Decreto cautelare 5 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 11 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 29 marzo 2023
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/09/2025, n. 16830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16830 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16830/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09032/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9032 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA Cau, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Marco Delunas e Fabrizio Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 pubblicata in pari data dal Ministero dell'Istruzione sul proprio sito istituzionale recante: “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4,commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, in ogni parte contrastante con gli interessi della ricorrente e, in particolare, laddove non prevede espressamente la possibilità di inclusione nelle GPS per i soggetti di età superiore ai 67 anni di età che abbiano chiesto il trattenimento in servizio;
- di ogni altro atto, allegato e non, e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 dicembre 2022 :
- del decreto di esclusione dalle GPS AA24 e AB24 e di annullamento del precedente decreto di valutazione titoli prot. 0010543 del 1° dicembre 2022, comunicato in data 2 dicembre 2022, via mail ed emanato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore di Secondo Grado – Liceo Scientifico “G. Bruno” di Muravera (Ca);
- di ogni altro atto, allegato e non, e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che con nota depositata in data 26 luglio 2025 parte ricorrente ha comunicato il venir meno del suo « interesse alla decisione nel merito del ricorso [e ha chiesto] la definizione del giudizio in tal senso con compensazione delle spese di lite »;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che – tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (apprezzabili al fine della compensazione delle spese anche ai sensi dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a., applicabile anche ai casi di rinuncia irrituale) – sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO