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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 46 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
, titolare dell'omonima ditta (c.f. Parte_1 C.F._1
- p.i. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco P.IVA_1
Risi, presso il cui studio in Nardò (Lecce) alla via Roma, n. 24 è elettivamente domiciliato
appellante
E
(c.f. ) - (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Diego C.F._3
Petruzzi, presso il cui studio in Alezio (LE) alla Cesare Battisti n.18 sono elettivamente domiciliati appellati
1 AVVERSO
la sentenza n. 3510/2022 del Tribunale di Lecce depositata il 13/12/2022 (R.G. n.
202/2018)
*******
All'udienza collegiale del 2.7.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiese ed ottenne ingiunzione di pagamento (D.I. Trib. Lecce n. 3130/2017) Parte_1 per € 10.526,90 (iva compresa) a saldo del compenso relativo a lavori edili eseguiti presso l'abitazione di proprietà in relazione in particolare a interventi eseguiti Parte_2 all'esterno dell'immobile.
e proposero opposizione al predetto decreto ingiuntivo. CP_2 CP_1
si costituì chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Parte_1
provvedimento monitorio opposto.
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi e
CTU è stata decisa con la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Lecce ha:
● accolto l'opposizione e revocato il D.I. opposto:
● compensato integralmente le spese di giudizio.
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 11/01/2023. Parte_1
Gli appellati si sono costituiti con comparsa depositata il 11/01/2023 chiedendo la
2 conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 2.7.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha accolto l'opposizione a Decreto Ingiuntivo:
● erroneamente dichiarando la nullità del contratto relativo agli interventi per i quali l'appellante rivendica il compenso in quanto urbanisticamente irregolari e “abusivi”.
*********
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, i lavori non costituiscono abuso edilizio e non possono incidere sulla validità della contratto intervenuto tra le parti.
Invero, il primo giudice ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto sulla base di una mera comunicazione inviata dall'avv. Risi ai coniugi – nella quale il legale CP_2 CP_1 asserisce che la ditta non aveva “avuto in visione alcun progetto esecutivo dei Parte_1 lavori”. Tale circostanza, invero, non è idonea a dimostrare che le opere necessitassero di atti autorizzativi in difetto dei quali al non poteva essere riconosciuto alcun compenso Parte_1
per i lavori effettivamente eseguiti.
Nel ricorso monitorio l'appellante ha dichiarato di aver ricevuto per i lavori all'esterno dell'abitazione degli appellati la somma di € 4.900,00 su un totale di € 12.526,90, oltre iva, e richiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento del saldo di € 10.526,90.
Il medesimo appellante nella comparsa di costituzione in primo grado (pag.1) ha
3 precisato di aver ricevuto integralmente il compenso pattuito per i lavori interni all'immobile, saldato in contanti il 15.9.2016 (ricevuta in atti per € 1.500,00 ed il 4.10.2016 a mezzo vaglia postale (ricevuta in atti per € 900,00 dei quali € 200,00 a saldo lavori interni ed € 700,00 in acconto al prezzo dei lavori esterni).
Nel corso della fase di primo grado del giudizio di opposizione a D.I. l'appellante, onerato di fornire piena prova del credito azionato, essendo la domanda proposta fondata, quanto alla effettiva esecuzione dei lavori, soltanto su fattura unilateralmente emessa, ha fornito prova parziale delle pretese azionate in sede monitoria, attraverso le dichiarazioni dei Tes_ testi e Tes_2
I testi hanno confermato l'esecuzione dei seguenti lavori esterni:
● lavori pozzo nero esclusi i lavori di scavo e quelli di completamento eseguiti dalla Tes_ ditta (testi e eseguiti giusta autorizzazione in atti del Tes_2 Tes_2
Prot. 964 del 12.01.2017; Parte_3
Tes_
● pitturazione, previa preparazione, dell'esterno dell'abitazione (teste ) eseguiti in regime di edilizia libera (cfr. dpr 380/2001, decreto legislativo 128/2006 decreto legislativo 222/2016 e decreto 2.3.2018);
● piastrellatura ballatoio eccettuata posa in opera dello stangone di delimitazione del Tes_ medesimo ballatoio (teste ) pure eseguita in regime di edilizia libera.
Per i lavori eseguiti l'appellante richiese, nel ricorso monitorio, € 1.500,00 per pitturazione esterna, € 2.500,00 per gli interventi preliminari (escluso lo scavo) inerenti il pozzo ihmof completato dal teste ed € 800,00 per piastrellatura ballatoio la somma Tes_2 complessiva di € 4.800,00 (€ 5.856,00 iva compresa).
I predetti importi non sono stati oggetto di specifica contestazione: gli appellati, nell'atto di opposizione a D.I., hanno solo affermato che le predette opere erano state realizzate da soggetti diversi dall'appellante, ma non hanno messo in discussione i relativi prezzi che, dunque, possono e devono essere posti a fondamento della decisione.
4 Dall'importo dovuto dagli appellati devono essere detratti gli acconti sul compenso per i lavori esterni all'abitazione provati documentalmente ovvero:
- ricevuta 4.10.2016
(secondo l'appellante in comparsa cost. di primo grado) €700,00
- ricevuta 20.10.2016 € 600,00
- ricevuta 9.12.2016 € 500,00
- ricevuta 12.1.2017 € 600,00
- ricevuta 7.2.2017 € 990,00
- ricevuta 2.5.2017 € 990,00
- ricevuta 15.5.2017 € 300,00
- ricevuta 19.5.2017 € 700,00
- Totale € 5.380,00
per cui il debito residuo ammonta a:
importo totale (Iva compresa) lavori esterni € 5.856,00
acconti corrisposti € 5.380,00
RESIDUO DOVUTO € 476,00
In conclusione, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in parziale riforma della sentenza appellata, ed devono essere condannati al CP_2 CP_1 pagamento, in favore di della somma residua di € 476,00 comprensiva di Parte_1
Iva, oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo.
**********
L'appello viene accolto per quanto di ragione e le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in relazione al valore della causa determinato in base a quanto effettivamente
5 conseguito, distratte in favore dell'avv. Francesco Risi, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e Parte_1 CP_1
con atto notificato il 27.9.2021, avverso la sentenza n. 3510/2022 del Controparte_2
Tribunale di Lecce, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
- accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3130/2017 del
Tribunale di Lecce;
- previa revoca del decreto ingiuntivo opposto condanna e CP_1 CP_2
l pagamento, in favore di , della somma
[...] Parte_1 di € 476,00 (iva compresa), oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo;
- condanna e al rimborso in favore di CP_1 Controparte_2 [...]
e per esso dell'avv. Francesco Risi, delle spese del primo Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 400,00 per compenso, oltre rimborso forf.
15%, Cassa Forense ed IVA come per legge, e delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 782,50, di cui € 400,00 per compenso ed € 382,50 per spese borsuali, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello Lecce, il 23.01.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai signori:
1. dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente -
2. dott. Consiglia Invitto - Consigliere -
3. dott. Pietro Merlo - Giudice Ausiliario Relatore -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 46 del Ruolo Generale delle cause civili dell'anno 2023
TRA
, titolare dell'omonima ditta (c.f. Parte_1 C.F._1
- p.i. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Francesco P.IVA_1
Risi, presso il cui studio in Nardò (Lecce) alla via Roma, n. 24 è elettivamente domiciliato
appellante
E
(c.f. ) - (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Diego C.F._3
Petruzzi, presso il cui studio in Alezio (LE) alla Cesare Battisti n.18 sono elettivamente domiciliati appellati
1 AVVERSO
la sentenza n. 3510/2022 del Tribunale di Lecce depositata il 13/12/2022 (R.G. n.
202/2018)
*******
All'udienza collegiale del 2.7.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni -che qui devono intendersi come integralmente trascritte e richiamate- riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
chiese ed ottenne ingiunzione di pagamento (D.I. Trib. Lecce n. 3130/2017) Parte_1 per € 10.526,90 (iva compresa) a saldo del compenso relativo a lavori edili eseguiti presso l'abitazione di proprietà in relazione in particolare a interventi eseguiti Parte_2 all'esterno dell'immobile.
e proposero opposizione al predetto decreto ingiuntivo. CP_2 CP_1
si costituì chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Parte_1
provvedimento monitorio opposto.
La causa, istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale, prova per testi e
CTU è stata decisa con la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Lecce ha:
● accolto l'opposizione e revocato il D.I. opposto:
● compensato integralmente le spese di giudizio.
Avverso la decisione ha proposto appello con atto notificato il 11/01/2023. Parte_1
Gli appellati si sono costituiti con comparsa depositata il 11/01/2023 chiedendo la
2 conferma dell'impugnata decisione.
All'udienza collegiale del 2.7.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha accolto l'opposizione a Decreto Ingiuntivo:
● erroneamente dichiarando la nullità del contratto relativo agli interventi per i quali l'appellante rivendica il compenso in quanto urbanisticamente irregolari e “abusivi”.
*********
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, i lavori non costituiscono abuso edilizio e non possono incidere sulla validità della contratto intervenuto tra le parti.
Invero, il primo giudice ha rilevato d'ufficio la nullità del contratto sulla base di una mera comunicazione inviata dall'avv. Risi ai coniugi – nella quale il legale CP_2 CP_1 asserisce che la ditta non aveva “avuto in visione alcun progetto esecutivo dei Parte_1 lavori”. Tale circostanza, invero, non è idonea a dimostrare che le opere necessitassero di atti autorizzativi in difetto dei quali al non poteva essere riconosciuto alcun compenso Parte_1
per i lavori effettivamente eseguiti.
Nel ricorso monitorio l'appellante ha dichiarato di aver ricevuto per i lavori all'esterno dell'abitazione degli appellati la somma di € 4.900,00 su un totale di € 12.526,90, oltre iva, e richiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento del saldo di € 10.526,90.
Il medesimo appellante nella comparsa di costituzione in primo grado (pag.1) ha
3 precisato di aver ricevuto integralmente il compenso pattuito per i lavori interni all'immobile, saldato in contanti il 15.9.2016 (ricevuta in atti per € 1.500,00 ed il 4.10.2016 a mezzo vaglia postale (ricevuta in atti per € 900,00 dei quali € 200,00 a saldo lavori interni ed € 700,00 in acconto al prezzo dei lavori esterni).
Nel corso della fase di primo grado del giudizio di opposizione a D.I. l'appellante, onerato di fornire piena prova del credito azionato, essendo la domanda proposta fondata, quanto alla effettiva esecuzione dei lavori, soltanto su fattura unilateralmente emessa, ha fornito prova parziale delle pretese azionate in sede monitoria, attraverso le dichiarazioni dei Tes_ testi e Tes_2
I testi hanno confermato l'esecuzione dei seguenti lavori esterni:
● lavori pozzo nero esclusi i lavori di scavo e quelli di completamento eseguiti dalla Tes_ ditta (testi e eseguiti giusta autorizzazione in atti del Tes_2 Tes_2
Prot. 964 del 12.01.2017; Parte_3
Tes_
● pitturazione, previa preparazione, dell'esterno dell'abitazione (teste ) eseguiti in regime di edilizia libera (cfr. dpr 380/2001, decreto legislativo 128/2006 decreto legislativo 222/2016 e decreto 2.3.2018);
● piastrellatura ballatoio eccettuata posa in opera dello stangone di delimitazione del Tes_ medesimo ballatoio (teste ) pure eseguita in regime di edilizia libera.
Per i lavori eseguiti l'appellante richiese, nel ricorso monitorio, € 1.500,00 per pitturazione esterna, € 2.500,00 per gli interventi preliminari (escluso lo scavo) inerenti il pozzo ihmof completato dal teste ed € 800,00 per piastrellatura ballatoio la somma Tes_2 complessiva di € 4.800,00 (€ 5.856,00 iva compresa).
I predetti importi non sono stati oggetto di specifica contestazione: gli appellati, nell'atto di opposizione a D.I., hanno solo affermato che le predette opere erano state realizzate da soggetti diversi dall'appellante, ma non hanno messo in discussione i relativi prezzi che, dunque, possono e devono essere posti a fondamento della decisione.
4 Dall'importo dovuto dagli appellati devono essere detratti gli acconti sul compenso per i lavori esterni all'abitazione provati documentalmente ovvero:
- ricevuta 4.10.2016
(secondo l'appellante in comparsa cost. di primo grado) €700,00
- ricevuta 20.10.2016 € 600,00
- ricevuta 9.12.2016 € 500,00
- ricevuta 12.1.2017 € 600,00
- ricevuta 7.2.2017 € 990,00
- ricevuta 2.5.2017 € 990,00
- ricevuta 15.5.2017 € 300,00
- ricevuta 19.5.2017 € 700,00
- Totale € 5.380,00
per cui il debito residuo ammonta a:
importo totale (Iva compresa) lavori esterni € 5.856,00
acconti corrisposti € 5.380,00
RESIDUO DOVUTO € 476,00
In conclusione, confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in parziale riforma della sentenza appellata, ed devono essere condannati al CP_2 CP_1 pagamento, in favore di della somma residua di € 476,00 comprensiva di Parte_1
Iva, oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo.
**********
L'appello viene accolto per quanto di ragione e le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in relazione al valore della causa determinato in base a quanto effettivamente
5 conseguito, distratte in favore dell'avv. Francesco Risi, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e Parte_1 CP_1
con atto notificato il 27.9.2021, avverso la sentenza n. 3510/2022 del Controparte_2
Tribunale di Lecce, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
- accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3130/2017 del
Tribunale di Lecce;
- previa revoca del decreto ingiuntivo opposto condanna e CP_1 CP_2
l pagamento, in favore di , della somma
[...] Parte_1 di € 476,00 (iva compresa), oltre interessi dalla domanda monitoria al soddisfo;
- condanna e al rimborso in favore di CP_1 Controparte_2 [...]
e per esso dell'avv. Francesco Risi, delle spese del primo Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 400,00 per compenso, oltre rimborso forf.
15%, Cassa Forense ed IVA come per legge, e delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 782,50, di cui € 400,00 per compenso ed € 382,50 per spese borsuali, oltre rimborso forf. 15%, Cassa Forense ed IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello Lecce, il 23.01.2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Pietro Merlo dott. Antonio Francesco Esposito
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