei fatti (pag. 10 appello). Le altre fotografie di cui al documento 15.1, ri- guardano invece lo stesso luogo dopo il deflusso dell'acqua, e dimostrano le condizioni delle griglie di deflusso, sporche e ostruite da detriti e rifiuti.
Inoltre solo la quinta foto (la prima del doc. 15.1) mostrerebbe, dall'altra parte del sottopasso, una transenna recante il divieto di transito, che non riguarda una strada diversa dal sottopas- saggio.
Sulla scorta di tali considerazioni l'appellante insiste per la ammissione della prova per testi- moni in persona della Sig.ra e del Sig. al fine di Testimone_1 Testimone_2 meglio specificare il contenuto delle fotografie prodotte e chiarire la dinamica del fatto.
Il motivo non ha consistenza.
1.1 Posto che entrambe le serie di fotografie di cui ai documenti 15 (quattro fotografie) e 15.1
(tre fotografie) prodotte dal ricorrente sono state scattate dopo l'evento, la differenza che è possibile cogliere è la seguente:
-) tre delle quattro fotografie del documento 15 sono probabilmente immediatamente succes- sive al fatto, in quanto stava ancora piovendo, mentre una di esse, scattata dopo l'esaurimento del temporale, rappresenta il sottopassaggio non allagato, ma con le griglie ostruite.
- ) Tutte le tre fotografie del documento 15.1 sono state scattate dopo che la pioggia aveva cessato di cadere, in quanto rappresentano il sottopassaggio senza allagamenti e le griglie ostruite in parte da detriti e rifiuti.
Analizzando le tre fotografie del documento 15 scattate sotto la pioggia, due di esse (la prima e la terza in orizzontale) rappresentano una rotatoria sotto la pioggia, e sullo sfondo il ponte so- vrastante il sottopasso, a cui si poteva accedere svoltando a destra. Già in queste fotografie è ben visibile l'allagamento della sede stradale.
E' però decisiva, ai fini dell'apprezzamento dello stato dei luoghi al momento del temporale, la seconda fotografia di cui al documento 15 (in basso a destra in orizzontale). Qui si può ben ve- dere come non solo il sottopassaggio, ma anche la sede stradale e il parcheggio antistanti di alcuni metri fossero completamente allagate.
5 Tant'è che, poiché la strada procedeva in graduale discesa, già alcuni metri prima dell'ingresso nel sottopassaggio il progressivo aumento di profondità dell'acqua stagnante aveva sommerso le autovetture più prossime al sottopasso quasi fino alla altezza della targa posteriore (si noti la autovettura mod. FI UN in sosta davanti al segnale di colore azzurro, indicante proba- bilmente un viale o un attraversamento pedonale).
1.2 Sulla scorta di tali evidenze, valutando lo stato dei luoghi con giudizio ex ante e riportando- si idealmente al momento precedente in cui l'Audi A8 era entrata nel sottopassaggio, si osser- va quanto segue:
a) l'area presentava una buona visibilità, che consentiva di vedere sia l'allagamento della sede stradale discendente che portava al sottopassaggio, sia il ristagno dell'acqua presente nel sot- topasso;
b) se si considera che il fatto è accaduto in orario pomeridiano, alle 14,00 del 26.7.2014 (pag. 1 atto di citazione primo grado Profilumbria), la visibilità dell'allagamento della sede stradale che precedeva il sottopassaggio costituiva il primo indicatore di pericolo da tenere in considerazio- ne, che avrebbe dovuto indurre il conducente dell'Audi A8 ad evitare l'attraversamento del sottopasso arrestando l'autovettura e cambiando direzione.
c) al conducente non poteva infatti sfuggire che il flusso idrico proveniente dalla strada aveva determinato il progressivo innalzamento dell'acqua nel punto di arrivo del sottopassaggio, in cui era destinata a bloccarsi temporaneamente;
d) l'ampiezza dell'area antistante il sottopasso consentiva l'arresto dell'autovettura in tempo e in condizioni di sicurezza, evitando per quanto possibile incidenti.
Deve quindi ritenersi esente da censure la valutazione del Tribunale circa la chiara percettibili- tà, da parte del conducente dell'autovettura, delle dimensioni dell'allagamento, che ne avreb- be sconsigliato l'immediato attraversamento.
Le richieste di ammissione dei mezzi istruttori devono pertanto essere respinte in quanto su- perflue, giacché non aggiungerebbero alcun elemento a quanto rappresentato nelle fotografie e alla dinamica dei fatti allegata dall'attrice appellante nell'atto di citazione.
2. Il secondo motivo. Sulla assenza di prova della sussistenza del caso fortuito.
Il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale di primo grado abbia ricondotto la causa del danno alla sola condotta del conducente dell'Audi A8, equiparandola al caso fortuito e quindi in grado di elidere il rapporto causale tra la res ed il pregiudizio.
6 Sostiene l'appellante che nella condotta del conducente della vettura Audi A8 non è ravvisabile il caso fortuito, sia per la assenza di segnalazioni del pericolo, sia per l'affidamento del conducente nella condotta dei veicoli che lo avevano preceduto, sia per la imprevedibilità dell'allagamento.
Il motivo non ha consistenza.
2.1 L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare sia il rapporto di custodia, sia il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Anche qualora si tratti di cosa di per sé statica e inerte, che richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa, secondo i parametri giurisprudenziali della Suprema Corte il danneggiato è tenuto a dimostrare, oltre al rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa, tale da consentire il potere di controllarla eliminando le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, il nesso causale tra la cosa e il danno, provando che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 6306/13; n. 2660/13), e che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Resta invece a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; costituisce caso fortuito anche la riferibilità dell'evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato (Cassazione civile, sez. VI, 04/10/2013, n. 22684).
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, quali il sottopassaggio, non può dunque prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire con l'utente. Una cosa inerte può quindi definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
2.2 Tuttavia, se il contatto con la cosa provoca un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno.
La natura e lo specifico atteggiarsi della cosa rilevano pertanto sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata
7 attraverso l'adozione delle normali cautele, attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, da parte dello stesso danneggiato.
Per cui il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (Cass. civ n. 12663 del 09/05/2024; Cass. Civ. n. 34886 del 17/11/2021; Cass. civ., sez. II, 1.2.2018, n. 2480).
In altri e più chiari termini, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo vale ad escludere il nesso causale tra la cosa e il pregiudizio, e la conseguente responsabilità del custode.
2.3 Nel caso che occupa, alla luce della documentazione prodotta e delle allegazioni attoree deve ritenersi che l'evento dannoso di cui è causa si sia verificato esclusivamente a causa della mancata adozione da parte dell'attore delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia e dunque della sua condotta di guida non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo indicate.
Il Cav. circolando in orario pomeridiano (ore 14,00 circa del 26.7.2014, pag. 1 Parte_3
atto di citazione di primo grado) aveva visto il sottopasso già allagato (cfr. pag. 1 atto di citazione di primo grado, dove si allega che si era formato un ristagno).
Essendo altresì in grado di vedere l'afflusso verso il sottopasso dell'acqua presente nella strada e nell'area antistante (seconda fotografia del documento 15), il conducente era altresì in grado di comprendere che l'altezza dell'acqua presente nel punto di arrivo del sottopassaggio sarebbe aumentata rapidamente.
Tenuto conto dello spazio di manovra che tale area permetteva egli avrebbe potuto evitare di proseguire la marcia immergendosi nel sottopasso, tenendo una condotta di guida che gli avrebbe consentito di arrestare l'Audi A8 in condizioni di sicurezza.
Tale condotta si rivelava necessitata anche in relazione alle caratteristiche di tale autovettura, la cui altezza da terra non avrebbe risparmiato il motore dal contatto con l'acqua sottostante, con i danni conseguenti.
Al contrario il conducente dell'Audi, pur in presenza delle abbondanti piogge e della percezione del pericolo, ha proseguito la sua marcia e si è quindi ostinato a percorrere imprudentemente il sottopasso incurante del pericolo rappresentato dalla pacifica profondità dell'allagamento.
Deve quindi dichiararsi sussistente la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo nella determinazione dell'evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del
. CP_1
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3. Considerazioni conclusive. Rigetto delle istanze istruttorie. Regolazione delle spese di lite.
L'impugnazione deve essere pertanto respinta.
Le ulteriori domande, eccezioni, questioni o richieste istruttorie proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
La , in quanto soccombente, deve essere condannata alla refusione delle Parte_1
spese di lite, liquidate in base al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 1185/2022 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, provvede come segue:
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna la società appellante alla refusione in favore del delle spese di CP_1 lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 3.100,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 %.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 21 Maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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