Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/06/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 2447/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2447/2021 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 25.11.2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. LENOCI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, giusta mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce ed unito all'atto di citazione
-Attore-
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. GIACOVAZZO GAETANO, giusta C.F._3 mandato alle liti esteso in calce all'atto di costituzione
-Convenuti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio i sigg. e Parte_1 CP_1 CP_2
chiedendo espressamente:” Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
[...]
1) condannare, in solido tra loro, il sig. e la sig.ra , al pagamento, in CP_1 CP_2 favore del sig. , della somma di € 18.809,00 portata dalle dichiarazioni di debito Parte_1 del 30/03/2012 e del 15/05/2013, oltre interessi legali fino all'integrale soddisfo;
2) condannare il sig. al pagamento, in favore del sig. , della somma di € 10.200,00 CP_1 Parte_1 portata dalla dichiarazione di debito del 30/11/2012, oltre interessi legali fino all'integrale soddisfo;
3) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
L'attore rappresentava di aver prestato ai due coniugi convenuti, dapprima, in data 30.03.2012, la somma di € 8.960,00 ed, in pari data, gli stessi rilasciavano dichiarazione con la quale riconoscevano di essere debitori dell'attore per tale somma (cfr. allegato n.1 copia dichiarazione di debito del 30.03.2012); successivamente in data 30.11.2012, solo al convenuto , allo stesso titolo, CP_1 l'ulteriore somma di € 10.200,00, con rilascio di dichiarazione di debito di pari importo (cfr. all. n.2 copia dichiarazione di debito del1 30.11.2012) ed ancora la somma di € 9.849,00 ad entrambi, in data
15.05.2013 (cfr. all. n. 3 copia dichiarazione di debito del 15.05.2013).
1
[...]
SONO DEBITORE NEI CONFRONTI DI DI € 5500,00 CP_3 Parte_1 Con ( ,00) + € 4349,00 Controparte_4 CP_6 (DICOQUATTROMILATRECENTOQUARANTANOVE,00) DI INTERESSI IN DATA 15.05.2013”.
Concludeva, pertanto, di essere creditore nei confronti del sig. della somma di € CP_1 10.200,00 oltre interessi legali, e nei confronti degli odierni convenuti della somma di € 18.809,00 oltre interessi e di aver richiesto, ripetutamente e senza esito, il pagamento delle somme contenute nelle tre suindicate dichiarazioni.
Evidenziava, altresì, di aver esperito in data 10.03.2021 la procedura di negoziazione assistita ex D.L.
132/2014 alla quale i convenuti, con comunicazione del 23/03/2021, hanno dichiarato di non aderire (cfr. all. n.5 missiva dell'avv. Lenoci del 10.03.2021).
Si costituivano in giudizio i sigg. e , contestando CP_1 CP_2 integralmente la pretesa di pagamento dell'attore e sostenendo di aver già restituito i prestiti e di aver ottenuto la dichiarazione liberatoria per quietanza di pagamento del debito.
Ciò posto, espressamente chiedevano:” Voglia, il Tribunale adito, rigettare la domanda spiegata da
, perché infondata in fatto ed in diritto;
con la condanna alle spese e competenze di Parte_1 causa, aggravate dalla temerarietà della lite”.
Alla prima udienza del 13.09.2021, le parti si riportavano ai propri scritti e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il Giudice, allora titolare del procedimento, concedeva i suddetti termini e rinviava all'udienza del 7.2.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nessuna delle parti depositava le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1.
Nella memoria n.2, i convenuti depositavano: 1) - “Ricevuta” del 30 novembre 2017 sottoscritta da
, con la quale il creditore dichiara di aver ricevuto l'integrale pagamento del credito Parte_1 vantato a quella data dai coniugi;
2)- dichiarazione di debito del 13.3.2002 per € Controparte_7
4.500,00 rilasciata dai coniugi al signor;
3)- dichiarazione di Controparte_7 Parte_1 debito del 15.5.2003 per € 5.500,00 rilasciata da al signor , ma CP_1 Parte_1 sottoscritta dai coniugi . Controparte_7
Nella propria memoria n.3, l'attore, preso atto della documentazione depositata dai convenuti disconosceva ai sensi dell'art. 214 c.p.c. espressamente la scrittura privata nonché la sottoscrizione del documento denominato “RICEVUTA” (allegato sub. 1) alla memoria ex art. 183, 6° co. n.2 c.p.c.). A tal fine, depositava dichiarazione sottoscritta dal sig. (doc. n.1), con Parte_1 riserva espressa di tutelare i propri diritti nella competente sede penale e chiedeva venisse disposto il deposito del documento oggetto del disconoscimento in originale.
All'udienza del 7.02.2022, parte convenuta, preso atto del suindicato disconoscimento dedotto dall'attore, formulava istanza di verificazione e chiedeva disporsi CTU grafologica, atta a verificare la firma apposta sul documento disconosciuto;
parte attrice insisteva affinchè l'originale della
“ricevuta” oggetto di disconoscimento venisse acquisita agli atti. Il Giudice, allora titolare del procedimento, nominava il dott. quale CTU e rinviava all'udienza del 30.05.2022 per il Per_1 relativo giuramento e formulazione dei quesiti.
In tale circostanza, il CTU nominato accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito dinanzi alle parti presenti. Il Giudice, a quel punto, formulava i seguenti quesiti: “1) Verificare sulla base degli atti del giudizio e sui documenti offerti in comparazione se la firma apposta in calce alla dichiarazione disconosciuta sia attribuibile all'attore ; 2) se tutto il documento in Parte_1 verifica provenga dalla stessa mano;
3) se nella redazione del documento in verifica è stata utilizzata
2 la stessa penna;
4) (punto 5 nel verbale di udienza sopra citata) se tutto il documento in verifica, firma compresa, è stato redatto dal sig. o dalla sig.ra ”. CP_1 CP_2
Il consulente comunicava in quella sede che in riferimento al quesito sub 3) “potrà eseguire un accertamento di tipo <
Il consulente nominato depositava allora la propria perizia nei termini assegnati dal Giudice.
All'udienza del 30.01.2023, la difesa dell'attore impugnava le risultanze della consulenza tecnica e la risposta delle osservazioni formulate dal proprio CTP, chiedendo il rinnovo della CTU o in subordine la convocazione del dott. al fine di rendere chiarimenti sulle contestazioni Per_1 formulate in udienza;
la difesa di parte convenuta, pur contestando tali osservazioni, si rimetteva al prudente apprezzamento del Giudice. Il Giudice, preso atto, disponeva la comparizione del CTU nominato per rendere i chiarimenti richiesti.
All'udienza del 27.03.2023, dinanzi alle parti presenti, il dott. depositava nota di riscontro Per_1 alle osservazioni formulate dall'attore, il quale chiedeva breve termine al fine di esaminare il contenuto della nota depositata. Il Giudice concedeva detto termine.
All'udienza civile del 13.11.2023, parte attrice si riportava alle deduzioni a verbale del 19.06.2023 ed insisteva nella richiesta di rinnovo della consulenza tecnica;
parte convenuta, pur ritenendo esaustiva e priva di vizi la CTU, si rimetteva alla prudente valutazione del Giudicante. Questo Giudice, rilevato di essere subentrata nella trattazione del procedimento, si riservava sulla richiesta delle parti.
Con ordinanza del 18.01.2024 si ordinava al Consulente di depositare telematicamente la nota a chiarimento già versata nel fascicolo cartaceo;
si rigettava la richiesta di rinnovo di consulenza e si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024.
In tale circostanza, parte attrice si riportava alle difese tutte contenute negli atti di causa ed, in particolare, a quanto eccepito e richiesto all'udienza del 19.06.2023; precisava le proprie conclusioni come segue: “1) in via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del G.I. del 18/01/2024 chiede il rinnovo della CTU per le motivazioni ampiamente esposte nelle “osservazioni” alla bozza di CTU e negli atti di causa;
2) nel merito, condannare, in solido tra loro, il sig. e la sig.ra CP_1
, al pagamento, in favore del sig. , della somma di € 18.809,00 CP_2 Parte_1 portata dalle dichiarazioni di debito del 30/03/2012 e del 15/05/2013, oltre interessi legali fino all'integrale soddisfo;
3) condannare il sig. al pagamento, in favore del sig. CP_1 [...]
, della somma di € 10.200,00 portata dalla dichiarazione di debito del 30/11/2012, oltre Parte_1 interessi legali fino all'integrale soddisfo;
4) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”; i convenuti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nella comparsa di costituzione. Si riservava la decisione, assegnando i termini del
190 c.p.c., come richiesto dalle parti.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali, si pronuncia la presente sentenza.
******
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice chiede il pagamento ai convenuti di somme di denaro che asserisce prestate come risulta dalle dichiarazioni prodotte in copia e allegate al fascicolo:
3 - dichiarazione di debito del 30.03.2012 a firma di e con cui CP_1 CP_2 questi riconoscono un debito di euro 8.960,00.
- dichiarazione di debito del 30.11.2012 a firma di con cui questo riconosce un CP_1 debito di euro 10.200,00.
- dichiarazione di debito del 15.05.2013 a firma di con cui questo si riconosce CP_1 debitore della somma di euro 5.500 per sorte capitale ed euro 4.349,00 per interessi.
I convenuti hanno contestato la pretesa allegando di aver già provveduto alla restituzione del prestito e di aver ricevuto quietanza di pagamento, producendo dichiarazione denominata “ricevuta” del 30.11.2017 ove si legge: “Io dico che e mi hanno Parte_1 CP_1 CP_2 pagato il debito di euro 10.200,00 del 30/11/2012 che a sua volta sostituiva il debito precedente di euro 8.960,00 del 30/03/2012 e che a sua volta sostituiva il debito di euro 4.500 del 13/02/2002 e poi mi hanno pagato il debito di euro 9.849,00 del 15.03.2013. Non ho più niente da pretendere per tutti prestiti di soldi che li ho fatto e per gli interessi chi mi hanno già pagato sui soldi prestati. Email_1
30.11.2017 ”.
[...]
In seguito al tempestivo disconoscimento di parte attrice, che contesta di aver sottoscritto il documento “ricevuta”, si è proceduto ad accertamento peritale grafologico.
Ebbene, dall'esame della relazione peritale risulta che la firma/sottoscrizione contestata, apposta sulla scrittura privata distinta come “Ricevuta” del 30.11.2017”, sia senz'altro riferibile alla mano di
[...]
, e che sia stata vergata con lo stesso "tipo" di inchiostro col quale è stato vergato anche il Parte_1 contenuto della "ricevuta" de qua. Il consulente ha accertato altresì che la firma non risulta apposta nè da né da diretti interessati alla contraffazione della sottoscrizione. CP_1 CP_2
Così invero conclude il consulente: “Sulla base degli atti del giudizio e sui documenti offerti in comparazione, la firma apposta in calce alla dichiarazione disconosciuta è risultata attribuibile all'attore ; 2) Il documento in verifica non proviene dalla stessa mano. 3) Nella Parte_1 redazione del documento in verifica è stata probabilmente utilizzata la stessa penna. 5) Il documento in verifica, firma compresa, non è stato redatto dalla sig.ra . Il documento in verifica, CP_2 ad eccezione della firma, è stato redatto dal sig. ” (cfr. pag. 164 della consulenza in CP_1 atti).
Non si ha motivo di dubitare delle risultanze della consulenza tecnica.
Occorre rilevare, subito, che il CTU dott. ha utilizzato, su autorizzazione del Giudice Per_1 istruttore, al fine di rispondere in modo adeguato all'articolato quesito posto dallo stesso, la metodologia del , consistente nell'utilizzo di strumenti ottici, Parte_2 fotografici ed elettronici al fine di evidenziare, nella rilevazione e nella dimostrazione, aspetti di grafismi non facilmente riscontrabili ad occhio nudo.
Lo stesso ha ottenuto saggi grafici da tutte le parti in causa, come risulta dalla relazione ed ha esaminato diversi documenti pubblici sottoscritti dal , tra i quali i cartellini di riconoscimento. Pt_1
Parte attrice ha contestato le risultanze della perizia grafologica, presentando osservazioni poi reiterate anche nel corso del giudizio.
In particolare, tramite il proprio consulente tecnico dott.ssa ha presentato quattro punti di Per_2 contestazione ai quali ha risposto chiaramente e puntualmente in sede di risposta alle osservazioni il consulente d'ufficio (cfr. pag. 167 e ss. CTU).
A verbale di udienza il difensore ha reiterato le medesime doglianze, nonostante la risposta del tecnico e nello specifico ha dedotto: “A) al punto 2 delle osservazioni il CTP rileva il medesimo "andamento sul rigo" sia nel testo del documento in verifica che nella firma, situazione questa in parte confermata nella CTU e totalmente negata nella risposta alle osservazioni. B) di tutti gli aspetti "morfologici" differenti (a pag. 18 e 19 delle osservazioni) presenti nella firma in verifica rispetto a quella
4 autografa di , il CTU, nel rispondere, ha limitato l'esame solo su alcune firme, non Persona_3 considerando le altre evidenziate dal CTP, dott. che presentano una dinamica grafica del Per_2
. C) il CTP dott.ssa a pagina 20) delle osservazioni ha contestato il giudizio CP_1 Per_2 espresso dal CTU evidenziando num. 8) punti di criticità nell'analisi svolta dal CTU sulla firma del nella risposta” (cfr. verbale del 30.01.2023). CP_1
Lo stesso ha aggiunto, inoltre, che: "il dott. nella risposta alle osservazioni, in modo del Per_1 tutto generico, si è limitato ad un richiamo alla bozza inviata alle parti;
manca qualsiasi analisi di confronto ed immagini, a differenza di quanto ha fatto per la firma di . Si contesta Persona_3 decisamente l'affermazione del CTU, contenuta a pag. 174 dell'elaborato (risposta alle osservazioni) che esclude ogni ipotesi di imitazione della firma in verifica da parte del in quanto le CP_1 somiglianze avanzate dal CTP sono da considerare "casualità", lo stesso va applicato non soltanto nella verifica tra la firma del e quella in esame, ma anche nell'analisi tra le firme autografe CP_1 del e la firma in verifica" (cfr. verbale del 30.01.2023). Pt_1
Alla luce di tali rilievi, la parte attrice ha chiesto subito il rinnovo della CTU ovvero, in subordine, la convocazione del dott. al fine di rendere chiarimenti sulle contestazioni formulate. Il CTU Per_1 nominato, presenziando all'udienza del 27.03.2023, ha fornito i chiarimenti e le delucidazioni richieste da parte attrice, depositando nota contenente tali riscontri.
In merito, questo Tribunale conferma la completezza della consulenza, in quanto già nelle osservazioni si rispondeva in maniera specifica alle contestazioni di parte attrice ma in ogni caso si riporta quanto puntualizzato dal consulente, riguardo alle singole doglianze mosse:
- riguardo alla doglianza A) punto 2) delle osservazioni in cui il consulente di parte ha rilevato che il CTU avrebbe dapprima in parte in sede di consulenza confermato e poi negato in sede di risposta alle osservazioni che sussiste un medesimo andamento sul rigo sia nel testo del documento in verifica (redatto dal secondo il consulente d'ufficio) che nella firma ( CP_1 autografa del per il consulente), il consulente ha spiegato questa apparente Pt_1 contraddizione in tal senso: “nelle valutazioni alle osservazioni il sottoscritto ha semplicemente puntualizzato quanto scritto in relazione ossia che l'andamento ondulato del rigo presente nella firma in verifica è presente anche nelle comparative del sig. , il quale Pt_1 produce anche casi di tracciato discendente. Infatti, nel saggio A1, il sig. esegue una Pt_1 serie di firme discendenti, così come nella firma A11. l'andamento grafico ondulato è simile, come dimostrato sia in bozza che in valutazioni" (cfr. pag. 1 nota CTU allegate al verbale del
27.3.2023, depositate telematicamente in data 18.01.2024).
- quanto al punto B) ove si contesta che di tutti gli aspetti "morfologici" differenti (a pag. 18 e
19 delle osservazioni) presenti nella firma in verifica rispetto a quella autografa di
[...]
, il CTU, nel rispondere, ha limitato l'esame solo su alcune firme, non considerando Per_3 le altre evidenziate dal CTP, dott. che presentano una dinamica grafica del Per_2 CP_1
, il CTU ha rilevato che: "la firma in verifica è stata eseguita in modo spontaneo e
[...] sequenziale. Non vi sono artifici, nè rallentamenti. Le caratteristiche legate al gesto grafico sono state eseguite con spontaneità e pertanto, gli automatismi presenti nella firma sono da considerare genuini e propri di chi li ha eseguiti...Il CTP, nelle proprie osservazioni, ha evidenziato le parti in cui il sig. assume modalità grafiche, ma quelle dimostrate dal Pt_1
CTU sono presenti nella motricità grafica del sig. , così come tutte le altre Pt_1 caratteristiche grafomotorie dimostrate..." (cfr. pag.
2-3 nota CTU allegate al verbale del
27.3.2023, depositate telematicamente in data 18.01.2024).
La risposta del consulente si considera esaustiva. Occorre rilevare che in risposta alle osservazioni, il consulente aveva già chiaramente affermato, dopo aver dettagliatamente esaminato tutte le analogie morfologiche tra la firma da verificare e quella in comparazione che:
“Le analogie sopra indicate e specificate nonché quelle illustrate e spiegate nella relazione non
5 possono che portare ad una soluzione di autografia. Per quanto possa essere semplice la morfologia della firma del sig. , è impossibile che una terza persona, possa aver ripetuto in Pt_1 toto tutte le movenze e gli automatismi propri della stessa parte attrice. La firma in verifica, inoltre è stata stesa con spontaneità e sequenzialità e ciò esclude l'ipotesi di un'imitazione per ricalco o di tipo lento, le quali danno una maggiore possibilità ad un imitatore di ripetere un numero maggiore di forme, producendo, però un tracciato estremamente lento ed artificioso, aspetto non presente nella firma in verifica. Anche l'ipotesi di imitazione di tipo “feed Forward” (o di tipo veloce) è da escludere in quanto un ipotetico imitatore non può ripetere più di 5 elementi grafici appartenenti ad un altro scrivente. Un'altra corrispondenza importante tra la verificanda e le comparative del sig. è la pressione, sia nel suo grado di affondo che nella sua Pt_1 distribuzione. Secondo la legge della conservazione del ritmo personale di "Le alternanze Pt_3 del movimento pressione, dimensione, direzione e inclinazione, ordine e modi di legare tra loro le lettere, continuità, sono costanti in uno stesso scrivente. Considerando le concordanze descritte, e la legge del movimento grafico appena citata, è da escludere ogni forma di imitazione e da confermare quella di autografia. Quanto sopra esclude anche l'ipotesi di attribuibilità della firma X2 al sig. , avanzata dalla CTP dott.ssa (refuso ” (cfr. pag. CP_1 CP_1 Per_2
172 ctu).
- riguardo al punto C) nella quale il CTP dott.ssa a pagina 20) delle osservazioni ha Per_2 contestato il giudizio espresso dal CTU evidenziando num. 8) punti di criticità nell'analisi svolta dal CTU sulla firma del il CTU ha evidenziato come il sig. “non avrebbe CP_1 CP_1 mai potuto ripetere così tante caratteristiche grafiche proprie del sig. in un tracciato Pt_1 così scorrevole. Sarebbero emersi i propri automatismi, le proprie proporzioni nel e CP_8 le proprie disuguaglianze nella distribuzione dello stesso. Sarebbero emersi i propri valori nella larghezza tra parole, aspetto non considerato da un imitatore, che è sempre concentrato sulle forme, il quale si è manifestato molto maggiore rispetto a quella della verificanda.
Sarebbe emerso il proprio gesto grafico, molto più grossolano rispetto a quello del sig. , Pt_1 nonchè la maggiore spinta pressoria che esercita sul foglio di carta"(cfr. pag. 3 nota CTU allegate al verbale del 27.3.2023, depositate telematicamente in data 18.01.2024).
Sul punto ha concluso che: “Le costruzioni grafiche illustrate dal CTP sono considerarsi somiglianti, nella forma, ma non nel gesto grafico, nel movimento, nella qualità del suo spiegarsi sul tracciato. Dimostrata la totale divergenza dinamica nel gesto grafico e nelle sue caratteristiche, le somiglianze nelle costruzioni grafiche indicate dal CTP sono da considerarsi effettivamente casuali. Le concordanze osservate tra la firma in verifica e il grafismo del sig. non possono essere considerato causali, in quanto è stata osservata Pt_1
e dimostrata piena concordanza nel gesto grafico, in tutte le sue espressioni, e nei gesti fuggitivi e contrassegni" "(cfr. pag. 4 nota CTU allegate al verbale del 27.3.2023, depositate telematicamente in data 18.01.2024).
È chiaro allora che il consulente ha approfondito l'esame, verificando attentamente anche nel confronto tecnico con il consulente di parte attrice, le ragioni per cui deve escludersi una imitazione della firma e confermarsi che la stessa appartiene a . Le sue considerazioni sulla Persona_3 causalità della coincidenza tra i tratti morfologici del e quelli della firma in verifica vanno lette CP_1 unitamente a questa analisi dettagliata di esclusione della firma per imitazione.
Vista la motivazione esaustiva e l'approfondimento tecnico del consulente non sussiste alcun motivo per discostarsi da tali risultanze.
La circostanza che per strategia difensiva, parte convenuta abbia deciso di produrre con la memoria del 183 comma VI n. 2 la quietanza non assume alcun rilievo probante, essendo appunto esercizio di una facoltà ammessa dalla legge.
6 Ogni altra valutazione è superflua, non assumendo rilievo a parere di chi scrive la pure contestata circostanza che non si sia accertato con certezza- ma con probabilità in considerazione del metodo scientifico utilizzato, come subito in sede di conferimento incarico si evidenziava- che la penna utilizzata per la sottoscrizione del documento e per la redazione del testo sia la stessa. Né assume rilievo alcuno la circostanza che il testo sia stato redatto dal e la firma apposta dal;
il CP_1 Pt_1 comportamento oltre che usuale, visto che la parte che ha interesse redige una scrittura, è neutro rispetto ai fatti di causa.
Si rigetta allora la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica avanzata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziando che la stessa è presentata sull'assunto di errate valutazioni del consulente e non per vizi procedurali della fase di accertamento tecnico. Per tutte le ragioni già esposte la consulenza si ritiene esaustiva e le risposte alle contestazioni date dal consulente nella relazione finale e nei chiarimenti successivi, come evidenziato, sono chiare e motivate.
In conclusione, la dichiarazione “ricevuta” del 30.11.2017 prova che parte convenuta ha estinto i debiti riconosciuti verso parte attrice. La stessa costituisce quietanza del pagamento ai sensi dell'art. 1199 c.c.
Come noto, la quietanza ha indiscussa natura confessoria, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., che può essere superata solo ove si deduca che l'atto è stato determinato da violenza o errore di fatto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5945 del 28/02/2023 (Rv. 667201 - 01) Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione).
Si vuole rilevare, per mero scrupolo, considerato che non vi è contestazione sul contenuto della quietanza né altra specifica contestazione dopo la costituzione di parte convenuta che ha subito dedotto di aver pagato i debiti, che con la scrittura si dà quietanza di pagamento dei debiti richiesti da parte attrice ed infatti si legge: “Io dico che e mi Parte_1 CP_1 CP_2 hanno pagato il debito di euro 10.200,00 del 30/11/2012 che a sua volta sostituiva il debito precedente di euro 8.960,00 del 30/03/2012 e che a sua volta sostituiva il debito di euro 4.500 del
13/02/2002 e poi mi hanno pagato il debito di euro 9.849,00 del 15.03.2013. Non ho più niente da pretendere per tutti prestiti di soldi che li ho fatto e per gli interessi chi mi hanno già pagato sui soldi prestati. 30.11.2017”. Email_1
La domanda di parte attrice considerava i due crediti del 30.11.2012 e del 30.3.2012 separati e il secondo aggiuntivo rispetto al primo, tanto da chiedere il pagamento dell'uno e dell'altro. Sul punto, è inutile ogni approfondimento poiché parte attrice in realtà dopo la contestazione di parte convenuta di aver pagato il debito nulla allega o chiede di provare ed inoltre la dichiarazione del 30.11.2017 fa riferimento alla estinzione di ogni prestito.
Pertanto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata, essendovi la prova del già avvenuto pagamento dei debiti richiesti.
SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M 55/2014, tenuto conto delle questioni trattate, del valore della causa (euro 29.009,00), dell'attività prestata, in complessivi euro € 4.200,00 oltre IVA, rimborso spese generali e accessori come per legge, facendo riferimento ai parametri tra minimi e medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, aumentate del 20% per la difesa di due parti processuali ex art. 4 comma 2
D.M. 55/2014, per un totale di 5.040,00 euro, oltre accessori.
7 Quanto alla temerarietà della lite invocata dai convenuti, non si ritiene di condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi nella difesa alcuna temerarietà, essendo facoltà processuale della parte l'esercizio del disconoscimento ex art. 214 c.p.c.
Le spese di consulenza già liquidate con decreto del 30.01.2023 per un importo di euro 1.964,17, oltre
IVA, CA e quanto altro dovuto per legge, sono poste definitivamente a carico di parte attrice in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa CP_1 CP_2
o assorbita, così decide:
- RIGETTA tutte le domande così come proposte da parte attrice, per i motivi indicati in parte motiva;
- CONDANNA parte attrice .al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 delle parti convenute e , liquidate in € 5.040,00 per CP_1 CP_2 compenso professionale oltre rimborso forfettario, spese generali, CA, iva come per legge.
- PONE definitivamente le spese di consulenza tecnica, già liquidate con decreto del 30.01.2023, a carico di parte attrice . Parte_1
Così deciso in Taranto, 13.06.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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