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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
FALCONIERI WALTER, EL
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1370/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 25031743362924337 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la “comunicazione di scarto di mod. F24” evidenziata in epigrafe, con la quale l'Ufficio ha scartato il modello F24 presentato dalla società il 17/03/2025 per l'utilizzo in compensazione di un credito IVA di euro 224.227,30 relativo all'anno 2024. La società ricorrente ha sostenuto che l'impugnata comunicazione di scarto del modello F24 sarebbe illegittima perché, nel caso di specie, il Tribunale di Lecce,
Terza Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, con provvedimento del 19 febbraio 2025, ha accolto la domanda cautelare formulata dalla Ricorrente_1 srl, affinché non si procedesse oltre con l'attività di riscossione e ulteriori pignoramenti/azioni esecutive, inibendo ogni attività da parte dell'agente della riscossione;
pertanto tale provvedimento cautelare consentirebbe di superare la limitazione prevista dall'articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 che fissa il divieto di compensazione di crediti in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a €. 100.000,00.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi, in via pregiudiziale ha contestato l'ammissibilità del ricorso in quanto rivolto contro un atto non impugnabile ed ha controdedotto in merito alle censure di parte ricorrente.
Con memoria del 08/01/2026 la società ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con spese compensate, a seguito della definitiva ammissione della contribuente alla procedura di concordato preventivo in continuità, giusta provvedimento del Tribunale di Lecce in data 24.07.2025
(allegato in atti), con inclusione del credito IVA, compensato in F24 nel piano di concordato.
All'udienza odierna la difesa di parte ricorrente ha formalizzato la rinuncia al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite. La difesa dell'Ufficio ne ha preso atto senza osservare alunchè, pertanto la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'impugnabilità dell'atto oggetto del presente giudizio, a questa Corte non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso formulata con note di udienza, ribadita all'udienza odierna da parte del difensore della società ricorrente, nonché della posizione della difesa dell'Ufficio, che ne ha preso atto e non si è opposta alla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dalla difesa della ricorrente stessa, pertanto deve essere dichiarata la estinzione del giudizio ex art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992 con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce, il 14/01/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
FALCONIERI WALTER, EL
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1370/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 25031743362924337 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 17/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la “comunicazione di scarto di mod. F24” evidenziata in epigrafe, con la quale l'Ufficio ha scartato il modello F24 presentato dalla società il 17/03/2025 per l'utilizzo in compensazione di un credito IVA di euro 224.227,30 relativo all'anno 2024. La società ricorrente ha sostenuto che l'impugnata comunicazione di scarto del modello F24 sarebbe illegittima perché, nel caso di specie, il Tribunale di Lecce,
Terza Sezione Civile, Ufficio Procedure Concorsuali, con provvedimento del 19 febbraio 2025, ha accolto la domanda cautelare formulata dalla Ricorrente_1 srl, affinché non si procedesse oltre con l'attività di riscossione e ulteriori pignoramenti/azioni esecutive, inibendo ogni attività da parte dell'agente della riscossione;
pertanto tale provvedimento cautelare consentirebbe di superare la limitazione prevista dall'articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 che fissa il divieto di compensazione di crediti in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a €. 100.000,00.
L'Ufficio, ritualmente costituitosi, in via pregiudiziale ha contestato l'ammissibilità del ricorso in quanto rivolto contro un atto non impugnabile ed ha controdedotto in merito alle censure di parte ricorrente.
Con memoria del 08/01/2026 la società ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con spese compensate, a seguito della definitiva ammissione della contribuente alla procedura di concordato preventivo in continuità, giusta provvedimento del Tribunale di Lecce in data 24.07.2025
(allegato in atti), con inclusione del credito IVA, compensato in F24 nel piano di concordato.
All'udienza odierna la difesa di parte ricorrente ha formalizzato la rinuncia al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite. La difesa dell'Ufficio ne ha preso atto senza osservare alunchè, pertanto la causa è stata riservata per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'impugnabilità dell'atto oggetto del presente giudizio, a questa Corte non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso formulata con note di udienza, ribadita all'udienza odierna da parte del difensore della società ricorrente, nonché della posizione della difesa dell'Ufficio, che ne ha preso atto e non si è opposta alla richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dalla difesa della ricorrente stessa, pertanto deve essere dichiarata la estinzione del giudizio ex art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992 con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce, il 14/01/2026