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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Antonio Cestone Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 699 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in Parte_1
carica, con l'Avv. Piernicola De Paola ---- appellante
E
in proprio e nella qualità di mandatario della , in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante in carica, con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco
Muscari Tomaioli ---- appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Cosenza. Opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni per l'appellante:
Sezione Controversie di Lavoro n. 261/2022, pubblicata il 21.02.2022 - R.G. n. 4738/2019, non
notificata e, così, per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni rassegnate in primo grado così
precisate: accertare e, quindi, dichiarare la nullità/illegittimità dell'avviso di addebito
impugnato e la non debenza della pretesa contributiva ingeneratasi per tutti i periodi indicati. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario
ex art. 93 cpc>>;
Conclusioni per l'appellato: <<… A. In via preliminare accertarsi e dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso in appello e/o rigettarlo in virtù dell'inoppugnabilità dell'AVA
CP_ opposto, nonché la carenza di legittimazione passiva dell e di interesse ad agire nei
confronti dell'ente previdenziale.
B. In via principale rigettarsi l'appello e tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in
quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata.
C. Rifusione di spese e competenze a carico di parte appellante>>.
Svolgimento del processo
1. Contro la sentenza del tribunale di Cosenza, che ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito notificato dall' alla che aveva contestato la richiesta di pagamento CP_1 Parte_1
del carico contributivo rivoltale dall' il quale aveva ritenuto, in esito ad accertamento CP_1
ispettivo (di cui al “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2019000065/T01” del
15/4/2019, notificato il 7/5/2019 dall'ITL di Cosenza), che il rapporto di lavoro intrattenuto col
Sig. dal 4/3/2016 sino al 24/9/2016, con mansioni di benzinaio, presso la Parte_2
stazione di servizio Tamoil di Tortora, gestita dalla detta Parte_1
andava riqualificato da tirocinio formativo a lavoro subordinato a tempo pieno
[...]
(dal 4/3/2016 al 31/8/2016) e da apprendistato a lavoro subordinato part-time (dal 1°/9/2016 al
24/9/2016), ha proposto appello la società contribuente.
2. Il Tribunale, per l'esattezza, ha ritenuto che il verbale di accertamento costituisse prova, fino a querela di falso, delle irregolarità documentate ed accertate dall'organo ispettivo,
per giunta avvalorate da coerenti dichiarazioni rilasciate dal lavoratore interessato.
Sicché, attesa l'oggettività dei rilievi ispettivi e nell'inerzia del contribuente, che non aveva fornito né stragiudizialmente né in giudizio documentazione utile a sconfessare i rilievi ispettivi (ad esempio, un'attestazione finale rilasciata al lavoratore o, al contrario, da quest'ultimo; un registro relativo al tirocinio, con la compilazione delle ore di frequenza;
altra eventuale documentazione attestante l'esito dell'apprendistato e la qualificazione acquisita),
l'opposizione non poteva essere accolta, risultando, peraltro, inconferente l'articolata prova orale orientata solo a dimostrare l'affiancamento del tirocinante/apprendista e non a confutare tutte le articolate e complesse contestazioni mosse dall'ITL.
2. Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove: a) ha considerato prevalente il tenore delle dichiarazioni rese dal lavoratore escusso a s.i.t. dagli ispettori, piuttosto che di quelle, oggetto della disattesa richiesta di prova orale, che sarebbero state rese in un ambiente più protetto, per il testimone, quale quello giudiziario;
b) ha ritenuto non confutata documentalmente la circostanza della mancata attestazione finale del tirocinio,
eccependo che tale documentazione andava richiesta non già al soggetto “ospitante” il tirocinio del ossia la bensì al soggetto promotore, ossia il Centro per Pt_2 Parte_1
l'Impiego di Lauria, giusta convenzione di tirocinio allegata (sub. 4) al fascicolo di parte di primo grado;
c) non ha consentito di espletare la prova testimoniale dalla quale sarebbero emerse circostanze rilevanti ai fini della decisione;
d) ha omesso di pronunciarsi sulla censurata sproporzionalità caratterizzante le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 39, commi
1 e 2, del D.L. n° 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n° 133/2008).
3. Costituitosi anche in appello, l' ha contestato il difetto di legittimazione passiva CP_1
della ha altresì contestato il difetto di contraddittorio nei propri confronti, visto CP_2
che le attenzioni della ricorrente/appellante si erano soffermate tutte sulle sanzioni amministrative e non sull'omessa contribuzione, ed ha resistito nel merito.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 11 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione I. L'appello è preliminarmente inammissibile nei confronti della in quanto CP_2
non è stato sottoposto a critica il capo di sentenza che si è pronunciato sul difetto di legittimazione passiva della predetta società.
II. Parimenti inammissibile è la censura riassunta al motivo sopra declinato sotto la lettera d), in quanto oggetto del contendere sono le omesse contribuzioni rivendicate dall' e non CP_1
già la sanzione amministrativa (per l'omessa o infedele registrazione di dati), che non vede l'Istituto previdenziale naturale contraddittore.
III. L'appello è, infine, infondato.
IV. Quanto ai motivi di gravame complessivamente intesi, va sgombrato il campo dalla non condivisibile prospettazione resa dall'appellante, circa il minor valore probatorio da attribuire alle deposizioni rese innanzi agli ispettori, rispetto a quelle che si sarebbero potute acquisire innanzi all'Autorità giudiziaria.
Quantunque sia esistita giurisprudenza che avvalorasse siffatta tesi, quella prevalente ed attuale
è di tenore opposto o, quantomeno, più elastico.
Una prova immediata e spontanea, senza condizionamenti mentali, in tal stregua raccolta, da parte di un ispettore, si ritiene che possa tranquillamente considerarsi maggiormente genuina, ove pertinente, conferente e verificata, rispetto ad altra prova raccolta più in là nel tempo, sebbene da parte di un Giudice.
V. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, nel recente passato, con le pronunce 19026/191 e 2015/182, nelle quali ha affermato il principio secondo cui il giudice di merito, rispetto alle deposizioni acquisite dagli ispettori, può considerare esse prove di per sé financo autosufficienti, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
VI. Chiarito quanto sopra e premesso che il Tribunale ha già manifestamente fatto chiarezza sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenere soddisfacenti le prove raccolte dagli ispettori, rispetto a quelle oggetto di capitolato di prova, si provvede, comunque, al riesame del compendio istruttorio, onde valutarne la resistenza, o meno, di fronte alle censure dell'appellante.
VII. Anzitutto, però, va verificato il contenuto delle contestazioni mosse dagli organi ispettivi.
Essi hanno evidenziato come:
- L'orario di lavoro previsto dal progetto formativo fosse stato ampiamente superato;
- La diuturna presenza di un tutor fosse stata rispettata solo negli orari mattutini e non in quelli pomeridiani;
- Fosse stata omessa la formazione, prevista sempre nel progetto formativo, sulle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro nonché sull'osservanza di regole di igiene e di prevenzione degli infortuni;
- Mancasse del tutto documentazione afferente lo svolgimento, gli aggiornamenti ed il completamento della formazione e dell'apprendistato;
- Mancasse attestazione della qualificazione ottenuta dal lavoratore, in esito alla
di lavoro subordinato anche nel periodo antecedente alla sua regolarizzazione, avvenuta immediatamente dopo il suddetto incidente;
Tes_ che la Corte d'appello ha, altresì, spiegato che la stringata deposizione della teste era da ritenere falsa in quanto contrastante in maniera evidente con quanto emerso dalle dichiarazioni della B.; che non va dimenticato che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (V. Cass. sez. lav. n. 13485 del 13.6.2014, nonché
Cass. 10 giugno 2014, n. 13054, Cass. ord. 6 aprile 2011, n. 7921, Cass. 15 luglio 2009, n. 16499, Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412, Cass. 15 aprile 2004 n. 7201 e Cass. 7 agosto 2003, n. 11933); che si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_3 presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato)>>. formazione ed all'apprendistato.
A tali conclusioni gli ispettori sono giunti sia ascoltando la voce diretta del lavoratore, sia constatando l'assenza di documenti che attestassero quanto da essi rilevato e dianzi riassunto.
VIII. Compulsato il verbale ispettivo, per verificare l'attendibilità delle deduzioni degli accertatori, si ritiene rilevante la seguente circostanza emersa in sede di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore, nel corso dell'ispezione medesima:
: Parte_2
31/8/2016 ho svolto un periodo di tirocinio con dove svolgevo l'attività di addetto alla Pt_1
distribuzione del carburante. In tale periodo lavoravo dalle 8:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle
18:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8:00 alle 12:00. ... Con me la mattina c'era Parte_1
che mi faceva tirocinio cioè mi insegnava la funzione del lavoro da svolgere. Dal 1/9/2016 al
30/9/2016 ho fatto l'apprendista come benzinaio. Ero da solo alla pompa di benzina dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 tutti i giorni. Tranne la domenica>>.
IX. Dalle trascritte dichiarazioni, risulta confermato quanto ipotizzato dall'ITL; e più precisamente:
IX.1 La mancata formazione in materia di sicurezza, igiene e prevenzione sui luoghi di lavoro.
Rispetto a tale criticità, la ricorrente/appellante avrebbe dovuto esibire, a confutazione, il registro di tirocinio e le valutazioni del tutor, come da convenzione stipulata tra il CPI ed il soggetto ospitante (Convenzione n° 5/2016 – Prot. n° 44541 del 3/3/2016), per poter dimostrare lo svolgimento delle correlativa formazione;
ciò, tuttavia, non ha fatto, né ha incluso la circostanza nel capitolato di prova. Donde deve intendersi efficacemente dimostrata la censura dell'ITL.
IX.2 Per l'effetto, la mancata tenuta del registro di tirocinio e di attività di monitoraggio e di verifica dell'andamento dell'esperienza lavorativa spettante al tutor, in violazione degli obblighi spettanti al soggetto ospitante della convenzione.
Anche rispetto a tale criticità, la ricorrente avrebbe dovuto offrire prova documentale o testimoniale, omettendo di curare, però, entrambi gli ordini difensivi.
IX.3 L'assistenza solo parziale del tutor, durante il periodo formativo.
Ed ancora, rispetto a tale criticità, la difesa della ricorrente/appellante avrebbe potuto contrapporre prova documentale, traibile dal registro del tirocinio, cui era tenuta. Ma ha omesso, tuttavia, tale adempimento.
IX.4 Ed infine, la mancata attestazione del completamento del tirocinio e/o dell'apprendistato che, se è vero che, da convenzione, spettasse al soggetto promotore (il CPI di Lauria) e non al soggetto ospitante (la , è altrettanto vero che a quest'ultima Parte_1
competeva di “collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio”, della quale attività non vi è dimostrazione.
X. Non residua dubbio, allora, che le risultanze istruttorie acquisite dagli ispettori si palesano spontanee, per quanto attiene alle informazioni acquisite dal lavoratore, nonché precise e focalizzate, quanto all'attività di indagine.
E da esse fuoriescono pienamente – diversamente da quanto asserito dall'appellante – gli elementi contraddistintivi del rapporto lavorativo disvelato dagli ispettori, rispetto al tirocinio o all'apprendistato.
E poiché è il giudice di merito che deve individuare le fonti del proprio convincimento, nella fattispecie in esame non si può prescindere dal conferire affidabilità alle emergenze della fase stragiudiziale, in assenza di elementi di confronto atti a depotenziarne, convincentemente, la portata.
XI. Ne consegue il rigetto del gravame.
XII. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in parte dispositiva.
XIII. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr.
Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
con ricorso depositato in data 15 luglio 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 261/2022, resa in data 21 febbraio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'Istituto appellato nella misura di € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Il Presidente
D.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta il seguente passaggio motivazionale: ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori in quanto più genuine e sincere di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio. Ha esaminato le dichiarazione rese dai testi in giudizio rilevando che effettivamente alcune fossero favorevoli alla tesi della società, ma ha ritenuto necessario porle a raffronto con quelle rese agli ispettori al fine di valutare quelle maggiormente attendibili giungendo ad affermare che tale raffronto portava a ritenere del tutto inattendibili quelle rese da alcuni testi ( A., + ALTRI ed invece assolutamente univoche quelle rese da numerosi Pt_3 lavoratori agli ispettori dalle quali risultava, tra l'altro, che le disposizioni erano date anche a tutti i dipendenti delle cooperative da R.F., della soc. Zinca.>>. 2 Si riporta anche il seguente passaggio motivazionale: genuinità delle informazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori dopo l'incidente occorsole all'uscita dal luogo di lavoro, informazioni, queste, ribadite a distanza di circa nove mesi e che hanno trovato riscontro in quelle rese da D.S.D.; che da tali dichiarazioni, non ritenute superate dalla successiva deposizione testimoniale che è stata giudicata nell'impugnata sentenza nei termini di una maldestra ritrattazione operata nell'intento di favorire la datrice di lavoro, la Corte di merito CP_ ha tratto il convincimento della fondatezza della tesi difensiva dell' in ordine alla segnalata sussistenza di un rapporto
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Antonio Cestone Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 699 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in Parte_1
carica, con l'Avv. Piernicola De Paola ---- appellante
E
in proprio e nella qualità di mandatario della , in persona del legale CP_1 CP_2
rappresentante in carica, con gli Avv.ti Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco
Muscari Tomaioli ---- appellato
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Cosenza. Opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni per l'appellante:
Sezione Controversie di Lavoro n. 261/2022, pubblicata il 21.02.2022 - R.G. n. 4738/2019, non
notificata e, così, per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni rassegnate in primo grado così
precisate: accertare e, quindi, dichiarare la nullità/illegittimità dell'avviso di addebito
impugnato e la non debenza della pretesa contributiva ingeneratasi per tutti i periodi indicati. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario
ex art. 93 cpc>>;
Conclusioni per l'appellato: <<… A. In via preliminare accertarsi e dichiararsi
l'inammissibilità del ricorso in appello e/o rigettarlo in virtù dell'inoppugnabilità dell'AVA
CP_ opposto, nonché la carenza di legittimazione passiva dell e di interesse ad agire nei
confronti dell'ente previdenziale.
B. In via principale rigettarsi l'appello e tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in
quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza appellata.
C. Rifusione di spese e competenze a carico di parte appellante>>.
Svolgimento del processo
1. Contro la sentenza del tribunale di Cosenza, che ha rigettato l'opposizione all'avviso di addebito notificato dall' alla che aveva contestato la richiesta di pagamento CP_1 Parte_1
del carico contributivo rivoltale dall' il quale aveva ritenuto, in esito ad accertamento CP_1
ispettivo (di cui al “Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2019000065/T01” del
15/4/2019, notificato il 7/5/2019 dall'ITL di Cosenza), che il rapporto di lavoro intrattenuto col
Sig. dal 4/3/2016 sino al 24/9/2016, con mansioni di benzinaio, presso la Parte_2
stazione di servizio Tamoil di Tortora, gestita dalla detta Parte_1
andava riqualificato da tirocinio formativo a lavoro subordinato a tempo pieno
[...]
(dal 4/3/2016 al 31/8/2016) e da apprendistato a lavoro subordinato part-time (dal 1°/9/2016 al
24/9/2016), ha proposto appello la società contribuente.
2. Il Tribunale, per l'esattezza, ha ritenuto che il verbale di accertamento costituisse prova, fino a querela di falso, delle irregolarità documentate ed accertate dall'organo ispettivo,
per giunta avvalorate da coerenti dichiarazioni rilasciate dal lavoratore interessato.
Sicché, attesa l'oggettività dei rilievi ispettivi e nell'inerzia del contribuente, che non aveva fornito né stragiudizialmente né in giudizio documentazione utile a sconfessare i rilievi ispettivi (ad esempio, un'attestazione finale rilasciata al lavoratore o, al contrario, da quest'ultimo; un registro relativo al tirocinio, con la compilazione delle ore di frequenza;
altra eventuale documentazione attestante l'esito dell'apprendistato e la qualificazione acquisita),
l'opposizione non poteva essere accolta, risultando, peraltro, inconferente l'articolata prova orale orientata solo a dimostrare l'affiancamento del tirocinante/apprendista e non a confutare tutte le articolate e complesse contestazioni mosse dall'ITL.
2. Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove: a) ha considerato prevalente il tenore delle dichiarazioni rese dal lavoratore escusso a s.i.t. dagli ispettori, piuttosto che di quelle, oggetto della disattesa richiesta di prova orale, che sarebbero state rese in un ambiente più protetto, per il testimone, quale quello giudiziario;
b) ha ritenuto non confutata documentalmente la circostanza della mancata attestazione finale del tirocinio,
eccependo che tale documentazione andava richiesta non già al soggetto “ospitante” il tirocinio del ossia la bensì al soggetto promotore, ossia il Centro per Pt_2 Parte_1
l'Impiego di Lauria, giusta convenzione di tirocinio allegata (sub. 4) al fascicolo di parte di primo grado;
c) non ha consentito di espletare la prova testimoniale dalla quale sarebbero emerse circostanze rilevanti ai fini della decisione;
d) ha omesso di pronunciarsi sulla censurata sproporzionalità caratterizzante le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 39, commi
1 e 2, del D.L. n° 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n° 133/2008).
3. Costituitosi anche in appello, l' ha contestato il difetto di legittimazione passiva CP_1
della ha altresì contestato il difetto di contraddittorio nei propri confronti, visto CP_2
che le attenzioni della ricorrente/appellante si erano soffermate tutte sulle sanzioni amministrative e non sull'omessa contribuzione, ed ha resistito nel merito.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 11 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione I. L'appello è preliminarmente inammissibile nei confronti della in quanto CP_2
non è stato sottoposto a critica il capo di sentenza che si è pronunciato sul difetto di legittimazione passiva della predetta società.
II. Parimenti inammissibile è la censura riassunta al motivo sopra declinato sotto la lettera d), in quanto oggetto del contendere sono le omesse contribuzioni rivendicate dall' e non CP_1
già la sanzione amministrativa (per l'omessa o infedele registrazione di dati), che non vede l'Istituto previdenziale naturale contraddittore.
III. L'appello è, infine, infondato.
IV. Quanto ai motivi di gravame complessivamente intesi, va sgombrato il campo dalla non condivisibile prospettazione resa dall'appellante, circa il minor valore probatorio da attribuire alle deposizioni rese innanzi agli ispettori, rispetto a quelle che si sarebbero potute acquisire innanzi all'Autorità giudiziaria.
Quantunque sia esistita giurisprudenza che avvalorasse siffatta tesi, quella prevalente ed attuale
è di tenore opposto o, quantomeno, più elastico.
Una prova immediata e spontanea, senza condizionamenti mentali, in tal stregua raccolta, da parte di un ispettore, si ritiene che possa tranquillamente considerarsi maggiormente genuina, ove pertinente, conferente e verificata, rispetto ad altra prova raccolta più in là nel tempo, sebbene da parte di un Giudice.
V. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, nel recente passato, con le pronunce 19026/191 e 2015/182, nelle quali ha affermato il principio secondo cui il giudice di merito, rispetto alle deposizioni acquisite dagli ispettori, può considerare esse prove di per sé financo autosufficienti, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
VI. Chiarito quanto sopra e premesso che il Tribunale ha già manifestamente fatto chiarezza sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenere soddisfacenti le prove raccolte dagli ispettori, rispetto a quelle oggetto di capitolato di prova, si provvede, comunque, al riesame del compendio istruttorio, onde valutarne la resistenza, o meno, di fronte alle censure dell'appellante.
VII. Anzitutto, però, va verificato il contenuto delle contestazioni mosse dagli organi ispettivi.
Essi hanno evidenziato come:
- L'orario di lavoro previsto dal progetto formativo fosse stato ampiamente superato;
- La diuturna presenza di un tutor fosse stata rispettata solo negli orari mattutini e non in quelli pomeridiani;
- Fosse stata omessa la formazione, prevista sempre nel progetto formativo, sulle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro nonché sull'osservanza di regole di igiene e di prevenzione degli infortuni;
- Mancasse del tutto documentazione afferente lo svolgimento, gli aggiornamenti ed il completamento della formazione e dell'apprendistato;
- Mancasse attestazione della qualificazione ottenuta dal lavoratore, in esito alla
di lavoro subordinato anche nel periodo antecedente alla sua regolarizzazione, avvenuta immediatamente dopo il suddetto incidente;
Tes_ che la Corte d'appello ha, altresì, spiegato che la stringata deposizione della teste era da ritenere falsa in quanto contrastante in maniera evidente con quanto emerso dalle dichiarazioni della B.; che non va dimenticato che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (V. Cass. sez. lav. n. 13485 del 13.6.2014, nonché
Cass. 10 giugno 2014, n. 13054, Cass. ord. 6 aprile 2011, n. 7921, Cass. 15 luglio 2009, n. 16499, Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412, Cass. 15 aprile 2004 n. 7201 e Cass. 7 agosto 2003, n. 11933); che si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro Controparte_3 presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato)>>. formazione ed all'apprendistato.
A tali conclusioni gli ispettori sono giunti sia ascoltando la voce diretta del lavoratore, sia constatando l'assenza di documenti che attestassero quanto da essi rilevato e dianzi riassunto.
VIII. Compulsato il verbale ispettivo, per verificare l'attendibilità delle deduzioni degli accertatori, si ritiene rilevante la seguente circostanza emersa in sede di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore, nel corso dell'ispezione medesima:
: Parte_2
31/8/2016 ho svolto un periodo di tirocinio con dove svolgevo l'attività di addetto alla Pt_1
distribuzione del carburante. In tale periodo lavoravo dalle 8:00 alle 12:00 e dalle ore 15:30 alle
18:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8:00 alle 12:00. ... Con me la mattina c'era Parte_1
che mi faceva tirocinio cioè mi insegnava la funzione del lavoro da svolgere. Dal 1/9/2016 al
30/9/2016 ho fatto l'apprendista come benzinaio. Ero da solo alla pompa di benzina dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00 tutti i giorni. Tranne la domenica>>.
IX. Dalle trascritte dichiarazioni, risulta confermato quanto ipotizzato dall'ITL; e più precisamente:
IX.1 La mancata formazione in materia di sicurezza, igiene e prevenzione sui luoghi di lavoro.
Rispetto a tale criticità, la ricorrente/appellante avrebbe dovuto esibire, a confutazione, il registro di tirocinio e le valutazioni del tutor, come da convenzione stipulata tra il CPI ed il soggetto ospitante (Convenzione n° 5/2016 – Prot. n° 44541 del 3/3/2016), per poter dimostrare lo svolgimento delle correlativa formazione;
ciò, tuttavia, non ha fatto, né ha incluso la circostanza nel capitolato di prova. Donde deve intendersi efficacemente dimostrata la censura dell'ITL.
IX.2 Per l'effetto, la mancata tenuta del registro di tirocinio e di attività di monitoraggio e di verifica dell'andamento dell'esperienza lavorativa spettante al tutor, in violazione degli obblighi spettanti al soggetto ospitante della convenzione.
Anche rispetto a tale criticità, la ricorrente avrebbe dovuto offrire prova documentale o testimoniale, omettendo di curare, però, entrambi gli ordini difensivi.
IX.3 L'assistenza solo parziale del tutor, durante il periodo formativo.
Ed ancora, rispetto a tale criticità, la difesa della ricorrente/appellante avrebbe potuto contrapporre prova documentale, traibile dal registro del tirocinio, cui era tenuta. Ma ha omesso, tuttavia, tale adempimento.
IX.4 Ed infine, la mancata attestazione del completamento del tirocinio e/o dell'apprendistato che, se è vero che, da convenzione, spettasse al soggetto promotore (il CPI di Lauria) e non al soggetto ospitante (la , è altrettanto vero che a quest'ultima Parte_1
competeva di “collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio”, della quale attività non vi è dimostrazione.
X. Non residua dubbio, allora, che le risultanze istruttorie acquisite dagli ispettori si palesano spontanee, per quanto attiene alle informazioni acquisite dal lavoratore, nonché precise e focalizzate, quanto all'attività di indagine.
E da esse fuoriescono pienamente – diversamente da quanto asserito dall'appellante – gli elementi contraddistintivi del rapporto lavorativo disvelato dagli ispettori, rispetto al tirocinio o all'apprendistato.
E poiché è il giudice di merito che deve individuare le fonti del proprio convincimento, nella fattispecie in esame non si può prescindere dal conferire affidabilità alle emergenze della fase stragiudiziale, in assenza di elementi di confronto atti a depotenziarne, convincentemente, la portata.
XI. Ne consegue il rigetto del gravame.
XII. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in parte dispositiva.
XIII. Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr.
Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
con ricorso depositato in data 15 luglio 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 261/2022, resa in data 21 febbraio 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'Istituto appellato nella misura di € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Il Presidente
D.ssa Gabriella Portale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta il seguente passaggio motivazionale: ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori in quanto più genuine e sincere di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio. Ha esaminato le dichiarazione rese dai testi in giudizio rilevando che effettivamente alcune fossero favorevoli alla tesi della società, ma ha ritenuto necessario porle a raffronto con quelle rese agli ispettori al fine di valutare quelle maggiormente attendibili giungendo ad affermare che tale raffronto portava a ritenere del tutto inattendibili quelle rese da alcuni testi ( A., + ALTRI ed invece assolutamente univoche quelle rese da numerosi Pt_3 lavoratori agli ispettori dalle quali risultava, tra l'altro, che le disposizioni erano date anche a tutti i dipendenti delle cooperative da R.F., della soc. Zinca.>>. 2 Si riporta anche il seguente passaggio motivazionale: genuinità delle informazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori dopo l'incidente occorsole all'uscita dal luogo di lavoro, informazioni, queste, ribadite a distanza di circa nove mesi e che hanno trovato riscontro in quelle rese da D.S.D.; che da tali dichiarazioni, non ritenute superate dalla successiva deposizione testimoniale che è stata giudicata nell'impugnata sentenza nei termini di una maldestra ritrattazione operata nell'intento di favorire la datrice di lavoro, la Corte di merito CP_ ha tratto il convincimento della fondatezza della tesi difensiva dell' in ordine alla segnalata sussistenza di un rapporto