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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3125 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16189/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex art. 2051
c.c.”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], COD. IS. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PARLATO PAOLO, C.F._1
presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_1
E
COD. IS. Controparte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LAMBERTI VITTORIO, RUGGIERO
[...]
ROBERTO e LAMBERTI CARLA BENEDETTA, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c. Email_2
Email_3
come da procura in atti Email_4
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 31/01/2025, cui si rimanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, provata la sua qualità di proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
alla , riportato nel NCEU di alla SEZ Porto, CP_1 Controparte_1 CP_1
foglio 2, particella 50, sub 7 e sub 8 e facente parte del Condominio di Via
Gennaro Serra n. 65, in ha evocato quest'ultimo in giudizio al fine di CP_1
richiedere il risarcimento dei danni subiti dal proprio locale a causa delle copiose infiltrazioni d'acqua che lo hanno interessato.
L'attrice ha specificamente dedotto: <Che l'immobile di cui la dichiarante è piena ed esclusiva proprietaria appare gravemente danneggiato in più punti, in dipendenza di pregresse infiltrazioni d'acqua provenute dall'impianto delle acque bianche condominiali che, presumibilmente eliminate atteso che alcun esito di ciò è mai stato comunicato alla dichiarante, ha ammalorato l'intero solaio di copertura dell'immobile, le pareti limitrofe, causando la caduta continua di intonaco che, a sua volta, ha portato alla evidenza la corrosione dei ferri portanti del solaio intermedio; Che emerge di conseguenza l'evidenza del danno emergente relativo ai costi del ripristino integrale delle parti danneggiate, che in dipendenza della incisione delle infiltrazioni d'acqua anche sulle strutture portanti del solaio divisorio e sulle porzioni portanti del fabbricato, determinano un rischio non affrontabile per una soluzione di semplice riattazione del bene se non previa verifica dello stato dei luoghi relativamente alla incidenza del danno su tali strutture portanti ed il cui costo ripristinatorio potrà essere valutato solo a mezzo di Ctu; Che sussiste con evidenza la responsabilità del che, superata la causa del danno, CP_1
malgrado i solleciti effettuati, non ha provveduto al ripristino della proprietà danneggiata>>. Si è costituito il convenuto impugnando la domanda in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
Pregiudizialmente, va rigettata l'eccezione dell'incompetenza per valore.
Come disposto dall'art. 38 c.p.c. <l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata>>.
Il convenuto , tardivamente costituitosi in giudizio, ha sollevato la CP_1
suddetta eccezione, per la prima volta (poi reiterata in comparsa conclusionale), con la terza memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., per cui essendo tardiva non può essere esaminata.
In vi preliminarmente, va altresì rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto, di nullità dell'atto di citazione, essendo chiaramente identificabili nell'atto sia il petitum che la causa petendi.
Né vi è stata una tardiva mutatio libelli, non avendo l'attore mutato la prospettazione dei fatti come esposti con l'atto introduttivo. Invero, sin dall'atto di citazione e, successivamente con le memorie istruttorie, la parte attrice ha dedotto che i fenomeni infiltrativi avevano luogo a partire dall'anno
2019 ed erano originati dal danneggiamento della conduttura pluviale condominiale. A tal riguardo, non può dubitarsi che la condotta pluviale raccolga le c.d. “acque bianche” meteoriche e che un tratto di questa sia posta su uno spazio di “pertinenza condominiale”.
Dunque, avendo la parte attrice dedotto le medesime circostanze in tutti i propri atti difensivi, seppur utilizzando parole diverse, non è caduta in alcuna contraddizione, né ha mutato la prospettazione dei fatti descritti.
La domanda è procedibile, avendo le parti esperito il tentativo obbligatorio di una convenzione di negoziazione assistita così come demandata dal giudice con provvedimento dell'11/11/2022.
È provata, e non contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti.
Venendo al merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
In proposito devono essere richiamati gli accertamenti e le indagini svolti dal
CTU, ing. che in quanto immuni da vizi logici ed Persona_1
adeguatamente motivati, possono essere condivisi e, quindi, posti a fondamento della presente decisione. Invero, l'ausiliario, sulla base delle verifiche eseguite sui luoghi e della documentazione in atti, previamente dando atto che le infiltrazioni non sono più in corso, descritte le opere necessarie alla loro eliminazione, ha accertato, che le stesse sono riconducibili a beni di proprietà del , il quale è tenuto a risponderne ex art. CP_1
2051 c.c.
Il CTU ha accertato, inoltre, l'esistenza del rapporto eziologico tra i danni lamentati dall'attrice all'immobile di sua proprietà ed i fenomeni infiltrativi descritti nell'atto introduttivo, avendo accertato che le cause dei danni all'immobile attoreo vanno senz'altro attribuiti alla pluviale condominiale (cfr. pag. 4 della CTU).
Il consulente, infatti, ha specificamente osservato che <è stata individuata e verificata la presenza dello scarico a raso nella vanella condominiale, confinante, in verticale, a nord con il locale wc di proprietà attrice, constatando così che, data la quota maggiore, rispetto al cespite dell'attore, essa certamente si innesta nella tubazione che attraversa per una parte il vano wc. Lo scarico a pavimento della vanella condominiale – sottodimensionato - è raccordato alla tubazione con almeno due curve e non riuscendo a smaltire la portata di pioggia raccolta nella vanella, manda in sofferenza la condotta che, innescando il fenomeno del rigurgito, provoca la tracimazione dell'acqua tra il massetto della e la parete di confine del locale wc, andando così ad interessare il solaio, Pt_2
al disopra del piano soppalcato, del cespite attrice>>.
Non possono condividersi le osservazioni critiche del CTP di parte convenuta che, ha contestato le conclusioni del CTU, ritenendo inverosimile che i danni subiti dall'immobile attoreo fossero stati causati dalla pluviale condominiale, stante la lontananza del “punto di innesco” di questa rispetto alle aree in cui si sono prodotti i danneggiamenti lamentati dalla parte attrice.
Sul punto, è opportuno riportarsi alle risposte del CTU che, integralmente si condividono, il quale, ha osservato che: all'intradosso del solaio del piano terra, vadano attribuite, nella misura valutata dallo scrivente e leggermente corretta a seguito delle note di parte attrice, alla medesima causa che ha ammalorato il solaio del piano soppalco. La puntualizzazione che il solaio del piano terra sia distante dal punto di innesco, non può trovare accoglimento poiché, come ben noto, eventuali pendenze verso
l'esterno del locale, potrebbero aver favorito la veicolazione dell'acqua accumulatasi nel tempo;
difatti, benché ci sia un salto di quota, tra la e Pt_2
la parete nord del wc, è evidente come le infiltrazioni abbiano interessato anche le strutture verticali a diretto contatto con il solaio interpiano del locale a piano terra e come in caso di infiltrazione l'acqua possa essersi accumulata sul solaio del soppalco interessandone le strutture>>.
Dunque, deve dirsi provato che i danni all'immobile attoreo sono conseguenza immediata e diretta delle infiltrazioni causate dal difetto dell'impianto pluviale . CP_3
Il consulente ha poi descritto le opere necessarie per il ripristino dell'immobile attoreo (vedi pagg. 5 e 6 dell'elaborato peritale), che consistono in: <spicconatura integrale intonaco all'intradosso del solaio di calpestio del soppalco ed in percentuale valutata sul 50% di solai e pareti locale soppalcato
(previa rimozione dei pannelli oggi installati); trattamento delle putrelle del solaio di copertura del locale soppalco e del relativo solaio di calpestio; realizzazione di nuovo intonaco là dove spicconato;
- rimozione e riapposizione di piastrelle sulla parete nord del soppalco; rasatura e tinteggiatura totale delle aree di intervento>>.
Venendo al quantum debeatur, il CTU ha accertato, facendo riferimento ai prezzi unitari riportati nel tariffario in vigore nella Regione Campania nell'anno 2023, che per tali lavori è necessaria una spesa di € 4.273,37 oltre
IVA al 10%, a cui vanno aggiunti gli oneri tecnici stimabili in circa € 500,00 oltre CNP 4% ed IVA 22%, il tutto come da computo metrico allegato alla perizia.
Sulla somma complessiva di € 5.335,10 (comprensiva d'IVA, oneri tecnici e
CNP), come sopra determinata, vanno calcolati gli interessi dalla data del fatto
(2019) alla presente pronuncia.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra indicata di
€ 5.335,10, ma su quella devalutata alla data dell'insorgenza delle infiltrazioni e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
In definitiva, spetta a , a titolo di risarcimento del danno per Parte_3
equivalente, la somma complessiva di € 5.845,23, sulla quale, decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene alla rimozione delle cause che hanno prodotto le infiltrazioni, nulla può disporsi non essendovi una specifica domanda a riguardo. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Parlato, dichiaratosi procuratore antistatario.
Le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 12/03/2024 in € 1.736,53, oltre accessori di legge, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
in COD. IS. , in persona del suo
[...] CP_1 P.IVA_1
amministratore pro tempore al pagamento, in favore di , della Parte_1
somma di € 5.845,23, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- b) condanna il COD. Controparte_1
IS. , in persona del suo amministratore pro tempore al P.IVA_1
pagamento in favore dell'Avv. Paolo Parlato delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.300,00, di cui euro 300,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 27/2/25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16189/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex art. 2051
c.c.”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], COD. IS. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. PARLATO PAOLO, C.F._1
presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_1
E
COD. IS. Controparte_1
, in persona del suo amministratore pro tempore P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti LAMBERTI VITTORIO, RUGGIERO
[...]
ROBERTO e LAMBERTI CARLA BENEDETTA, presso cui elettivamente domicilia, con p.e.c. Email_2
Email_3
come da procura in atti Email_4
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 31/01/2025, cui si rimanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, provata la sua qualità di proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
alla , riportato nel NCEU di alla SEZ Porto, CP_1 Controparte_1 CP_1
foglio 2, particella 50, sub 7 e sub 8 e facente parte del Condominio di Via
Gennaro Serra n. 65, in ha evocato quest'ultimo in giudizio al fine di CP_1
richiedere il risarcimento dei danni subiti dal proprio locale a causa delle copiose infiltrazioni d'acqua che lo hanno interessato.
L'attrice ha specificamente dedotto: <Che l'immobile di cui la dichiarante è piena ed esclusiva proprietaria appare gravemente danneggiato in più punti, in dipendenza di pregresse infiltrazioni d'acqua provenute dall'impianto delle acque bianche condominiali che, presumibilmente eliminate atteso che alcun esito di ciò è mai stato comunicato alla dichiarante, ha ammalorato l'intero solaio di copertura dell'immobile, le pareti limitrofe, causando la caduta continua di intonaco che, a sua volta, ha portato alla evidenza la corrosione dei ferri portanti del solaio intermedio; Che emerge di conseguenza l'evidenza del danno emergente relativo ai costi del ripristino integrale delle parti danneggiate, che in dipendenza della incisione delle infiltrazioni d'acqua anche sulle strutture portanti del solaio divisorio e sulle porzioni portanti del fabbricato, determinano un rischio non affrontabile per una soluzione di semplice riattazione del bene se non previa verifica dello stato dei luoghi relativamente alla incidenza del danno su tali strutture portanti ed il cui costo ripristinatorio potrà essere valutato solo a mezzo di Ctu; Che sussiste con evidenza la responsabilità del che, superata la causa del danno, CP_1
malgrado i solleciti effettuati, non ha provveduto al ripristino della proprietà danneggiata>>. Si è costituito il convenuto impugnando la domanda in quanto CP_1
infondata in fatto ed in diritto.
Pregiudizialmente, va rigettata l'eccezione dell'incompetenza per valore.
Come disposto dall'art. 38 c.p.c. <l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata>>.
Il convenuto , tardivamente costituitosi in giudizio, ha sollevato la CP_1
suddetta eccezione, per la prima volta (poi reiterata in comparsa conclusionale), con la terza memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., per cui essendo tardiva non può essere esaminata.
In vi preliminarmente, va altresì rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto, di nullità dell'atto di citazione, essendo chiaramente identificabili nell'atto sia il petitum che la causa petendi.
Né vi è stata una tardiva mutatio libelli, non avendo l'attore mutato la prospettazione dei fatti come esposti con l'atto introduttivo. Invero, sin dall'atto di citazione e, successivamente con le memorie istruttorie, la parte attrice ha dedotto che i fenomeni infiltrativi avevano luogo a partire dall'anno
2019 ed erano originati dal danneggiamento della conduttura pluviale condominiale. A tal riguardo, non può dubitarsi che la condotta pluviale raccolga le c.d. “acque bianche” meteoriche e che un tratto di questa sia posta su uno spazio di “pertinenza condominiale”.
Dunque, avendo la parte attrice dedotto le medesime circostanze in tutti i propri atti difensivi, seppur utilizzando parole diverse, non è caduta in alcuna contraddizione, né ha mutato la prospettazione dei fatti descritti.
La domanda è procedibile, avendo le parti esperito il tentativo obbligatorio di una convenzione di negoziazione assistita così come demandata dal giudice con provvedimento dell'11/11/2022.
È provata, e non contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti.
Venendo al merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
In proposito devono essere richiamati gli accertamenti e le indagini svolti dal
CTU, ing. che in quanto immuni da vizi logici ed Persona_1
adeguatamente motivati, possono essere condivisi e, quindi, posti a fondamento della presente decisione. Invero, l'ausiliario, sulla base delle verifiche eseguite sui luoghi e della documentazione in atti, previamente dando atto che le infiltrazioni non sono più in corso, descritte le opere necessarie alla loro eliminazione, ha accertato, che le stesse sono riconducibili a beni di proprietà del , il quale è tenuto a risponderne ex art. CP_1
2051 c.c.
Il CTU ha accertato, inoltre, l'esistenza del rapporto eziologico tra i danni lamentati dall'attrice all'immobile di sua proprietà ed i fenomeni infiltrativi descritti nell'atto introduttivo, avendo accertato che le cause dei danni all'immobile attoreo vanno senz'altro attribuiti alla pluviale condominiale (cfr. pag. 4 della CTU).
Il consulente, infatti, ha specificamente osservato che <è stata individuata e verificata la presenza dello scarico a raso nella vanella condominiale, confinante, in verticale, a nord con il locale wc di proprietà attrice, constatando così che, data la quota maggiore, rispetto al cespite dell'attore, essa certamente si innesta nella tubazione che attraversa per una parte il vano wc. Lo scarico a pavimento della vanella condominiale – sottodimensionato - è raccordato alla tubazione con almeno due curve e non riuscendo a smaltire la portata di pioggia raccolta nella vanella, manda in sofferenza la condotta che, innescando il fenomeno del rigurgito, provoca la tracimazione dell'acqua tra il massetto della e la parete di confine del locale wc, andando così ad interessare il solaio, Pt_2
al disopra del piano soppalcato, del cespite attrice>>.
Non possono condividersi le osservazioni critiche del CTP di parte convenuta che, ha contestato le conclusioni del CTU, ritenendo inverosimile che i danni subiti dall'immobile attoreo fossero stati causati dalla pluviale condominiale, stante la lontananza del “punto di innesco” di questa rispetto alle aree in cui si sono prodotti i danneggiamenti lamentati dalla parte attrice.
Sul punto, è opportuno riportarsi alle risposte del CTU che, integralmente si condividono, il quale, ha osservato che: all'intradosso del solaio del piano terra, vadano attribuite, nella misura valutata dallo scrivente e leggermente corretta a seguito delle note di parte attrice, alla medesima causa che ha ammalorato il solaio del piano soppalco. La puntualizzazione che il solaio del piano terra sia distante dal punto di innesco, non può trovare accoglimento poiché, come ben noto, eventuali pendenze verso
l'esterno del locale, potrebbero aver favorito la veicolazione dell'acqua accumulatasi nel tempo;
difatti, benché ci sia un salto di quota, tra la e Pt_2
la parete nord del wc, è evidente come le infiltrazioni abbiano interessato anche le strutture verticali a diretto contatto con il solaio interpiano del locale a piano terra e come in caso di infiltrazione l'acqua possa essersi accumulata sul solaio del soppalco interessandone le strutture>>.
Dunque, deve dirsi provato che i danni all'immobile attoreo sono conseguenza immediata e diretta delle infiltrazioni causate dal difetto dell'impianto pluviale . CP_3
Il consulente ha poi descritto le opere necessarie per il ripristino dell'immobile attoreo (vedi pagg. 5 e 6 dell'elaborato peritale), che consistono in: <spicconatura integrale intonaco all'intradosso del solaio di calpestio del soppalco ed in percentuale valutata sul 50% di solai e pareti locale soppalcato
(previa rimozione dei pannelli oggi installati); trattamento delle putrelle del solaio di copertura del locale soppalco e del relativo solaio di calpestio; realizzazione di nuovo intonaco là dove spicconato;
- rimozione e riapposizione di piastrelle sulla parete nord del soppalco; rasatura e tinteggiatura totale delle aree di intervento>>.
Venendo al quantum debeatur, il CTU ha accertato, facendo riferimento ai prezzi unitari riportati nel tariffario in vigore nella Regione Campania nell'anno 2023, che per tali lavori è necessaria una spesa di € 4.273,37 oltre
IVA al 10%, a cui vanno aggiunti gli oneri tecnici stimabili in circa € 500,00 oltre CNP 4% ed IVA 22%, il tutto come da computo metrico allegato alla perizia.
Sulla somma complessiva di € 5.335,10 (comprensiva d'IVA, oneri tecnici e
CNP), come sopra determinata, vanno calcolati gli interessi dalla data del fatto
(2019) alla presente pronuncia.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra indicata di
€ 5.335,10, ma su quella devalutata alla data dell'insorgenza delle infiltrazioni e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
In definitiva, spetta a , a titolo di risarcimento del danno per Parte_3
equivalente, la somma complessiva di € 5.845,23, sulla quale, decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene alla rimozione delle cause che hanno prodotto le infiltrazioni, nulla può disporsi non essendovi una specifica domanda a riguardo. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Parlato, dichiaratosi procuratore antistatario.
Le spese inerenti all'espletata CTU, nella misura già determinata con provvedimento del 12/03/2024 in € 1.736,53, oltre accessori di legge, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
in COD. IS. , in persona del suo
[...] CP_1 P.IVA_1
amministratore pro tempore al pagamento, in favore di , della Parte_1
somma di € 5.845,23, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- b) condanna il COD. Controparte_1
IS. , in persona del suo amministratore pro tempore al P.IVA_1
pagamento in favore dell'Avv. Paolo Parlato delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.300,00, di cui euro 300,00 per esborsi ed euro
3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 27/2/25
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena