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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2788 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Torre del Greco, C.so Avezzana, n. 61, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Di Donna (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, di Vibo Valentia, in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso la funzionaria Tiziana Meligrana (PEC: t) che lo Email_3
rappresenta e difende giusta procura in atti.
1 RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione preavviso di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle poste creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202400000595000, notificata il 14.11.2024, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920190001152376000, pretesa a titolo di sanzione amministrativa, riferita all'anno
2015. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento sottesa all'atto di pagamento impugnato in via principale, rappresentando, a ogni modo, l'estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO: -- accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente alla parte opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per le argomentazioni esposte in narrativa;
2.condannare, infine, parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc.” Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_3
integralmente il ricorso chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione cui proposta ha a oggetto e accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. 3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in
2 vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del
13.12.2006).
4. Il ha documentato – senza trovare alcuna contestazione, a riguardo da parte del CP_4
ricorrente – la prova della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto di pagamento impugnato in via principale. La cartella, infatti, è stata validamente notificata il 17/12/2021.
5. Non è ravvisabile, pertanto, nel caso di specie un'estinzione della pretesa creditoria, in ragione del mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione fra la data di notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 17/12/2021 e la data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, avvenuta il 14/11/2024.
6. Per tale ragione, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo quanto riportato in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore dell' Controparte_5
;
[...]
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore dell' Controparte_2
.
[...]
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via Don Mottola, n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Daniela Marrabello (PEC: che lo rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Torre del Greco, C.so Avezzana, n. 61, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Di Donna (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
, di Vibo Valentia, in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso la funzionaria Tiziana Meligrana (PEC: t) che lo Email_3
rappresenta e difende giusta procura in atti.
1 RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione preavviso di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle poste creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202400000595000, notificata il 14.11.2024, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920190001152376000, pretesa a titolo di sanzione amministrativa, riferita all'anno
2015. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento sottesa all'atto di pagamento impugnato in via principale, rappresentando, a ogni modo, l'estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “NEL MERITO: -- accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente alla parte opposta, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, per le argomentazioni esposte in narrativa;
2.condannare, infine, parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 cpc.” Con Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_3
integralmente il ricorso chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione cui proposta ha a oggetto e accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. 3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in
2 vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del
13.12.2006).
4. Il ha documentato – senza trovare alcuna contestazione, a riguardo da parte del CP_4
ricorrente – la prova della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto di pagamento impugnato in via principale. La cartella, infatti, è stata validamente notificata il 17/12/2021.
5. Non è ravvisabile, pertanto, nel caso di specie un'estinzione della pretesa creditoria, in ragione del mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione fra la data di notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 17/12/2021 e la data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, avvenuta il 14/11/2024.
6. Per tale ragione, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo quanto riportato in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore dell' Controparte_5
;
[...]
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore dell' Controparte_2
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Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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