Articolo 7 della Legge 10 febbraio 1989, n. 48
Articolo 6Articolo 8
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14 febbraio 1989
Art. 7. 1. L' articolo 25 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 , e' abrogato.
Nota all' art. 7:
Il D.L. n. 124/1965 reca interventi per la ripresa dell'economia nazionale. Si trascrive il testo dell'abrogato art. 25 specificando che il titolo cui si fa riferimento in detto articolo riguarda "Semplificazione e acceleramento delle procedure per l'applicazione e la gestione dei lavori pubblici":
"Art. 25. - Le norme contenute negli articoli di questo titolo si applicano sino al 31 dicembre 1965. Dal 1› gennaio 1966 tornano ad applicarsi le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1989
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