Art. 7. 1. L' articolo 25 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 , e' abrogato.
Nota all' art. 7:
Il D.L. n. 124/1965 reca interventi per la ripresa dell'economia nazionale. Si trascrive il testo dell'abrogato art. 25 specificando che il titolo cui si fa riferimento in detto articolo riguarda "Semplificazione e acceleramento delle procedure per l'applicazione e la gestione dei lavori pubblici":
"Art. 25. - Le norme contenute negli articoli di questo titolo si applicano sino al 31 dicembre 1965. Dal 1 gennaio 1966 tornano ad applicarsi le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
Nota all' art. 7:
Il D.L. n. 124/1965 reca interventi per la ripresa dell'economia nazionale. Si trascrive il testo dell'abrogato art. 25 specificando che il titolo cui si fa riferimento in detto articolo riguarda "Semplificazione e acceleramento delle procedure per l'applicazione e la gestione dei lavori pubblici":
"Art. 25. - Le norme contenute negli articoli di questo titolo si applicano sino al 31 dicembre 1965. Dal 1 gennaio 1966 tornano ad applicarsi le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto".