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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/12/2024, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 240/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 240/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Donati, Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in ZA (RA), via Alessandro Volta n.1, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Donati, CP_1 C.F._2
presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in ZA (RA), via Alessandro Volta n.1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“dichiarare la cessazione lo scioglimento del matrimonio contratto tra il SI. nato a [...]
HO (Marocco) il 18.12.1978 di cittadinanza italiana - C.F. - residente a [...]
ZA (RA), in via Medaglie D'Oro n. 13 interno 2 e la SI.ra nata a [...]_1
(Marocco) il 20.11.1982 di cittadinanza italiana- C.F. - residente a [...]
pagina 1 di 4 (RA), in via via Medaglie D'Oro n. 13 interno 2 in data 12.01.2006 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ZA al n. 2, Parte I, Ufficio 1 dell'anno 2006; ordinare al Comune di ZA (RA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare che le spese legali del presente procedimento saranno in capo al SI. Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) confermare che i figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre, SI. potrà vedere i figli quando lo vorrà, previo Parte_1
accordo con la moglie. I coniugi si accorderanno per fissare periodi feriali con i figli sia durante le ferie estive che durante quelle invernali e pasquali;
2) confermare che la SI.ra , sino a quando lo riterrà opportuno, continuerà a vivere Parte_2 insieme ai figli nella casa coniugale sita in ZA (RA), via Medaglie D'Oro n. 13 – interno 2 – condotta in locazione congiuntamente dai SInori e;
Pt_1 CP_1
3) il SI. verserà alla SI.ra , così come durante il periodo di separazione anche in sede Pt_1 CP_1
di divorzio a titolo di assegno divorzile della stessa la somma di euro 250,00 e a titolo di mantenimento dei figli minori e la somma di euro 500,00, (ovvero euro 250,00 a figlio) somme che Per_1 Per_2
saranno versate anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat, costo vita. Confermare che il pagamento del canone di locazione dell'abitazione di via Medaglie D'Oro resterà a carico del SI. e che la SI.ra si potrà trasferire con i Pt_1 CP_1
figli in altra città vicina a ZA (a titolo esemplificativo Forlì o Imola) se e quando lo riterrà opportuno ed il canone di locazione, anche in caso di trasferimento, resterà a carico del SI. Pt_1
4) confermare l'accollo integrale delle spese straordinarie per i figli, come specificate dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna, avverrà nella misura del 100% a carico del padre. Il genitore che avesse anticipato per intero le spese straordinarie avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota parte entro il 15 del mese successivo. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie opereranno nella misura del 100% per il padre. I suddetti obblighi inizieranno a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto;
5) il SI. ha già sottoscritto la rinuncia all'assegno unico che continuerà ad essere percepito Pt_1
dalla SI.ra e, a tal fine, si impegna a fornire alla SI.ra - contestualmente alla CP_1 CP_1
sottoscrizione del presente accordo e per gli anni futuri - la documentazione fiscale necessaria per la tempestiva presentazione della relativa domanda, nonché a sottoscrivere eventuali moduli che sia necessario presentare per percepire il predetto assegno unico ovvero altri bonus/incentivi assimilabili;
pagina 2 di 4 6) confermare che l'autovettura Volkswagen Tiguan tg. EM 586 FK in uso al SI. e di proprietà Pt_1
dello stesso e della moglie per 1/2 e del padre del SI. SI. continuerà a Pt_1 Parte_3
restare in uso al SI. Persona_3
7) le parti si prestano fin da ora reciproco consenso per l'espatrio con i minori, per il rinnovo del passaporto dei figli minorenni e per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio intestata agli stessi e si obbligano a confermarlo nelle sedi competenti, ove necessario.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 407/2024, pubblicata il 08/04/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio. Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha quindi rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 24/11/2024.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi. Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 407/2024, pubblicata il
08/04/2024, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti), il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice relatore delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico né contrastano con gl'interessi tutelati dei figli minori. Il Tribunale prende altresì atto degli accordi tra le parti riportati ai punti 5,6, e 7 delle conclusioni sopra trascritte, non rientranti nel contenuto necessario degli accordi divorzili.
3. Spese come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 240/2024 R.G., così provvede: pagina 3 di 4 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), celebrato a ZA (RA) il 12/01/2006, iscritto nel CP_1 C.F._2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 al n. 2, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e prende atto degli ulteriori diversi accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo ai punti 5,6,7;
d) spese a carico di come da domanda congiunta. Parte_1
Così deciso in Ravenna, nella camera di conSIlio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 240/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Donati, Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in ZA (RA), via Alessandro Volta n.1, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Donati, CP_1 C.F._2
presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in ZA (RA), via Alessandro Volta n.1, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“dichiarare la cessazione lo scioglimento del matrimonio contratto tra il SI. nato a [...]
HO (Marocco) il 18.12.1978 di cittadinanza italiana - C.F. - residente a [...]
ZA (RA), in via Medaglie D'Oro n. 13 interno 2 e la SI.ra nata a [...]_1
(Marocco) il 20.11.1982 di cittadinanza italiana- C.F. - residente a [...]
pagina 1 di 4 (RA), in via via Medaglie D'Oro n. 13 interno 2 in data 12.01.2006 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di ZA al n. 2, Parte I, Ufficio 1 dell'anno 2006; ordinare al Comune di ZA (RA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare che le spese legali del presente procedimento saranno in capo al SI. Parte_1
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) confermare che i figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre, SI. potrà vedere i figli quando lo vorrà, previo Parte_1
accordo con la moglie. I coniugi si accorderanno per fissare periodi feriali con i figli sia durante le ferie estive che durante quelle invernali e pasquali;
2) confermare che la SI.ra , sino a quando lo riterrà opportuno, continuerà a vivere Parte_2 insieme ai figli nella casa coniugale sita in ZA (RA), via Medaglie D'Oro n. 13 – interno 2 – condotta in locazione congiuntamente dai SInori e;
Pt_1 CP_1
3) il SI. verserà alla SI.ra , così come durante il periodo di separazione anche in sede Pt_1 CP_1
di divorzio a titolo di assegno divorzile della stessa la somma di euro 250,00 e a titolo di mantenimento dei figli minori e la somma di euro 500,00, (ovvero euro 250,00 a figlio) somme che Per_1 Per_2
saranno versate anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat, costo vita. Confermare che il pagamento del canone di locazione dell'abitazione di via Medaglie D'Oro resterà a carico del SI. e che la SI.ra si potrà trasferire con i Pt_1 CP_1
figli in altra città vicina a ZA (a titolo esemplificativo Forlì o Imola) se e quando lo riterrà opportuno ed il canone di locazione, anche in caso di trasferimento, resterà a carico del SI. Pt_1
4) confermare l'accollo integrale delle spese straordinarie per i figli, come specificate dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna, avverrà nella misura del 100% a carico del padre. Il genitore che avesse anticipato per intero le spese straordinarie avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota parte entro il 15 del mese successivo. Le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie opereranno nella misura del 100% per il padre. I suddetti obblighi inizieranno a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto;
5) il SI. ha già sottoscritto la rinuncia all'assegno unico che continuerà ad essere percepito Pt_1
dalla SI.ra e, a tal fine, si impegna a fornire alla SI.ra - contestualmente alla CP_1 CP_1
sottoscrizione del presente accordo e per gli anni futuri - la documentazione fiscale necessaria per la tempestiva presentazione della relativa domanda, nonché a sottoscrivere eventuali moduli che sia necessario presentare per percepire il predetto assegno unico ovvero altri bonus/incentivi assimilabili;
pagina 2 di 4 6) confermare che l'autovettura Volkswagen Tiguan tg. EM 586 FK in uso al SI. e di proprietà Pt_1
dello stesso e della moglie per 1/2 e del padre del SI. SI. continuerà a Pt_1 Parte_3
restare in uso al SI. Persona_3
7) le parti si prestano fin da ora reciproco consenso per l'espatrio con i minori, per il rinnovo del passaporto dei figli minorenni e per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio intestata agli stessi e si obbligano a confermarlo nelle sedi competenti, ove necessario.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 407/2024, pubblicata il 08/04/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio. Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha quindi rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 24/11/2024.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi. Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 407/2024, pubblicata il
08/04/2024, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti), il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice relatore delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico né contrastano con gl'interessi tutelati dei figli minori. Il Tribunale prende altresì atto degli accordi tra le parti riportati ai punti 5,6, e 7 delle conclusioni sopra trascritte, non rientranti nel contenuto necessario degli accordi divorzili.
3. Spese come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 240/2024 R.G., così provvede: pagina 3 di 4 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), celebrato a ZA (RA) il 12/01/2006, iscritto nel CP_1 C.F._2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 al n. 2, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZA (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e prende atto degli ulteriori diversi accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo ai punti 5,6,7;
d) spese a carico di come da domanda congiunta. Parte_1
Così deciso in Ravenna, nella camera di conSIlio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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