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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile del lavoro iscritta al n.5596/2024 R.G.L. promossa da:
ass. avv. ti ALBERTO GUARISO e PAOLA FIERRO Parte_1
parte ricorrente
c o n t r o
ass. avv. ATANASIO MAURIZIO GRECO e avv.ta EMILIA CONROTTO CP_1
parte convenuta
Oggetto: assegno unico e universale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. CP_
ha evocato in giudizio l , chiedendo all'adito tribunale: di Parte_1
accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno unico e universale anche per il secondo figlio decorrere dal mese di febbraio 2022 o Persona_1
in subordine dal febbraio 2023 o dalla diversa data che risulterà di giustizia e, conseguentemente, di condannare l'ente previdenziale resistente a pagarle 205,00 euro mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) in aggiunta a quanto già riconosciuto per il figlio e ciò a decorrere dal mese di Persona_2
giugno 2022 e fino a che sussistano le medesime condizioni di reddito e comunque
1 la somma che sarà maturata alla data della sentenza (euro 4.100,00 alla data di deposito del ricorso).
A sostegno delle domande proposte, la ricorrente ha allegato: di essere regolarmente residente in Italia dal 27/6/2014 e di essere titolare di carta di soggiorno per familiari extra UE di cittadini UE sin dal 2014, in quanto coniugata con cittadino italiano;
di essersi separata dal marito e di aver avviato – nell'agosto 2019 - una relazione con con il quale ha avuto due figli, Controparte_2 Persona_2
nato a [...] il [...], e nato in [...]
[...] Parte_2
il 13 gennaio 2022; di essersi separata dal compagno poco dopo la nascita del secondo figlio e di essere rientrata, con entrambi i bambini, in Italia dove ha mantenuto la propria residenza anagrafica;
di aver presentato, nel mese di febbraio
2022, domanda di riconoscimento dell'assegno unico universale con riferimento ad entrambi i figli con lei conviventi;
che tale domanda è stata accolta nel maggio 2022
e la prestazione le è stata accreditata retroattivamente con decorrenza dal mese di marzo 2022 per entrambi i figli;
che, tuttavia, a partire dal mese di giugno 2022
l'assegno le è stato corrisposto soltanto per il figlio maggiore;
di avere appreso che
CP_ l non le aveva più corrisposto il beneficio per il figlio più piccolo in quanto quest'ultimo non risultava nell'archivio della popolazione residente in Italia;
di aver ottenuto l'appuntamento in questura per il rilascio del permesso di soggiorno di nato in [...] in data [...], pur avendo ottenuto Parte_2
per lui, già nel mese di marzo 2022, il codice fiscale e l'iscrizione al servizio sanitario;
che il tribunale di Torino con provvedimento del 17/7/2023 ha stabilito la collocazione e la residenza di entrambi i figli minori presso la madre "secondo l'assetto già operativo della fine della relazione tra le parti “.
Secondo parte ricorrente l'AUU le spetterebbe anche per il figlio minore
[...]
nato in [...], nonostante quest'ultimo alla data della domanda Parte_2
amministrativa (febbraio 2022) non risultasse ancora iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Italia, in quanto ciò che rileva, ai fini del riconoscimento del beneficio oggetto di causa, ai sensi dell'articolo 1 del dlgs 203/2021 e dell'articolo 3 del dlgs 159 /2013, è la convivenza di fatto del minore con il genitore richiedente, non già la sua iscrizione anagrafica, non potendosi neppure ipotizzare, tra l'altro, che il minore costituisca nucleo familiare a sé stante o che sia privo di un nucleo familiare di riferimento per il solo fatto di non essere iscritto all'anagrafe.
2 2. CP_ Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate;
l'ente previdenziale resistente ha sostenuto che l'assegno unico e universale è stato revocato alla ricorrente per il figlio Parte_2
nato in Francia, in [...] alla data della domanda del 28/3/2022 non
[...]
sussisteva in capo al minore il requisito della residenza anagrafica in Italia, essendo irrilevante, invece, la convivenza con la madre.
3.
I fatti di causa pacifici e documentali sono i seguenti: la ricorrente è regolarmente residente in Italia dal 27/6/2014 ed è titolare di carta di soggiorno per familiari extra UE di cittadini UE;
primo figlio della ricorrente e di Persona_2 Persona_3
è nato a [...] il [...] (doc. 2 ric.), mentre
[...] Pt_2 Parte_2
secondo figlio della coppia, è nato in [...] il 13 1/2022 (doc. ric);
[...]
in data 28/3/2022 la ricorrente ha presentato domanda di assegno unico e universale per i due figli minori, compilando la DSU e inserendo nel proprio nucleo familiare questi ultimi (doc. 12 ric.); dal mese di marzo 2022 al mese di maggio 2022 l'assegno unico e universale è stato pagato alla ricorrente per entrambi i figli, mentre per il periodo successivo e, segnatamente da giugno 2022 a febbraio 2024, è stato pagato soltanto per il figlio maggiore Persona_2
a decorrere dal mese di marzo 2024, in seguito a nuova domanda presentata dalla ricorrente in data 12/2/2024 l'assegno unico e universale le è stato riconosciuto anche per il figlio minore che dal 29/1/2024 risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente;
l'ente previdenziale, a fronte della richiesta di chiarimenti della ricorrente del
26/6/2022, in data 3/7/22 ha chiarito che l'assegno unico e universale per il figlio non le spettava, in quanto alla data della domanda Parte_2
amministrativa il minore non risultava nell'archivio della popolazione residente in
CP_ Italia (cfr. doc. prodotti dall' ); con decreto del 17/7/2023 (doc. 11 ric.), il tribunale di Torino, dato atto che con ricorso depositato il 9/2/2023 la ricorrente ha richiesto l'affido esclusivo rafforzato dei due figli minori, che la medesima, di fatto, ha la gestione integrale dei figli e che il
3 fatto che il padre vive in Francia e ha un ridotto rapporto con i bambini, ha stabilito la collocazione e la residenza dei minori e Parte_2 Persona_2
resso la madre "secondo l'assetto già operativo dalla fine della relazione tra
[...]
le parti".
4.
CP_ Atteso che, come in precedenza rilevato, l ha corrisposto alla ricorrente l'assegno unico e universale per il figlio maggiore con Persona_2
decorrenza dalla data della domanda amministrativa del marzo 2022, e atteso altresì che l'ente resistente, come emerge dalla sua memoria difensiva, si è limitato a contestare il requisito della residenza anagrafica in Italia in capo al minore
[...]
nato in [...], si ritiene incontestato, infine, che la ricorrente a Parte_2
decorrere dal mese di marzo 2022 fosse stabilmente rientrata in Italia, laddove risiede dal 27/6/2014.
5.
Tanto premesso in fatto, l'assegno unico e universale per i figli a carico è stato istituito dal dlgs 230/2021, emanato in attuazione della delega conferita al governo ai sensi della legge 46/2021.
L'art. 1 del D.Lgs. 230/2021 dispone:
“1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159”.
Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.
159, all'art. 3, stabilisce:
4 “
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo (…).
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive (…)”.
6.
In base alle disposizioni sopra riportate, il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive, l'assegno unico e universale spetta se il figlio minore è "a carico del richiedente” e il figlio si considera a carico del richiedente se fa parte del suo nucleo familiare ai fini ISEE.
Il requisito della residenza anagrafica in Italia del minore, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'ente resistente, è irrilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, in quanto ciò conta è che il figlio minore, a prescindere dalla sua residenza anagrafica, sia carico del richiedente ovvero faccia parte del suo nucleo familiare ai fini ISEE.
A dimostrazione della esclusiva rilevanza del requisito della appartenenza del figlio minore al nucleo familiare ai fini ISEE del richiedente, basata sulla convivenza non già sulla residenza anagrafica, deve rilevarsi che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del
DPCM 159/2013, il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario con il quale evidentemente convive, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore, e che il minore è considerato nucleo familiare a sé stante in due sole ipotesi ovvero se è in affidamento ed è collocato presso una comunità e se è in affidamento temporaneo a meno che, in questo caso, il genitore affidatario non eserciti la facoltà di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
7.
Venendo al caso di specie, in base alle disposizioni normative sopra riportate, si ritiene che la ricorrente, al fine di dimostrare di aver diritto all''AUU anche per il figlio minore non residente in Italia alla data della domanda Parte_2
amministrativa, deve allegare e provare che a tale data il figlio fosse a proprio carico per il fatto di far parte del suo nucleo familiare a fini ISEE e, quindi, in ultima analisi, fosse con lei convivente, come previsto dall'articolo 3 comma 4 del più volte richiamato DPCM 159/2013.
5 Le circostanze di fatto dedotte e provate dalla ricorrente per dimostrare che nel mese di marzo 2022 onviveva con lei sono le seguenti: nel mese Parte_2
di marzo (data di presentazione della domanda amministrativa) nato il Parte_2
13/1/2022, aveva soli 2 mesi;
la ricorrente nel mese di marzo 2022 era rientrata in
Italia dove risiede (tale circostanza non è stata contestata dall'ente resistente che, peraltro, le ha corrisposto l'assegno unico e universale per il figlio maggiore del mese di marzo 2022); la ricorrente nel mese di marzo 2022 ha richiesto e ottenuto il codice fiscale e la tessera sanitaria per (cfr. tessera sanitaria del bambino, Parte_2
prodotta da parte ricorrente sub doc. 6, che, avendo scadenza al 14/3/2023, non può che essere stata richiesta dalla madre un anno prima ovvero nel mese di marzo
2022, proprio come dedotto in ricorso, essendo noto che la prima tessera sanitaria del neonato abbia durata di un solo anno); e il fratello maggiore in data Parte_2
17/7/2023 sono stati affidati in via esclusiva alla ricorrente con residenza e collocazione prevalente presso quest'ultima in forza di provvedimento del tribunale di
Torino che ha preso atto del fatto che i due bambini dalla fine della relazione dei genitori vivono in Italia con la madre, che si occupa di loro in via esclusiva, mentre il padre vive in Francia.
In tema di prova presuntiva, come è noto, il giudice, ex art. 2729 cc, è tenuto ad ammettere solo le presunzioni gravi, precise e concordanti: il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile dal fatto noto, mentre quello della concordanza richiede che, se ricorrono più elementi presuntivi, il fatto ignoto deve essere desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Applicando i predetti principi in tema di prova presuntiva al caso di specie, dai fatti noti sopra riportati (il fatto che nel mese di marzo 2022 avesse solo Parte_2
due mesi, il fatto che quanto meno dal mese di marzo 2022 la ricorrente fosse rientrata in Italia dove risiede dal 2014, il fatto che il padre di abbia Parte_2
sempre vissuto in Francia e che solo la madre si sia sempre occupata dei due figli) si può desumere con alto grado di probabilità che nel mese di marzo 2022, data di presentazione della domanda amministrativa di AUU, convivesse con Parte_2
la madre in Italia, essendo del tutto inverosimile che un neonato di soli due mesi non
6 viva con la madre e, inoltre, non essendo emersi elementi che consentano di collocarlo con altri soggetti o con il padre residente in [...].
D'altra parte, se la ricorrente, rientrata in Italia nel mese di marzo 2022, non avesse portato con sé anche il neonato tale circostanza sarebbe stata Parte_2
certamente rilevata nel provvedimento del tribunale di Torino del 17/7/202, dal quale, invece, si evince che dalla fine della relazione dei genitori entrambi i figli hanno sempre vissuto insieme alla madre che si è occupata di loro da sola.
8.
Dunque, in base a quanto sin qui esposto, si ritiene provato che alla data della domanda amministrativa del marzo 2022 convivesse con la Parte_2
ricorrente e, quindi, fosse suo carico;
ne consegue che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno unico e universale anche per il piccolo Parte_2
con decorrenza dal mese di marzo 2022.
Posto che l'assegno unico e universale è stato riconosciuto per entrambi i figli della ricorrente da marzo 2022 a maggio 2022 e da marzo 2024, l deve concederle CP_1
tale beneficio anche per il figlio minore per il periodo da Parte_2
giugno 2022 a febbraio 2024 e, conseguentemente, non essendovi contestazioni tra le parti in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, deve essere condannato a pagarle euro 3988, 80 oltre agli accessori di legge.
9. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, vengono poste a carico dell'ente resistente in ragione della sua soccombenza, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno unico universale per il figlio dal marzo 2022; Parte_2 condanna l a pagare alla ricorrente l'importo di euro 3988,80 oltre agli CP_1
accessori di legge, a titolo di assegno unico universale per il figlio Parte_2
7 nel periodo giugno 2022-febbraio 2024; Parte_2
CP_ condanna l a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2620 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione
Torino, 1/4/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile del lavoro iscritta al n.5596/2024 R.G.L. promossa da:
ass. avv. ti ALBERTO GUARISO e PAOLA FIERRO Parte_1
parte ricorrente
c o n t r o
ass. avv. ATANASIO MAURIZIO GRECO e avv.ta EMILIA CONROTTO CP_1
parte convenuta
Oggetto: assegno unico e universale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. CP_
ha evocato in giudizio l , chiedendo all'adito tribunale: di Parte_1
accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno unico e universale anche per il secondo figlio decorrere dal mese di febbraio 2022 o Persona_1
in subordine dal febbraio 2023 o dalla diversa data che risulterà di giustizia e, conseguentemente, di condannare l'ente previdenziale resistente a pagarle 205,00 euro mensili (o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia) in aggiunta a quanto già riconosciuto per il figlio e ciò a decorrere dal mese di Persona_2
giugno 2022 e fino a che sussistano le medesime condizioni di reddito e comunque
1 la somma che sarà maturata alla data della sentenza (euro 4.100,00 alla data di deposito del ricorso).
A sostegno delle domande proposte, la ricorrente ha allegato: di essere regolarmente residente in Italia dal 27/6/2014 e di essere titolare di carta di soggiorno per familiari extra UE di cittadini UE sin dal 2014, in quanto coniugata con cittadino italiano;
di essersi separata dal marito e di aver avviato – nell'agosto 2019 - una relazione con con il quale ha avuto due figli, Controparte_2 Persona_2
nato a [...] il [...], e nato in [...]
[...] Parte_2
il 13 gennaio 2022; di essersi separata dal compagno poco dopo la nascita del secondo figlio e di essere rientrata, con entrambi i bambini, in Italia dove ha mantenuto la propria residenza anagrafica;
di aver presentato, nel mese di febbraio
2022, domanda di riconoscimento dell'assegno unico universale con riferimento ad entrambi i figli con lei conviventi;
che tale domanda è stata accolta nel maggio 2022
e la prestazione le è stata accreditata retroattivamente con decorrenza dal mese di marzo 2022 per entrambi i figli;
che, tuttavia, a partire dal mese di giugno 2022
l'assegno le è stato corrisposto soltanto per il figlio maggiore;
di avere appreso che
CP_ l non le aveva più corrisposto il beneficio per il figlio più piccolo in quanto quest'ultimo non risultava nell'archivio della popolazione residente in Italia;
di aver ottenuto l'appuntamento in questura per il rilascio del permesso di soggiorno di nato in [...] in data [...], pur avendo ottenuto Parte_2
per lui, già nel mese di marzo 2022, il codice fiscale e l'iscrizione al servizio sanitario;
che il tribunale di Torino con provvedimento del 17/7/2023 ha stabilito la collocazione e la residenza di entrambi i figli minori presso la madre "secondo l'assetto già operativo della fine della relazione tra le parti “.
Secondo parte ricorrente l'AUU le spetterebbe anche per il figlio minore
[...]
nato in [...], nonostante quest'ultimo alla data della domanda Parte_2
amministrativa (febbraio 2022) non risultasse ancora iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Italia, in quanto ciò che rileva, ai fini del riconoscimento del beneficio oggetto di causa, ai sensi dell'articolo 1 del dlgs 203/2021 e dell'articolo 3 del dlgs 159 /2013, è la convivenza di fatto del minore con il genitore richiedente, non già la sua iscrizione anagrafica, non potendosi neppure ipotizzare, tra l'altro, che il minore costituisca nucleo familiare a sé stante o che sia privo di un nucleo familiare di riferimento per il solo fatto di non essere iscritto all'anagrafe.
2 2. CP_ Si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate;
l'ente previdenziale resistente ha sostenuto che l'assegno unico e universale è stato revocato alla ricorrente per il figlio Parte_2
nato in Francia, in [...] alla data della domanda del 28/3/2022 non
[...]
sussisteva in capo al minore il requisito della residenza anagrafica in Italia, essendo irrilevante, invece, la convivenza con la madre.
3.
I fatti di causa pacifici e documentali sono i seguenti: la ricorrente è regolarmente residente in Italia dal 27/6/2014 ed è titolare di carta di soggiorno per familiari extra UE di cittadini UE;
primo figlio della ricorrente e di Persona_2 Persona_3
è nato a [...] il [...] (doc. 2 ric.), mentre
[...] Pt_2 Parte_2
secondo figlio della coppia, è nato in [...] il 13 1/2022 (doc. ric);
[...]
in data 28/3/2022 la ricorrente ha presentato domanda di assegno unico e universale per i due figli minori, compilando la DSU e inserendo nel proprio nucleo familiare questi ultimi (doc. 12 ric.); dal mese di marzo 2022 al mese di maggio 2022 l'assegno unico e universale è stato pagato alla ricorrente per entrambi i figli, mentre per il periodo successivo e, segnatamente da giugno 2022 a febbraio 2024, è stato pagato soltanto per il figlio maggiore Persona_2
a decorrere dal mese di marzo 2024, in seguito a nuova domanda presentata dalla ricorrente in data 12/2/2024 l'assegno unico e universale le è stato riconosciuto anche per il figlio minore che dal 29/1/2024 risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente;
l'ente previdenziale, a fronte della richiesta di chiarimenti della ricorrente del
26/6/2022, in data 3/7/22 ha chiarito che l'assegno unico e universale per il figlio non le spettava, in quanto alla data della domanda Parte_2
amministrativa il minore non risultava nell'archivio della popolazione residente in
CP_ Italia (cfr. doc. prodotti dall' ); con decreto del 17/7/2023 (doc. 11 ric.), il tribunale di Torino, dato atto che con ricorso depositato il 9/2/2023 la ricorrente ha richiesto l'affido esclusivo rafforzato dei due figli minori, che la medesima, di fatto, ha la gestione integrale dei figli e che il
3 fatto che il padre vive in Francia e ha un ridotto rapporto con i bambini, ha stabilito la collocazione e la residenza dei minori e Parte_2 Persona_2
resso la madre "secondo l'assetto già operativo dalla fine della relazione tra
[...]
le parti".
4.
CP_ Atteso che, come in precedenza rilevato, l ha corrisposto alla ricorrente l'assegno unico e universale per il figlio maggiore con Persona_2
decorrenza dalla data della domanda amministrativa del marzo 2022, e atteso altresì che l'ente resistente, come emerge dalla sua memoria difensiva, si è limitato a contestare il requisito della residenza anagrafica in Italia in capo al minore
[...]
nato in [...], si ritiene incontestato, infine, che la ricorrente a Parte_2
decorrere dal mese di marzo 2022 fosse stabilmente rientrata in Italia, laddove risiede dal 27/6/2014.
5.
Tanto premesso in fatto, l'assegno unico e universale per i figli a carico è stato istituito dal dlgs 230/2021, emanato in attuazione della delega conferita al governo ai sensi della legge 46/2021.
L'art. 1 del D.Lgs. 230/2021 dispone:
“1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159”.
Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.
159, all'art. 3, stabilisce:
4 “
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo (…).
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive (…)”.
6.
In base alle disposizioni sopra riportate, il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive, l'assegno unico e universale spetta se il figlio minore è "a carico del richiedente” e il figlio si considera a carico del richiedente se fa parte del suo nucleo familiare ai fini ISEE.
Il requisito della residenza anagrafica in Italia del minore, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dall'ente resistente, è irrilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, in quanto ciò conta è che il figlio minore, a prescindere dalla sua residenza anagrafica, sia carico del richiedente ovvero faccia parte del suo nucleo familiare ai fini ISEE.
A dimostrazione della esclusiva rilevanza del requisito della appartenenza del figlio minore al nucleo familiare ai fini ISEE del richiedente, basata sulla convivenza non già sulla residenza anagrafica, deve rilevarsi che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del
DPCM 159/2013, il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario con il quale evidentemente convive, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore, e che il minore è considerato nucleo familiare a sé stante in due sole ipotesi ovvero se è in affidamento ed è collocato presso una comunità e se è in affidamento temporaneo a meno che, in questo caso, il genitore affidatario non eserciti la facoltà di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
7.
Venendo al caso di specie, in base alle disposizioni normative sopra riportate, si ritiene che la ricorrente, al fine di dimostrare di aver diritto all''AUU anche per il figlio minore non residente in Italia alla data della domanda Parte_2
amministrativa, deve allegare e provare che a tale data il figlio fosse a proprio carico per il fatto di far parte del suo nucleo familiare a fini ISEE e, quindi, in ultima analisi, fosse con lei convivente, come previsto dall'articolo 3 comma 4 del più volte richiamato DPCM 159/2013.
5 Le circostanze di fatto dedotte e provate dalla ricorrente per dimostrare che nel mese di marzo 2022 onviveva con lei sono le seguenti: nel mese Parte_2
di marzo (data di presentazione della domanda amministrativa) nato il Parte_2
13/1/2022, aveva soli 2 mesi;
la ricorrente nel mese di marzo 2022 era rientrata in
Italia dove risiede (tale circostanza non è stata contestata dall'ente resistente che, peraltro, le ha corrisposto l'assegno unico e universale per il figlio maggiore del mese di marzo 2022); la ricorrente nel mese di marzo 2022 ha richiesto e ottenuto il codice fiscale e la tessera sanitaria per (cfr. tessera sanitaria del bambino, Parte_2
prodotta da parte ricorrente sub doc. 6, che, avendo scadenza al 14/3/2023, non può che essere stata richiesta dalla madre un anno prima ovvero nel mese di marzo
2022, proprio come dedotto in ricorso, essendo noto che la prima tessera sanitaria del neonato abbia durata di un solo anno); e il fratello maggiore in data Parte_2
17/7/2023 sono stati affidati in via esclusiva alla ricorrente con residenza e collocazione prevalente presso quest'ultima in forza di provvedimento del tribunale di
Torino che ha preso atto del fatto che i due bambini dalla fine della relazione dei genitori vivono in Italia con la madre, che si occupa di loro in via esclusiva, mentre il padre vive in Francia.
In tema di prova presuntiva, come è noto, il giudice, ex art. 2729 cc, è tenuto ad ammettere solo le presunzioni gravi, precise e concordanti: il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile dal fatto noto, mentre quello della concordanza richiede che, se ricorrono più elementi presuntivi, il fatto ignoto deve essere desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Applicando i predetti principi in tema di prova presuntiva al caso di specie, dai fatti noti sopra riportati (il fatto che nel mese di marzo 2022 avesse solo Parte_2
due mesi, il fatto che quanto meno dal mese di marzo 2022 la ricorrente fosse rientrata in Italia dove risiede dal 2014, il fatto che il padre di abbia Parte_2
sempre vissuto in Francia e che solo la madre si sia sempre occupata dei due figli) si può desumere con alto grado di probabilità che nel mese di marzo 2022, data di presentazione della domanda amministrativa di AUU, convivesse con Parte_2
la madre in Italia, essendo del tutto inverosimile che un neonato di soli due mesi non
6 viva con la madre e, inoltre, non essendo emersi elementi che consentano di collocarlo con altri soggetti o con il padre residente in [...].
D'altra parte, se la ricorrente, rientrata in Italia nel mese di marzo 2022, non avesse portato con sé anche il neonato tale circostanza sarebbe stata Parte_2
certamente rilevata nel provvedimento del tribunale di Torino del 17/7/202, dal quale, invece, si evince che dalla fine della relazione dei genitori entrambi i figli hanno sempre vissuto insieme alla madre che si è occupata di loro da sola.
8.
Dunque, in base a quanto sin qui esposto, si ritiene provato che alla data della domanda amministrativa del marzo 2022 convivesse con la Parte_2
ricorrente e, quindi, fosse suo carico;
ne consegue che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'assegno unico e universale anche per il piccolo Parte_2
con decorrenza dal mese di marzo 2022.
Posto che l'assegno unico e universale è stato riconosciuto per entrambi i figli della ricorrente da marzo 2022 a maggio 2022 e da marzo 2024, l deve concederle CP_1
tale beneficio anche per il figlio minore per il periodo da Parte_2
giugno 2022 a febbraio 2024 e, conseguentemente, non essendovi contestazioni tra le parti in ordine alla quantificazione dell'importo dovuto, deve essere condannato a pagarle euro 3988, 80 oltre agli accessori di legge.
9. le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del DM 55/2014 tenuto conto del valore della causa, vengono poste a carico dell'ente resistente in ragione della sua soccombenza, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno unico universale per il figlio dal marzo 2022; Parte_2 condanna l a pagare alla ricorrente l'importo di euro 3988,80 oltre agli CP_1
accessori di legge, a titolo di assegno unico universale per il figlio Parte_2
7 nel periodo giugno 2022-febbraio 2024; Parte_2
CP_ condanna l a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2620 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione
Torino, 1/4/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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