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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1006 del 2010 R.G., promossa
DA
(C.F. , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 [...]
(P.I. , (c.f. ), CP_1 P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(c.f. ), (c.f. , rappresentati e CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4 difesi dall'avv. Giovanna A. Inzaina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Calangianus, via Olbia 2,
Parte opponente
CONTRO
(P.I. )), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Oggiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Olbia, via Germania 34,
Parte opposta
E
1 (codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso - Controparte_3
LU ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice P.IVA_3 speciale rappresentata e difesa dall'avv. Agata Nasini ed elettivamente domiciliata Controparte_4 presso il suo studio in Perugia, via Martiri dei lager 65,
Parte intervenuta
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.10.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania la chiedeva Controparte_2 emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della quale debitrice principale, e Controparte_1 dei fideiussori , e , questi ultimi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nei limiti dell'importo della fideiussione prestata, per la somma di €. 144.993,95, oltre interessi e spese della procedura.
La ricorrente dichiarava che il debitore principale ed i fideiussori erano debitori della somma richiesta, quanto ad €. 118.746,50 a titolo di scoperto verificatosi sul conto corrente n. 9501/123, e quanto ad €. 26.247,45 a titolo di residuo del finanziamento n. 68028939 concesso in data 28.7.2005.
Venivano depositati, unitamente al ricorso, anche i documenti giustificativi della pretesa della ricorrente ed il Tribunale emetteva il richiesto decreto ingiuntivo n. 163 del 2010 in data 2.9.2010.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione la , Controparte_1 Parte_1
e e, premesso che i garanti dovevano essere Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiamati a rispondere nel limite della fideiussione prestata, pari ad €. 25.000,00, lamentavano l'applicazione di tassi d'interesse ultralegali, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese applicate, e concludevano come in atti.
La si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza dei rilievi svolti Controparte_2 dagli opponenti, e concludeva come in atti.
Si costituiva successivamente in giudizio, in qualità di cessionaria del credito della Controparte_2
la e per essa la procuratrice speciale che faceva
[...] Controparte_3 Controparte_4 proprie le difese e le domande svolte dalla cedente, di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e c.t.u., veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
2 L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Con riferimento al contratto di conto corrente 9501/123 l'espletata c.t.u., correttamente motivata e priva di vizi logici e dalle cui risultanze il Tribunale non ritiene dunque di discostarsi, ha consentito di accertare l'applicazione da parte della banca di tassi superiori a quelli soglia nei periodi indicati alle pagg. 9 e 10 dell'elaborato.
Il ricalcolo degli interessi passivi è stato conseguentemente effettuato riconducendo gli stessi, nei periodi indicati, entro i limiti di legge, ed ha consentito di pervenire ad una differenza, rispetto a quanto richiesto dalla banca, ed a credito degli opponenti, pari ad €. 6.781,51 (v. pag. 14 del supplemento alla c.t.u. depositato il 16.1.2024).
Il c.t.u. ha provveduto poi al ricalcolo dei costi illegittimamente addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto, escludendo solo gli addebiti che eccedevano l'aliquota dello 0,250% regolarmente pattuita nel contratto di conto corrente, ed è pervenuto all'importo di €. 2.820,69 a credito della banca, come indicato alla pag. 1 dei chiarimenti depositati il 7.3.2024.
Il c.t.u. ha accertato inoltre, con riferimento ad entrambi i rapporti dedotti in giudizio, che non vi è stata capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art.120 TUB, in quanto nel rapporto di conto corrente risulta applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori…”
(v. pag. 13 della c.t.u. depositata il 16.1.2024).
In considerazione dei predetti rilievi, il saldo del conto corrente 9501/123 deve essere pertanto rideterminato in €. 114.785, 68 (118.746,50 – 6.781,51 + 2.820,69).
Quanto al contratto di finanziamento n. 68028939 concesso in data 28.7.2005, del quale sono garanti
, e , sino al limite massimo di €. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
25.000,00, come da fideiussioni in atti, il c.t.u. ha accertato che il tasso applicato dalla banca è inferiore al tasso soglia, e che, pertanto, il debito degli opponenti per tale titolo è pari ad €. 26.247,45, come esattamente indicato nel ricorso per ingiunzione (v. chiarimenti depositati il 7.3.2024 ed il
13.5.2024).
Per quanto sin qui esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione, la va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore della cessionaria del credito previa revoca Controparte_3 del decreto ingiuntivo n. 163 del 2010, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 2.9.2010, della complessiva somma di €. 141.033,13, ed i garanti , Parte_1 Parte_2 [...]
e vanno condannati al pagamento, in solido con la debitrice principale, Pt_3 Parte_4 della predetta somma, nel limite dell'importo di €. 25.000,00.
Su tale somma spettano altresì gli interessi, nella misura pari al tasso legale, dalla data della presente pronuncia al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come in dispositivo;
si pongono definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u., come liquidate separatamente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta;
3 accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 163 del 2010, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 2.9.2010, che per l'effetto revoca;
condanna la ed i garanti , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento, in solido, ed i garanti nel limite dell'importo di €. 25.000,00, in Parte_4 favore dell'opposta, ora della complessiva somma di €. 141.033,13, oltre agli Controparte_3 interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna la parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte opposta, e di quella intervenuta, che si liquidano in €. 4.000,00 per compensi per ciascuna, oltre accessori di legge e spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
Tempio Pausania, 10.3.2025.
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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