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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/06/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 12/5/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1367 dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Pierluigi Penza, giusta procura allegata al ricorso in opposizione ad avviso di addebito;
- Opponente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
-Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 12/5/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/2/2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 314 2022 00078231 08 000 emesso in data 24/12/2022 dall' e CP_1
notificato in data 27/1/2023 per la posizione matricola 2105266910, con il quale si accertava come dovuto a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2021 al 12/2021 l'importo totale di €
3.196,25, comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione.
L'opponente deduceva che alcuna contribuzione era dovuta per l'anno 2021, perché era stata socia ed amministratrice della società “L'Isola che non c'è di LV RI LU & C. s.n.c.”, svolgente attività di ludoteca, la quale aveva cessato qualsiasi attività in data 29/12/2020, come risultante da atto notarile e dalle comunicazioni agli enti preposti.
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Si costituiva in giudizio l' , che deduceva di aver svolto verifiche amministrative, all'esito delle CP_1 quali aveva provveduto all'annullamento della posizione contributiva della e che avrebbe Parte_1 provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito per cui era causa.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' infatti incontroverso – come risulta dalla documentazione in atti – che l' abbia annullato la CP_1 posizione contributiva della ricorrente nella Gestione Commercianti per l'anno 2021, come si evince dalla documentazione prodotta;
è altresì incontroverso che abbia provveduto all'integrale sgravio degli importi richiesti con l'avviso di addebito impugnato, come dedotto da ultimo nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 12/5/2025.
Pertanto non vi è più ragione per pronunciarsi in ordine al merito della controversia, poiché l' CP_1
ha abbandonato la sua pretesa contributiva.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd.
“soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere, avendo l' sostanzialmente CP_1 riconosciuto la fondatezza delle pretese dell'opponente.
Nel caso di specie le spese devono essere integralmente poste a carico dell' , considerato che lo CP_1
sgravio è intervenuto in corso di causa, successivamente al deposito e alla notifica del ricorso. Le spese sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
23/2/2025 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 49,00 per esborsi ed € 886,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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