Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg356 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 356 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. AUCELLI BARBARA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Gabriele Jannelli n.45/E,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. AUCELLI BARBARA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Gabriele Jannelli n.45/E,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/01/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Napoli l'11/03/2010 e che dalla loro unione nasceva il minore Per_1
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata in Napoli, alla via Marco Rocco di Torrepadula n.235/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. (già conduttore dell'immobile).
3. La sig.ra Parte_2
stabilirà la sua residenza, ove già vive, presso la casa dei genitori, Parte_1
in Napoli, alla via Matteo Renato Imbriani n.179, con il figlio , Per_1
(coabitando anche con il figlio .
4. Il figlio é affidato ad Persona_2 Per_1
entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso fino a quando avrà terminato gli studi e sarà diventato economicamente autosufficiente e vivrà con la madre presso l'abitazione indicata. 5) I coniugi al fine di garantire una serena organizzazione di vita al figlio, convengono che il padre avrà con sé il figlio secondo il calendario che segue: 5.1) a fine settimana alternati, il sabato dalle Per_3
ore 9.00 e/o dall'uscita di scuola sino alle ore 15.00 della seguente domenica ovvero ore 18. 00 nel periodo estivo, con pernotto presso l'abitazione paterna;
5.2) ad anni alterni, le festività natalizie saranno così suddivise: il 24.12 o il 25.12; il 31.12 o il
01.01; 5.3) ad anni alterni le festività pasquali, precisamente la domenica di Pasqua
(dalle ore 10.00 alle ore 19.00) o il Lunedì in Albis (medesimo orario); 5.4) durante il periodo estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di Per_3
vacanze non inferiore a giorni 15 di regola continuativo, secondo le esigenze lavorative
2 eventuali di entrambi i genitori, tra i mesi di luglio e agosto, da concordarsi, in ogni caso entro il 30 maggio di ciascun anno. 6) Il Sig. eserciterà il diritto di Parte_2
visita verso il minore con le seguenti modalità: martedì e giovedì dalle ore Per_3
16.00 alle ore 21.00, avendo cura di andare a prendere il figlio presso la casa della madre alle ore 16.00 e di riaccompagnarlo alle ore 21.00 dopo cena (nel periodo invernale) - e alle ore 22.00 dopo cena (nel periodo estivo), compatibilmente con gli impegni di istruzione, scolastici, sportivi e ricreativi del figlio e dei suoi orari lavorativi e turni.
7) Tutte le festività relative al minore (compleanno, onomastico et similia) i Per_3
genitori si impegnano a festeggiarle insieme, one assicurare la serenità del figlio, così come il minore trascorrerà la festa del papà, compleanno e onomastico del sig. con il padre, e la festa della mamma, compleanno e onomastico della sig.ra Parte_2
con la madre;
le restanti ed ulteriori occasioni festive saranno concordate Pt_1
dai coniugi nel precipuo interesse del figlio di volta in volta si presenteranno. 8)
Entrambi i coniugi dovranno comunicare all'altro l'indirizzo del luogo ove si recheranno in vacanza con il minore, l'itinerario di viaggio e ciò anche per i fine settimana, ove non fossero trascorsi presso l'abituale domicilio o residenza.
9) I sigg.ri e prestano reciproco consenso al fine del rilascio o il Pt_1 Parte_2
rinnovo di carta di identità valida per l'espatrio.
10) Al mantenimento del figlio provvederà il padre versando un contributo economico mensile di € 250,00 (euro duecentocinqunata/00) mediante bonifico sulla postepay della madre Iban [...] ovvero in contanti dietro ricevuta rilasciata dalla sig.ra da versare il quattro di ogni mese l'importo Pt_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat al 100%.
11) Il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_2
ovvero spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale (visite mediche, esami strumentali e clinici, acquisto di medicinali, acquisto apparecchi odontoiatrici, busti e qualsiasi altro ausilio necessario); corsi sportivi eventualmente consigliati dai medici per correggere difetti fisici;
acquisto di libri di testo scolastici ed eventuali lezioni di sostegno per carenze scolastiche (doposcuola).
3 12) I coniugi sono al momento entrambi disoccupati, come in narrativa del ricorso, e l'assegno unico viene percepito al 100% dalla sig.ra comprensivo Parte_1
dell'assegno di inclusione ed il sig. rinuncia al suo 50 % Parte_2
dell'assegno unico.
13) Entrambi i coniugi, in ragione delle rispettive difficoltà economiche, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.6, parte Parte_3
I, s., sez. E, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
4 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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