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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 249/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, EL HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 249-2025 promossa da:
(codice fiscale: ), nato in Parte_1 C.F._1
Marocco il 04/05/1988, residente a [...], rappresentata e difesa in forza di mandato telematicamente allegato al ricorso dall'Avv.
VI EL (codice fiscale: ) e con domicilio eletto C.F._2
presso lo Studio del nominato difensore in 39100 Bolzano (BZ), via Carducci,
n. 13.;
ricorrente contro
pagina 1 di 13 ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer ( e Lucia C.F._3
GH ( ) in forza di procura notarile rog. Not. C.F._4
di Fiumicino/Roma dd. 22.03.2024 n. 37875/7313 i quali Persona_1
dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento al seguente numero telefax: 0471/996887 ovvero ai seguenti indirizzi di posta
E elettronica certificata: e Email_1
t, con domicilio eletto presso gli Email_3
uffici dell'avvocatura P.zza Domenicani n° 39, 39100 Bolzano;
CP_1
convenuto
In punto: ricorso avverso il diniego della domanda NASpI rif.
9024000132515, prot. , negata con delibera CodiceFiscale_5
del Comitato Provinciale CodiceFiscale_6
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: nel merito:
a) in via principale:
pagina 2 di 13 annullare il diniego dell' ed accertare il diritto del ricorrente a percepire CP_1
l'indennità NASpI richiesta e per l'effetto condannare l' al pagamento, a CP_1
tale titolo, dell'importo di euro 2.506,77, o quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
b) In ogni caso:
Con vittoria di spese, incluso il rimborso del contributo unificato nonché delle spese per la predisposizione delle buste paga, competenze professionali ed accessori di legge.
Di parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provato il relativo diritto, con vittoria di spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28.4.2025 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio ed esponeva al Tribunale di aver cessato nel maggio 2025 il CP_1
rapporto di lavoro presso la struttura penitenziaria di Bolzano;
di aver quindi presentato il 15/05/2024 domanda di disoccupazione NASpI;
di essersi visto respingere la domanda da parte dell;
di aver presentato ricorso CP_1
amministrativo avverso il diniego in data 05/06/2024 tramite il patronato pagina 3 di 13 EPASA-ITACO; di essersi visto rigettare anche tale ricorso. Tanto premesso in fatto, il ricorrente denunciava l'illegittimità della decisione di diniego dell' , basata sul messaggio dell'Istituto n.909/2019, in contrasto con la CP_1
normativa in materia di NA. Il ricorrente precisava che il lavoro carcerario è equiparato al lavoro subordinato anche ai fini previdenziali ed assistenziali;
di non rientrare in nessuna delle categorie escluse dal beneficio ai sensi del d.lgs
22/2015 e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia. Richiamata Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 05/01/2024 n. 396 chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento di diniego dell' e di CP_1
tutti gli atti successivi, con riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione nel periodo tra la cessazione e l'inizio del nuovo incarico e quindi complessivi Euro 2.506,77.-, oltre interessi e rivalutazione e rassegnava nello specifico le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto;
in particolare l' convenuto eccepiva che parte CP_1
ricorrente aveva omesso di chiarire la ragione della cessazione del rapporto di lavoro;
che dall'estratto contributivo emergerebbe che la cessazione del rapporto di lavoro sarebbe avvenuta a causa della c.d. rotazione e precisava che il periodo di “non lavoro” tra un turno e l'altro (sospensione di un pagina 4 di 13 programmato avvicendamento) non potrebbe essere assimilato a perdita involontaria dell'occupazione / licenziamento e che pertanto non poteva essere riconosciuta alcuna indennità di disoccupazione (richiamando Cassazione
21.05.2025 n.13721). L' convenuto eccepiva altresì che non risultava CP_1
provato non solo la sussistenza di un licenziamento, ma nemmeno la cessazione del rapporto di lavoro nel maggio 2024 (risultando dall'estratto conto che il ricorrente aveva lavorato fino al 31/12/2024), nonché la partecipazione ai percorsi di riqualificazione (ex art 7 D.Lgs. 22/2015) e la dichiarazione al Centro per l'impiego della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L' , infine, senza rinunciare alle CP_1
eccezioni di cui sopra, contestava anche il quantum della pretesa, chiarendo che in base ai dati comunicati dal datore di lavoro il ricorrente avrebbe avuto diritto a soli 84 giorni di NA e ad un importo giornaliero di euro 23,55 lordi
- cioè € 1.978,20 euro lordi.
All'udienza del 15.07.2025 il procuratore di parte ricorrente ribadiva che il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento e depositava ulteriore documento (7) a supporto dell'allegazione; alla luce delle contestazioni mosse da in comparsa di costituzione produceva sub doc.8 la domanda di CP_1
iscrizione al Centro per l'impiego, contestava quanto attestato dall CP_1
nell'estratto contributivo (in merito allo svolgimento di attività lavorativa pagina 5 di 13 anche successivamente a maggio 2024) e formulava due capitoli di prova ed istanza di esibizione nei confronti dell'Amministrazione Carceraria e del
Centro per l'impiego. Il procuratore di parte eccepiva la tardività delle CP_1
istanze istruttorie formulate dal ricorrente solo in sede di udienza ex art. 420
c.p.c. e delle produzioni documentali. Il Giudice ammetteva le prove come richieste da parte ricorrente in udienza, ritenendo che le stesse trovassero la loro ragione nelle difese svolte dall' in comparsa di costituzione ed CP_1
ordinava le esibizioni ai terzi, assegnando per il deposito il termine del
10.09.2025; rinviava quindi per la prosecuzione del giudizio all'11.09.2025, riservando la decisione in ordine alla necessità di dar corso alla prova orale una volta esaminata la documentazione oggetto di ordine di esibizione.
All'udienza così fissata il procuratore di parte ricorrente, preso atto di quanto dichiarato dal Centro per l'impiego, depositava a sua confutazione risposta che il 24.05.2024 il Centro aveva dato all'email del ricorrente già in atti sub doc.8 e insisteva per l'ammissione delle prove orali. Il Giudice acquisiva ex art. 421 c.p.c. l'ulteriore documentazione, ammetteva le prove orali e fissava per la relativa assunzione l'udienza del 30.09.2025. In tale occasione venivano escussi i testimoni (coordinatrice centro mediazione Testimone_1
lavoro Bolzano) e (dirigente patronato CNA BZ). Testimone_2
Espressamente interpellato sul punto, il procuratore di parte ricorrente pagina 6 di 13 dichiarava di non contestare il quantum come indicato da in comparsa di CP_1
costituzione. All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 28.11.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 31.10.2025. Solo parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Premessa: stato di detenzione – lavoro intramurario - NA
Il lavoro penitenziario è disciplinato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354
(ordinamento penitenziario), che all'art. 20 garantisce ai detenuti la tutela assicurativa e previdenziale, compresa la copertura contro la disoccupazione
(art. 20, comma 13, ord. penit.).
Al ricorrere dei presupposti di legge (D.Lgs. 22/2015: stato di disoccupazione involontario, requisito contributivo (13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione), requisito lavorativo (30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione)) anche i lavoratori ristretti in carcere hanno diritto alla NASpI.
IU
Per quanto concerne la compatibilità “astratta” dell'istituto della NA con il lavoro carcerario, la Cassazione con la sentenza n. 396 del 2024 l'ha riconosciuta, ove il detenuto “versi in stato di disoccupazione involontaria”,
pagina 7 di 13 precisando appunto che ”La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o di influenza del datore, o alle sue prerogative imprenditoriali».
Con riferimento allo “stato di disoccupazione involontaria”, la Cassazione
(sentenza del 21 maggio 2025, n. 13721) ha avuto modo di chiarire che esso non è configurabile in ipotesi di lavoro carcerario organizzato col meccanismo della rotazione, precisando che la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario non costituisce un'ipotesi di cessazione e non integra uno stato di disoccupazione involontaria (cfr. sentenza del 21 maggio 2025, n. 13721 “Il lavoro carcerario è dunque programmato, pianificato, ponderato, ed il punto di incontro dell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro
(amministrazione penitenziaria e popolazione carceraria) è la finalità rieducativa del detenuto, in vista del suo reinserimento sociale.
L'avvicendamento, quale modalità organizzativa del lavoro dei detenuti, mira non solo ad un'equiparazione di opportunità nel pur limitato ambito di risorse disponibili offerte dall'amministrazione penitenziaria, ma anche ad un soddisfacimento di bisogni rieducativi, economici, e di sviluppo della personalità del detenuto a cui ognuno è interessato, in vista del dignitoso recupero rieducativo e di agevolazione al proprio reinserimento sociale. La rotazione, in tal modo, favorisce un equilibrato coinvolgimento dei detenuti, a parità di condizioni, come è previsto nella adozione dei criteri formativi degli pagina 8 di 13 elenchi di coloro che sono assegnati al lavoro;
la rotazione, allora, non va guardata nell'ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell'offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale. In tal senso, l'avvicendamento con rotazione dei lavoratori detenuti sottende ad un necessario coinvolgimento di risorse disponibili -umane, strutturali, produttive-, che, con le limitazioni proprie degli istituti carcerari, non può essere esaminato nella vicenda singola del lavoratore ma trova la sua causale giustificativa, sotto il profilo oggettivo e temporale, nel complesso rapporto tra amministrazione datrice e platea di fruitori (ai quali per legge è “assicurato il lavoro”, ex art. 15, co.2, L.354/75)”. In questo quadro complessivo di riferimento normativo “non rilevano”, osserva la Corte, “le cessazioni intermedie, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che ad una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione”. “Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro”
[ord. n. 5510 del 2025]).
Merito
Tanto chiarito e premesso, venendo ora all'esame della fattispecie oggetto di causa, deve darsi atto della sussistenza di tutti i requisiti previsti per legge ai fini del riconoscimento del diritto alla NA.
Ma si proceda con ordine.
pagina 9 di 13 a) Stato di disoccupazione involontaria - sussistenza di un vero e proprio atto di recesso datoriale risalente a maggio 2024.
Dalla documentazione dimessa dal ricorrente (doc. 8), così come poi ribadito dalla Amministrazione penitenziaria all'esito dell'ordine di esibizione, emerge chiaramente come il sig. è stato licenziato in data 10.05.2025 (è Pt_1
stata deliberata la “rimozione definitiva dall'attività lavorativa”) e che non si versa nella diversa ipotesi di mera sospensione del rapporto di lavoro per logiche rotative tra i vari detenuti.
b) Requisito contributivo.
Non è oggetto di contestazione specifica da parte di . CP_1
Ad ogni modo dall'estratto contributivo (doc. 06 di parte ricorrente / 04 CP_1
di ) si evince che il requisito delle 13 settimane nei 4 anni precedenti la CP_1
disoccupazione sussiste, essendo oltre 38 quelle lavorate dal ricorrente.
c) Requisito lavorativo.
Anche la ricorrenza di tale requisito non è oggetto di specifica contestazione da parte . CP_1
Ed anche in questo caso dall'estratto contributivo emergono ben oltre 5 CP_1
settimane lavorate nell'arco degli ultimi 12 mesi, pari a 30 giornate (requisito minimo).
Per quanto concerne infine le eccezioni sollevate da in ordine ad CP_1
asserita assenza di dichiarazione di immediata disponibilità e mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7 d.lgs.
22/2015), si rileva:
pagina 10 di 13 1) in ordine alla dichiarazione di immediata disponibilità, che la stessa emerge dalla stessa domanda di disoccupazione (doc. 01 di parte ricorrente).
Il ricorrente a fronte della cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il
10.05.2025, ha presentato domanda di disoccupazione il 15.05.2024 (doc.1 di parte ricorrente), quindi ampiamente entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e successivamente, tramite il patronato ha fatto richiesta di iscrizione al Centro per l'impiego il 23.05.2024 (cfr. dichiarazione che ha confermato di aver ricevuto l'email da Testimone_3
parte del patronato); peraltro il ricorrente risultava già iscritto dal 2017;
2) in ordine ai corsi di riqualificazione, la teste ha spiegato che i corsi Tes_1
non vengono proposti ai detenuti e, pertanto, non può certo imputarsi al ricorrente la mancata partecipazione agli stessi. Peraltro, la partecipazione ai corsi presuppone che l' abbia riconosciuto l'indennità (il che nel caso di CP_1
specie non è), atteso che la mancata partecipazione ai corsi comporta sanzioni che vanno dalla decurtazione dell'indennità fino alla decadenza dalla prestazione (che evidentemente deve essere stata previamente riconosciuta ed erogata…non potendosi decurtare ciò che non viene corrisposto, né decadere da un diritto che a monte non è stato riconosciuto).
La domanda di parte ricorrente in parte qua (AN) è quindi fondata e merita accoglimento.
Passando ora al profilo del quantum, si dà atto che parte ricorrente, successivamente alla costituzione di parte convenuta ha dichiarato espressamente di non contestare la somma ricalcolata dall' , pari ad euro CP_1
pagina 11 di 13 1.978,20 oltre interessi e rivalutazione nei limiti dell'art. 16 comma 6 della legge 412/91 a far data dalla presentazione della domanda.
Spese
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, seguono la regola della soccombenza e vengono quindi poste a carico totale di
. CP_1
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 249-2025 promossa con ricorso depositato il 28.4.2025 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità NASpI richiesta e per l'effetto condanna l' al pagamento, a tale titolo, dell'importo di euro 1.978,20 oltre interessi CP_1
e rivalutazione nei limiti dell'art. 16 comma 6 della legge 412/91, condanna l' a rifondere all'Erario le spese di giudizio sostenute da parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in euro 2.552,00.- per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Addì, 28.11.2025
pagina 12 di 13 Il Giudice del lavoro
EL HE
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, EL HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 249-2025 promossa da:
(codice fiscale: ), nato in Parte_1 C.F._1
Marocco il 04/05/1988, residente a [...], rappresentata e difesa in forza di mandato telematicamente allegato al ricorso dall'Avv.
VI EL (codice fiscale: ) e con domicilio eletto C.F._2
presso lo Studio del nominato difensore in 39100 Bolzano (BZ), via Carducci,
n. 13.;
ricorrente contro
pagina 1 di 13 ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Raimund Bauer ( e Lucia C.F._3
GH ( ) in forza di procura notarile rog. Not. C.F._4
di Fiumicino/Roma dd. 22.03.2024 n. 37875/7313 i quali Persona_1
dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni del presente procedimento al seguente numero telefax: 0471/996887 ovvero ai seguenti indirizzi di posta
E elettronica certificata: e Email_1
t, con domicilio eletto presso gli Email_3
uffici dell'avvocatura P.zza Domenicani n° 39, 39100 Bolzano;
CP_1
convenuto
In punto: ricorso avverso il diniego della domanda NASpI rif.
9024000132515, prot. , negata con delibera CodiceFiscale_5
del Comitato Provinciale CodiceFiscale_6
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: nel merito:
a) in via principale:
pagina 2 di 13 annullare il diniego dell' ed accertare il diritto del ricorrente a percepire CP_1
l'indennità NASpI richiesta e per l'effetto condannare l' al pagamento, a CP_1
tale titolo, dell'importo di euro 2.506,77, o quello maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
b) In ogni caso:
Con vittoria di spese, incluso il rimborso del contributo unificato nonché delle spese per la predisposizione delle buste paga, competenze professionali ed accessori di legge.
Di parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e non provato il relativo diritto, con vittoria di spese di lite.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28.4.2025 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio ed esponeva al Tribunale di aver cessato nel maggio 2025 il CP_1
rapporto di lavoro presso la struttura penitenziaria di Bolzano;
di aver quindi presentato il 15/05/2024 domanda di disoccupazione NASpI;
di essersi visto respingere la domanda da parte dell;
di aver presentato ricorso CP_1
amministrativo avverso il diniego in data 05/06/2024 tramite il patronato pagina 3 di 13 EPASA-ITACO; di essersi visto rigettare anche tale ricorso. Tanto premesso in fatto, il ricorrente denunciava l'illegittimità della decisione di diniego dell' , basata sul messaggio dell'Istituto n.909/2019, in contrasto con la CP_1
normativa in materia di NA. Il ricorrente precisava che il lavoro carcerario è equiparato al lavoro subordinato anche ai fini previdenziali ed assistenziali;
di non rientrare in nessuna delle categorie escluse dal beneficio ai sensi del d.lgs
22/2015 e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia. Richiamata Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 05/01/2024 n. 396 chiedeva quindi l'annullamento del provvedimento di diniego dell' e di CP_1
tutti gli atti successivi, con riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione nel periodo tra la cessazione e l'inizio del nuovo incarico e quindi complessivi Euro 2.506,77.-, oltre interessi e rivalutazione e rassegnava nello specifico le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' contestando tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto;
in particolare l' convenuto eccepiva che parte CP_1
ricorrente aveva omesso di chiarire la ragione della cessazione del rapporto di lavoro;
che dall'estratto contributivo emergerebbe che la cessazione del rapporto di lavoro sarebbe avvenuta a causa della c.d. rotazione e precisava che il periodo di “non lavoro” tra un turno e l'altro (sospensione di un pagina 4 di 13 programmato avvicendamento) non potrebbe essere assimilato a perdita involontaria dell'occupazione / licenziamento e che pertanto non poteva essere riconosciuta alcuna indennità di disoccupazione (richiamando Cassazione
21.05.2025 n.13721). L' convenuto eccepiva altresì che non risultava CP_1
provato non solo la sussistenza di un licenziamento, ma nemmeno la cessazione del rapporto di lavoro nel maggio 2024 (risultando dall'estratto conto che il ricorrente aveva lavorato fino al 31/12/2024), nonché la partecipazione ai percorsi di riqualificazione (ex art 7 D.Lgs. 22/2015) e la dichiarazione al Centro per l'impiego della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L' , infine, senza rinunciare alle CP_1
eccezioni di cui sopra, contestava anche il quantum della pretesa, chiarendo che in base ai dati comunicati dal datore di lavoro il ricorrente avrebbe avuto diritto a soli 84 giorni di NA e ad un importo giornaliero di euro 23,55 lordi
- cioè € 1.978,20 euro lordi.
All'udienza del 15.07.2025 il procuratore di parte ricorrente ribadiva che il rapporto di lavoro era cessato per licenziamento e depositava ulteriore documento (7) a supporto dell'allegazione; alla luce delle contestazioni mosse da in comparsa di costituzione produceva sub doc.8 la domanda di CP_1
iscrizione al Centro per l'impiego, contestava quanto attestato dall CP_1
nell'estratto contributivo (in merito allo svolgimento di attività lavorativa pagina 5 di 13 anche successivamente a maggio 2024) e formulava due capitoli di prova ed istanza di esibizione nei confronti dell'Amministrazione Carceraria e del
Centro per l'impiego. Il procuratore di parte eccepiva la tardività delle CP_1
istanze istruttorie formulate dal ricorrente solo in sede di udienza ex art. 420
c.p.c. e delle produzioni documentali. Il Giudice ammetteva le prove come richieste da parte ricorrente in udienza, ritenendo che le stesse trovassero la loro ragione nelle difese svolte dall' in comparsa di costituzione ed CP_1
ordinava le esibizioni ai terzi, assegnando per il deposito il termine del
10.09.2025; rinviava quindi per la prosecuzione del giudizio all'11.09.2025, riservando la decisione in ordine alla necessità di dar corso alla prova orale una volta esaminata la documentazione oggetto di ordine di esibizione.
All'udienza così fissata il procuratore di parte ricorrente, preso atto di quanto dichiarato dal Centro per l'impiego, depositava a sua confutazione risposta che il 24.05.2024 il Centro aveva dato all'email del ricorrente già in atti sub doc.8 e insisteva per l'ammissione delle prove orali. Il Giudice acquisiva ex art. 421 c.p.c. l'ulteriore documentazione, ammetteva le prove orali e fissava per la relativa assunzione l'udienza del 30.09.2025. In tale occasione venivano escussi i testimoni (coordinatrice centro mediazione Testimone_1
lavoro Bolzano) e (dirigente patronato CNA BZ). Testimone_2
Espressamente interpellato sul punto, il procuratore di parte ricorrente pagina 6 di 13 dichiarava di non contestare il quantum come indicato da in comparsa di CP_1
costituzione. All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 28.11.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 31.10.2025. Solo parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Premessa: stato di detenzione – lavoro intramurario - NA
Il lavoro penitenziario è disciplinato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354
(ordinamento penitenziario), che all'art. 20 garantisce ai detenuti la tutela assicurativa e previdenziale, compresa la copertura contro la disoccupazione
(art. 20, comma 13, ord. penit.).
Al ricorrere dei presupposti di legge (D.Lgs. 22/2015: stato di disoccupazione involontario, requisito contributivo (13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione), requisito lavorativo (30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione)) anche i lavoratori ristretti in carcere hanno diritto alla NASpI.
IU
Per quanto concerne la compatibilità “astratta” dell'istituto della NA con il lavoro carcerario, la Cassazione con la sentenza n. 396 del 2024 l'ha riconosciuta, ove il detenuto “versi in stato di disoccupazione involontaria”,
pagina 7 di 13 precisando appunto che ”La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o di influenza del datore, o alle sue prerogative imprenditoriali».
Con riferimento allo “stato di disoccupazione involontaria”, la Cassazione
(sentenza del 21 maggio 2025, n. 13721) ha avuto modo di chiarire che esso non è configurabile in ipotesi di lavoro carcerario organizzato col meccanismo della rotazione, precisando che la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all'interno del sistema carcerario non costituisce un'ipotesi di cessazione e non integra uno stato di disoccupazione involontaria (cfr. sentenza del 21 maggio 2025, n. 13721 “Il lavoro carcerario è dunque programmato, pianificato, ponderato, ed il punto di incontro dell'interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro
(amministrazione penitenziaria e popolazione carceraria) è la finalità rieducativa del detenuto, in vista del suo reinserimento sociale.
L'avvicendamento, quale modalità organizzativa del lavoro dei detenuti, mira non solo ad un'equiparazione di opportunità nel pur limitato ambito di risorse disponibili offerte dall'amministrazione penitenziaria, ma anche ad un soddisfacimento di bisogni rieducativi, economici, e di sviluppo della personalità del detenuto a cui ognuno è interessato, in vista del dignitoso recupero rieducativo e di agevolazione al proprio reinserimento sociale. La rotazione, in tal modo, favorisce un equilibrato coinvolgimento dei detenuti, a parità di condizioni, come è previsto nella adozione dei criteri formativi degli pagina 8 di 13 elenchi di coloro che sono assegnati al lavoro;
la rotazione, allora, non va guardata nell'ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell'offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale. In tal senso, l'avvicendamento con rotazione dei lavoratori detenuti sottende ad un necessario coinvolgimento di risorse disponibili -umane, strutturali, produttive-, che, con le limitazioni proprie degli istituti carcerari, non può essere esaminato nella vicenda singola del lavoratore ma trova la sua causale giustificativa, sotto il profilo oggettivo e temporale, nel complesso rapporto tra amministrazione datrice e platea di fruitori (ai quali per legge è “assicurato il lavoro”, ex art. 15, co.2, L.354/75)”. In questo quadro complessivo di riferimento normativo “non rilevano”, osserva la Corte, “le cessazioni intermedie, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che ad una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione”. “Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro”
[ord. n. 5510 del 2025]).
Merito
Tanto chiarito e premesso, venendo ora all'esame della fattispecie oggetto di causa, deve darsi atto della sussistenza di tutti i requisiti previsti per legge ai fini del riconoscimento del diritto alla NA.
Ma si proceda con ordine.
pagina 9 di 13 a) Stato di disoccupazione involontaria - sussistenza di un vero e proprio atto di recesso datoriale risalente a maggio 2024.
Dalla documentazione dimessa dal ricorrente (doc. 8), così come poi ribadito dalla Amministrazione penitenziaria all'esito dell'ordine di esibizione, emerge chiaramente come il sig. è stato licenziato in data 10.05.2025 (è Pt_1
stata deliberata la “rimozione definitiva dall'attività lavorativa”) e che non si versa nella diversa ipotesi di mera sospensione del rapporto di lavoro per logiche rotative tra i vari detenuti.
b) Requisito contributivo.
Non è oggetto di contestazione specifica da parte di . CP_1
Ad ogni modo dall'estratto contributivo (doc. 06 di parte ricorrente / 04 CP_1
di ) si evince che il requisito delle 13 settimane nei 4 anni precedenti la CP_1
disoccupazione sussiste, essendo oltre 38 quelle lavorate dal ricorrente.
c) Requisito lavorativo.
Anche la ricorrenza di tale requisito non è oggetto di specifica contestazione da parte . CP_1
Ed anche in questo caso dall'estratto contributivo emergono ben oltre 5 CP_1
settimane lavorate nell'arco degli ultimi 12 mesi, pari a 30 giornate (requisito minimo).
Per quanto concerne infine le eccezioni sollevate da in ordine ad CP_1
asserita assenza di dichiarazione di immediata disponibilità e mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7 d.lgs.
22/2015), si rileva:
pagina 10 di 13 1) in ordine alla dichiarazione di immediata disponibilità, che la stessa emerge dalla stessa domanda di disoccupazione (doc. 01 di parte ricorrente).
Il ricorrente a fronte della cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il
10.05.2025, ha presentato domanda di disoccupazione il 15.05.2024 (doc.1 di parte ricorrente), quindi ampiamente entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e successivamente, tramite il patronato ha fatto richiesta di iscrizione al Centro per l'impiego il 23.05.2024 (cfr. dichiarazione che ha confermato di aver ricevuto l'email da Testimone_3
parte del patronato); peraltro il ricorrente risultava già iscritto dal 2017;
2) in ordine ai corsi di riqualificazione, la teste ha spiegato che i corsi Tes_1
non vengono proposti ai detenuti e, pertanto, non può certo imputarsi al ricorrente la mancata partecipazione agli stessi. Peraltro, la partecipazione ai corsi presuppone che l' abbia riconosciuto l'indennità (il che nel caso di CP_1
specie non è), atteso che la mancata partecipazione ai corsi comporta sanzioni che vanno dalla decurtazione dell'indennità fino alla decadenza dalla prestazione (che evidentemente deve essere stata previamente riconosciuta ed erogata…non potendosi decurtare ciò che non viene corrisposto, né decadere da un diritto che a monte non è stato riconosciuto).
La domanda di parte ricorrente in parte qua (AN) è quindi fondata e merita accoglimento.
Passando ora al profilo del quantum, si dà atto che parte ricorrente, successivamente alla costituzione di parte convenuta ha dichiarato espressamente di non contestare la somma ricalcolata dall' , pari ad euro CP_1
pagina 11 di 13 1.978,20 oltre interessi e rivalutazione nei limiti dell'art. 16 comma 6 della legge 412/91 a far data dalla presentazione della domanda.
Spese
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, seguono la regola della soccombenza e vengono quindi poste a carico totale di
. CP_1
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 249-2025 promossa con ricorso depositato il 28.4.2025 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità NASpI richiesta e per l'effetto condanna l' al pagamento, a tale titolo, dell'importo di euro 1.978,20 oltre interessi CP_1
e rivalutazione nei limiti dell'art. 16 comma 6 della legge 412/91, condanna l' a rifondere all'Erario le spese di giudizio sostenute da parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in euro 2.552,00.- per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Addì, 28.11.2025
pagina 12 di 13 Il Giudice del lavoro
EL HE
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