Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 04/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Turco Parte_1 ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 05/04/2024 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa A.G. chiedendo il diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità ex bart.13 R.D. n. 636/1939 sulla prestazione n. 46001349 cat. IOS con decorrenza di legge, quale figlio inabile al lavoro e a carico del genitore , al momento della sua morte con decorrenza dalla data Persona_1 della domanda amministrativa.
In particolare nel ricorso ha evidenziato che nell'anno 2022 era a carico del genitore, Per_1
8deceduto il 14.1.2023) nonché “invalido con totale e permanete inabilità 100% ex art. 2 e 12
[...]
, con decorrenza dal 25.3.2022” e che peraltro a seguito di visita medica di revisione effettuata in data 30.5.2023, la competente commissione medica ha confermato in capo al ricorrente lo status di
“invalido con totale e permanete inabilità 100% ex art. 2 e 12 L. 118/71, con decorrenza dal 25.3.2022”.
Per tali motivi ha insistito nel riconoscimento del beneficio.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
IN corso di causa veniva disposta ed espletata CTU.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
1
Preliminarmente appare utile rammentare che il diritto alla pensione di reversibilità è un autonomo diritto di natura previdenziale che sorge automaticamente in capo ai beneficiari - quali il coniuge o i componenti dell'unione civile, i figli, i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle - purché in possesso di due requisiti fondamentali, ossia l'inabilità al lavoro e la vivenza a carico dell'assicurato al momento del decesso di quest'ultimo.
In particolare, l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ha stabilito che:
"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università. La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli CE e alle sorelle NU superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli CE e le sorelle NU permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n.818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età. La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno. Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12”.
Dunque, con particolare riferimento alla posizione dei figli, l'art. 22 della citata legge ha statuito che il diritto alla pensione ai superstiti spetta loro purché alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il diciottesimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo (sul punto si veda, altresì, Cass. n. 26181 del 19 dicembre 2016, secondo cui “la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo”).
2 Nello specifico il diritto alla pensione di reversibilità è un autonomo diritto di natura previdenziale che sorge automaticamente in capo ai beneficiari, quali il coniuge o componenti dell'unione civile, figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle (con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato), ed è dunque condizionata alla contestuale sussistenza di due requisiti: a) la c.d. vivenza a carico dell'assicurato o del pensionato (registrabile qualora, diversamente dalla mera coabitazione, il de cuius, prima del decesso, provvedeva al sostentamento dell'istante in maniera continuativa); b) la minore età del figlio ovvero la sua inabilità. In ordine a quest'ultimo requisito, occorre rilevare che, secondo consolidati principi, l'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico. Trattasi dunque di un presupposto ulteriore e distinto rispetto alla c.d. inabilità parziale al lavoro, la cui consistenza è stata spiegata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che l'art. 8 della l. n.222 del 1984 attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della l. n. 903 del 1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa", nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto. (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 8678 del 09.04.2018).
Nel caso di specie per verificare la sussistenza del primo requisito (inabilità al lavoro), all'udienza del 12.2.2025 è stato nominato il dott. medico-legale, al quale è stato posto il Persona_2 seguente quesito: “il CTU, esamin e alla data della morte del de cuius
(14-1-2023), il ricorrente fosse o meno inabile a proficuo lavoro ( Parte_1
o lavoro si concreta nello stato di colui che per una grave infermità fisica o mentale versi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, di svolgere cioè un'attività fonte del minimo indispensabile per vivere;
tale impossibilità non deve essere intesa come mancanza di qualsiasi capacità di svolgere un qualsiasi lavoro, né può essere preso in considerazione lo svolgimento di attività lavorative in condizioni del tutto particolari o marginali o in maniera usurante e pertanto deve intendersi come proficuo il lavoro utile, tale da assicurare il soddisfacimento delle pur minime esigenze vitali, in relazione alle condizioni patologiche del soggetto, alla sua età, al sesso ed alle condizioni ambientali e sociali”…).
Il successivo 16.4.2025 è stata depositata la consulenza medico legale che partendo dal dato storico-clinico e esaminato la documentazione sanitaria agli atti ha evidenziato che: “ estrapolando ed evidenziando di seguito quella indispensabile per una fondata risposta ai proposti quesiti: -Copia relazione clinica della Divisione di Neurochirurgia della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG), datata 2-10-14, nella quale si legge:
“ … Il paziente viene seguito presso la nostra Divisione per essere stato Parte_1 io 2011 per una sintomatologia caratterizzata da una lombosciatalgia sinistra con sofferenza di S1 e claudicano neurogena da alcuni anni (lombalgia severa con intorpidimento inizialmente all'arto inferiore sinistro e poi bilateralmente, determinante un'impossibilità alla deambulazione dopo brevi tratti). Una RMN lombo-sacrale aveva evidenziato la presenza di una ernia discale L5- S1 sinistra ed una marcata stenosi del canale lombare a livello L4-L5. In anamnesi patologica remota, ipotiroidismo da intervento di tiroidectomia totale nel 2001. In data 21-02.2011 il paziente veniva sottoposto ad intervento neurochirurgico di stabilizzazione interspinosa con BACJACK da 10mm. Sebbene il corretto
3 posizionamento del dispositivo interspinoso, dopo un breve periodo di miglioramento, ricomparsa della sintomatologia dolorosa sia lombare che claudicante non responsiva ad alcuna terapia farmacologica. In data 02.06.2011 il paziente veniva nuovamente ricoverato presso la nostra Divisione e in data 03-06-2011 nuovamente sottoposto ad intervento neurochirurgico di laminectomia L4-L5 e Undercutting dei massicci articolari L4-L5. Dopo alcuni mesi di relativo benessere, per insorgenza di ripresa della claudicatio neurogena e di una lombosciatalgia destra eseguiva controlli neurochirurgici e trattamento fisioterapico senza alcun giovamento. Per il persistere della sintomatologia sia sciatalgica che di claudicatio neurogena, presente dopo pochi metri con grave disturbo della deambulazione e dell'autonomia, il paziente ha eseguito una ulteriore RMN lombo-sacrale in data 11.06.2014 che ha permesso di documentare: -ipertrofia dei massicci articolari da L2 a L5 con stenosi dei forami neurali determinanti una marcata stenosi del canale con secondaria turbolenza del flusso liquorale;
-affastellamento delle radici della AU (indice di gravissima stenosi del canale spinale); -disco-protrusioni a tutti livelli con ernia discale L5-S1 paramediana destra migrata in basso. Visto il quadro neurologico (sciatalgia da ernia discale L5-S1 e claudicatio neurogena) malgrado il trattamento chirurgico nel 2011 a livello L4-L5 per stenosi del canale, il paziente ha sviluppato una stenosi marcatissima del canale ai livelli superiori L2-L3, L3-L4 e L4-L5 determinante una ridotta autonomia nella deambulazione per claudicatio neurogena, frequenti episodi di blocco antalgico del rachide lombare e episodi di intensa sciatalgia destra. Tale quadro sia clinico che neuro-radiologico è in peggioramento e determina una marcata riduzione della capacità lavorativa”. -Copia certificato del Dipartimento di Salute Mentale della ASL/FG di Lucera, datato 5-8-15, nel quale si legge:
“ … Disturbo ansioso-depressivo cronicizzato su spunti fobici e D.A.P. in Parte_1 trattamento con psicofarmaci …”.
-Copia foglio di dimissione della S.C. di Urologia degli Ospedali Riuniti di Foggia relativo al ricovero dal 16-12-19 al 19-12-19, nel quale si legge: “ … Diagnosi: Parte_1
Neoplasia vescicale … Intervento 17-12-2019 resezione tra a vescicale … Esame istologico: Carcinoma uroteliale papillare di basso grado della vescica (sec. WHO 2016; G2 sec. Mostofi 1997) non infiltrante la lamina propria (pTa). Presenti fascetti della tonaca muscolare propria, indenni …”.
-Copia foglio di dimissione della S.C. di Urologia degli Ospedali Riuniti di Foggia relativo al ricovero dal 30-3-21 al 2-4-21, nel quale si legge: “ … Diagnosi: Neoplasia Parte_1 vescicale recidivante multipla … Intervento: Resezio eoformazione vescicale
... Esame istologico: Carcinoma uroteliale papillare di basso grado della vescica (sec. WHO 2016; G2 sec. Mostofi 1997) non infiltrante la lamina propria (pTa). Presenti isolati fascetti della tonaca muscolare propria, indenni …”.
-Copia foglio di dimissione della Clinica privata Villa dei Pini di Civitanova Marche relativo al ricovero dal 26-10-21 al 31-10-21, nel quale si legge: “ … Vertebro artrosi Parte_1 con stenosi midollare e foraminale L1-S1 … Intervent ectomie multiple a mobilizzare la colonna. Si posizione barra sagomata a correzione della curva scoliotica in derotazione e distrazione sx compressione destra con buon allineamento dei metameri, artrodesi posteriore con barra e viti …”.
-Copia prescrizione di deambulatore con 2 ruote e 2 puntali da parte della ASL/FG di Lucera, datata 15-11-21, con diagnosi di: “Deficit della deambulazione in esiti di stenosi midollare e foraminale L1-S1 trattata con interv. di artrodesi post. con barra e viti …”. -Copia foglio di dimissione della Clinica privata Villa dei Pini di Civitanova Marche relativo al ricovero dal 17-3- 22 al 21-3-22, nel quale si legge: “ … piccola deiscenza della ferita al III Parte_1 distale in esiti di stabilizzazione v to chirurgico di: revisione della ferita chirurgica …”.
4 -Copia verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità dell di Foggia, CP_1 datato 19-4-22, nel quale si legge: “ … già 50% con verbale del 20-04-2015. Parte_1
Esame obiettivo: Vigile, orientato S ede con deambulatore, cambi posturali precauzionali … Diagnosi CML: Esiti di turbt per carcinoma uroteliale della vescica, esiti di stabilizzazione vertebrale per vertebroartrosi con stenosi foraminale, poliartrosi, cifoscoliosi, ipotiroidismo post-tiroidectomia, ia, deficit visivo in OS … Valutazione proposta dal CML: Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% … Data decorrenza: 25-3-2022 … Revisione: SI. Anno 2023. Mese: 4 …”.
-Copia certificato dell'ambulatorio di Urologia del di Foggia, datato 2-5-22, Controparte_2 nel quale si legge: “ … paziente sottoposto ad intervento di TURBT in data Parte_1
28-4-2022 … Esam ): Carcinoma uroteliale papillare di basso grado della vescica (sec. G2 sec. 1997) non infiltrante la lamina propria (pTa). Presenti Per_3 Per_4 fascetti della colare ndenni …”.
-Copia referto di esame Rx della colonna dorsale e lombosacrale, effettuato il 10-5-22 presso lo studio del dr. di Campobasso, che reca: “ … Esiti di laminectomia Per_5 Parte_1 posteriore L4- stabilizzazione vertebrale a metallico a b… fissato per via transpeduncolare sui corpi vertebrali da L1 ad S1. Moderata scoliosi dorso-lombare a curve multiple contrapposte. Ipercifosi dorsale;
ridotta la fisiologica lordosi lombare. Manifestazioni spondilo-discartrosiche diffuse, con formazioni osteofitiche margino-somatiche alcune fus ponte a livello dei metameri dorsali AUli, e riduzione d'ampiezza degli spazi intersomatici lombari, spicc… degli spazi L2-L3 ed L5-S1. Deformazione trapezoidale dei corpi di D7, D8 e D9, in esito a cedimenti strutturali parcellari. Area di addensamento sclerotico della porzione media della sincondrosi sacro-iliaca sinistra, da sacroil… distrettuale. Ridotto il tono calcico dei distretti scheletrici esaminati”.
-Copia foglio di dimissione della S.C. di Urologia degli Ospedali Riuniti di Foggia relativo al ricovero dal 20-10-22 al 23-10-22, nel quale si legge: “ … Diagnosi: Parte_1
Neoplasia vescicale singola recidivante … Interventi eseguiti durante il ricovero: Cistolitotrissia laser endoscopica … Esame istologico: Carcinoma uroteliale papillare di basso grado della vescica (sec. WHO 2016; G2 sec. Mostofi 1997) non infiltrante la lamina propria (pTa). Assenti strutture riferibili alla tonaca muscolare propria …”.
-Copia certificato di visita cardiologica, effettuata il 4-1-23 dalla dr.ssa di S. Controparte_3
Bartolomeo in Galdo (BN), nel quale si legge: “ … atia Parte_1 ipertensiva. Anuloectasia aortica lieve. Note d rtificato di visita fisiatrica, Per_6 effettuata il 6-2-23 presso la ASL/FG di Lucer uale si legge: … Parte_1
DIAGNOSI: Marcato deficit deambulatorio e della AD inerenti la cur te affetto da persistente dorso-lombalgia in esiti di stabilizzazione vertebrale per vertebro artrosi e stenosi lombare, fratture vertebrali multiple con deformazione trapezoidale dei corpi di D7, D8 e D9, dorsalgja in spondilodiscartrosi osteofitosica margino-somatica con fusione a ponte dei metameri dorsali AUli, plurimi interventi di turbt per neoplasia vescicale recidivante multipla e deficit visivo in OS. CONCLUSIONE: In base alla visita da me effettuata, si può affermare che il sig. presenta difficoltà persistenti e ingravescenti nella deambulazione e Parte_1 nell ipo quotidiano, per le quali necessita di continui aiuti e adattamenti, come per la cura e l'igiene della propria persona”. -Copia foglio di dimissione della S.C. di Urologia degli Ospedali Riuniti di Foggia relativo al ricovero dal 27-4-23 al 29-4-23, nel quale si legge: LE LI … Diagnosi: Neoplasia vescicale recidiva … Intervento chirurgico (28-4-2024): Resezione transuretrale di neofromazione vescicale primitiva (TURBT) … Esame istologico: Carcinoma uroteliale papillare di basso grado della vescica (sec. WHO 2016; G2 sec. 1997) non infiltrante la lamina propria (pTa). Assenti strutture riferibili alla tonaca Per_4 re propria …”.
5 -Copia verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità dell di Foggia, CP_1 datato 30-5-23, nel quale si legge: “ … Esame obiettivo: Mediocri condizioni Parte_1 generali. Vigile, collaborante ed ori cm.173 cm. Peso 90 Kg. Deambulazione Pt_2 autonoma con ausilio di doppio bastone ese. Passaggi posturali con adattamenti. Esiti cicatriziali stabilizzati in regione dorso-lombare ed alla base del collo. Indossa busto ortopedico
… Diagnosi: Neoplasia vescicale recidivante. Già sottoposta a diverse Turbt in attuale follow-up oncologico trimestrale. Esiti di stabilizzazione vertebrale per vertebroartrosi e stenosi lombare. Fratture vertebrali multiple con deformazione trapezoidale dei corpi di D7, D8 e D9 in spondilodiscoartrosi. Deficit visivo in OS … La Commissione Medica riconosce l'interessato: Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% … Data decorrenza: 30-5-2023 … Revisione: SI. Anno 2025. Mese: Giugno …”…OMISSIS Familiare: Indifferenti le notizie Per_7 sul gentilizio salvo riferita familiarità diabetica (mad
Anamnesi personale fisiologica: Riferisce di essere nato a [...] parti eutocico e di aver avuto regolare sviluppo psico-fisico dell'infanzia e dell'adolescenza. Conseguì la licenza di scuola media ed un Diploma professionale. Servizio di leva militare non svolto per riferito esubero di classe. Stato civile: libero (convivente). Scarso mangiatore, beve un bicchiere di vino a pranzo, Tes_ fuma 10-15 sigarette al dì. riferito nella norma. Diuresi riferita frequente.
Anamnesi lavorativa: Dichiara di aver iniziato a lavorare all'età di 14 anni come apprendista carrozziere e dall'età di 16 anni come apprendista termoidraulico. Dall'età di 23-24 anni fino a quella di 51 anni ha lavorato come termoidraulico in proprio. Successivamente avrebbe sospeso l'attività lavorativa a causa delle patologie dalle quali è affetto. Anamnesi patologica remota: Ricorda di aver contratto i comuni esantemi infantili. Nel 2001 intervento di tiroidectomia per gozzo multinodulare;
nel 2011 intervento di colecistectomia per calcolosi;
negli anni dal 2019 al 2022 ripetuti interventi di TURBT per carcinoma uroteliale della vescica recidivante per cui è tuttora in follow-up oncologico semestrale;
nel 2021 intervento di stabilizzazione vertebrale per vertebroartrosi e cifoscoliosi con stenosi midollare e foraminale L1-S1 recidivante (ottobre 2022). Da vari anni affetto da poliartrosi diffusa con fratture vertebrali multiple con deformazione trapezoidale dei corpi di D7, D8 e D9, ipertensione arteriosa e grave deficit visivo in OS in esito di interventi di facoemulsificazione per cataratta in OO (2016). Anamnesi patologica prossima: attualmente lamenta dolore e limitazione funzionale della colonna dorso- lombare con difficoltà di deambulazione;
disturbi urinari;
deficit visivo in OS e depressione dell'umore.
Attualmente assumerebbe la seguente terapia farmacologica: IR (ormone tiroideo), BI (un antipertensivo abbinato ad un diuretico), RD (un antitrombotico), PP (un antipertensivo), TA (un antistaminico).
Esame Obiettivo: Trattasi di soggetto normotipo in buone condizioni generali di trofismo. Altezza cm.170, peso Kg.85. Cute normocromica, mucose visibili normoirrorate. Sistema muscolo-scheletrico di tipo regolare, con muscolatura normotonica e normotrofica. Buona l'igiene personale. Coerente l'abbigliamento. Accede in Studio deambulando autonomamente con appoggio ad un bastone canadese e non necessita di aiuto nello svestirsi e nel rivestirsi. Indossa busto ortopedico lombare con staffe metalliche.
Capo ed apparato neuro-psichico: di normale conformazione ed atteggiamento con facies composita. Nulla a carico dei fasci vascolo-nervosi del collo. All'esame neurologico non si rilevano segni di lesioni a focolaio in atto;
ben udita la normale voce di conversazione;
riferito grave deficit visivo a sinistra. Dal punto di vista psichico, il soggetto si presenta vigile e ben orientato nel tempo, nello spazio e verso la propria persona;
buona la collaborazione alla visita della quale sembra conoscere il motivo e le finalità; l'attenzione spontanea e conativa è prestata senza impedimenti;
non apprezzabile decadimento cognitivo e/o della memoria a breve ed a
6 lungo termine;
tono dell'umore riferito tendenzialmente depresso con ideazione polarizzata sull'inguaribilità dei propri disturbi. Torace: cilindro-conico con emitoraci simmetrici nella statica e nella dinamica respiratoria. Reperto plessico-acustico polmonare nei limiti della norma;
a riposo, respiro eupnoico e normofrequente. Aia cardiaca nei limiti con toni puri e ritmici. P.A.: 133/80 alla radiale destra con frequenza di 79 bpm. Non apprezzabili edemi declivi.
Apparato digerente: Addome globoso, trattabile, con cicatrice ombelicale introflessa. Indolente la palpazione superficiale e profonda sui vari quadranti;
organi ipocondriaci nei limiti;
normale borborigmo intestinale.
Apparato osteo-articolare: Rachide lombare sostanzialmente in asse, interessato in regione epispinosa da lunga cicatrice chirurgica mediana, riferibile all'intervento di stabilizzazione vertebrale subito;
all'esame funzionale si rileva come i movimenti di flesso-estensione, torsione ed inclinazione laterale destra e sinistra del tronco siano appena accennati e subito accusati dolorosi. Articolarità delle anche e delle ginocchia ridotta di circa ¼ del normale con arresto antalgico. Nulla da rilevare a carico delle altre articolazioni della colonna e degli arti superiori ed inferiori. Stazione eretta e deambulazione possibile autonomamente con appoggio non obbligato ad un bastone canadese. Accovacciamento appena accennato. Un po' impacciati i passaggi posturali, specie quelli che interessano il tronco”.
In base all'esame critico dei documenti medici, all'anamnesi raccolta e all'obiettività clinica rilevata il consulente medico-legale ha così concluso:
l'istante della classe 1958, risulta allo stato affetto dalle seguenti infermità Parte_1
“Neopla ivante già sottoposta a diverse TURBT in attuale follow-up oncologico semestrale. Esiti di stabilizzazione vertebrale per vertebroartrosi e stenosi lombare. Fratture vertebrali multiple con deformazione trapezoidale dei corpi di D7, D8 e D9 in spondilodiscoartrosi. Deficit visivo in OS. Ipertensione arteriosa. Esiti di tiroidectomia e colecistectomia. Anamnestico stato ansioso-depressivo reattivo”. Trattasi di affezioni in gran parte esistenti anche all'epoca del decesso del padre, sig. Per_1
deceduto in data 14-1-2023 così come risulta fra l'altro dal verbale di visita della
[...] ommissione per l'accertamento dell'Invalidità Civile dell di Foggia in data 19-4- CP_1
22 che lo giudicava “Invalido con totale e permanente inabilit rativa: 100% … Data decorrenza: 25-3-2022 …”, giudizio peraltro confermato in sede di revisione dalla stessa Commissione in data e 30-5-23. Pertanto anche in considerazione della natura ed entità delle patologie da cui è affetto da vari anni, il paziente può e deve essere giudicato inabile a proficuo lavoro almeno dalla data del 25-3-2022 ovvero in data antecedente al decesso del genitore e quindi in condizione di poter beneficiare della reversibilità della sua pensione”.
Quanto al requisito della “vivenza a carico” la domanda attorea è fondata sulla base delle motivazioni di seguito esposte, anche mediante richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c., a quelle contenute nella sentenza n. 470/2023 del 12.3.2023, emessa dalla Corte di Appello di Bari- Sezione Lavoro, in fattispecie similare che si condividono e fanno proprie.
Ed invero “ …pervenendo al secondo motivo di gravame, concernente il requisito della vivenza a carico ricorre in presenza di due condizioni: ossia lo stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari (la condizione della non autosufficienza economica sussiste nelle ipotesi in cui il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%), nonché il mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.
7 A tal fine è necessario accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio non convivente, non essendo tuttavia richiesto che lo facesse in via esclusiva.
Va, infatti, rilevato che il requisito della vivenza a carico non si “identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, ma va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (cfr., ex plurimis, Cass., Ord., n. 9237/2018; Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678). Come da ultimo ribadito da Cass. 27.12.2021, n. 41548, che ha ribadito che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile”.
La sussistenza del requisito della vivenza a carico, risulta, invece, documentalmente provato per tabulas, attraverso la documentazione prodotta dal ricorrente così come risulta provato il requisito reddituale (doc.n .5 depositato in uno al ricorso in data 5.4.2025).
Tale documentazione, unitamente considerata, consente di presumere, con ragionevole certezza, che il genitore, poi deceduto, provvedesse in modo continuativo al mantenimento del ricorrente, non risultando in capo al medesimo altre fonti di sostentamento e/o di reddito.
In merito alla decorrenza della prestazione, il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato (cfr., in termini, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2092 del 31/01/2007; nonchè Cass. n. 6272 del 30/03/2004, Cass., Sez. 1 n. 15837 del 2001 che, con riferimento a pensioni erogate dall' richiama quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. CP_1
n. 39 del 1945, a norma del quale “la pensione... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato”) e, cioè, nella specie, a far data dal primo mese successivo al decesso di , con conseguente condanna dell'al Persona_1 pagamento dei relativi ratei.
Vanno, altresì, corrisposti gli interessi sui ratei scaduti a decorrere dal 120° giorno successivo alla data della domanda in sede amministrativa (termine fissato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973).
Per tutte le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- accoglie la domanda;
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla erogazione della pensione di reversibilità quale figlio inabile a carico di;
Persona_1
- condanna l al pagamento della pensione con decorrenza dal mese successivo al decesso CP_1 del predett , oltre alla interessi legali sui ratei arretrati dal centoventesimo Persona_1 giorno successivo alla data della domanda amministrativa (presentata il 9.2.2023) e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi sino al soddisfo;
8 - condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del difensore della parte CP_1 ricorrente per dichiarato anticipo e, pertanto, al pagamento di euro 1.800,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge;
con attribuzione Avv. Turco antistatario.
- pone a carico dell' le spese dell'espletata consulenza, liquidate con separato decreto. CP_1
Foggia, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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