Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6313 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2952/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/06/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RISPOLI GI (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti.
- Appellante
E in persona del l.r.p.t., dom.ta ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
- Appellato contumace
Per delega dell'avv. Pierluigi Rispoli e nell'interesse dell'appellante, sig.ra , Parte_1
è presente l'avv. Salvatore Duello, il quale nel riportarsi ai propri scritti difensivi, alla documentazione prodotta e allegata, alle risultanze istruttorie, nonché ai verbali di causa, conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti con vittoria delle spese di giudizio con attribuzione. Chiede, pertanto, assegnarsi la causa a sentenza.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2952/2022 r.g.a.c. vertente
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RISPOLI GI (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti.
- Appellante
E in persona del l.r.p.t., dom.ta ex lege presso l'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente e tempestivamente depositato il 4.02.2022, la sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 15048/2021 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Sez. VI, in persona della Dott.ssa Emanuela Michilli, in data CP_1
07.07.2021, con cui veniva rigettata la sua opposizione avverso il verbale n.
700016452640, elevato in data 23.09.2019 dal Comando della Polizia Stradale di CP_1
Mediante tale verbale, veniva sanzionata la condotta dell'appellante consistita nell'aver consentito al figlio minore, , di circolare in pari data a bordo Persona_1
del ciclomotore di proprietà dell'opponente, tg. X8BNKD, in al Largo Sermoneta, CP_1
sprovvisto della necessaria patente di guida.
Veniva, pertanto, elevata dall'Autorità verbalizzante la contravvenzione ex artt.
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116, co. 15 e 17, C.d.S. per la somma € 5.330,00, oltre all'applicazione, rispettivamente ex art. 216 e 214 C.d.S., della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione del summenzionato ciclomotore e del conseguente fermo amministrativo per 3 mesi.
Con il ricorso incardinato dinanzi al G.d.P. di Napoli, rubricato con N.R.G.
71863/2019 e depositato in data 22 ottobre 2019, la ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha proposto un'unica doglianza, afferente alla presunta “violazione dell'art.29 quaterdecies del D. lgs. n.152 del 2006”; in particolare ha sostenuto che non sarebbe intervenuta la richiesta di dichiarazioni al trasgressore, il quale, in tal caso, avrebbe potuto chiarire e provare che l'utilizzo del ciclomotore da parte del minore (sottoposto a responsabilità genitoriale) era avvenuto nell'inconsapevolezza della ricorrente. Ha, inoltre, indicato un capo di prova e chiesto che venisse ascoltato come “informatore” il signor . Testimone_1
Con la gravata sentenza il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso evidenziando il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul trasgressore, ciò all'esito della disamina della normativa a suo dire operante e dei principi giurisprudenziali affermati in materia.
In sede di appello la parte ha sostanzialmente lamentato l'omessa ammissione della prova testimoniale, pur ritualmente articolata;
ha, inoltre, stigmatizzato l'omessa valutazione della censura afferente all'omessa acquisizione, in sede di verbale, delle dichiarazioni rese dal trasgressore.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la ha omesso di costituir- Controparte_1
si.
Ammessa ed espletata prova testimoniale (cfr. verbale di causa dell'11 aprile
2024), la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 23.6.2025.
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Preliminarmente occorre evidenziare che unico legittimato passivo nel presente giudizio è la ciò alla luce di quanto previsto dall'art.7 5° comma D. Controparte_1
Lgs. n.150 del 2010 (“
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e
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dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni).
Ciò chiarito, prima di procedere all'esame dei motivi di appello occorre individua- re la violazione contestata alla ricorrente, attuale appellante, con l'opposto verbale.
Trattasi dell'illecito amministrativo previsto dall'art.116 commi 15 e 17 del CdS, secondo cui:
“15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è compe- tente il tribunale in composizione monocratica….
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazio- ni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo
VI”.
L'illecito in esame è stato contestato alla OR , nella qualità di Parte_1
genitore titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore , che Persona_1
veniva rinvenuto alla guida del ciclomotore della madre in assenza di regolare patente.
Dalla lettura del verbale si evince in maniera inequivoca che la contestazione viene espressamente correlata alla sua qualità di titolare della responsabilità genitoria- le sul figlio minore.
Il verbale risulta ritualmente sottoscritto dalla OR e non si rin- Parte_1
vengono dichiarazioni rese da quest'ultima al momento della contestazione dell'illecito amministrativo.
Va ulteriormente precisato che l'ulteriore fondamento dell'illecito si rinviene nel-
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la norma di cui all'art.2 della L. n.689 del 1981 secondo cui: “non può essere assoggetta- to a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa
o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione ri- sponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.
È evidente, pertanto, che, nel caso di specie, l'illecito risulta essere stato com- messo da un minorenne ( ) sicchè dello stesso viene chiamato a Persona_1
rispondere la madre ex art. 2 2° comma L. n.689 del 1981, quale titolare della responsa- bilità genitoriale sul minore e tenuta alla sorveglianza dello stesso.
Tale chiarimento consente, in primo luogo, di rimuovere un palese equivoco in cui è incorso il Giudice di Pace nell'impugnata sentenza, laddove ha svolto ampie argomentazioni afferenti ai presupposti di operatività dell'art.196 C.d.S., in alcun modo rilevante nel caso di specie.
Come appena chiarito, la responsabilità della OR viene fondata Parte_1
non già sulla qualità di proprietaria del ciclomotore utilizzato dal minore per circolare in assenza di patente, bensì sull'evidenziata qualità di titolare della responsabilità genito- riale e degli obblighi di vigilanza/sorveglianza sul minore autore dell'illecito amministra- tivo.
È, quindi, evidente che la fondatezza dei motivi di appello proposti va misurata sulla fattispecie di illecito come sopra ricostruita.
Ciò chiarito, è in primo luogo infondata la doglianza secondo cui i verbalizzanti avrebbero omesso di rendere ovvero di raccogliere le dichiarazioni rese dalla OR
in occasione della contestazione dell'illecito e di redazione dell'opposto Parte_1
verbale.
Sul punto appare totalmente carente sia l'attività assertiva che quella probatoria.
Invero la parte ha omesso di espressamente dedurre che, in occasione della con- testazione dell'illecito, ebbe a rendere dichiarazioni che non sarebbero state trascritte
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dai verbalizzanti;
neppure è dato comprendere quali sarebbero le dichiarazioni rese.
Parimenti carente è risultata l'attività probatoria.
Neppure appare accoglibile la doglianza laddove da intendersi come omessa in- formativa, da parte dei verbalizzanti, in ordine alla facoltà, concessa al trasgressore, di rendere dichiarazioni trascrivibili nel verbale;
non è dato comprendere quale sia la norma che fondi tale obbligo;
peraltro la lettura del verbale da parte del trasgressore, con la conseguente sottoscrizione, lo rende evidentemente edotto di tale possibilità.
Occorre residualmente concentrarsi sulle circostanze dedotte nel ricorso intro- duttivo del giudizio di primo grado che, a dire dell'appellante, fonderebbero la sua esenzione di responsabilità.
Tali circostanze, piuttosto che dall'impianto argomentativo, paiono cogliersi dal capo di prova testimoniale ivi articolato e volto, in ultima istanza, a dimostrare:
• che il ciclomotore era nella disponibilità del padre, Avvocato Giulio Gaeta;
• che il minore , in data 23 settembre 2019 alle ore 16:30, Persona_1
approfittando della temporanea assenza del genitore, sottraeva le chiavi del ciclomotore, custodite in una borsa chiusa, per poi utilizzarlo, nell'inconsapevolezza dei genitori.
Ancor prima di valutare gli esiti della prova testimoniale ammessa dal precedente
GU (dottoressa Giugliano) occorre chiedersi se i fatti, come appena delineati, valgano (in astratto e prescindendo dalla valutazione in ordine al raggiungimento della prova) ad integrare l'ipotesi di esenzione prevista dall'art.2 2° comma L. n.689 del 1981 (“salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”).
Sul punto va segnalata una recente pronunzia della Suprema Corte di Cassazione
(ordinanza 14000 del 2025) che ha espressamente esaminato il contenuto dell'onere probatorio gravante sul trasgressore nell'ipotesi in esame.
Viene, invero, richiamata la giurisprudenza della Corte (Cass. nn. 9435/2008) se- condo cui «in tema di sanzioni amministrative di carattere pecuniario per violazioni al codice della strada, per gli illeciti commessi da minori di età, la responsabilità del genitore per “culpa in vigilando” - presunta, diretta e personale - è superata ove il genitore dimostri di non aver potuto impedire il fatto fornendo la prova rigorosa di
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avere esercitato la massima vigilanza sul minore e, ove ricorra la fattispecie in esame, di aver compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con un veicolo senza avere conseguito la corrispondente patente di guida».
Inoltre va richiamata altra pronunzia della Suprema Corte secondo cui ““nel caso di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto - richiesta dall'art. 2, capoverso, della legge n. 689 del 1981 - compete non soltanto a coloro che sono tenuti alla sorve- glianza degli incapaci, ma anche ai genitori dei minori ed agli altri soggetti indicati nell'art. 2048 cod. civ. In particolare, tale prova si concreta, per i genitori, nella dimo- strazione di avere impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo” (Cass. 10/07/1996 n. 6302).
Avuto riguardo al complesso onere probatorio come appena delineato, appare assolutamente inadeguata l'istanza istruttoria come articolata nel ricorso introduttivo
e finalizzata, in ultima istanza, a provare che il minore avrebbe sottratto le chiavi ai genitori senza che loro ne avessero consapevolezza; del tutto inadeguato appare, peraltro, il generico richiamo alla circostanza che le chiavi del ciclomotore fossero custodite in una borsa chiusa.
Anche la prova testimoniale espletata nel giudizio di appello avrebbe, al più, con- fermato la sottrazione delle chiavi da parte del minore, chiavi custodite nella borsa del padre, ma tali circostanze, come evidenziate, appaiono di per sé sole inidonee a dimostrare che i genitori (e, nel caso di specie, la madre sanzionata) abbiano impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché abbiano esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del mede- sim;
ciò ancor più alla luce di quanto dichiarato dal teste escusso, secondo cui il fratello del minore, anteriormente all'illecito, aveva subito la revoca o la sospensione della patente, circostanza che segnala significativi profili di criticità nell'assolvimento degli obblighi educativi nei confronti dei figli.
Conclusivamente l'appello va rigettato confermandosi la statuizione di primo
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grado laddove afferma il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio come sopra delineato.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellata . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia della Controparte_1
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
15048/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Sez. VI, in persona della
Dott.ssa Emanuela Michilli, in data 07.07.2021;
➢ nulla per le spese;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giu- stizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par- te dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contribu- Parte_1
to unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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