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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 1399/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 09.45 sono presenti l'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché l'avv. CACIOPPO SALVATORE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 09.50
*********************
Successivamente, alle ore 16.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 1399 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_2
C.F._1
n.q. di erede del sig. ,rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Claudia Spotorno, giusta procura agli atti
-ricorrente -
CONTRO in persona del Direttore pro-tempore rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Salvatore Cacioppo ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura Regionale INAIL
- resistente -
Avente ad oggetto: Malattia professionale esposizione IPA. ha depositato
SENTENZA
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso riconosce al de cuius, la malattia professionale ed il Parte_1
danno biologico nella misura del 45 % (quarantacinque per cento).
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 quantificate in euro 2.400,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Claudia Spotorno, antistataria.
2 Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
separatamente liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/07/2023, il de cuius, Parte_1 conveniva in giudizio l' premettendo: CP_1
di avere prestato la propria attività lavorativa come trattorista portuale e pulitore delle stive navali, dal 1974 al 2014 presso la ditta Compagnia Lavor.
Portuali la . CP_2 CP_3 Parte_3
;
[...]
di essere stato sottoposto, a causa delle mansioni svolte nell'ambiente lavorativo, ad inalazione di gas di scarico dei motori benzina e diesel degli automezzi, IPA, presenti sia nei materiali di lavoro che nel luogo di lavoro;
CHIEDEVA
“accertare e dichiarare, anche a seguito di disponendo CTU, che il ricorrente
è affetto, dalla data della domanda amministrativa, da interstiziopatia professionale contratta a causa della esposizione a IPA, gas di scarico dei motori diesel, amianto, e sostanze nocive tipiche del settore lavorativo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, con menomazione certamente superiore a 6 punti.
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale (od alla rendita), in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche a seguito di CTU medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che verrà ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
L' si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
Nelle more del giudizio, in seguito al decesso di , si Parte_1 costituiva la moglie, . Parte_2
La causa, effettuata prova per testi e consulenza tecnica, sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
3 Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso la Persona_1
relazione affermando che “il de cuius 1) Non sia stato Parte_1
affetto, per quanto emerso dalla disamina degli atti, da asbestosi polmonare
e/o da affezioni asbesto-correlabili.
2) La attività lavorativa di “trattorista” appare – di contro – concausa efficiente e determinante della comparsa della broncopatia cronica sofferta, con importante insufficienza respiratoria, trattata mediante O2 terapia
OLT. Trattasi, pertanto, di malattia professionale.
3) Il danno biologico, con adozione dei criteri di valutazione previsti dalle
Tabelle delle menomazioni di cui al D.M. 12.07.2000, è quantificabile nella misura del 45 % (quarantacinque per cento), con riferimento proporzionale alle voci 334/335 – allegato 2 – parte A”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Palermo, 27/03/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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