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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/06/2025, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8246/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. Marco Dibitonto
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente chiede:
“1) accerti e dichiari che la Retribuzione Professionale Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposta, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo riportato nella premessa, in cui ha svolto l'attività di docente a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto,
2) condanni il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti – istituita
1 dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per il periodo riportato nella premessa, avendo interrotto la prescrizione in data 06.07.2023”.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, contesta nel merito la domanda della ricorrente e insiste per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e la domanda va accolta per i motivi che seguono.
L'art. 7 del del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive"
e aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999".
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
2 Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(sul punto Cass. 17773/17).
Pertanto, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018, ha emesso il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Orbene, tali considerazioni sono pienamente condivisibili e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa
3 C-466/17 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia, invero, ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea.
In assenza di elementi che dimostrino che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, non ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente, deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta a escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare adesione.
Infine, si rileva che la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento ed il suddetto principio di diritto è stato ribadito con
4 l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020 che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
l'interpretazione in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla
"retribuzione professionale docenti, secondo cui la stessa non consente di escludere, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente CP_1 temporaneo.
La Suprema Corte in detta pronuncia, infatti, ha testualmente affermato che "il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".
Sulla base di tale indirizzo interpretativo la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) in relazione al servizio (supplenze brevi) svolto.
Alla luce di quanto innanzi, pertanto, consegue il riconoscimento del
5 diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.) per gli incarichi di supplenza prestati, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore di delle Parte_1 relative differenze retributive.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) in relazione al servizio (supplenze brevi) svolto per l'anno scolastico 2020/21, con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive;
- condanna la parte resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi € 900,00, oltre rimborso spese forfettarie
15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 12 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
6
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8246/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da avv. Marco Dibitonto
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1 rappr. e dif. ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina Lotito
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente chiede:
“1) accerti e dichiari che la Retribuzione Professionale Docenti - istituita dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001, alla luce del principio di non discriminazione, clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – deve essere corrisposta, nel trattamento economico, alla parte ricorrente per il periodo riportato nella premessa, in cui ha svolto l'attività di docente a tempo determinato in modo temporaneo per supplenze brevi e saltuarie, e per l'effetto,
2) condanni il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti – istituita
1 dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001 e secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto applicabili ratione temporis - per il periodo riportato nella premessa, avendo interrotto la prescrizione in data 06.07.2023”.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, contesta nel merito la domanda della ricorrente e insiste per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e la domanda va accolta per i motivi che seguono.
L'art. 7 del del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive"
e aggiungendo al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999".
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
2 Pertanto, dal complesso delle disposizioni richiamate emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(sul punto Cass. 17773/17).
Pertanto, non vi è dubbio che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4 allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
In altre parole, le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018, ha emesso il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del ccnl 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle modalità stabilite dall'art. 25 del ccnl del 31.08.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
Orbene, tali considerazioni sono pienamente condivisibili e non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa
3 C-466/17 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia, invero, ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46).
Tuttavia, nel caso in esame - come ben chiarito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza sopra riportata - il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea.
In assenza di elementi che dimostrino che il supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, non ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente, deve osservarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta a escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare adesione.
Infine, si rileva che la Suprema Corte ha confermato il sopra riportato orientamento ed il suddetto principio di diritto è stato ribadito con
4 l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020 che ha ritenuto conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
l'interpretazione in ordine alla disciplina contrattuale relativa alla
"retribuzione professionale docenti, secondo cui la stessa non consente di escludere, come, viceversa, emergerebbe dalle circolari a riguardo emesse dal , dal novero degli aventi diritto il personale supplente CP_1 temporaneo.
La Suprema Corte in detta pronuncia, infatti, ha testualmente affermato che "il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".
Sulla base di tale indirizzo interpretativo la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) in relazione al servizio (supplenze brevi) svolto.
Alla luce di quanto innanzi, pertanto, consegue il riconoscimento del
5 diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.) per gli incarichi di supplenza prestati, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore di delle Parte_1 relative differenze retributive.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.) in relazione al servizio (supplenze brevi) svolto per l'anno scolastico 2020/21, con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive;
- condanna la parte resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi € 900,00, oltre rimborso spese forfettarie
15%, iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 12 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
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