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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7682 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2171/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2171/2025 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 20 novembre 2025 e vertente tra (C.F. E P. IVA ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan (C.F. ), C.F._1
LI IN (C.F. ) e RC LF (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, C.F._3 sito in Piazza Farnese 105 – 00186 Roma, come da procura in atti (comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi PEC Email_1
Email_2 Email_3
Appellante e (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. AM RR (C.F. ed elettivamente C.F._5 domiciliato in presso lo studio del difensore, sito in Roma in via Sabotino n. 12, come da procura in atti (comunicazioni di cancelleria all'indirizzo P.E.C.
) Email_4
Appellato CONCLUSIONI: per parte appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Roma, in riforma della sentenza impugnata, n. 458 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione 12 Civile, Dott.ssa Vallo, pubblicata in data 18 novembre 2024 a definizione del giudizio civile R.G. 14408/2023 e non notificata, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi di gravame esposti, respingere tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando in ogni caso la inoperatività e la non indennizzabilità del sinistro con riferimento alla polizza n. 10003431918 nel caso di specie, per le ragioni esposte in atti, in forza di quanto stabilito dalle condizioni contrattuali e dalla legge, con contestuale restituzione di tutto quanto versato da Parte_1 pari ad euro 18.712,87 in relazione ai capi condannatori palesemente errati.
2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del primo motivo di gravame, riformare comunque parzialmente la sentenza di primo grado, in accoglimento del secondo motivo di gravame, disponendo quantomeno la compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari, del primo grado di giudizio, per le ragioni esposte in narrativa con contestuale restituzione di quanto versato da a Parte_1 titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
3) IN OGNI CASO: con il favore delle spese, competenze ed onorari, del presente grado di giudizio. per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza:
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero per omessa indicazione dei capi della decisione impugnati e delle norme violate, nonché per la carenza di specificità del gravame rispetto alla sentenza, ovvero per assoluta genericità del gravame;
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del regime delle preclusioni nel giudizio di primo grado e del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.;
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per effetto della decadenza dalle eccezioni in senso stretto ex art. 166 e 167 c.p.c. (testo vigente ante riforma Cartabia), vista la costituzione tardiva dell'appellante nel giudizio di primo grado;
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza d'interesse: acquiescenza alle risultanze istruttorie (omessa critica alla CTU;
validazione della prova testimoniale) e conseguente incompatibilità con l'esercizio dell'impugnazione;
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assoluta carenza documentale a suffragio delle denunce promosse;
- Nel merito, respingere l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. pag. 2/18 - Si chiede, altresì, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, considerata la temerarietà delle allegazioni difensive e la manifesta inammissibilità dell'appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distarsi in favore del procuratore antistatario”.
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 458/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 18.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Trattasi di appello proposto dalla società in persona Parte_1 del Rappresentante Generale pro tempore Dott. avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Roma n. 458/2024, emessa in data 18 novembre 2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta da avente ad oggetto Controparte_1
l'accertamento della responsabilità contrattuale della predetta società per inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di polizza rischio infortuni n. 10001464438, con conseguente condanna al pagamento, in favore di CP_1
della somma di complessivi € 10.517,78 – oltre al lucro cessante e agli
[...] interessi legali – dovuta a titolo di indennizzo per le lesioni subite nel sinistro stradale avvenuto in data 17 febbraio 2022.
Appare necessario ripercorrere ed esaminare, in modo più analitico, la vicenda che ha dato origine al processo de quo tra e Parte_1 Controparte_1 vicenda che, sulla scorta di quanto riportato nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, può essere riassunta nei termini di seguito esposti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio quale assicurato della polizza contro il rischio Parte_1 infortuni n. 10001464438, denominata “Vivere Protetti”, stipulata da Parte_3 il 23 luglio 2020, lamentando l'inadempimento della convenuta agli
[...] obblighi contrattualmente assunti, e chiedendone la condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di indennizzo, secondo le condizioni di contratto, per le lesioni subite in conseguenza del suddetto sinistro stradale.
A fondamento della propria domanda, l'attore assumeva in particolare “che: verso le ore 15,00 del 17 febbraio 2022, alla guida del ciclomotore mod. Aprilia Scarabeo 50 tg. X8T3T9, mentre percorreva viale Cortina d'Ampezzo, giunto all'altezza del civico n. 152, dove si trova la propria abitazione, frenava, perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra, riportando un trauma al ginocchio, tale da dover ricorrere alle cure dell'ortopedico”. pag. 3/18 Sempre secondo la prospettazione di parte attrice ( , qui Controparte_1 parte appellata, condivisa dal Giudice di primo grado, l'evento sinistro si sarebbe verificato, pertanto, in modo del tutto accidentale, senza il coinvolgimento di altri veicoli e/o persone;
a seguito di tale caduta, pur non essendosi Controparte_1 immediatamente recato presso una struttura di pronto soccorso per i necessari e tempestivi accertamenti, avrebbe, nondimeno, riportato un trauma contusivo/distorsivo del ginocchio destro tale da indurlo a rivolgersi ad un medico specialista ortopedico, che, in data 18 febbraio 2022, dopo aver riscontrato la sussistenza di un “trauma della strada alla guida di scooter con caduta accidentale in data 17/02/2022… Clinicamente ginocchio dx tumefatto…”, ha eseguito artrocentesi, confezionato un bendaggio al e prescritto accertamenti strumentali Parte_4
(RMN), cure e riposo per gg. 15 (cfr. documentazione in atti).
Nel corso del giudizio di primo grado, ha prodotto la Controparte_1 successiva documentazione medica comprovante gli esiti dell'accertamento RMN al ginocchio destro e dei successivi accertamenti strumentali, da cui emergevano
“postumi a carattere permanente, quantificati dal dott. nella misura Parte_5 dell'8% (otto per cento) tabelle , oltre ad una incapacità temporanea totale pari a gg. CP_2
20 e parziale al 50% di gg. 20, come da perizia medico legale in atti (doc.4)”; le spese mediche sostenute da secondo quanto affermato dalla parte Controparte_1 attrice del giudizio di primo grado, ammontavano ad € 469,00.
Con lettera inviata via pec del 02.03.2022 (doc.6), Controparte_1 presentava denuncia di infortunio all'assicuratore al fine di Parte_1 ottenere il relativo indennizzo in virtù del contratto di polizza rischio infortuni
“Vivere Protetti” n. 10001464438, stipulata, in data 23.07.2021, da Parte_3
ma che prevede tuttavia, quale assicurato, odierno
[...] Controparte_1 appellato.
Trattasi di un contratto assicurativo che prevede un massimale per invalidità permanente pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), corrispondenti ad € 2.500,00 per ciascun punto di invalidità, con esclusione di franchigie, oltre il rimborso delle spese mediche entro il limite di € 10.000,00. La polizza, in particolare, è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione mod. 101.1 ed. maggio 2020 (cfr. documentazione allegata in atti).
In virtù di tale contratto assicurativo, denunciava pertanto Controparte_1
a il predetto infortunio, invitandola poi, con una successiva Parte_1 comunicazione del 15.07.2022, a procedere alla nomina di un proprio consulente medico;
il 24.10.2022, la società assicuratrice indicava il dott. per Persona_1
l'accertamento medico-legale e la valutazione dei postumi subìti, in conseguenza del pag. 4/18 sinistro, da il quale pertanto in data 3 novembre 2022, si Controparte_1 sottoponeva a visita medico-legale presso lo studio del predetto consulente medico.
È bene evidenziare sin d'ora che il medico legale nominato da Parte_1
già in occasione del primo incarico affidatogli relativo all'infortunio
[...] asseritamente subìto il giorno 17.02.2022 da pur riscontrando le Controparte_1 lesioni lamentate, evidenziava non poche perplessità in merito alla loro eziologia, rilevando come risultasse “alquanto strano come non vi sia stata alcuna visita di PS ed il primo accertamento è del 18.02.2022 da specialista ortopedico, il quale confezionò Parte_ bendaggio in indicando la . Parte_4
In ogni caso, all'esito della descritta fase stragiudiziale e istruttoria, CP_1 inviava a mezzo pec, in data 15.12.2022, formale richiesta di liquidazione
[...] dell'indennizzo spettante a termini di polizza.
Sempre ai fini che rilevano in questa sede, occorre altresì precisare che
[...]
avendo ritenuto che la denuncia presentata dall'assicurato fosse del Parte_1 tutto incompleta, il 31 agosto 2022 provvedeva a comunicare a la Controparte_1 mancanza della seguente documentazione: i) certificato di pronto soccorso;
ii) immagini radiografiche;
iii) certificazione attestante l'esecuzione della fisioterapia prescritta;
iv) certificato di avvenuta guarigione.
Trattasi di documentazione che, nonostante le ripetute richieste, non risulta essere mai effettivamente pervenuta presso la compagnia assicuratrice.
Evidenzia parte appellante nell'atto di appello, infatti, Parte_1 che, anche in ragione delle significative carenze documentali, “dopo aver aperto il sinistro in data 11 marzo 2022 riceveva dal team incaricato una segnalazione riguardo all'insieme di pratiche riconducibili alla famiglia (avendo ricevuto una moltitudine CP_1 di richieste indennitarie) e, valutatane la fondatezza, provvedeva all'avocazione in ambito antifrode della posizione”.
Così, vedendo disattesa la propria richiesta di indennizzo da parte della società assicuratrice, promuoveva, in data 02.01.2023, istanza di Controparte_1 mediazione, la quale tuttavia si concludeva con esito negativo per l'assenza della parte intimata, come da verbale in atti.
A fronte del perdurante inadempimento da parte della società assicuratrice, presentava dapprima reclamo (rivelatosi poi infruttuoso) Controparte_1 all'IVASS e, successivamente, atto di citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo: i) l'accertamento della validità e della operatività della garanzia assicurativa relativa alla polizza infortuni di cui in premessa;
ii) la verificazione dell'evento dannoso e della sussistenza del nesso causale tra infortunio e lesioni pag. 5/18 subite;
iii) l'accertamento del conseguente diritto all'indennizzo assicurativo, nei termini di polizza, di iv) l'accertamento dell'inadempimento Controparte_1 contrattuale, da parte della società dell'obbligazione di Parte_1 indennizzo nei confronti dell'assicurato in virtù della polizza Controparte_1 infortuni Poste Vivere Protetti n. 10001464438; v) la conseguente condanna della predetta società al pagamento dell'indennizzo dovuto in favore di in CP_1 conseguenza dell'infortunio subito, pari ad € 20.469,00 (corrispondente ad 8 punti di invalidità permanente, oltre € 469,00 per pese mediche) ovvero al pagamento dell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria ed in base alle condizioni di polizza;
vi) in ogni caso, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della compagnia assicuratrice, con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., pari all'indennizzo dovuto a termini di polizza, oltre al danno emergente e lucro cessante da liquidarsi in via equitativa;
vii) il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e danno da ritardato pagamento;
viii) la valutazione della mancata adesione dell'assicuratore convenuta all'invito alla procedura obbligatoria di mediazione, come prevista dal D. Lgs. 28/2010, quale motivo di responsabilità aggravata, ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.; ix) con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la resistente contestando ogni Parte_1 avversa pretesa, in quanto priva di fondamento, e chiedendo il rigetto tutte le domande formulate nei propri confronti, previo accertamento dell'inoperatività (e conseguente non indennizzabilità del sinistro) della polizza n. 10003431918. In via subordinata, chiedeva che, in caso di riconosciuta operatività, Parte_1 nel caso di specie, della predetta polizza, venisse comunque riconosiuta una limitazione della esposizione di nell'ambito dei termini Parte_1 contrattualmente previsti, ivi compreso il massimale.
§2- Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17604 del 19 novembre 2024, ha accolto la domanda di statuendo come segue: “Il Tribunale, Controparte_1 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma di complessivi € Controparte_1
10.517,78, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere all'avv. AM RR, dichiaratosi antistatario, le spese giudizio che liquida
pag. 6/18 in complessivi € 5.077,00 per compensi e € 270,00 per esborsi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge. Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico della convenuta, che dovrà a rifondere a parte attrice le somme da questa corrisposte al CTU a titolo di anticipazione”.
Il Giudice di prime cure ha posto, a fondamento della propria decisione, essenzialmente, le dichiarazioni rese dal teste per ritenere Testimone_1 provata la dinamica dell'evento sinistroso, nonché le risultanze della disposta CTU medico legale, a cui erano stati demandati – al fine di accertare la sussistenza dei pregiudizi lamentati ed il loro collegamento eziologico al predetto incidente – i seguenti quesiti: “1) Se le lesioni riportate dal periziando abbiano causato postumi permanenti, quantificandoli, in caso affermativo, in termini percentuali, secondo le tabelle di polizza;
2) se le spese mediche asseritamente sopportate in conseguenza dell'infortunio fossero rimborsabili a termini di polizza, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una”.
In particolare, il Tribunale, dopo aver chiarito, in via preliminare, che risultavano “incontestate fra le parti l'efficacia e validità della polizza sottoscritta”, ha rilevato: i) che aveva debitamente dimostrato, nel corso del Controparte_1 giudizio, “la propria legittimazione ad agire in giudizio, quale assicurato della polizza richiamata, nonché di essere rimasto coinvolto in data 17 febbraio 2021, alle ore 15,00 circa, in un sinistro stradale, mentre era alla guida del proprio scooter”; ii) che, sulla base delle risultanze probatorie acquisite in atti, e segnatamente alla luce della deposizione di doveva ritenersi ampiamente Testimone_1 provata la dinamica dell'evento sinistroso, avendo il teste espressamente dichiarato che “Il 17 febbraio 2022, alle ore 15,00 circa, mi trovavo davanti al portone del civico n. 152 di via Cortina d'Ampezzo, poiché dovevo recarmi dalla madre del per un CP_1 sopralluogo in vista di un lavoro di ristrutturazione;
mentre aspettavo che mi rispondesse al citofono ho visto arrivare alla guida del suo ciclomotore quest'ultimo, Controparte_1 frenando, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra proprio davanti a me;
[…] E' caduto autonomamente, cioè mentre girava il manubrio e arrestava la marcia, il ciclomotore è sfuggito al suo controllo e il ragazzo è scivolato a terra insieme al veicolo. L'ho aiutato a rialzarsi da terra, mi sembrava molto spaventato e, quando l'ho accompagnato verso l'ingresso del palazzo zoppicava, ho poi rialzato e messo sul cavalletto il suo motorino”. iii) che le dichiarazioni rese dal predetto teste risultavano pienamente attendibili, in quanto provenienti da un soggetto che aveva espressamente dichiarato di aver assistito all'incidente e che risultava, pertanto, “edotto per scienza diretta del sinistro oggetto di causa”, non solo in quanto diretto testimone del fatto, ma pag. 7/18 anche perché la sua deposizione non veniva “contraddetta da alcun oggettivo elemento di prova di segno contrario”; iv) che il pregiudizio lamentato da per come Controparte_1 concretamente accertato all'esito dell'istruttoria espletata, fosse pienamente riconducibile alla polizza assicurativa stipulata, “essendo stato la conseguenza diretta del sinistro stradale subito da cui è derivata un'invalidità permanente”, Controparte_1 vale a dire “la perdita definitiva e irrimediabile, in misura parziale o totale (100%), della capacità generica dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata”; v) che le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio evidenziavano come, a seguito del predetto evento infortunistico, avesse Controparte_1 riportato lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente descritta nell'atto introduttivo, dalle quali erano derivati “postumi trauma ginocchio destro con contusione ossea e risentimento articolare di moderata entità” e, dunque, esiti permanenti collegati all'infortunio quantificati nella misura del 4%, a cui si aggiungono le spese mediche documentate e ritenute necessarie in considerazione della natura e della entità delle lesioni subite e del relativo trattamento, nella misura totale di € 469,00”; vi) che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio risultavano, altresì, pienamente condivisibili, in quanto sorrette “da spiegazioni congrue e coerenti”; vii) che, di conseguenza, le conseguenze patite da a seguito del CP_1 sinistro in oggetto risultavano “indennizzabili come segue: € 2.500,00 x 4% = € 10.000,00 (calcolato sul massimale per invalidità permanente di € 250.000,00: 100 = € 2.500,00 per ciascun punto di invalidità), senza applicazione di alcuna franchigia. A tale importo deve essere sommato il rimborso delle spese mediche (previsto entro il massimale di
€ 10.000,00), che il CTU ha ritenuto congruo nella misura di € 469,00 pari, rivalutato mediante l'applicazione degli indici Istat (trattandosi di debito di valore per tutte, Cass. civ., Sez. III, 07/05/2009, n. 10488), pari ad attuali € 517,78”; di tal ché ne derivava la condanna della società convenuta a corrispondere a la Controparte_1 complessiva somma di € 10. 517,78; viii) che, infine, andava riconosciuta, in favore di anche la Controparte_1 voce di danno corrispondente al lucro cessante, in quanto, venendo in rilievo un debito di valore, occorreva altresì calcolare “gli interessi compensativi spettanti in ragione del pregiudizio economico derivato dal ritardato pagamento con il quale il danno è stato risarcito rispetto all'epoca del sinistro”; interessi che, nel caso di specie, venivano liquidati in via equitativa, “utilizzando come base di calcolo non la somma determinata al valore attuale, bensì l'importo medio tra quest'ultima e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT) e quindi rivalutato anno per anno;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla
pag. 8/18 media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali”.
§3- Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 chiedendo, in accoglimento dei motivi di gravame di seguito esposti, la riforma della decisione del Tribunale di Roma e, conseguentemente, la restituzione di tutto quanto già versato in forza della stessa.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito contestando Controparte_1 quanto dedotto dall'appellante e chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
La Corte, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, ha rinviato per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025, al termine della quale, esaurita la discussione orale, ha riservato il deposito della sentenza nei termini di Legge.
§3.1- Va preliminarmente rilevato che, nell'atto di appello, Parte_1 ha svolto anzitutto una più ampia premessa sulla portata e sulla rilevanza dei
[...] comportamenti fraudolenti posti in essere nei confronti delle compagnie assicurative.
Si tratta di una tematica generale e di più ampio respiro che trascende quella oggetto del presente giudizio ma che nondimeno, per le ragioni di seguito esposte – ed in parte già accennate in precedenza – presenta profili di rilevanza e di incidenza anche nel caso in esame.
Si legge nell'atto di appello, infatti, che il sinistro oggetto del presente giudizio parrebbe rientrare “nel più ampio novero di posizioni aperte su polizze infortuni che avevano coinvolto sia direttamente esponenti della famiglia ( CP_1 Per_2
, madre del signor AM RR e il minore in qualità di
[...] Controparte_1 assicurati, sia numerose pratiche denunciate da assicurati che venivano patrocinati dall'avv.to Giorgia RR (sorella di AM RR)”.
Ciò risulterebbe supportato anche dal fatto che “i nominativi sia dell'odierno attore e del contraente la polizza risultavano d'altronde indicati in diverse segnalazioni on line (e dunque pubbliche) relative ad asserite truffe a danni delle assicurazioni;
circostanza, questa, che non poteva che confermare le perplessità esposte da Come infatti riportato Pt_1 in giudizio (note conclusive p. 6): ha ricevuto numerose richieste risarcitorie Pt_1 Pt_1 nell'ambito di un vero e proprio “filone” costituito da 64 (sessantaquattro) sinistri, nei quali pag. 9/18 tutti gli assicurati hanno contratto la stessa tipologia di polizze infortuni caratterizzate da elevati massimali, senza franchigie e con un risarcimento di € 5.000,00/10.000,00 a punto di IP”.
In particolare, si tratterebbe di sinistri che risultano accaduti tutti nel medesimo arco temporale, ricompreso “tra il 2022 e il 2023 (a parte i nn. 2021.01PRS.353874, 2021.01PRS.366547, 2021.01PRS.595418, 2021.01PRS.65286, 2021.01PRS.516778 e il n. 2021.01PRS.556666 che sono riconducibili all'anno 2021), nelle zone di Roma e dintorni, diversi dei quali con dinamiche similari (16 con caduta dallo scooter, 8 con caduta dalla bicicletta, 7 con caduta da una scala a pioli, 7 cadute dai gradini delle scale sia di abitazioni che in strada) e tutti con il verificarsi di un evento lesivo di tipo fisico”.
Nello specifico, per quanto principalmente rileva in questa sede, “i sinistri nn. 2022.01PRS.163929 e 2022.01PRS.690429 vedono quale lesionato proprio il sig. e assicurato il sig. mentre i sinistri nn. Controparte_1 Parte_3
2021.01PRS.516778 e 2022.01PRS.416928 vedono come lesionata la sig.ra Per_2
(moglie del sig. le cui vicende giudiziarie, legate a fattispecie di
[...] Parte_3 truffa assicurativa, sono reperibili ovunque sul web) e quale assicurato lo stesso Parte_3
Patrocinatore dell'assicurato – attore nel presente giudizio - nei
[...] Controparte_1 sx n. 2022.01PRS.163929 - 2022.01PRS.690429 risulta poi essere il padre, Avv. RR AM. La sorella dell'Avv. RR AM, Avv. RR Giorgia, facente parte del medesimo studio legale sito in Via Sabotino 12 – Roma, ricorre a propria volta in altri sinistri del filone”.
Ed ancora, non può omettersi di rilevare che, secondo quanto riportato da nei propri scritti difensivi, stipulante della Parte_1 Parte_3 polizza oggetto del presente giudizio, risultava essere stato sottoposto agli arresti domiciliari per fatti riconducibili a vari episodi di frode assicurativa, nell'ambito di procedimenti penali in cui risultano coinvolti, tra l'altro, anche alcuni medici per
“falsità dei certificati per inesistenti fratture e traumi”.
Si tratta di rilievi che non sono stati espressamente considerati dal Giudice di primo grado ma che, nondimeno, meritano di essere valutati in questa sede, sia pure nei termini e con le puntualizzazioni di seguito esposte.
Né appare dirimente, in senso contrario, quanto sostenuto nel proprio scritto difensivo dall'odierno appellato, secondo cui la mancata proposizione, nell'apposita sede penale, di una denuncia/querela “in riferimento all'ipotesi di frode ventilata” da parte della società destituirebbe di fondatezza le Parte_1 contestazioni addotte dall'appellante in merito all'inesistenza del sinistro ovvero alla ricorrenza di un tentativo di frode assicurativa. pag. 10/18 Ed invero, è bene precisare sin d'ora che le riportate contestazioni mosse dall'appellante vengono qui in rilievo unicamente nella misura in cui, essendo veicolate da specifici motivi d'appello, si traducono in puntuali censure della sentenza impugnata, in quanto idonee a mettere in discussione l'apparato logico- argomentativo della stessa e, di conseguenza, a disattendere la richiesta di indennizzo di Controparte_1
Per tutti questi motivi, si impone una attenta e prudente rilettura delle risultanze istruttorie già acquisite nel corso del giudizio di primo grado;
in particolare, come dedotto nei motivi di appello, occorre verificare se il quadro probatorio posto a fondamento della decisione del primo Giudice – compendiato, essenzialmente, nella deposizione del teste e nelle risultanze Testimone_1 della espletata CTU medico-legale – sia tale da far ritenere che Controparte_1 abbia pienamente assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., sì da ritenere provata e fondata la pretesa di indennizzo avanzata nei confronti della società assicuratrice.
Ciò che, in definitiva, occorre accertare in questa sede è se, alla luce dei canoni civilistici che presiedono il riparto dell'onere della prova, può ritenersi effettivamente raggiunta la prova sia in ordine alla effettiva verificazione dell'evento sinistro, sia in merito alla sussistenza del rapporto di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli patite dall'assicurato.
Tali considerazioni, del resto, si pongono in linea con l'orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità che, in materia di assicurazione contro i danni, ma con affermazioni suscettibili di applicazione generalizzata, ha rilevato che
“poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (ex multis, Cass. civ., sez. VI, 07 novembre 2022, n. 32637).
§4- Tutto ciò premesso, nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto molteplici profili, tutti finalizzati al rigetto delle domande di indennizzo formulate da nei confronti della Controparte_1 Parte_1 ed erroneamente ritenute fondate dal Giudice di primo grado.
L'appello, articolato in due motivi principali, è fondato, in quanto le doglianze mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
pag. 11/18 §4.1- Con il primo motivo, parte appellante contesta la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto che sia stata raggiunta la prova del sinistro e dei danni lamentati dal CP_1
In particolare, l'odierna appellante, richiamando puntuali passaggi della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, ha contestato, nello specifico: i) l'effettiva presenza del testimone, sul luogo del sinistro;
Testimone_1
ii) la conseguente attendibilità della testimonianza resa in giudizio dal sig.
Testimone_1
iii) la mancata produzione medica rilasciata da un ente ospedaliero nell'immediatezza dell'evento, avvenuto il 17 febbraio 2022; iv) l'avvenuta produzione di un certificato rilasciato da un medico privato, dott.
il giorno seguente al verificarsi del fatto, e dunque il 18 Persona_3 febbraio 2022; v) la circostanza che sia stata prodotta la “documentazione relativa all'asserita prosecuzione dell'iter clinico eseguito dal sig. (certificato del 04/03/2022 del CP_1
Dottor che prescriveva fisioterapia e 30 giorni di prognosi, certificato del Per_3
12/04/2022 del dottor che indicava “prosecuzione fisioterapia” e controllo a Per_3 distanza con ulteriore RM al ginocchio;
referto del 04/05/2022 della RM eseguita presso Arsbiomedica con rinvio all'ortopedico curante) senza aver preventivamente provato la causa primaria del danno”. In altri termini, secondo l'appellante mancherebbe la prova non solo in ordine alla sussistenza e al concreto svolgimento della dinamica del sinistro, ma anche in merito alla sua effettiva riconducibilità ad uno degli eventi tipizzati nelle condizioni generali della polizza stipulata, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la sola testimonianza del teste Tes_1
A sostegno di tali censure, (odierna appellante) Parte_1 evidenzia anzitutto come il medico legale da essa incaricato, nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, avesse già sollevato “non poche perplessità” in merito alle lesioni lamentate da sottolineando, in particolare, Controparte_1 come risultasse “alquanto strano” il fatto che, nella immediatezza del sinistro, “non vi sia stata alcuna visita di PS” e che, invece, “il primo accertamento è del 18.02.2022 da Parte_ specialista ortopedico, il quale confezionò bendaggio in indicando la ”; tali Parte_4 considerazioni, secondo parte appellante, porterebbero a dubitare della effettiva sussistenza di un nesso eziologico tra “le lesioni lamentate, che apparivano essere pregresse, ed il sinistro descritto in citazione”.
Parte appellante lamenta, in particolare, la mancata produzione medica rilasciata da un ente ospedaliero nell'immediatezza dell'evento, evidenziando come tale certificazione non possa essere surrogata dalla mera produzione di un pag. 12/18 certificato rilasciato da un medico privato (dott. , il giorno seguente Persona_3 al verificarsi del fatto, e quindi il 18 febbraio 2022, né dalla successiva integrazione della documentazione (comunicata a peraltro, soltanto in data Parte_1
15 luglio 2022), avente ad oggetto “l'asserita prosecuzione dell'iter clinico eseguito dal sig. , sopra richiamata. CP_1
Si tratta di rilievi che, per le ragioni di seguito esplicitate, appaiono pienamente condivisibili, tenendo conto anche del fatto che, al contrario, le argomentazioni addotte dall'appellato per giustificare il mancato CP_1 tempestivo ricovero al pronto soccorso, subito dopo il verificarsi dell'evento sinistro, non appaiono coerenti.
Nel corso della istruttoria di primo grado – e segnatamente nel primo termine istruttorio – l'odierno appellato ha infatti affermato che “Il sinistro si è verificato il 17 febbraio 2022, durante l'emergenza COVID-19 (terminata il 31 marzo 2022), che ha comportato la chiusura di numerosi presidi di Pronto Soccorso e la contingentazione dei pazienti, con l'accettazione limitata ai soli casi di urgenza non differibile".
Sennonché, come correttamente rilevato dalla parte appellante, le forti restrizioni e il rigido contingentamento presso le strutture ospedaliere, tali da impedire l'accesso al pronto soccorso anche “in caso di lesioni significative derivanti da un sinistro”, hanno caratterizzato soltanto la prima fase di diffusione del Covid-19 (e segnatamente il periodo del c.d. lockdown, che va dal febbraio 2020 a ottobre 2020), mentre negli anni successivi, anche in presenza di picchi stagionali di contagi, le misure di contenimento della pandemia e della conseguente emergenza sanitaria sono state diversamente modulate.
In particolare, non appare ragionevole ritenere che, nel preciso momento storico in cui si assume che sia avvenuto il sinistro oggetto del presente giudizio (vale a dire il 17 febbraio 2022), la normativa emergenziale fosse tale da ostacolare l'accesso ospedaliero, come dimostra il fatto che, a far data dall'8 febbraio 2022, il ha avviato una ulteriore e significativa fase di allentamento Controparte_3 delle misure restrittive di contenimento del contagio, culminata poi, il 31 marzo 2022, con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza in Italia e con l'adozione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, finalizzato proprio a regolare l'uscita graduale dall'emergenza sanitaria.
Non si rinvengono, pertanto, valide ragioni che possano giustificare la scelta di di non recarsi, nell'imminenza del sinistro asseritamente Controparte_1 occorso, al pronto soccorso;
sicché, appaiono condivisibili le perplessità sollevate già nel corso del giudizio di primo grado dal medico legale incaricato da Pt_1
pag. 13/18 laddove ha prontamente segnalato la “singolarità” della mancata Parte_1 tempestiva visita di p.s.
Siffatta “anomalia”, se valutata unitamente alle ulteriori circostanze
“peculiari” che, come già anticipato – e come meglio verrà illustrato nel prosieguo della motivazione – caratterizzano la vicenda in esame, induce inevitabilmente a dubitare della solidità del quadro probatorio su cui il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento per approdare, conseguentemente, ad una riforma della sentenza appellata.
Sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, deve pertanto ritenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le prove dell'evento sinistro prodotte dall'assicurato, tanto nella fase stragiudiziale quanto in quella giudiziale, risultano non univoche e non del tutto lineari.
Più in generale, pur volendo prescindere dai profili di contraddittorietà, che, per le ragioni che precedono, connotano l'intera vicenda oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che la denuncia di infortunio presentata da CP_1 appare, in ogni caso, insufficiente a dimostrare la verificazione del sinistro
[...]
e, a fortiori, la sicura riconducibilità allo stesso dei pregiudizi lamentati dall'appellato.
§4.2- In linea con quanto sin qui rilevato, devono ritenersi del pari fondate le censure mosse dall'appellante alla impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto incontrovertibilmente provata, alla luce della testimonianza resa da non solo l'esistenza del sinistro stradale come fatto storico – Testimone_1 prospettato come verificatosi in data 17 febbraio 2022 – ma anche la sua concreta dinamica.
In particolare, si legge nell'atto d'appello che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere piena attendibilità alle dichiarazioni rese dal teste sebbene, secondo la prospettazione della società appellante, non vi sia in Tes_1 realtà alcuna prova certa in ordine alla presenza stessa del nel luogo e al Tes_1 momento del sinistro.
Peraltro, parte appellante evidenzia come si tratti di una deposizione resa da un soggetto che, a ben vedere, risulta legato da una certa “vicinanza con l'attore”, in quanto “amico/conoscente di famiglia” che, per sua stessa ammissione, “si stava recando dalla madre del signor per proporre un lavoro di ristrutturazione” e che CP_1
“casualmente si sarebbe trovato proprio davanti al portone di casa”; da qui, la richiesta di parte appellante di una diversa valutazione della testimonianza resa da Tes_1 essendo quest'ultimo inattendibile perché personalmente coinvolto.
[...]
pag. 14/18 Si tratta di considerazioni che, come già evidenziato, meritano di essere condivise.
Premesso infatti che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e le parti, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare, nel caso di specie, le suddette osservazioni della Parte appellante appaiono, effettivamente, idonee a mettere in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste dichiarazioni che, peraltro, non risultano Tes_1 sufficientemente supportate e confermate da ulteriori risultanze probatorie.
In particolare, in mancanza di ulteriori elementi idonei a confermare l'effettiva presenza del predetto teste nel luogo e al momento in cui si sarebbe verificato il sinistro (e, soprattutto, in mancanza di una certificazione rilasciata da un ente ospedaliero nell'immediatezza del presunto evento) non può ritenersi raggiunta la prova della verificazione dello stesso.
Del resto, anche il contenuto delle dichiarazioni rese da Testimone_1 evidenzia talune contraddizioni nella ricostruzione della vicenda in esame. infatti, ha affermato che, a seguito della caduta dallo scooter, Tes_1 CP_1 zoppicava e “sembrava molto spaventato”; di talché, data la asserita gravità
[...] della caduta, non si comprende come mai il predetto teste si sia limitato “ad accompagnarlo verso l'ingresso del palazzo” e a rialzare e mettere sul cavalletto il motorino senza prestare ulteriore assistenza a che, è bene Controparte_1 ribadirlo, non si è immediatamente recato presso un ente ospedaliero di p.s.
Per tutti questi motivi, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova della effettiva verificazione del sinistro, non potendosi affermare con certezza che il teste fosse presente sul luogo e al momento dell'evento. Tes_1
§4.3- In ogni caso, tenendo conto del complesso istruttorio considerato nel suo insieme, non risulta che sia stata raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità dei danni, asseritamente subìti da al suddetto Controparte_1 evento sinistroso.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellato e dal Giudice di primo grado, infatti, le risultanze probatorie acquisite in atti non consentono di ritenere pienamente accertata la sussistenza del nesso causale fra l'evento, asseritamente occorso in data 17 febbraio 2022, e le conseguenze pregiudizievoli lamentate da Controparte_1
pag. 15/18 Ed invero, le conclusioni della espletata CTU medico-legale consentono di affermare solamente che le lesioni riscontrate su – vale a dire i Controparte_1
“postumi trauma ginocchio destro con contusione ossea e risentimento articolare di moderata entità” – risultano astrattamente compatibili “con la dinamica dell'incidente descritta nell'atto introduttivo”, così come rilevato anche dal consulente nominato dalla società assicuratrice, il quale però, pur riscontrando le medesime lesioni, ha messo in dubbio la loro diretta e sicura eziologia all'evento oggetto del presente giudizio.
Ad ogni modo, ciò che preme evidenziare è che le risultanze della suddetta consulenza (ritenute, dal Giudice di primo grado, pienamente condivisibili, in quanto sorrette “da spiegazioni congrue e coerenti”), in questa sede, devono necessariamente essere rivalutate, tenendo conto di quanto sopra esposto in ordine alla mancata prova circa l'effettiva verificazione del sinistro.
Le conclusioni della espletata CTU, infatti, essendo coerenti con i quesiti (innanzi riportati) demandati dal Tribunale, miravano ad accertare soltanto la sussistenza e la quantificazione, secondo le tabelle di polizza, dei pregiudizi lamentati da nonché la loro astratta riconducibilità, dal punto di Parte_7 vista causale, all'infortunio, così come dedotto dall'assicurato; esse, pertanto, davano per “presupposta” (in quanto ritenuto provata dalle dichiarazioni testimoniali del teste la verificazione del presunto sinistro dedotto in giudizio che, Tes_1 pertanto, non è stata oggetto di specifica e ulteriore indagine.
Sul punto, deve rilevarsi, peraltro, come la consulenza tecnica d'ufficio non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere di dimostrare i fatti oggetto del diritto fatto valere in giudizio. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiaramente affermato che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti» (cfr. Cass. civ., sez. III, 06 dicembre 2019, n. 31886).
Del resto, secondo l'orientamento oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità, “la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo di prova in senso stretto e non esonera la parte dall'onere probatorio posto a suo carico. Deriva da quanto precede, pertanto, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice il quale - attraverso una analisi critica, adeguatamente motivata
pag. 16/18 con riferimento alle risultanze processuali - può legittimamente disattenderle” (Cass. civ., 06 giugno 2014, n.12805).
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente come, non potendosi ritenere accertata, con sufficiente certezza, la stessa verificazione del sinistro come dedotto in giudizio, devono necessariamente ritenersi “travolte”, in quanto superate da siffatto rilievo assorbente, le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio e condivise dal Giudice di primo grado, volte a dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra le lesioni lamentate da e il presunto incidente, Controparte_1 nonché, a fortiori, la loro riconducibilità ad uno degli eventi indennizzabili in virtù della polizza assicurativa contro il rischio infortuni n. 10001464438, denominata
“Vivere Protetti”.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il primo motivo d'appello di
[...]
articolato nelle plurime doglianze innanzi esaminate, deve ritenersi Parte_1 fondato e va, quindi, accolto;
ne consegue la riforma della sentenza appellata con conseguente rigetto della domanda di indennizzo proposta da e, Controparte_1 per l'effetto, la condanna del predetto attore in primo grado alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, e di tutto quanto pagato da in forza dei capi condannatori della sentenza riformati, oltre Pt_1 interessi al saggio legale dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
§5- L'accoglimento, nei termini anzidetti, del primo motivo d'appello determina l'assorbimento del secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, nonché di ogni altro rilievo e deduzione esposti dalle parti in lite.
§5.2- Per quanto riguarda, infine, le spese processuali, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi come da dispositivo, in ragione dei medi tariffari vigenti per le cause di valore corrispondente a quello della proposta domanda.
Anche le spese di C.T.U., in applicazione della regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., sono poste definitivamente a carico della parte che le ha sostenute e, dunque, a carico di odierno appellato, sicché Controparte_1 quest'ultimo è tenuto a rimborsare le spese di CTU che, in attuazione della sentenza di primo grado, ha corrisposto. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
pag. 17/18 1) accoglie l'appello di e, per l'effetto, in integrale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, rigetta la domanda di indennizzo proposta da
Controparte_1
2) condanna l'attore in primo grado alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al saggio legale dalla data del pagamento all'effettiva restituzione;
3) pone le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in capo alla parte soccombente e, per l'effetto
-condanna l'avv. AM RR, difensore dichiaratosi antistatario in primo grado, a restituire a parte appellante le spese di giudizio liquidate con la sentenza impugnata, pari ad euro € 5.077,00 per compensi e € 270,00 per esborsi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- condanna la parte appellata, al pagamento delle spese del Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidata in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
-condanna la parte appellata, al pagamento delle spese del Controparte_1 secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali, C.U. e marca da bolla, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già Controparte_1 liquidate con separato provvedimento in primo grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott.ssa Martina Graziani.
pag. 18/18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2171/2025 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 20 novembre 2025 e vertente tra (C.F. E P. IVA ), in persona del proprio Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Hazan (C.F. ), C.F._1
LI IN (C.F. ) e RC LF (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, C.F._3 sito in Piazza Farnese 105 – 00186 Roma, come da procura in atti (comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi PEC Email_1
Email_2 Email_3
Appellante e (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. AM RR (C.F. ed elettivamente C.F._5 domiciliato in presso lo studio del difensore, sito in Roma in via Sabotino n. 12, come da procura in atti (comunicazioni di cancelleria all'indirizzo P.E.C.
) Email_4
Appellato CONCLUSIONI: per parte appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Roma, in riforma della sentenza impugnata, n. 458 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione 12 Civile, Dott.ssa Vallo, pubblicata in data 18 novembre 2024 a definizione del giudizio civile R.G. 14408/2023 e non notificata, così giudicare:
1) IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi di gravame esposti, respingere tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando in ogni caso la inoperatività e la non indennizzabilità del sinistro con riferimento alla polizza n. 10003431918 nel caso di specie, per le ragioni esposte in atti, in forza di quanto stabilito dalle condizioni contrattuali e dalla legge, con contestuale restituzione di tutto quanto versato da Parte_1 pari ad euro 18.712,87 in relazione ai capi condannatori palesemente errati.
2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del primo motivo di gravame, riformare comunque parzialmente la sentenza di primo grado, in accoglimento del secondo motivo di gravame, disponendo quantomeno la compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari, del primo grado di giudizio, per le ragioni esposte in narrativa con contestuale restituzione di quanto versato da a Parte_1 titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
3) IN OGNI CASO: con il favore delle spese, competenze ed onorari, del presente grado di giudizio. per parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza:
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., ovvero per omessa indicazione dei capi della decisione impugnati e delle norme violate, nonché per la carenza di specificità del gravame rispetto alla sentenza, ovvero per assoluta genericità del gravame;
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del regime delle preclusioni nel giudizio di primo grado e del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c.;
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per effetto della decadenza dalle eccezioni in senso stretto ex art. 166 e 167 c.p.c. (testo vigente ante riforma Cartabia), vista la costituzione tardiva dell'appellante nel giudizio di primo grado;
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza d'interesse: acquiescenza alle risultanze istruttorie (omessa critica alla CTU;
validazione della prova testimoniale) e conseguente incompatibilità con l'esercizio dell'impugnazione;
- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assoluta carenza documentale a suffragio delle denunce promosse;
- Nel merito, respingere l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto. Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. pag. 2/18 - Si chiede, altresì, la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, considerata la temerarietà delle allegazioni difensive e la manifesta inammissibilità dell'appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distarsi in favore del procuratore antistatario”.
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 458/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 18.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Trattasi di appello proposto dalla società in persona Parte_1 del Rappresentante Generale pro tempore Dott. avverso la sentenza Parte_2 del Tribunale di Roma n. 458/2024, emessa in data 18 novembre 2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta da avente ad oggetto Controparte_1
l'accertamento della responsabilità contrattuale della predetta società per inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di polizza rischio infortuni n. 10001464438, con conseguente condanna al pagamento, in favore di CP_1
della somma di complessivi € 10.517,78 – oltre al lucro cessante e agli
[...] interessi legali – dovuta a titolo di indennizzo per le lesioni subite nel sinistro stradale avvenuto in data 17 febbraio 2022.
Appare necessario ripercorrere ed esaminare, in modo più analitico, la vicenda che ha dato origine al processo de quo tra e Parte_1 Controparte_1 vicenda che, sulla scorta di quanto riportato nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, può essere riassunta nei termini di seguito esposti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio quale assicurato della polizza contro il rischio Parte_1 infortuni n. 10001464438, denominata “Vivere Protetti”, stipulata da Parte_3 il 23 luglio 2020, lamentando l'inadempimento della convenuta agli
[...] obblighi contrattualmente assunti, e chiedendone la condanna al pagamento della somma dovuta a titolo di indennizzo, secondo le condizioni di contratto, per le lesioni subite in conseguenza del suddetto sinistro stradale.
A fondamento della propria domanda, l'attore assumeva in particolare “che: verso le ore 15,00 del 17 febbraio 2022, alla guida del ciclomotore mod. Aprilia Scarabeo 50 tg. X8T3T9, mentre percorreva viale Cortina d'Ampezzo, giunto all'altezza del civico n. 152, dove si trova la propria abitazione, frenava, perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra, riportando un trauma al ginocchio, tale da dover ricorrere alle cure dell'ortopedico”. pag. 3/18 Sempre secondo la prospettazione di parte attrice ( , qui Controparte_1 parte appellata, condivisa dal Giudice di primo grado, l'evento sinistro si sarebbe verificato, pertanto, in modo del tutto accidentale, senza il coinvolgimento di altri veicoli e/o persone;
a seguito di tale caduta, pur non essendosi Controparte_1 immediatamente recato presso una struttura di pronto soccorso per i necessari e tempestivi accertamenti, avrebbe, nondimeno, riportato un trauma contusivo/distorsivo del ginocchio destro tale da indurlo a rivolgersi ad un medico specialista ortopedico, che, in data 18 febbraio 2022, dopo aver riscontrato la sussistenza di un “trauma della strada alla guida di scooter con caduta accidentale in data 17/02/2022… Clinicamente ginocchio dx tumefatto…”, ha eseguito artrocentesi, confezionato un bendaggio al e prescritto accertamenti strumentali Parte_4
(RMN), cure e riposo per gg. 15 (cfr. documentazione in atti).
Nel corso del giudizio di primo grado, ha prodotto la Controparte_1 successiva documentazione medica comprovante gli esiti dell'accertamento RMN al ginocchio destro e dei successivi accertamenti strumentali, da cui emergevano
“postumi a carattere permanente, quantificati dal dott. nella misura Parte_5 dell'8% (otto per cento) tabelle , oltre ad una incapacità temporanea totale pari a gg. CP_2
20 e parziale al 50% di gg. 20, come da perizia medico legale in atti (doc.4)”; le spese mediche sostenute da secondo quanto affermato dalla parte Controparte_1 attrice del giudizio di primo grado, ammontavano ad € 469,00.
Con lettera inviata via pec del 02.03.2022 (doc.6), Controparte_1 presentava denuncia di infortunio all'assicuratore al fine di Parte_1 ottenere il relativo indennizzo in virtù del contratto di polizza rischio infortuni
“Vivere Protetti” n. 10001464438, stipulata, in data 23.07.2021, da Parte_3
ma che prevede tuttavia, quale assicurato, odierno
[...] Controparte_1 appellato.
Trattasi di un contratto assicurativo che prevede un massimale per invalidità permanente pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), corrispondenti ad € 2.500,00 per ciascun punto di invalidità, con esclusione di franchigie, oltre il rimborso delle spese mediche entro il limite di € 10.000,00. La polizza, in particolare, è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione mod. 101.1 ed. maggio 2020 (cfr. documentazione allegata in atti).
In virtù di tale contratto assicurativo, denunciava pertanto Controparte_1
a il predetto infortunio, invitandola poi, con una successiva Parte_1 comunicazione del 15.07.2022, a procedere alla nomina di un proprio consulente medico;
il 24.10.2022, la società assicuratrice indicava il dott. per Persona_1
l'accertamento medico-legale e la valutazione dei postumi subìti, in conseguenza del pag. 4/18 sinistro, da il quale pertanto in data 3 novembre 2022, si Controparte_1 sottoponeva a visita medico-legale presso lo studio del predetto consulente medico.
È bene evidenziare sin d'ora che il medico legale nominato da Parte_1
già in occasione del primo incarico affidatogli relativo all'infortunio
[...] asseritamente subìto il giorno 17.02.2022 da pur riscontrando le Controparte_1 lesioni lamentate, evidenziava non poche perplessità in merito alla loro eziologia, rilevando come risultasse “alquanto strano come non vi sia stata alcuna visita di PS ed il primo accertamento è del 18.02.2022 da specialista ortopedico, il quale confezionò Parte_ bendaggio in indicando la . Parte_4
In ogni caso, all'esito della descritta fase stragiudiziale e istruttoria, CP_1 inviava a mezzo pec, in data 15.12.2022, formale richiesta di liquidazione
[...] dell'indennizzo spettante a termini di polizza.
Sempre ai fini che rilevano in questa sede, occorre altresì precisare che
[...]
avendo ritenuto che la denuncia presentata dall'assicurato fosse del Parte_1 tutto incompleta, il 31 agosto 2022 provvedeva a comunicare a la Controparte_1 mancanza della seguente documentazione: i) certificato di pronto soccorso;
ii) immagini radiografiche;
iii) certificazione attestante l'esecuzione della fisioterapia prescritta;
iv) certificato di avvenuta guarigione.
Trattasi di documentazione che, nonostante le ripetute richieste, non risulta essere mai effettivamente pervenuta presso la compagnia assicuratrice.
Evidenzia parte appellante nell'atto di appello, infatti, Parte_1 che, anche in ragione delle significative carenze documentali, “dopo aver aperto il sinistro in data 11 marzo 2022 riceveva dal team incaricato una segnalazione riguardo all'insieme di pratiche riconducibili alla famiglia (avendo ricevuto una moltitudine CP_1 di richieste indennitarie) e, valutatane la fondatezza, provvedeva all'avocazione in ambito antifrode della posizione”.
Così, vedendo disattesa la propria richiesta di indennizzo da parte della società assicuratrice, promuoveva, in data 02.01.2023, istanza di Controparte_1 mediazione, la quale tuttavia si concludeva con esito negativo per l'assenza della parte intimata, come da verbale in atti.
A fronte del perdurante inadempimento da parte della società assicuratrice, presentava dapprima reclamo (rivelatosi poi infruttuoso) Controparte_1 all'IVASS e, successivamente, atto di citazione in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo: i) l'accertamento della validità e della operatività della garanzia assicurativa relativa alla polizza infortuni di cui in premessa;
ii) la verificazione dell'evento dannoso e della sussistenza del nesso causale tra infortunio e lesioni pag. 5/18 subite;
iii) l'accertamento del conseguente diritto all'indennizzo assicurativo, nei termini di polizza, di iv) l'accertamento dell'inadempimento Controparte_1 contrattuale, da parte della società dell'obbligazione di Parte_1 indennizzo nei confronti dell'assicurato in virtù della polizza Controparte_1 infortuni Poste Vivere Protetti n. 10001464438; v) la conseguente condanna della predetta società al pagamento dell'indennizzo dovuto in favore di in CP_1 conseguenza dell'infortunio subito, pari ad € 20.469,00 (corrispondente ad 8 punti di invalidità permanente, oltre € 469,00 per pese mediche) ovvero al pagamento dell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria ed in base alle condizioni di polizza;
vi) in ogni caso, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della compagnia assicuratrice, con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., pari all'indennizzo dovuto a termini di polizza, oltre al danno emergente e lucro cessante da liquidarsi in via equitativa;
vii) il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e danno da ritardato pagamento;
viii) la valutazione della mancata adesione dell'assicuratore convenuta all'invito alla procedura obbligatoria di mediazione, come prevista dal D. Lgs. 28/2010, quale motivo di responsabilità aggravata, ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.; ix) con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la resistente contestando ogni Parte_1 avversa pretesa, in quanto priva di fondamento, e chiedendo il rigetto tutte le domande formulate nei propri confronti, previo accertamento dell'inoperatività (e conseguente non indennizzabilità del sinistro) della polizza n. 10003431918. In via subordinata, chiedeva che, in caso di riconosciuta operatività, Parte_1 nel caso di specie, della predetta polizza, venisse comunque riconosiuta una limitazione della esposizione di nell'ambito dei termini Parte_1 contrattualmente previsti, ivi compreso il massimale.
§2- Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17604 del 19 novembre 2024, ha accolto la domanda di statuendo come segue: “Il Tribunale, Controparte_1 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma di complessivi € Controparte_1
10.517,78, oltre al lucro cessante calcolato secondo i criteri di cui alla parte motiva e agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 rifondere all'avv. AM RR, dichiaratosi antistatario, le spese giudizio che liquida
pag. 6/18 in complessivi € 5.077,00 per compensi e € 270,00 per esborsi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge. Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico della convenuta, che dovrà a rifondere a parte attrice le somme da questa corrisposte al CTU a titolo di anticipazione”.
Il Giudice di prime cure ha posto, a fondamento della propria decisione, essenzialmente, le dichiarazioni rese dal teste per ritenere Testimone_1 provata la dinamica dell'evento sinistroso, nonché le risultanze della disposta CTU medico legale, a cui erano stati demandati – al fine di accertare la sussistenza dei pregiudizi lamentati ed il loro collegamento eziologico al predetto incidente – i seguenti quesiti: “1) Se le lesioni riportate dal periziando abbiano causato postumi permanenti, quantificandoli, in caso affermativo, in termini percentuali, secondo le tabelle di polizza;
2) se le spese mediche asseritamente sopportate in conseguenza dell'infortunio fossero rimborsabili a termini di polizza, provvedendo ad indicarle analiticamente una per una”.
In particolare, il Tribunale, dopo aver chiarito, in via preliminare, che risultavano “incontestate fra le parti l'efficacia e validità della polizza sottoscritta”, ha rilevato: i) che aveva debitamente dimostrato, nel corso del Controparte_1 giudizio, “la propria legittimazione ad agire in giudizio, quale assicurato della polizza richiamata, nonché di essere rimasto coinvolto in data 17 febbraio 2021, alle ore 15,00 circa, in un sinistro stradale, mentre era alla guida del proprio scooter”; ii) che, sulla base delle risultanze probatorie acquisite in atti, e segnatamente alla luce della deposizione di doveva ritenersi ampiamente Testimone_1 provata la dinamica dell'evento sinistroso, avendo il teste espressamente dichiarato che “Il 17 febbraio 2022, alle ore 15,00 circa, mi trovavo davanti al portone del civico n. 152 di via Cortina d'Ampezzo, poiché dovevo recarmi dalla madre del per un CP_1 sopralluogo in vista di un lavoro di ristrutturazione;
mentre aspettavo che mi rispondesse al citofono ho visto arrivare alla guida del suo ciclomotore quest'ultimo, Controparte_1 frenando, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra proprio davanti a me;
[…] E' caduto autonomamente, cioè mentre girava il manubrio e arrestava la marcia, il ciclomotore è sfuggito al suo controllo e il ragazzo è scivolato a terra insieme al veicolo. L'ho aiutato a rialzarsi da terra, mi sembrava molto spaventato e, quando l'ho accompagnato verso l'ingresso del palazzo zoppicava, ho poi rialzato e messo sul cavalletto il suo motorino”. iii) che le dichiarazioni rese dal predetto teste risultavano pienamente attendibili, in quanto provenienti da un soggetto che aveva espressamente dichiarato di aver assistito all'incidente e che risultava, pertanto, “edotto per scienza diretta del sinistro oggetto di causa”, non solo in quanto diretto testimone del fatto, ma pag. 7/18 anche perché la sua deposizione non veniva “contraddetta da alcun oggettivo elemento di prova di segno contrario”; iv) che il pregiudizio lamentato da per come Controparte_1 concretamente accertato all'esito dell'istruttoria espletata, fosse pienamente riconducibile alla polizza assicurativa stipulata, “essendo stato la conseguenza diretta del sinistro stradale subito da cui è derivata un'invalidità permanente”, Controparte_1 vale a dire “la perdita definitiva e irrimediabile, in misura parziale o totale (100%), della capacità generica dell'assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata”; v) che le risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio evidenziavano come, a seguito del predetto evento infortunistico, avesse Controparte_1 riportato lesioni compatibili con la dinamica dell'incidente descritta nell'atto introduttivo, dalle quali erano derivati “postumi trauma ginocchio destro con contusione ossea e risentimento articolare di moderata entità” e, dunque, esiti permanenti collegati all'infortunio quantificati nella misura del 4%, a cui si aggiungono le spese mediche documentate e ritenute necessarie in considerazione della natura e della entità delle lesioni subite e del relativo trattamento, nella misura totale di € 469,00”; vi) che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio risultavano, altresì, pienamente condivisibili, in quanto sorrette “da spiegazioni congrue e coerenti”; vii) che, di conseguenza, le conseguenze patite da a seguito del CP_1 sinistro in oggetto risultavano “indennizzabili come segue: € 2.500,00 x 4% = € 10.000,00 (calcolato sul massimale per invalidità permanente di € 250.000,00: 100 = € 2.500,00 per ciascun punto di invalidità), senza applicazione di alcuna franchigia. A tale importo deve essere sommato il rimborso delle spese mediche (previsto entro il massimale di
€ 10.000,00), che il CTU ha ritenuto congruo nella misura di € 469,00 pari, rivalutato mediante l'applicazione degli indici Istat (trattandosi di debito di valore per tutte, Cass. civ., Sez. III, 07/05/2009, n. 10488), pari ad attuali € 517,78”; di tal ché ne derivava la condanna della società convenuta a corrispondere a la Controparte_1 complessiva somma di € 10. 517,78; viii) che, infine, andava riconosciuta, in favore di anche la Controparte_1 voce di danno corrispondente al lucro cessante, in quanto, venendo in rilievo un debito di valore, occorreva altresì calcolare “gli interessi compensativi spettanti in ragione del pregiudizio economico derivato dal ritardato pagamento con il quale il danno è stato risarcito rispetto all'epoca del sinistro”; interessi che, nel caso di specie, venivano liquidati in via equitativa, “utilizzando come base di calcolo non la somma determinata al valore attuale, bensì l'importo medio tra quest'ultima e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT) e quindi rivalutato anno per anno;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla
pag. 8/18 media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali”.
§3- Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello Parte_1 chiedendo, in accoglimento dei motivi di gravame di seguito esposti, la riforma della decisione del Tribunale di Roma e, conseguentemente, la restituzione di tutto quanto già versato in forza della stessa.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito contestando Controparte_1 quanto dedotto dall'appellante e chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
La Corte, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, ha rinviato per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025, al termine della quale, esaurita la discussione orale, ha riservato il deposito della sentenza nei termini di Legge.
§3.1- Va preliminarmente rilevato che, nell'atto di appello, Parte_1 ha svolto anzitutto una più ampia premessa sulla portata e sulla rilevanza dei
[...] comportamenti fraudolenti posti in essere nei confronti delle compagnie assicurative.
Si tratta di una tematica generale e di più ampio respiro che trascende quella oggetto del presente giudizio ma che nondimeno, per le ragioni di seguito esposte – ed in parte già accennate in precedenza – presenta profili di rilevanza e di incidenza anche nel caso in esame.
Si legge nell'atto di appello, infatti, che il sinistro oggetto del presente giudizio parrebbe rientrare “nel più ampio novero di posizioni aperte su polizze infortuni che avevano coinvolto sia direttamente esponenti della famiglia ( CP_1 Per_2
, madre del signor AM RR e il minore in qualità di
[...] Controparte_1 assicurati, sia numerose pratiche denunciate da assicurati che venivano patrocinati dall'avv.to Giorgia RR (sorella di AM RR)”.
Ciò risulterebbe supportato anche dal fatto che “i nominativi sia dell'odierno attore e del contraente la polizza risultavano d'altronde indicati in diverse segnalazioni on line (e dunque pubbliche) relative ad asserite truffe a danni delle assicurazioni;
circostanza, questa, che non poteva che confermare le perplessità esposte da Come infatti riportato Pt_1 in giudizio (note conclusive p. 6): ha ricevuto numerose richieste risarcitorie Pt_1 Pt_1 nell'ambito di un vero e proprio “filone” costituito da 64 (sessantaquattro) sinistri, nei quali pag. 9/18 tutti gli assicurati hanno contratto la stessa tipologia di polizze infortuni caratterizzate da elevati massimali, senza franchigie e con un risarcimento di € 5.000,00/10.000,00 a punto di IP”.
In particolare, si tratterebbe di sinistri che risultano accaduti tutti nel medesimo arco temporale, ricompreso “tra il 2022 e il 2023 (a parte i nn. 2021.01PRS.353874, 2021.01PRS.366547, 2021.01PRS.595418, 2021.01PRS.65286, 2021.01PRS.516778 e il n. 2021.01PRS.556666 che sono riconducibili all'anno 2021), nelle zone di Roma e dintorni, diversi dei quali con dinamiche similari (16 con caduta dallo scooter, 8 con caduta dalla bicicletta, 7 con caduta da una scala a pioli, 7 cadute dai gradini delle scale sia di abitazioni che in strada) e tutti con il verificarsi di un evento lesivo di tipo fisico”.
Nello specifico, per quanto principalmente rileva in questa sede, “i sinistri nn. 2022.01PRS.163929 e 2022.01PRS.690429 vedono quale lesionato proprio il sig. e assicurato il sig. mentre i sinistri nn. Controparte_1 Parte_3
2021.01PRS.516778 e 2022.01PRS.416928 vedono come lesionata la sig.ra Per_2
(moglie del sig. le cui vicende giudiziarie, legate a fattispecie di
[...] Parte_3 truffa assicurativa, sono reperibili ovunque sul web) e quale assicurato lo stesso Parte_3
Patrocinatore dell'assicurato – attore nel presente giudizio - nei
[...] Controparte_1 sx n. 2022.01PRS.163929 - 2022.01PRS.690429 risulta poi essere il padre, Avv. RR AM. La sorella dell'Avv. RR AM, Avv. RR Giorgia, facente parte del medesimo studio legale sito in Via Sabotino 12 – Roma, ricorre a propria volta in altri sinistri del filone”.
Ed ancora, non può omettersi di rilevare che, secondo quanto riportato da nei propri scritti difensivi, stipulante della Parte_1 Parte_3 polizza oggetto del presente giudizio, risultava essere stato sottoposto agli arresti domiciliari per fatti riconducibili a vari episodi di frode assicurativa, nell'ambito di procedimenti penali in cui risultano coinvolti, tra l'altro, anche alcuni medici per
“falsità dei certificati per inesistenti fratture e traumi”.
Si tratta di rilievi che non sono stati espressamente considerati dal Giudice di primo grado ma che, nondimeno, meritano di essere valutati in questa sede, sia pure nei termini e con le puntualizzazioni di seguito esposte.
Né appare dirimente, in senso contrario, quanto sostenuto nel proprio scritto difensivo dall'odierno appellato, secondo cui la mancata proposizione, nell'apposita sede penale, di una denuncia/querela “in riferimento all'ipotesi di frode ventilata” da parte della società destituirebbe di fondatezza le Parte_1 contestazioni addotte dall'appellante in merito all'inesistenza del sinistro ovvero alla ricorrenza di un tentativo di frode assicurativa. pag. 10/18 Ed invero, è bene precisare sin d'ora che le riportate contestazioni mosse dall'appellante vengono qui in rilievo unicamente nella misura in cui, essendo veicolate da specifici motivi d'appello, si traducono in puntuali censure della sentenza impugnata, in quanto idonee a mettere in discussione l'apparato logico- argomentativo della stessa e, di conseguenza, a disattendere la richiesta di indennizzo di Controparte_1
Per tutti questi motivi, si impone una attenta e prudente rilettura delle risultanze istruttorie già acquisite nel corso del giudizio di primo grado;
in particolare, come dedotto nei motivi di appello, occorre verificare se il quadro probatorio posto a fondamento della decisione del primo Giudice – compendiato, essenzialmente, nella deposizione del teste e nelle risultanze Testimone_1 della espletata CTU medico-legale – sia tale da far ritenere che Controparte_1 abbia pienamente assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., sì da ritenere provata e fondata la pretesa di indennizzo avanzata nei confronti della società assicuratrice.
Ciò che, in definitiva, occorre accertare in questa sede è se, alla luce dei canoni civilistici che presiedono il riparto dell'onere della prova, può ritenersi effettivamente raggiunta la prova sia in ordine alla effettiva verificazione dell'evento sinistro, sia in merito alla sussistenza del rapporto di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli patite dall'assicurato.
Tali considerazioni, del resto, si pongono in linea con l'orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità che, in materia di assicurazione contro i danni, ma con affermazioni suscettibili di applicazione generalizzata, ha rilevato che
“poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (ex multis, Cass. civ., sez. VI, 07 novembre 2022, n. 32637).
§4- Tutto ciò premesso, nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto molteplici profili, tutti finalizzati al rigetto delle domande di indennizzo formulate da nei confronti della Controparte_1 Parte_1 ed erroneamente ritenute fondate dal Giudice di primo grado.
L'appello, articolato in due motivi principali, è fondato, in quanto le doglianze mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
pag. 11/18 §4.1- Con il primo motivo, parte appellante contesta la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto che sia stata raggiunta la prova del sinistro e dei danni lamentati dal CP_1
In particolare, l'odierna appellante, richiamando puntuali passaggi della impugnata sentenza del Tribunale di Roma, ha contestato, nello specifico: i) l'effettiva presenza del testimone, sul luogo del sinistro;
Testimone_1
ii) la conseguente attendibilità della testimonianza resa in giudizio dal sig.
Testimone_1
iii) la mancata produzione medica rilasciata da un ente ospedaliero nell'immediatezza dell'evento, avvenuto il 17 febbraio 2022; iv) l'avvenuta produzione di un certificato rilasciato da un medico privato, dott.
il giorno seguente al verificarsi del fatto, e dunque il 18 Persona_3 febbraio 2022; v) la circostanza che sia stata prodotta la “documentazione relativa all'asserita prosecuzione dell'iter clinico eseguito dal sig. (certificato del 04/03/2022 del CP_1
Dottor che prescriveva fisioterapia e 30 giorni di prognosi, certificato del Per_3
12/04/2022 del dottor che indicava “prosecuzione fisioterapia” e controllo a Per_3 distanza con ulteriore RM al ginocchio;
referto del 04/05/2022 della RM eseguita presso Arsbiomedica con rinvio all'ortopedico curante) senza aver preventivamente provato la causa primaria del danno”. In altri termini, secondo l'appellante mancherebbe la prova non solo in ordine alla sussistenza e al concreto svolgimento della dinamica del sinistro, ma anche in merito alla sua effettiva riconducibilità ad uno degli eventi tipizzati nelle condizioni generali della polizza stipulata, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la sola testimonianza del teste Tes_1
A sostegno di tali censure, (odierna appellante) Parte_1 evidenzia anzitutto come il medico legale da essa incaricato, nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, avesse già sollevato “non poche perplessità” in merito alle lesioni lamentate da sottolineando, in particolare, Controparte_1 come risultasse “alquanto strano” il fatto che, nella immediatezza del sinistro, “non vi sia stata alcuna visita di PS” e che, invece, “il primo accertamento è del 18.02.2022 da Parte_ specialista ortopedico, il quale confezionò bendaggio in indicando la ”; tali Parte_4 considerazioni, secondo parte appellante, porterebbero a dubitare della effettiva sussistenza di un nesso eziologico tra “le lesioni lamentate, che apparivano essere pregresse, ed il sinistro descritto in citazione”.
Parte appellante lamenta, in particolare, la mancata produzione medica rilasciata da un ente ospedaliero nell'immediatezza dell'evento, evidenziando come tale certificazione non possa essere surrogata dalla mera produzione di un pag. 12/18 certificato rilasciato da un medico privato (dott. , il giorno seguente Persona_3 al verificarsi del fatto, e quindi il 18 febbraio 2022, né dalla successiva integrazione della documentazione (comunicata a peraltro, soltanto in data Parte_1
15 luglio 2022), avente ad oggetto “l'asserita prosecuzione dell'iter clinico eseguito dal sig. , sopra richiamata. CP_1
Si tratta di rilievi che, per le ragioni di seguito esplicitate, appaiono pienamente condivisibili, tenendo conto anche del fatto che, al contrario, le argomentazioni addotte dall'appellato per giustificare il mancato CP_1 tempestivo ricovero al pronto soccorso, subito dopo il verificarsi dell'evento sinistro, non appaiono coerenti.
Nel corso della istruttoria di primo grado – e segnatamente nel primo termine istruttorio – l'odierno appellato ha infatti affermato che “Il sinistro si è verificato il 17 febbraio 2022, durante l'emergenza COVID-19 (terminata il 31 marzo 2022), che ha comportato la chiusura di numerosi presidi di Pronto Soccorso e la contingentazione dei pazienti, con l'accettazione limitata ai soli casi di urgenza non differibile".
Sennonché, come correttamente rilevato dalla parte appellante, le forti restrizioni e il rigido contingentamento presso le strutture ospedaliere, tali da impedire l'accesso al pronto soccorso anche “in caso di lesioni significative derivanti da un sinistro”, hanno caratterizzato soltanto la prima fase di diffusione del Covid-19 (e segnatamente il periodo del c.d. lockdown, che va dal febbraio 2020 a ottobre 2020), mentre negli anni successivi, anche in presenza di picchi stagionali di contagi, le misure di contenimento della pandemia e della conseguente emergenza sanitaria sono state diversamente modulate.
In particolare, non appare ragionevole ritenere che, nel preciso momento storico in cui si assume che sia avvenuto il sinistro oggetto del presente giudizio (vale a dire il 17 febbraio 2022), la normativa emergenziale fosse tale da ostacolare l'accesso ospedaliero, come dimostra il fatto che, a far data dall'8 febbraio 2022, il ha avviato una ulteriore e significativa fase di allentamento Controparte_3 delle misure restrittive di contenimento del contagio, culminata poi, il 31 marzo 2022, con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza in Italia e con l'adozione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, finalizzato proprio a regolare l'uscita graduale dall'emergenza sanitaria.
Non si rinvengono, pertanto, valide ragioni che possano giustificare la scelta di di non recarsi, nell'imminenza del sinistro asseritamente Controparte_1 occorso, al pronto soccorso;
sicché, appaiono condivisibili le perplessità sollevate già nel corso del giudizio di primo grado dal medico legale incaricato da Pt_1
pag. 13/18 laddove ha prontamente segnalato la “singolarità” della mancata Parte_1 tempestiva visita di p.s.
Siffatta “anomalia”, se valutata unitamente alle ulteriori circostanze
“peculiari” che, come già anticipato – e come meglio verrà illustrato nel prosieguo della motivazione – caratterizzano la vicenda in esame, induce inevitabilmente a dubitare della solidità del quadro probatorio su cui il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento per approdare, conseguentemente, ad una riforma della sentenza appellata.
Sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, deve pertanto ritenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le prove dell'evento sinistro prodotte dall'assicurato, tanto nella fase stragiudiziale quanto in quella giudiziale, risultano non univoche e non del tutto lineari.
Più in generale, pur volendo prescindere dai profili di contraddittorietà, che, per le ragioni che precedono, connotano l'intera vicenda oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che la denuncia di infortunio presentata da CP_1 appare, in ogni caso, insufficiente a dimostrare la verificazione del sinistro
[...]
e, a fortiori, la sicura riconducibilità allo stesso dei pregiudizi lamentati dall'appellato.
§4.2- In linea con quanto sin qui rilevato, devono ritenersi del pari fondate le censure mosse dall'appellante alla impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto incontrovertibilmente provata, alla luce della testimonianza resa da non solo l'esistenza del sinistro stradale come fatto storico – Testimone_1 prospettato come verificatosi in data 17 febbraio 2022 – ma anche la sua concreta dinamica.
In particolare, si legge nell'atto d'appello che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel riconoscere piena attendibilità alle dichiarazioni rese dal teste sebbene, secondo la prospettazione della società appellante, non vi sia in Tes_1 realtà alcuna prova certa in ordine alla presenza stessa del nel luogo e al Tes_1 momento del sinistro.
Peraltro, parte appellante evidenzia come si tratti di una deposizione resa da un soggetto che, a ben vedere, risulta legato da una certa “vicinanza con l'attore”, in quanto “amico/conoscente di famiglia” che, per sua stessa ammissione, “si stava recando dalla madre del signor per proporre un lavoro di ristrutturazione” e che CP_1
“casualmente si sarebbe trovato proprio davanti al portone di casa”; da qui, la richiesta di parte appellante di una diversa valutazione della testimonianza resa da Tes_1 essendo quest'ultimo inattendibile perché personalmente coinvolto.
[...]
pag. 14/18 Si tratta di considerazioni che, come già evidenziato, meritano di essere condivise.
Premesso infatti che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può essere basata anche su un accertato rapporto tra il teste e le parti, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare, nel caso di specie, le suddette osservazioni della Parte appellante appaiono, effettivamente, idonee a mettere in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste dichiarazioni che, peraltro, non risultano Tes_1 sufficientemente supportate e confermate da ulteriori risultanze probatorie.
In particolare, in mancanza di ulteriori elementi idonei a confermare l'effettiva presenza del predetto teste nel luogo e al momento in cui si sarebbe verificato il sinistro (e, soprattutto, in mancanza di una certificazione rilasciata da un ente ospedaliero nell'immediatezza del presunto evento) non può ritenersi raggiunta la prova della verificazione dello stesso.
Del resto, anche il contenuto delle dichiarazioni rese da Testimone_1 evidenzia talune contraddizioni nella ricostruzione della vicenda in esame. infatti, ha affermato che, a seguito della caduta dallo scooter, Tes_1 CP_1 zoppicava e “sembrava molto spaventato”; di talché, data la asserita gravità
[...] della caduta, non si comprende come mai il predetto teste si sia limitato “ad accompagnarlo verso l'ingresso del palazzo” e a rialzare e mettere sul cavalletto il motorino senza prestare ulteriore assistenza a che, è bene Controparte_1 ribadirlo, non si è immediatamente recato presso un ente ospedaliero di p.s.
Per tutti questi motivi, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la prova della effettiva verificazione del sinistro, non potendosi affermare con certezza che il teste fosse presente sul luogo e al momento dell'evento. Tes_1
§4.3- In ogni caso, tenendo conto del complesso istruttorio considerato nel suo insieme, non risulta che sia stata raggiunta la prova in ordine alla riconducibilità dei danni, asseritamente subìti da al suddetto Controparte_1 evento sinistroso.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellato e dal Giudice di primo grado, infatti, le risultanze probatorie acquisite in atti non consentono di ritenere pienamente accertata la sussistenza del nesso causale fra l'evento, asseritamente occorso in data 17 febbraio 2022, e le conseguenze pregiudizievoli lamentate da Controparte_1
pag. 15/18 Ed invero, le conclusioni della espletata CTU medico-legale consentono di affermare solamente che le lesioni riscontrate su – vale a dire i Controparte_1
“postumi trauma ginocchio destro con contusione ossea e risentimento articolare di moderata entità” – risultano astrattamente compatibili “con la dinamica dell'incidente descritta nell'atto introduttivo”, così come rilevato anche dal consulente nominato dalla società assicuratrice, il quale però, pur riscontrando le medesime lesioni, ha messo in dubbio la loro diretta e sicura eziologia all'evento oggetto del presente giudizio.
Ad ogni modo, ciò che preme evidenziare è che le risultanze della suddetta consulenza (ritenute, dal Giudice di primo grado, pienamente condivisibili, in quanto sorrette “da spiegazioni congrue e coerenti”), in questa sede, devono necessariamente essere rivalutate, tenendo conto di quanto sopra esposto in ordine alla mancata prova circa l'effettiva verificazione del sinistro.
Le conclusioni della espletata CTU, infatti, essendo coerenti con i quesiti (innanzi riportati) demandati dal Tribunale, miravano ad accertare soltanto la sussistenza e la quantificazione, secondo le tabelle di polizza, dei pregiudizi lamentati da nonché la loro astratta riconducibilità, dal punto di Parte_7 vista causale, all'infortunio, così come dedotto dall'assicurato; esse, pertanto, davano per “presupposta” (in quanto ritenuto provata dalle dichiarazioni testimoniali del teste la verificazione del presunto sinistro dedotto in giudizio che, Tes_1 pertanto, non è stata oggetto di specifica e ulteriore indagine.
Sul punto, deve rilevarsi, peraltro, come la consulenza tecnica d'ufficio non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere di dimostrare i fatti oggetto del diritto fatto valere in giudizio. La Corte di Cassazione, infatti, ha chiaramente affermato che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti» (cfr. Cass. civ., sez. III, 06 dicembre 2019, n. 31886).
Del resto, secondo l'orientamento oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità, “la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo di prova in senso stretto e non esonera la parte dall'onere probatorio posto a suo carico. Deriva da quanto precede, pertanto, che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice il quale - attraverso una analisi critica, adeguatamente motivata
pag. 16/18 con riferimento alle risultanze processuali - può legittimamente disattenderle” (Cass. civ., 06 giugno 2014, n.12805).
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente come, non potendosi ritenere accertata, con sufficiente certezza, la stessa verificazione del sinistro come dedotto in giudizio, devono necessariamente ritenersi “travolte”, in quanto superate da siffatto rilievo assorbente, le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio e condivise dal Giudice di primo grado, volte a dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra le lesioni lamentate da e il presunto incidente, Controparte_1 nonché, a fortiori, la loro riconducibilità ad uno degli eventi indennizzabili in virtù della polizza assicurativa contro il rischio infortuni n. 10001464438, denominata
“Vivere Protetti”.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il primo motivo d'appello di
[...]
articolato nelle plurime doglianze innanzi esaminate, deve ritenersi Parte_1 fondato e va, quindi, accolto;
ne consegue la riforma della sentenza appellata con conseguente rigetto della domanda di indennizzo proposta da e, Controparte_1 per l'effetto, la condanna del predetto attore in primo grado alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, e di tutto quanto pagato da in forza dei capi condannatori della sentenza riformati, oltre Pt_1 interessi al saggio legale dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
§5- L'accoglimento, nei termini anzidetti, del primo motivo d'appello determina l'assorbimento del secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, nonché di ogni altro rilievo e deduzione esposti dalle parti in lite.
§5.2- Per quanto riguarda, infine, le spese processuali, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi come da dispositivo, in ragione dei medi tariffari vigenti per le cause di valore corrispondente a quello della proposta domanda.
Anche le spese di C.T.U., in applicazione della regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., sono poste definitivamente a carico della parte che le ha sostenute e, dunque, a carico di odierno appellato, sicché Controparte_1 quest'ultimo è tenuto a rimborsare le spese di CTU che, in attuazione della sentenza di primo grado, ha corrisposto. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
pag. 17/18 1) accoglie l'appello di e, per l'effetto, in integrale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, rigetta la domanda di indennizzo proposta da
Controparte_1
2) condanna l'attore in primo grado alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al saggio legale dalla data del pagamento all'effettiva restituzione;
3) pone le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in capo alla parte soccombente e, per l'effetto
-condanna l'avv. AM RR, difensore dichiaratosi antistatario in primo grado, a restituire a parte appellante le spese di giudizio liquidate con la sentenza impugnata, pari ad euro € 5.077,00 per compensi e € 270,00 per esborsi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- condanna la parte appellata, al pagamento delle spese del Controparte_1 primo grado di giudizio, liquidata in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
-condanna la parte appellata, al pagamento delle spese del Controparte_1 secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali, C.U. e marca da bolla, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, già Controparte_1 liquidate con separato provvedimento in primo grado.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025
La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Dott.ssa Martina Graziani.
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