TRIB
Ordinanza 13 aprile 2025
Ordinanza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, letti gli atti ed i verbali di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.04.2025;
- considerato che l'opposizione preclude la convalida dello sfratto ed impone il mutamento di rito per entrare nel merito delle questioni dedotte dalle parti;
- rilevata la regolarità della notifica a come da documentazione in atti;
Parte_1
- preso atto che parte intimante ha attestato che la morosità persiste ed ha insistito per la convalida dello sfratto e, in subordine, per la concessione dell'ordinanza di rilascio;
- rilevato che, ai fini dell'emissione dell'ordinanza di rilascio, è sufficiente anche che la parte insista per la sola convalida a fronte dell'opposizione (cfr. Cass. 20905/2004);
- visto il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 2.2.2013, regolarmente registrato;
- rilevato che parte intimata ha eccepito, oltre alla sussistenza di un litisconsorzio necessario dal lato passivo invocando la chiamata in causa dell'altro conduttore ) , la necessità di Parte_1 accertamento in ordine all'an ed al quantum della morosità avendo il contratto di locazione previsto che i canoni fossero versati a mesi alterni ora sul conto di uno dei co-locatori, ora sul conto dell'altro;
- rilevato che , ad ogni buon conto, non vi è prova del pagamento dei canoni;
- ritenuto, quindi, alla luce di quanto sopra, che l'opposizione non è basata su prova scritta e che non sussistono gravi motivi ostativi all'immediato rilascio per cui ricorrono le condizioni per l'emissione dell'ordinanza ex art. 665 cpc con riserva di valutare le eccezioni sollevate dall'intimata previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc;
- considerate le contrapposte esigenze (art. 56 legge n. 392/1978) e tenuto conto dell'entità dell'inadempimento;
- ritenuto conforme ad un adeguato contemperamento dei contrapposti interessi coinvolti fissare, ai fini dell'esecuzione, la data del 30.6.2025;
- rilevato che la presente controversia rientra tra quelle per le quali il procedimento di mediazione
è previsto a pena di improcedibilità della domanda (art. 5 comma 1 bis e comma 4 decreto legislativo n. 28/2010)
P.Q.M.
Visti gli artt. 665 e 667 cpc
ORDINA
A e il rilascio in favore del ricorrente dell'immobile Parte_2 Parte_1 sito in Bari alla via Luigi Pinto n. 22, meglio indicato in atti, e fissa per l'esecuzione la data del
30.6.2025, riservando al proseguo del giudizio l'esame delle eccezioni sollevate dalla parte intimata;
dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc e assegna alle parti il termine di giorni 15 a partire dalla comunicazione della presente ordinanza per introdurre il procedimento di mediazione;
rinvia la causa all'udienza del 9.10.2025 e concede alle parti termine perentorio del 10.07.2025 per integrare gli atti introduttivi mediante deposito delle rispettive memorie integrative.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 13 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Fasano
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, letti gli atti ed i verbali di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
10.04.2025;
- considerato che l'opposizione preclude la convalida dello sfratto ed impone il mutamento di rito per entrare nel merito delle questioni dedotte dalle parti;
- rilevata la regolarità della notifica a come da documentazione in atti;
Parte_1
- preso atto che parte intimante ha attestato che la morosità persiste ed ha insistito per la convalida dello sfratto e, in subordine, per la concessione dell'ordinanza di rilascio;
- rilevato che, ai fini dell'emissione dell'ordinanza di rilascio, è sufficiente anche che la parte insista per la sola convalida a fronte dell'opposizione (cfr. Cass. 20905/2004);
- visto il contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 2.2.2013, regolarmente registrato;
- rilevato che parte intimata ha eccepito, oltre alla sussistenza di un litisconsorzio necessario dal lato passivo invocando la chiamata in causa dell'altro conduttore ) , la necessità di Parte_1 accertamento in ordine all'an ed al quantum della morosità avendo il contratto di locazione previsto che i canoni fossero versati a mesi alterni ora sul conto di uno dei co-locatori, ora sul conto dell'altro;
- rilevato che , ad ogni buon conto, non vi è prova del pagamento dei canoni;
- ritenuto, quindi, alla luce di quanto sopra, che l'opposizione non è basata su prova scritta e che non sussistono gravi motivi ostativi all'immediato rilascio per cui ricorrono le condizioni per l'emissione dell'ordinanza ex art. 665 cpc con riserva di valutare le eccezioni sollevate dall'intimata previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc;
- considerate le contrapposte esigenze (art. 56 legge n. 392/1978) e tenuto conto dell'entità dell'inadempimento;
- ritenuto conforme ad un adeguato contemperamento dei contrapposti interessi coinvolti fissare, ai fini dell'esecuzione, la data del 30.6.2025;
- rilevato che la presente controversia rientra tra quelle per le quali il procedimento di mediazione
è previsto a pena di improcedibilità della domanda (art. 5 comma 1 bis e comma 4 decreto legislativo n. 28/2010)
P.Q.M.
Visti gli artt. 665 e 667 cpc
ORDINA
A e il rilascio in favore del ricorrente dell'immobile Parte_2 Parte_1 sito in Bari alla via Luigi Pinto n. 22, meglio indicato in atti, e fissa per l'esecuzione la data del
30.6.2025, riservando al proseguo del giudizio l'esame delle eccezioni sollevate dalla parte intimata;
dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc e assegna alle parti il termine di giorni 15 a partire dalla comunicazione della presente ordinanza per introdurre il procedimento di mediazione;
rinvia la causa all'udienza del 9.10.2025 e concede alle parti termine perentorio del 10.07.2025 per integrare gli atti introduttivi mediante deposito delle rispettive memorie integrative.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 13 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Fasano