Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 683/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 28.2.2025 in merito alla causa iscritta al n. 683/2024 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 21.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(CH), in contrada Elcine n. 38, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Palladinetti del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2
ivi residente in contrada Selve n. 37, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Della Pelle del Foro di
Lanciano
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlia nata fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse concluso, con
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha citato in giudizio il sig. , chiedendo che Parte_1 Controparte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minore nata a [...]_1
(CH) il 19.3.2015 dalla loro preesistente relazione, sia regolamentato alle condizioni indicate nel suo ricorso.
Ha dato atto della cessazione del rapporto di convivenza con il sig. di svolgere attività CP_1
lavorativa come parrucchiera e di essersi occupata in modo pressoché esclusivo delle esigenze e del mantenimento della minore, affetta da problemi di salute.
Il sig. si è costituito in giudizio, contestando il piano genitoriale delineato dalla sig.ra CP_1 [...]
e chiedendo che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia venga Pt_1 Per_1
regolamentato sulla base delle condizioni riportate nella sua comparsa.
Nel corso dell'istruttoria, i tentativi delle parti di giungere ad una definizione concordata del presente procedimento si sono conclusi all'udienza del 21.1.2025, in cui le parti hanno chiesto al Tribunale
l'accoglimento delle conclusioni indicate nell'accordo tra esse raggiunto e di seguito integralmente trascritte, con compensazione delle spese di lite: “i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
come sopra indicati e generalizzati, impegnandosi al reciproco rispetto ed evitando comportamenti denigratori vicendevoli al fine di poter assumere una comunicazione diretta rispetto alle decisioni che riguardano la loro figlia si impegnano vicendevolmente a non interferire con l'altro/a rispetto alla gestione della figlia, fatte salve le indicazioni educative condivise e/o eventuali situazioni che vanno ad incidere efficacemente sul benessere della minore e dichiarano di obbligarsi a comunicarsi ogni notizia o accadimento di rilievo relativi alla minore essendo in accordo sulle seguenti condizioni
• la minore resta affidata in modo condiviso tra essi genitori con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute e quelle altre che assumono fondamentale importanza o rilievo per il futuro della stessa, saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
• i sigg.ri e concordano che il collocamento di resti presso l'abitazione della madre, Pt_1 CP_1 Per_1 già casa familiare, in Miglianico (CH) alla C.da Elcine, 38;
• la minore potrà incontrare e stare con il padre, compatibilmente con le proprie e reali esigenze di studio e di vita: • nel periodo scolastico due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita del doposcuola fino al dopocena e nei fine settimana alternativamente con la madre con il pernottamento. In aggiunta il sabato quando il papà
l'accompagnerà la mattina alle terapie e il pomeriggio al catechismo;
• nel periodo estivo sempre due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dall'uscita dal lavoro del papà fino al dopocena e nei fine settimana alternativamente con la madre con il pernottamento. In aggiunta il sabato quando il papà
l'accompagnerà alle terapie e/o ad altre attività. Ulteriormente, fatta salva la volontà della minore e la gradualità ad essere pronta a tale accadimento, nel mese di giugno, di luglio e di agosto una settimana intera per le vacanze, il tutto previa comunicazione alla madre entro il mese di maggio di ogni anno;
• durante le festività natalizie, un primo anno dal pomeriggio del 24 dicembre al pomeriggio del 25 dicembre ed un secondo anno dal pomeriggio del 31 dicembre al pomeriggio del 1° gennaio, e così alternativamente;
• durante le feste pasquali, un primo anno dalla mattina del Sabato Santo fino al pomeriggio del giorno di
Pasqua, e un secondo anno dal pomeriggio del giorno di Pasqua fino alla sera del Lunedì dell'Angelo;
• ulteriormente alternando, anno e festività, quelle segnate in rosso sul calendario l'intera giornata dalle ore
10,00 alle ore 19,00;
4) essi genitori si obbligano a riconoscersi reciprocamente la possibilità di organizzare liberamente le vacanze con la figlia minore in territorio nazionale, eventuali vacanze all'estero dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da entrambi i genitori, pur riconoscendosi tra essi genitori, fin da ora il reciproco assenso e consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti o delle rispettive carte d'identità valevoli per l'espatrio, nonché
all'iscrizione in essi della figlia. Allo stesso modo si obbligano a comunicarsi tempestivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località in cui separatamente trascorreranno le vacanze con Per_1
5) i compleanni e le altre feste e ricorrenze della minore saranno festeggiati da entrambi i genitori, anche separatamente, e per i compleanni e le altre ricorrenze dei genitori e dei rispettivi rami parentali (nonni, zii, cugini)
sarà garantita a la partecipazione agli eventi;
Per_1
6) alla minore inoltre sarà permesso di festeggiare sia la Festa del Papà che la Festa della Mamma, rispettivamente con il padre e con la madre;
7) entrambi i genitori assumeranno notizie circa l'andamento scolastico della figlia minore nonché parteciperanno ai colloqui con gli insegnanti e ad eventuali riunioni scolastiche. Parimenti, entrambi i genitori avranno il diritto/dovere di assumere notizie sullo stato di salute della figlia nonché assistere o presenziare e prendere decisioni,
assieme all'altro genitore, alle visite mediche e sanitarie o alle terapie della medesima;
8) l'osservanza di quanto convenuto ai precedenti punti è soggetta, in ogni caso, al rispetto delle esigenze e contingenze connesse alle attività ed impegni scolastici, parascolastici, sportivi, sanitari, educativi e formativi della minore, oltre che ad impedimenti o motivi di salute della stessa, nonché alle eventuali necessità connesse alle esigenze lavorative dei genitori. Ogni eventuale variazione nell'alternarsi dei periodi o dei giorni sopra convenuti dovrà essere previamente comunicata con congruo anticipo ed andrà concordata tra i genitori, nel rispetto ed in considerazione delle rispettive loro esigenze lavorative e personali, nonché degli impegni scolastici e parascolastici della figlia. Allo stesso modo, nell'interesse preminente della medesima, i genitori si impegnano a rivedere di comune accordo le suddette modalità di visita qualora dovessero manifestarsi difficoltà in capo alla figlia o dovessero emergere necessità di variazione dei relativi periodi temporali.
9) il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia con una rimessa mensile pari a € 200,00 CP_1
(euro duecento/00) da corrispondersi ogni giorno 5 (cinque) del mese in via anticipata a mezzo bonifico intestata alla madre – IBAN [...] -Banca Mediolanum - con rivalutazione ISTAT come per legge;
detto importo verrà elevato automaticamente ad € 300,00 (euro trecento/00) a far data dal mese successivo a quello di estinzione del finanziamento scadente nel 2028;
10) essi genitori si impegnano a sostenere ed effettuare in via paritetica le spese straordinarie necessarie per la minore, contribuendo nella misura del 50% e obbligandosi per l'individuazione delle stesse e di quelle già comprese nell'assegno di mantenimento al rispetto di quanto indicato nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29.11.2017; si dovrà
far riferimento alle medesime Linee Guida anche per ciò che concerne le modalità di espressione del consenso o dissenso alle spese straordinarie e per il rimborso delle stesse al genitore anticipatario;
11) gli assegni familiari e le altre prestazioni assistenziali previsti per figli minori saranno nella disponibilità del genitore collocatario, come per legge;
12) essi genitori si impegnano e si obbligano, altresì, a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza o domicilio, essendo liberi di risiedere dove riterranno più opportuno;
13) sottoscrivono il presente atto le parti in causa nonché i rispettivi procuratori costituiti per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.”
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni previste dagli artt. 473bis.47 e segg. c.p.c. per l'omologa dell'accordo concluso tra le parti, vista la propria competenza per territorio (alla luce del luogo di residenza della minore e dato che la disciplina pattuita dai sig.ri e Persona_2 Pt_1
non è contraria alla legge, è conforme agli interessi della figlia e compatibile con le loro CP_1 condizioni economiche.
Il disinteresse del sig. nei confronti della figlia e sua alcol-dipendenza, dedotti dalla ricorrente CP_1
nel suo atto introduttivo, e fermamente contestati dal resistente, in presenza dei quali il Tribunale -
prescindendo dall'accordo concluso tra le parti- dovrebbe comunque avvalersi dei poteri d'ufficio riconosciutigli dall'art. 473bis.2 c.p.c. a tutela della minore, devono escludersi poiché sono stati meramente affermati dalla ricorrente, senza alcuna documentazione o richiesta istruttoria, anche a seguito della formulazione di istanze istruttorie di segno nettamente contrario da parte del resistente, e poiché le generiche deduzioni in proposito della sig.ra sono contraddette dall'avvenuta Pt_1 conclusione dell'accordo tra le parti che prevede, come visto, ampie modalità di esercizio del diritto di visita del sig. CP_1
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1 nei confronti del sig. , con ricorso presentato in data 11.6.2024, così
[...] Controparte_1
decide:
• dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei signori e Parte_1
, nei confronti della figlia minore nata fuori Controparte_1 Persona_2 dal matrimonio, sia regolamentato sulla base dell'accordo testualmente riportato in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti, come concordemente richiesto dalle stesse.
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 28.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco