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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Feriale
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dr.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2098/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 67/2025, depositata il 9.5.2025 dal Tribunale di
Napoli Nord, dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata della
[...]
e del socio accomandatario , Controparte_1 Controparte_1 pendente
TRA
, in proprio e quale socio accomandatario della Controparte_1 [...] rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Raffaele Mele;
Parte_1
[...
, con sede in Imola (BO), Via Molino Rosso n. 8, (C.F.: e P.I.
[...] P.IVA_1
), in persona della dott.ssa (C.F. ), P.IVA_2 Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, in
1 N.R.G. 2098/2025
virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società medesima, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Baccarini (C.F. ); C.F._2
Reclamata
E
Liquidazione Giudiziale della e Controparte_1 del socio accomandatario;
Controparte_1
Reclamata non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.10.2025 la chiedeva l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale, o in subordine la liquidazione controllata, della Controparte_1
e del socio accomandatario , sostenendo di essere loro
[...] Controparte_1 creditrice della somma complessiva di € 47.915,08, derivante dal precetto fondato su un decreto ingiuntivo di € 38.882,15 emesso dal Tribunale di Bologna.
La società e il socio accomandatario non si costituivano.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, dichiarava l'apertura della liquidazione controllata della società e del socio accomandatario, qualificando la prima come impresa minore in stato di insolvenza.
Avverso tale sentenza la predetta società ed il socio hanno proposto reclamo, con ricorso depositato il 9/6/2025, deducendo:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord;
- l'assenza dello stato di insolvenza.
Per tali ragioni i reclamanti hanno chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione controllata.
La si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo, ritenendo che il Tribunale abbia Parte_1 correttamente accertato la sussistenza dei presupposti l'apertura della liquidazione controllata.
All'udienza del 30.7.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la Corte si è riservata di decidere.
2 N.R.G. 2098/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i reclamanti sostengono che il Tribunale di Napoli Nord sarebbe stato incompetente territorialmente, per essere tale il Tribunale di Nola, quale luogo di residenza di
. A sostegno della propria tesi i reclamanti hanno evidenziato che la Controparte_1 [...] aveva cessato la propria attività da diversi anni, circostanza che renderebbe la sede CP indicata nella visura camerale irrilevante ai fini della competenza territoriale. Viceversa, il centro effettivo degli interessi della società sarebbe diventata la residenza del liquidatore CP
, residente in [...], da intendersi quale
[...] unica ed attuale sede della società.
In via subordinata i reclamanti hanno evidenziato che la ha una sede Controparte_1 secondaria/operativa nel Comune di Avezzano (AQ) alla Via Lupo Dei Marsi snc e, pertanto, la competenza territoriale spetterebbe in alternativa al Tribunale di Avezzano, in luogo di quello di
Napoli Nord erroneamente adito.
Il Collegio ritiene che il Tribunale di Napoli Nord sia stato correttamente adito dalla creditrice. Sul punto si osserva che l'art. 27 del CCII stabilisce che il centro di interessi cui fare riferimento ai fini della competenza territoriale è “per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività
d'impresa, la sede legale risultante dal registro delle imprese”; pertanto, solo in mancanza di essa, può farsi riferimento alla sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, alla residenza del legale rappresentante.
Nel caso in esame, dalla visura storica della debitrice, allegata al ricorso introduttivo, risulta che la sede legale della è sita in Casoria alla via Padula 121, quindi in un Comune ricadente CP nel circondario del Tribunale di Napoli Nord.
Non è rilevante, pertanto, che il centro degli interessi “di fatto” non fosse più coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese, in quanto l'amministratore avrebbe dovuto provvedere a traferire la sede legale della società, cosa che però non ha fatto. In mancanza di ciò, correttamente la creditrice ha fatto riferimento al Foro competente in base alla sede legale risultante dal RRII.
Con il secondo motivo i reclamanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare lo stato di insolvenza della in quanto: CP
- con riferimento al credito della , già prima dell'instaurazione del procedimento Parte_1 giudiziario volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, la debitrice aveva
3 N.R.G. 2098/2025
avanzato diverse proposte di saldo e stralcio e/o dilazione volte ad una definizione bonaria della vicenda;
- gli ulteriori D.I. emessi in favore di altri creditori, non erano stati individuati analiticamente dal
Tribunale, che non aveva indicato ed individuato i nominativi e/o gli importi dei creditori proponenti il procedimento monitorio;
- in relazione ai debiti iscritti a ruolo, aveva avanzato istanza di rateizzo Controparte_1 all' CP_2
- la società non era irreperibile, in quanto con la cessazione di fatto dell'attività ed il subentro di altro operatore nello stallo precedentemente assegnato alla , la stessa non risultava CP fisicamente presente presso il luogo indicato nella visura camerale avendo solo trasferito il proprio centro di interessi presso la residenza dell'amministratore;
- non vi erano protesti né a carico del socio accomandatario né a carico alla società;
- il debito complessivo, dunque, era inferiore a 50 mila euro, soglia minima per l'apertura della procedura concorsuale;
- il Tribunale di Napoli Nord non avrebbe eseguito alcuna indagine preventiva circa l'esistenza del requisito di cui all'art. 268 CCII, ossia che il patrimonio fosse utilmente liquidabile a beneficio dei creditori.
La Corte ritiene che anche tale motivo di reclamo sia infondato, per le seguenti considerazioni.
L'aver presentato l'istanza di rateizzazione del debito o istanze transattive, prima dell'instaurazione del procedimento in esame, non costituisce circostanza rilevante ai fini di escludere lo stato di insolvenza in quanto, in ogni caso, l'unica circostanza certa è la sussistenza del debito al momento della proposizione dell'istanza giudiziale.
Non è vero che il Tribunale non ha acquisito agli atti e valutato gli ulteriori decreti ingiuntivi emessi a carico della società. Dalla visione del fascicolo di primo grado emerge che tali titoli risultano acquisiti agli atti, motivo per il quale è del tutto irrilevante che essi non siano stati analiticamente indicati nella motivazione della sentenza.
Anche l'esistenza dell'istanza di reteizzazione del debito nei confronti dell' non vale ad CP_2 escludere la situazione di insolvenza, non essendo stato provato dai reclamanti quanta parte del debito sia stata pagata e quante rate ancora debbano essere onorate.
4 N.R.G. 2098/2025
Anche l'irreperibilità della società presso la sede legale costituisce una circostanza correttamente valutata dal Tribunale, unitamente alle altre, per affermare lo stato di insolvenza societaria. Sul punto anche i reclamanti hanno riconosciuto che, di fatto, la società non opera più presso lo stallo del mercato ortofrutticolo indicato quale sede legale presso il Registro delle Imprese. Nonostante ciò, il legale rappresentante non ha avuto cura di modificare la sede indicata nel Registro, sintomo evidente dell'incuria nella gestione della società. Tale circostanza, aggiunta alle altre sopra elencate, conferma la situazione di dissesto in cui si trova la società debitrice.
Inoltre, l'assenza di protesti è irrilevante, di per sè, ai fini dell'esclusione dell'insolvenza, non potendosi da ciò dedurre che la società abbia i mezzi patrimoniali necessari per soddisfare con regolarità i propri creditori.
Ancora, nessuna prova concreta hanno fornito i reclamanti sul fatto che i propri crediti sarebbero, complessivamente, inferiori ad € 50.000, essendosi limitati sul punto ad una mera affermazione di principio non argomentata.
Infine, quanto al mancato rispetto del requisito di cui all'art. 268 CCII, si evidenzia che sarebbe spettato ai reclamanti fornire la prova del fatto che il loro patrimonio non era liquidabile a beneficio dei creditori, prova che non è stata fornita nè al Tribunale nè a questa Corte.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, avendo correttamente il Tribunale affermato la sussistenza dello stato di insolvenza.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della parte reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della da liquidarsi in base ai parametri indicati Parte_1 nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
5 N.R.G. 2098/2025
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in Controparte_1 proprio e quale socio accomandatario della Controparte_1 avverso la sentenza n. n. 67/2025, depositata il 9.5.2025 dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord, dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata della
[...]
e del socio accomandatario , Controparte_1 Controparte_1 così provvede:
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna e la Controparte_1 CP Controparte_1 al pagamento in solido, in favore della , delle
[...] Parte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 per compenso professionale ed
Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 30.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Maria Teresa Onorato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Feriale
nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Maria Teresa Onorato Presidente
Dr.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2098/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 67/2025, depositata il 9.5.2025 dal Tribunale di
Napoli Nord, dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata della
[...]
e del socio accomandatario , Controparte_1 Controparte_1 pendente
TRA
, in proprio e quale socio accomandatario della Controparte_1 [...] rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Raffaele Mele;
Parte_1
[...
, con sede in Imola (BO), Via Molino Rosso n. 8, (C.F.: e P.I.
[...] P.IVA_1
), in persona della dott.ssa (C.F. ), P.IVA_2 Parte_2 C.F._1 nata a [...] il [...], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, in
1 N.R.G. 2098/2025
virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società medesima, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Baccarini (C.F. ); C.F._2
Reclamata
E
Liquidazione Giudiziale della e Controparte_1 del socio accomandatario;
Controparte_1
Reclamata non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.10.2025 la chiedeva l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale, o in subordine la liquidazione controllata, della Controparte_1
e del socio accomandatario , sostenendo di essere loro
[...] Controparte_1 creditrice della somma complessiva di € 47.915,08, derivante dal precetto fondato su un decreto ingiuntivo di € 38.882,15 emesso dal Tribunale di Bologna.
La società e il socio accomandatario non si costituivano.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, dichiarava l'apertura della liquidazione controllata della società e del socio accomandatario, qualificando la prima come impresa minore in stato di insolvenza.
Avverso tale sentenza la predetta società ed il socio hanno proposto reclamo, con ricorso depositato il 9/6/2025, deducendo:
- l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord;
- l'assenza dello stato di insolvenza.
Per tali ragioni i reclamanti hanno chiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione controllata.
La si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo, ritenendo che il Tribunale abbia Parte_1 correttamente accertato la sussistenza dei presupposti l'apertura della liquidazione controllata.
All'udienza del 30.7.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la Corte si è riservata di decidere.
2 N.R.G. 2098/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i reclamanti sostengono che il Tribunale di Napoli Nord sarebbe stato incompetente territorialmente, per essere tale il Tribunale di Nola, quale luogo di residenza di
. A sostegno della propria tesi i reclamanti hanno evidenziato che la Controparte_1 [...] aveva cessato la propria attività da diversi anni, circostanza che renderebbe la sede CP indicata nella visura camerale irrilevante ai fini della competenza territoriale. Viceversa, il centro effettivo degli interessi della società sarebbe diventata la residenza del liquidatore CP
, residente in [...], da intendersi quale
[...] unica ed attuale sede della società.
In via subordinata i reclamanti hanno evidenziato che la ha una sede Controparte_1 secondaria/operativa nel Comune di Avezzano (AQ) alla Via Lupo Dei Marsi snc e, pertanto, la competenza territoriale spetterebbe in alternativa al Tribunale di Avezzano, in luogo di quello di
Napoli Nord erroneamente adito.
Il Collegio ritiene che il Tribunale di Napoli Nord sia stato correttamente adito dalla creditrice. Sul punto si osserva che l'art. 27 del CCII stabilisce che il centro di interessi cui fare riferimento ai fini della competenza territoriale è “per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività
d'impresa, la sede legale risultante dal registro delle imprese”; pertanto, solo in mancanza di essa, può farsi riferimento alla sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, alla residenza del legale rappresentante.
Nel caso in esame, dalla visura storica della debitrice, allegata al ricorso introduttivo, risulta che la sede legale della è sita in Casoria alla via Padula 121, quindi in un Comune ricadente CP nel circondario del Tribunale di Napoli Nord.
Non è rilevante, pertanto, che il centro degli interessi “di fatto” non fosse più coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese, in quanto l'amministratore avrebbe dovuto provvedere a traferire la sede legale della società, cosa che però non ha fatto. In mancanza di ciò, correttamente la creditrice ha fatto riferimento al Foro competente in base alla sede legale risultante dal RRII.
Con il secondo motivo i reclamanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare lo stato di insolvenza della in quanto: CP
- con riferimento al credito della , già prima dell'instaurazione del procedimento Parte_1 giudiziario volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, la debitrice aveva
3 N.R.G. 2098/2025
avanzato diverse proposte di saldo e stralcio e/o dilazione volte ad una definizione bonaria della vicenda;
- gli ulteriori D.I. emessi in favore di altri creditori, non erano stati individuati analiticamente dal
Tribunale, che non aveva indicato ed individuato i nominativi e/o gli importi dei creditori proponenti il procedimento monitorio;
- in relazione ai debiti iscritti a ruolo, aveva avanzato istanza di rateizzo Controparte_1 all' CP_2
- la società non era irreperibile, in quanto con la cessazione di fatto dell'attività ed il subentro di altro operatore nello stallo precedentemente assegnato alla , la stessa non risultava CP fisicamente presente presso il luogo indicato nella visura camerale avendo solo trasferito il proprio centro di interessi presso la residenza dell'amministratore;
- non vi erano protesti né a carico del socio accomandatario né a carico alla società;
- il debito complessivo, dunque, era inferiore a 50 mila euro, soglia minima per l'apertura della procedura concorsuale;
- il Tribunale di Napoli Nord non avrebbe eseguito alcuna indagine preventiva circa l'esistenza del requisito di cui all'art. 268 CCII, ossia che il patrimonio fosse utilmente liquidabile a beneficio dei creditori.
La Corte ritiene che anche tale motivo di reclamo sia infondato, per le seguenti considerazioni.
L'aver presentato l'istanza di rateizzazione del debito o istanze transattive, prima dell'instaurazione del procedimento in esame, non costituisce circostanza rilevante ai fini di escludere lo stato di insolvenza in quanto, in ogni caso, l'unica circostanza certa è la sussistenza del debito al momento della proposizione dell'istanza giudiziale.
Non è vero che il Tribunale non ha acquisito agli atti e valutato gli ulteriori decreti ingiuntivi emessi a carico della società. Dalla visione del fascicolo di primo grado emerge che tali titoli risultano acquisiti agli atti, motivo per il quale è del tutto irrilevante che essi non siano stati analiticamente indicati nella motivazione della sentenza.
Anche l'esistenza dell'istanza di reteizzazione del debito nei confronti dell' non vale ad CP_2 escludere la situazione di insolvenza, non essendo stato provato dai reclamanti quanta parte del debito sia stata pagata e quante rate ancora debbano essere onorate.
4 N.R.G. 2098/2025
Anche l'irreperibilità della società presso la sede legale costituisce una circostanza correttamente valutata dal Tribunale, unitamente alle altre, per affermare lo stato di insolvenza societaria. Sul punto anche i reclamanti hanno riconosciuto che, di fatto, la società non opera più presso lo stallo del mercato ortofrutticolo indicato quale sede legale presso il Registro delle Imprese. Nonostante ciò, il legale rappresentante non ha avuto cura di modificare la sede indicata nel Registro, sintomo evidente dell'incuria nella gestione della società. Tale circostanza, aggiunta alle altre sopra elencate, conferma la situazione di dissesto in cui si trova la società debitrice.
Inoltre, l'assenza di protesti è irrilevante, di per sè, ai fini dell'esclusione dell'insolvenza, non potendosi da ciò dedurre che la società abbia i mezzi patrimoniali necessari per soddisfare con regolarità i propri creditori.
Ancora, nessuna prova concreta hanno fornito i reclamanti sul fatto che i propri crediti sarebbero, complessivamente, inferiori ad € 50.000, essendosi limitati sul punto ad una mera affermazione di principio non argomentata.
Infine, quanto al mancato rispetto del requisito di cui all'art. 268 CCII, si evidenzia che sarebbe spettato ai reclamanti fornire la prova del fatto che il loro patrimonio non era liquidabile a beneficio dei creditori, prova che non è stata fornita nè al Tribunale nè a questa Corte.
Per tali ragioni il reclamo deve essere rigettato, avendo correttamente il Tribunale affermato la sussistenza dello stato di insolvenza.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna della parte reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della da liquidarsi in base ai parametri indicati Parte_1 nella tabella n. 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) secondo la previsione contenuta nell'art. 4 comma 10 sexies del richiamato decreto. Ai fini del valore della causa la giurisprudenza in casi analoghi ha precisato che, in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1346 del 21/01/2013, in senso conforme Cass. Sez. U, Sentenza n. 16300 del 24/07/2007).
5 N.R.G. 2098/2025
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 5, co. VI, del d.m. 55/2014 va applicato lo scaglione tra Euro
26.000,01 ed Euro 52.000,00 in considerazione della complessità bassa della controversia, liquidandosi le spese in complessivi € 5.400,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.800,00 per la fase decisoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , in Controparte_1 proprio e quale socio accomandatario della Controparte_1 avverso la sentenza n. n. 67/2025, depositata il 9.5.2025 dal
[...]
Tribunale di Napoli Nord, dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata della
[...]
e del socio accomandatario , Controparte_1 Controparte_1 così provvede:
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna e la Controparte_1 CP Controparte_1 al pagamento in solido, in favore della , delle
[...] Parte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 5.400,00 per compenso professionale ed
Euro 810,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Napoli, il 30.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Maria Teresa Onorato
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