Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/05/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1338 / 2023 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. VILLELLI PAOLO, giusta C.F._1
procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a PATERNÒ (CT) il 20/05/1957 C.F. CP_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 29/09/2024 sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 31/01/2023 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dalla moglie . CP_1
Il ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio in Paternò il 5.4.1975, matrimonio dal quale sono nate le figlie (il 27/07/1976) e Persona_1 Persona_2
(il 12/04/1979). Ha esposto, altresì, che da tempo i coniugi non hanno una
[...]
1
non si è costituita in giudizio, benché ritualmente chiamatavi. CP_1
All'udienza presidenziale del 13.7.2023, rimasto vano il tentativo di conciliazione, la causa è transitata alla fase istruttoria.
All'udienza del 29.9.2024 il ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nella domanda di separazione.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente che, CP_1
regolarmente citata, non ha curato di costituirsi in giudizio.
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 05/04/1975 a Paternò, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 68 parte 2 serie A anno 1975; dal matrimonio sono nate le figlie e Per_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Nessuna statuizione di carattere economico o personale va adottata, in difetto di domande sul punto e non essendovi prole minore o non autonoma sulla quale statuire.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 1338 /2023, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Paternò di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 9 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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