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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7451 / 2022 Ruolo gen. (ATP 2471/20)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv MIGLIACCIO PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 17/11/2022 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini personali, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa al fine dell'assegno ordinario di invalidità ex l 222/84; instauratosi il CP_ contraddittorio l' non si costituì in giudizio;
la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito
(cfr prod ricorrente)
La domanda non può essere accolta nel merito;
1 La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito sanitario al Parte_1 fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti dott. ) Persona_1
Il consulente ha in particolare evidenziato come “..dal quadro clinico obiettivato e dalla documentazione medica in atti la menomazione a carico dell'apparato cardiovascolare risulta in discreto compenso emodinamico e responsiva al trattamento farmacologico;
la menomazione sul versante osteoarticolare, invece, non incide gravemente sul versante funzionale..” ritenendo pertanto che il ricorrente possa ancora fruttuosamente utilizzare le proprie energie psico-fisiche per l'espletamento delle attività cui sono rivolte le proprie inclinazioni attitudinali, anche se a principale componente fisico-manuale.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione peritale -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate dal CTU non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU della fase di ATP (rg 2471/20) a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge Persona_1
Santa Maria Capua Vetere,23/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv MIGLIACCIO PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 17/11/2022 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini personali, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa al fine dell'assegno ordinario di invalidità ex l 222/84; instauratosi il CP_ contraddittorio l' non si costituì in giudizio;
la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito
(cfr prod ricorrente)
La domanda non può essere accolta nel merito;
1 La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito sanitario al Parte_1 fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti dott. ) Persona_1
Il consulente ha in particolare evidenziato come “..dal quadro clinico obiettivato e dalla documentazione medica in atti la menomazione a carico dell'apparato cardiovascolare risulta in discreto compenso emodinamico e responsiva al trattamento farmacologico;
la menomazione sul versante osteoarticolare, invece, non incide gravemente sul versante funzionale..” ritenendo pertanto che il ricorrente possa ancora fruttuosamente utilizzare le proprie energie psico-fisiche per l'espletamento delle attività cui sono rivolte le proprie inclinazioni attitudinali, anche se a principale componente fisico-manuale.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione peritale -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate dal CTU non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
CP_ Pone le spese di CTU della fase di ATP (rg 2471/20) a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott in euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge Persona_1
Santa Maria Capua Vetere,23/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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