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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/12/2024, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n° R.G. 2878/2023 visto l'art. 473 bis CPC ha emesso la seguente
Sentenza sul ricorso proposto da:
, nata a [...], il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], rappresentate congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Elena Statura ( ), del foro di Civitavecchia e CodiceFiscale_2 dall'Avv. Alessandro D'Achille (C.F. ) del foro di Roma, ed elettivamente C.F._3 domiciliata in Trevignano Romano (RM), Via Francia n. 22
Ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in Controparte_1 C.F._4
Monterosi Via J.F. Kennedy n. 22 (VT), rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Sciarrini (CF
) del foro di Viterbo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via C.F._5
Rio Fratta n. 4 01033 Civita Castellana (VT)
Resistente in relazione al RICORSO per la modifica della regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore n. in Zilina (Slovacchia) il Persona_1
17.02.2011 (C.F. ), nonché delle relative determinazioni C.F._6 economiche.
Letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti e sentite le parti nel corso delle varie udienze e da ultimo all'udienza del 5.12.2024 nel corso delle quali, a seguito del tentativo di conciliazione disposto dal Giudice, hanno raggiunto un accordo finalizzato al bonario componimento della controversia, nei termini che seguono:
Le parti concordano sul collocamento del minore nei seguenti termini:
pagina1 di 4 - Lunedì, martedì e mercoledì collocamento presso la madre;
- giovedì e venerdì collocamento presso il padre;
- sabato e domenica alternati;
Con la precisazione che il minore pernotterà presso il genitore ove è collocato, compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori.
Le parti concordano rispetto al contributo di mantenimento nei seguenti termini:
- contributo al mantenimento del minore di euro 450,00 mensili a carico del sig.
a decorrere dal 1° dicembre 2024; CP_1
- spese straordinarie al 50 %, secondo il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
- assegno universale al 50 %;
- rinuncia da parte della ricorrente agli arretrati;
- quanto alle festività: • durante le vacanze estive per una settimana a giugno, una a luglio, e 15 giorni consecutivi ad agosto, il figlio starà con il padre. Le vacanze estive dovranno essere concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
• durante le vacanze natalizie, il padre terrà con se la figlia il 24 dicembre, l'anno dopo il 25 dicembre e cosi alternandosi ogni anno. Inoltre, ad anni alterni, il 31 dicembre e l' 1 gennaio per il resto delle vacanze scolastiche, lo stesso per le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo; • per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Per_1
- autorizzazione ad entrambi i genitori per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
- Spese di lite integralmente compensate.
Tutto ciò premesso, letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti, visti gli esiti positivi del tentativo di conciliazione disposto dal G.D., osserva il Collegio che è possibile adottare le decisioni con riguardo all'affidamento e al mantenimento del figlio minore nonché alle determinazioni Persona_1 economiche così come concordate in udienza dalle parti medesime, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria.
Che segnatamente, in merito alle valutazioni da compiere con riguardo in primis alle modalità di affidamento del figlio minore nonché alle condizioni Per_1 economiche, il Collegio, in considerazione delle condizioni economiche delle parti condivide l'impostazione assunta dalle stesse in udienza e in conseguenza condivide i termini evidenziati nell'accordo.
Le spese di lite debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
pagina2 di 4
P.Q.M.
Il Collegio, Visto l'art. 738 CPC così Dispone
1) I Sigg. e si impegnano al rispetto Controparte_1 Parte_1 reciproco nel superiore interesse del figlio minore . Persona_1
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, di talché entrambi i genitori avranno esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per la figlia – ad esempio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute - saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
3) Il minore sarà collocato presso le rispettive abitazioni dei Persona_1 genitori nei termini che seguono:
- Lunedì, martedì e mercoledì collocamento presso la madre;
- giovedì e venerdì collocamento presso il padre;
- sabato e domenica alternati;
Con la precisazione che il minore pernotterà presso il genitore ove è collocato, compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori;
- quanto alle festività:
• durante le vacanze estive per una settimana a giugno, una a luglio, e 15 giorni consecutivi ad agosto, il figlio starà con il padre. Le vacanze estive dovranno essere concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
• durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio il 24 dicembre, l'anno dopo il 25 dicembre e così alternandosi ogni anno. Inoltre, ad anni alterni, il 31 dicembre e il 1° gennaio per il resto delle vacanze scolastiche, lo stesso per le vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo;
• per le altre festività e per il giorno del compleanno del figlio , si Per_1 seguirà il criterio dell'alternanza annuale. 4) Il Sig. contribuirà, a decorrere dal 1° Dicembre 2024, alle spese di CP_1 mantenimento del figlio nella misura di euro 450,00 mensili che verserà, a Per_1 mezzo bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese;
6) L'assegno unico universale sarà percepito, con decorrenza immediata, entrambi i genitori al 50%.
7) Le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% osservando il protocollo del Tribunale di Viterbo.
8) La ricorrente rinuncia agli arretrati e ad ogni altra pretesa Parte_1 economica.
pagina3 di 4 9) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 9 Dicembre 2024.
Il Giudice Relatore
IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo)
(Eugenio Maria Turco)
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