Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 40324/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Fulvia De CA Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 29/10/2022, rimessa al
Collegio con ordinanza del 19.11.2024 con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e discussa nella camera di conIGlio del 12 febbraio 2025
promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], PA C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Simeone e
Francesca Crespi presso il cui studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 33, ha eletto domicilio telematico;
-Parte attrice-
nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Milano, Via Maddalena, n. 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Quinti e Stefano Andrea
Zappa, presso il cui studio in Milano, Corso Magenta, n. 56, ha eletto domicilio telematico
-Parte convenuta -
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 29.11.2022
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni rassegnate con note del 18.11.2024
Per : PA
In ottemperanza al provvedimento del 7 ottobre 2024, , come sopra rappresentata, PA difesa e domiciliata, espressamente richiamate tutte le difese svolte in atti, considerato che il figlio
Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche e formula le seguenti
CONCLUSIONI
VOGLIA IL TRIBUNALE
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1. Assegnare la casa coniugale di Milano, via Marcona, n. 35, condotta in locazione, con tutto quanto l'arreda, a . PA
2. Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della moglie, versando un assegno mensile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della moglie, non inferiore a € 3.000,00 mensili.
3. Porre a carico di con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento dei figli, versando alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno non inferiore a € 4.000,00, per ciascun figlio (totale € 8.000,00).
4. Porre a carico di il 100% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida del Controparte_1
Tribunale di Milano, da intendersi integralmente trascritte.
5. Rigettare le istanze avversarie giacché infondate in fatto e in diritto.
6. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA
A. Ammettere la prova per interpello e per testi sui capitoli formulati con la memoria ex art 183 c.
6^ n. 2 c.p.c., preceduti dalla locuzione vero che e che di seguito si ritrascrivono:
1) In costanza di matrimonio e sino al settembre 2021 utilizzava quotidianamente PA le carte di credito e i conti correnti intestati esclusivamente al marito per le spese familiari (spesa alimentare, vestiario, retribuzione della collaboratrice domestica, visite mediche, rette scolastiche etc.).
A teste: ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
2) Nel settembre 2021 il marito ha vietato alla moglie di usare i suoi conti correnti e le sue carte di credito e ha chiesto alla moglie di divenire cointestatario del conto corrente Unicredit n.
000106222575 (già 000101225787) già intestato esclusivamente alla moglie affermando che quello sarebbe stato l'unico conto dal quale sostenere le spese familiari.
A teste: ; . Testimone_2 Tes_3
3) Dal settembre 2021 la moglie ha dovuto utilizzare i propri risparmi al fine di far fronte alle spese familiari.
A teste: ; . Testimone_2 Tes_3
4) I figli delle parti hanno sempre frequentato istituti scolastici privati: dall'anno scolastico R_
2012/2013 è iscritto presso la St. Louis il cui costo annuo ammonta attualmente a € 20.000 e CA ha frequentato il Liceo Zaccaria nel settembre 2013 la cui retta annua ammontava a circa € 5.000, l'Università Bocconi per l'anno accademico 2021/2022 la cui retta annua ammontava a € 13.000 annui, per poi iscriversi nel settembre 2022 al Politecnico di Milano, la cui retta ammonta a € 4.000 annui.
A teste: ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_4 Tes_3 5) CA e hanno sempre fatto attività sportiva tra cui: palestra, box, krav maga, parkour, R_ giugizu, mai tai, lezioni di sci con maestro privato, lezioni di surf con maestro privato.
A teste: ; ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_5 Tes_3
6) La IA, in costanza di matrimonio, ha trascorso i periodi di vacanza:
- nel 2003 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
a Cape Town per 6 settimane tra febbraio e marzo;
un weekend in Belgio e uno a Monte Carlo;
2 settimane sulle TI
(Santo Stefano di Cadore) ad agosto;
1 settimana a luglio a Cap d'Ail;
- nel 2004 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
6 settimane tra febbraio e marzo a Cape Town;
sulle TI (Santo Stefano di Cadore) 2 settimane ad agosto e 10 giorni durante le vacanze di Natale;
- nel 2005 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
6 settimane tra febbraio e marzo a Cape Town;
1 settimana a luglio in Puglia;
2 settimane ad agosto sulle TI (Santo
Stefano di Cadore);
- nel 2006 a Framura, è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
- nel 2007 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
6 settimane tra febbraio e marzo a Cape Town;
1 settimana a luglio a Cap d'Ail; 1 settimana a Londra;
10 giorni in agosto in
Scozia; sulle TI (Santo Stefano di Cadore) 2 settimane in agosto e 10 giorni durante le vacanze di Natale;
- nel 2008 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
2 settimane durante le vacanza di Natale a Cape Town;
10 giorni nel sud della Francia ad agosto;
un weekend di sci in montagna;
- nel 2009 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
2 settimane in agosto in
Sicilia presso la struttura Club Med;
2 settimane in agosto sulle TI (Santo Stefano di Cadore);
2 settimane durante le vacanze di Natale in Tailandia;
un weekend a Venezia e un weekend di sci sulle TI (Santo Stefano di Cadore);
- nel 2010 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
a Cape Town per 6 settimane durante le vacanze estive;
2 settimane sulle TI (Santo Stefano di Cadore) durante le vacanze estive;
1 settimana a luglio a Tignet;
4 giorni a giugno a Marrakech;
un weekend di sci sulle
TI (Santo Stefano di Cadore); un weekend a settembre a Zoagli;
- nel 2011 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
6 giorni in marzo a Cape
Town; 2 settimane ad agosto sulle TI (Santo Stefano di Cadore); 4 giorni a giugno a Maiorca;
un weekend a maggio in Scozia;
una settimana a luglio a Tignet;
10 giorni in agosto a OP e
Pompei; un weekend di settembre a Savona;
5 giorni a Venezia durante le vacanze di Natale;
- nel 2012 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
a Cape Town 1 settimana a febbraio e 6 settimane tra luglio e agosto;
1 settimana a Cannes;
un weekend a Parma;
4 giorni a giugno in Sardegna;
4 giorni a RI per le vacanze di Pasqua e per un'ulteriore settimana a dicembre;
2 settimane in Tailandia per le vacanze di Natale;
- nel 2013 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
2 settimane ad agosto sulle
TI (Santo Stefano di Cadore); 5 giorni a maggio a Marrakech;
10 giorni a Londra durante le vacanze di Natale;
1 settimana a OP in esatte;
un weekend a Savona;
un weekend in Spagna;
- nel 2014 a Framura, ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
1 settimana a febbraio a
Cape Town;
un weekend a febbraio a Chamonix;
un weekend a RI;
6 settimane tra luglio e agosto a Cape Town;
2 settimane ad agosto sulle TI (Santo Stefano di Cadore); 10 giorni in aprile in
India; 1 settimana ad Ortisei durante le vacanze natalizie;
un weekend a Pisa;
- nel 2015 a Framura ove è stata locata un'abitazione per l'intero anno;
a Cape Town per la settimana bianca e per 6 settimane tra luglio e agosto;
a Sankt Moritz per le vacanze di Pasqua;
4 giorni a maggio ad Ibiza;
2 settimane in agosto nelle Marche;
un weekend a novembre a Parigi;
10 giorni durante le vacanze di natale a Zouz (Engadina);
- nel 2016 un weekend a marzo a Copenaghen;
4 settimane a luglio in Malesia;
1 settimana ad agosto presso il Lago di Costanza;
1 settimana in agosto in Umbria;
un weekend di dicembre a RI;
2 settimane durante le vacanze di Natale a Cape Town;
- nel 2017 a Bonassola per 2 settimane tra giugno e luglio;
5 giorni a maggio a Mykonos;
un weekend a marzo a Copenaghen;
un weekend a dicembre a RI;
due settimane a Cape Town durante le vacanze di Natale;
- nel 2018 a Bonassola per 2 settimane tra giugno e luglio;
10 giorni a luglio a Hong Kong (CA);
1 settimana a giugno a Parigi;
2 settimane a luglio in Vietnam;
- nel 2019 per 2 settimane tra giugno e luglio a Bonassola;
un weekend a settembre a Celle Ligure;
10 giorni a luglio a Ostuni;
una settimana ad agosto tra Roma e Firenze;
una settimana ad agosto presso il Lago di Garda;
- nel 2020 un weekend a febbraio a RI;
2 settimane tra giugno e luglio a Bonassola;
2 settimane ad agosto in Puglia;
- nel 2021 per 2 settimane tra giugno e luglio a Bonassola;
10 giorni in agosto a Porto.
A teste: ; ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_6 Tes_3
7) Dal 2016 al 2019 il padre o, alternativamente, la madre hanno trascorso con il figlio la R_ settimana bianca a Courmayeur, mentre il figlio CA si trovava a Cervinia con gli amici.
A teste: ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_7 Tes_3
8) L'intera IA, in costanza di matrimonio, era solita frequentare il ristorante “Le Specialità” con cadenza settimanale.
A teste: ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
9) In costanza di matrimonio, l'intera IA usufruiva di un collaboratore domestico per 6 ore al giorno.
A teste: ; ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_8 Tes_3
10) Il marito era solito regalare alla moglie, in occasioni quali il compleanno o Natale, gioielli del brand e borse dei brand Fendi e Yves Parte_2 CP_2
A teste: ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
11) Nel 2020 l'Avv. a seguito del contenzioso con LA IP, ha ricevuto dal predetto studio CP_1 legale circa € 2.200.000.
A teste: Testimone_9
12) CA e da luglio 2022 ad aprile 2023 hanno visto il padre per una o due cene settimanali R_
e da maggio 2023 lo vedono per due cene settimanali e a volte il sabato a pranzo.
A teste: ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
13) Durante le intere vacanze di Natale 2023/2024 e CA hanno trascorso con il padre R_ solamente la cena della Vigilia di Natale e due cene.
A teste: ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
14) nega ai figli il proprio contributo alle spese straordinarie, anche di vacanza Controparte_1 senza i genitori, riferendo loro che vi deve provvedere la madre con l'assegno perequativo.
A teste: ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
B. Non ammettere i mezzi istruttori ex adverso dedotti per i motivi indicati in narrativa nei precedenti scritti e nella denegata ipotesi di loro ammissione, in tutto o in parte, - Ammettere alla prova contraria diretta con i seguenti testi: PA
- capitolo 2: , ; Testimone_1 Tes_3
- capitolo 5: , e . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
- Ammettere alla prova contraria indiretta con i seguenti capitoli di prova (da PA intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”):
Sul capitolo 2
15) a partire dal mese di marzo 2024 ha reperito i nominativi di ulteriori PA collaboratici domestiche.
A teste: , . Testimone_1 Tes_3
Sul capitolo 5
16) dopo scuola è solito pranzare presso la casa materna oppure fuori con i compagni di R_ classe.
A teste: ; ; . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
17) ha pranzato e dormito presso la casa paterna dal 15 al 19 gennaio 2024 in occasione R_ degli esami scolastici e che la casa paterna dista 400 metri dalla scuola ST Louis mentre la casa materna 2 km.
A teste: ; . Testimone_1 Tes_3
C. Ordinare all'Ufficiale Giudiziario della Corte d'Appello di Milano, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c., ex art. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c., tramite accesso alla Banche dati dell'Anagrafe Tributaria, dell'Anagrafe dei rapporti finanziari e dell'Agenzia delle Entrate (nonché a tutte le altre
Banche dati individuate ex art. 155 quater c.p.c. disp. att.) di acquisire tutte le informazioni dirette alla ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale e, comunque sia, almeno le seguenti informazioni: rapporti di conto corrente e deposito titoli o conti titoli, rapporti finanziari secondo quanto indicato nel DPR. 605/1973, comprensive delle informazioni riferite alle carte di debito e credito, riferite a (C.F. per il periodo dal 1° gennaio 2017 Controparte_1 C.F._2 alla data di evasione, ordinando altresì il deposito del relativo processo verbale entro 40 giorni dal deposito dell'ordinanza con il quale il G.I. ammetterà i mezzi istruttori richiesti (con richiesta di comunicazione a mezzo Cancelleria);
O, in subordine, ai sensi dell'art. 155 quater disp att. c.p.c. e 492 bis c.p.c., D. Autorizzare per il tramite dell'Avvocato Alessandro Simeone (C.F. PA [...]
con Studio in Milano, Viale Bianca Maria 33, indirizzo PEC C.F._3
all'acquisizione delle informazioni di cui sopra, Email_1 tramite accesso diretto alle Banche Dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. e 155 quater disp. att. c.p.c.
Per : Controparte_1
In ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Istruttore con provvedimento del 7 ottobre 2024,
l'avv. come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, dato atto della sentenza Controparte_1 non definitiva di separazione, passata in giudicato e tenuto conto che il figlio in data 7 R_ novembre 2024 è divenuto maggiorenne
Chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, non accettando sin d'ora il contraddittorio su eventuali domande nuove avanzate da parte avversa e formula le seguenti
CONCLUSIONI Voglia l'Ecc.mo Collegio del Tribunale, richiamata la sentenza non definitiva di separazione n.
10572/2023, pubbl. in data 28.12.2023, in punto separazione personale dei coniugi, così
GIUDICARE:
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Marcona, n. 35 a favore della IG.ra , che continuerà ad abitarla con i figli, maggiorenni, ma non economicamente PA autosufficienti;
2) disporre che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 _1 dei figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e/o finché convivranno con la
Madre, un importo mensile non superiore a complessivi 4.000,00 euro (2.000,00 per ciascuno), con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT e da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla ricorrente;
3) disporre che le spese straordinarie dei figli vengano ad essere suddivise tra i genitori pro quota del 50%, con spese straordinarie individuate come da Linee guida del Protocollo in uso presso
Tribunale di Milano;
4) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal IG. alla IG.ra a titolo di CP_1 _1 mantenimento del coniuge, perché difettano i requisiti di legge previsti dall'art. 156 c.c., con decorrenza a far data dalla domanda;
5) in via istruttoria:
5.1) ammettere le istanze istruttorie, così come formulate ed articolate dalla IGnora nella CP_3 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. del 8.03.2024, con la sola eccezione delle prove già escusse, qui di seguito ritrascritte:
“1) ordinare alla IG.ra (o, in difetto, ai propri istituti di credito e/o istituti previdenziali _1
e/o all'Anagrafe Tributaria / Agenzia delle Entrate, per quanto di spettanza di ciascuno, anche ai sensi degli artt. 155sexies disp. att. c.p.c. e 492bis c.p.c.), ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:
- la dichiarazione dei redditi 2023/redditi 2022;
- ogni documentazione bancaria / creditizia (anche movimenti) relativa, in via esemplificativa, a conti corrente (tra cui quello dichiarato in disclosure acceso presso Banca Intesa San Paolo n. 1000/8886), conti deposito, conti titoli, polizze, carte di credito, di cui la IG.ra è titolare, in via diretta _1
o indiretta, sui quali possa operare anche se intestati a soggetti terzi, o che siano comunque da lei utilizzabili, riferiti agli ultimi dieci anni;
2) ordinare a , ovvero, in caso di inottemperanza, direttamente alle società PA [...]
The Enormous Film srl, CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, Auge nonché CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 Controparte_16 all'agenzia pubblicitaria , l'esibizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di tutte CP_17 le fatture emesse, nel periodo compreso dal 2010 alla data di evasione dell'ordine, da parte della IG.ra ; _1
3) ordinare a la produzione in giudizio di copia dell'estratto conto “integrato” dei PA montanti contributivi del profilo previdenziale INPS riferito a , a decorrere dall'1 PA gennaio 2002 sino a oggi;
4) ordinare a l'esibizione in giudizio della documentazione attestante i contratti di PA locazione ed i contratti di gestione della casa semi-indipendente, alla stessa intestata, sita nel complesso “The Majestic, section n. 88, selectional plan n. SS387/2007” sito in 124 Main Road, Kalk Bay, Cape Town (Sud Africa), per il periodo compreso dal 2014 (anno di acquisto) sino alla data di evasione dell'ordine; 5) ordinare a la documentazione attestati i contratti di locazione dell'appartamento PA
“SS The Studios” sito in Cape Town (Sud Africa), per il periodo compreso dal 2023 sino alla data di evasione dell'ordine;
6) ordinare a di produrre copia degli estratti conto e della documentazione PA attestante l'attuale valore della polizza contratta con Equitable Life, oggi “Utmost Life and Pensions”, per il periodo relativo agli ultimi cinque anni;
7) ordinare a l'esibizione in giudizio del contratto di assicurazione e delle PA condizioni generali di contratto delle seguenti polizze assicurative: 1) polizza Generali
GeneraValore n. 081375939; 2) polizza n. 81786465; 3) Polizza Parte_3
GenerAzione Previdente n. 6900508; 4) Polizza Liberty n. 57209367400; 5) Polizza Parte_4
n. 900592904;
[...]
8) disporsi la nomina di un perito che valuti il valore di mercato degli immobili intestati a _1
, in Sud Africa e più precisamente: la casa semi-indipendente nel complesso “The Majestic,
[...] section n. 88, selectional plan n. SS387/2007” sito in 124 Main Road, Kalk Bay, Cape Town (Sud Africa) e l'appartamento “SS The Studios” sito in Cape Town (Sud Africa); 9) disporre l'ascolto di e in ordine alle attuali frequentazioni con il padre;
R_ Per_2
10) ammettere i seguenti capitoli di prova:
Cap. 1: “Vero che la e-mail del 12 dicembre 2021, ore 20:22, unitamente all'allegato denominato
“expenses.2021:22 G.xls”, che si rammostra come doc. 48, è stata inviata dalla IG.ra al _1 IG. ”; CP_1
Cap. 2: “Vero che la IG.ra ha comunicato alla collaboratrice domestica, IG.ra PA
, di interrompere la collaborazione?” Testimone_8
Cap. 3: “Vero che il prospetto di spese relativo all'anno 2018, che si rammostra come doc. 52, è stato predisposto dalla IG.ra ?”; _1
Cap. 4: “Vero che la IG.ra era solita effettuare prospetti delle entrate e delle uscite _1 familiari, aggiornato di anno in anno, durante l'unione coniugale, che condivideva con il marito?”;
Cap. 5: “Vero che EO pranza, nel corso della settimana, presso l'abitazione paterna, ove si ferma anche a dormire?”; cap. 6: “Vero che la IG.ra , quando intende utilizzare l' immobile di Kalk Bay, Cape Town, _1 alla stessa intestato, in Sud Africa, ne accerta preliminarmente la disponibilità interfacciandosi con la IG.ra ?”; Parte_5
Cap. 7: “Vero che la IG.ra , per la gestione delle prenotazioni e degli affitti dell'immobile _1 di Kalk Bay, Cape Town, alla stessa intestato, in Sud Africa, si avvale di una referente locale, di nome ?”; Parte_5
Cap. 8: “Vero che la IG.ra attualmente vive stabilmente presso Testimone_10
l'appartamento SS The Studios?”. Sui capitoli di prova che precedono si chiede l'interpello della ricorrente, IG.ra , PA indicando, quale teste sul solo capitolo n. 2), la IG.ra e sul solo capitolo n. 5) la IG.ra Testimone_8
.; Testimone_11
5.2) rigettare le istanze istruttorie formulate dalla difesa della IGnora , nella propria _1 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. del 28.03.2024 e nella denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere quelle formulate, a prova contraria, con memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. del 28.03.2024, qui di seguito ritrascritte:
“ammettere i seguenti capitoli di prova contraria, per interpello su tutti e per testi, come indicati per ogni singolo capitolo qui di seguito riportato:
Cap. 9: “Vero che , in costanza di matrimonio, utilizzava conti correnti alla stessa PA intestati per le spese familiari, inaccessibili all'avv. nonché il conto corrente cointestato?”; CP_1
Cap. 10: “Vero che utilizzava una carta di credito ed un bancomat che insistevano PA su un conto corrente dell'avv. essendo sprovvista di una carta di credito personale, che, a suo CP_1 dire, le sarebbe stata negata in quanto cittadina straniera?”.
Si indica, a teste, sui succitati capitoli di prova contraria: . Testimone_12
Cap. 11: “Vero che il conto corrente Unicredit n. 000106222575 intestato a , che PA era stata costituito per la gestione dell'immobile di via Albertini, veniva alimentato con i profitti percepiti per la locazione di detto immobile acquistato con denari dell'avv. ed intestato a CP_1
?”. PA
Si indica a teste: e Tes_13 Testimone_14
Cap. 12: “Vero che ho suggerito all'avv. di cointestare il conto corrente Unicredit n. CP_1
000106222575, già intestato alla sola ?”. PA
Si indica a teste: funzionaria della banca Unicredit. Testimone_15
Cap. 13: “Vero che aveva a propria disposizione, anche successivamente al 2021, PA una carta di credito Mastercard ed un bancomat appoggiati sul conto corrente comune?”;
Cap. 14: “Vero che alimentava sosteneva le spese familiari, anche alimentando Controparte_1
e sostenendo il conto corrente Unicredit cointestato tra i coniugi, ove ve ne fosse necessità?”. Cap. 15: “Vero che ha imposto al marito l'iscrizione dei figli a scuole private e ciò PA ancorché l'avv. avrebbe optato per scuole pubbliche?”. CP_1
Si indica a teste: e Tes_16 Tes_17
Cap. 16: “Vero che e hanno frequentato corsi collettivi di scuola sci?”. R_ Per_2
Si indica a teste: Tes_16
Cap. 17: “Vero che ho locato l'immobile, costituito da due locali, più cucina, al pian terreno e sito in Castagnola alla IA al costo concordato dapprima in euro 258,00 mensili, Persona_3 poi divenuti euro 267,00 mensili?”;
Si indica a teste: . Tes_18
Cap. 18: “Vero che nell'anno 2003 la IA è stata ospite di e Persona_3 Parte_6 [...]
per un weekend in Belgio, a Tervuren (Bruxelles)?”. Per_4
Si indica a teste: . Testimone_19
Cap. 19: “Vero che nell'estate 2003 ha ospitato nella propria residenza del sud della Francia la IA per una settimana nel mese di luglio 2003 ed una settimana nel mese di Persona_3 luglio 2005, oltre ad un ulteriore fine settimana nel 2003?”.
Si indica a teste: Tes_20
Cap. 20: “Vero che l'immobile di Costa di San Nicolò di Comelico, isolato dal centro cittadino, ha necessità di lavori di manutenzione?”
Si indica a teste: e Tes_17 Tes_16
Cap. 21: “Vero che nell'estate 2005 ha ospitato ed i figli per una settimana nel PA mese di luglio nella casa di campagna della suocera?”.
Si indica a teste: Tes_17 Cap. 22: “Vero che nell'estate 2007 la zia di ha ospitato in Scozia la IA PA [...]
per dieci giorni nel mese di agosto?”. Per_5
Cap. 23: “Vero che ha ospitato la IA per una settimana nel 2007 a Londra?”. Persona_3
Si indica a teste: . Testimone_21
Cap. 24: “Vero che ha ospitato la IA per dieci giorni nell'estato 2008 nel sud Persona_3 della Francia?”. Si indica a teste: . Testimone_22
Cap. 25: “Vero che nell'anno 2010 e nell'anno 2011 ha ospitato a Tignet la IA Persona_3 per una settimana nel mese di luglio?”.
Si indica a teste: . Tes_23
Cap. 26: “Vero che ha trascorso, da sola, con le amiche, i seguenti periodi di PA vacanza: - 4 giorni a Marrakech nel giugno 2010; - 4 giorni a Maiorca nel giugno 2011; - 4 giorni in Sardegna nel 2012; - 5 giorni a Marrakech nel maggio 2013; - 4 giorni a Ibiza nel maggio 2015;
- 5 giorni a Mykonos nel maggio 2017; - un weekend a Parigi?”
Si indica a teste: e . Testimone_24 Tes_23
Cap. 27: “Vero che ha ospitato a OP la IA per dieci giorni nel mese di Persona_3 agosto dell'estate 2011 e una settimana nell'estate del 2013?”.
Si indica a teste: . Testimone_2
Cap. 28: “Vero che nelle vacanze di Pasqua 2012, nonché per una settimana nel mese di dicembre dello stesso anno, un weekend nel 2014 ed un weekend nel 2017, ha ospitato a RI la IA
?”. Persona_3
Si indica a teste: . Testimone_25
Cap. 29: “Vero che ho lasciato in uso alla IA il mio appartamento di Londra, Persona_3 essendo via per le vacanze, per dieci giorni nel periodo natalizio del 2013?”;
Si indica a teste: Testimone_26
Cap. 30: “Vero che ha trascorso dieci giorni, da sola ed a proprie spese, a Goa PA
(India), nel 2014, per dedicarsi totalmente al proprio benessere interiore praticando Yoga?”.
Cap. 31: “Vero che ha ospitato, sul divano di casa, per dieci giorni, nel mese di luglio Per_2
2018, a Hong Kong?”.
Si indica a teste: Testimone_27
Cap. 32: “Vero che la IA ha trascorso due settimane, nell'agosto 2018, Persona_3 nell'immobile di proprietà della IA di origine dell'avv. a Costa di San Nicolò di CP_1
Comelico?”.
Si indica a teste: Testimone_28
Cap. 33: “Vero che ha ospitato la IA un fine settimana nel settembre 2019?”. Persona_3
Si indica a teste: . Testimone_29
Cap. 34: “Vero che ha ospitato ed i figli nel mese di luglio 2019 ad Ostuni, per due PA settimane?”.
Si indica a teste: Tes_17
Cap. 35: “Vero che nella settimana trascorsa a Bardolino, sul Lago di Garda, l'avv. si CP_1 occupava del padre che aveva iniziato a mostrare i primi sintomi della malattia?”.
Si indica a teste: Tes_17
Cap. 36: “Vero che ha ospitato per due giorni presso la sua casa di Cervinia?” Per_2
Si indica a teste: Testimone_7 Cap. 37: “Vero che l'avv. al rientro, la sera tardi e solo in tali circostanze, dal lavoro, si CP_1 fermava presso il ristorante “Le specialità” per il ritiro di pizze da asporto da portare a casa, quando i coniugi non avevano intenzione di cucinare?”.
Cap. 38: “Vero che CA e hanno trascorso i giorni di Capodanno 2023/2024 con i loro R_ rispettivi amici?”;
6) rigettare tutte le domande, anche istruttorie, formulate dalla IG.ra , in quanto PA infondate in fatto ed in diritto;
7) in ogni caso: con rifusione dei compensi di lite, con eventuali maggiorazioni ex lege, nonché del contributo C.P.A. e dell'IVA e nella misura dovuta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.10.2022, , premesso di aver contratto PA matrimonio in data 02.02.2002, in ER (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ER, anno 2002, n. 39, P. II, S. C), con , dalla cui unione sono nati a Milano, Controparte_1
CA il 26.09.2002, e , il 07.11.2006, ha chiesto a questo Tribunale di: dichiarare la R_ separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito;
disporre l'affido condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare;
porre a Per_6 carico del SI. un contributo al mantenimento della ricorrente nella misura di € 3.000,00 CP_1 mensili;
stabilire un contributo al mantenimento dei figli a carico del resistente nella misura di € 8.000,00 (€ 4.000,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
Il SI. si è costituito in giudizio con atto depositato in data 27.02.2023 non opponendosi alla CP_1 domanda di separazione giudiziale e all'affido condiviso del figlio minore , chiedendo in via Per_6 principale: il collocamento paritario del figlio minore, il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare e la previsione di un contributo al mantenimento di a carico di ciascun genitore R_ durante il periodo di rispettiva competenza;
in via subordinata: il collocamento del figlio minore presso la madre, la previsione di un contributo al mantenimento del figlio , a favore della R_ IGnora , nella misura non superiore ad € 2.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese _1 straordinarie, disporre che, a titolo di concorso al mantenimento per il figlio CA, il padre versi un importo alla madre di € 1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed il rigetto della domanda di mantenimento diretto nei confronti della SI.ra . _1
All'udienza presidenziale del 21.03.2023, presenti le parti con i rispettivi difensori, il Presidente F.F.,
Dott.ssa Valentina Maderna, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo che il difensore di parte ricorrente ha depositato in originale, ha sentito separatamente e congiuntamente le parti tentando la conciliazione che non è riuscita.
La ricorrente ha dichiarato: “ vive insieme a me e a CA nella casa coniugale;
vede il papà R_ una o due volte alla settimana per cena. Si mette d'accordo direttamente con il papà per la individuazione dei giorni. Non va il fine settimana da mio marito né pernotta presso di lui durante la settimana. Questo vale anche per CA. Durante le vacanze nel 2022 nessuno dei due ragazzi ha trascorso dei periodi di vacanza con il papà. Quest'inverno mio marito avrebbe dovuto portare in settimana bianca, ma poi è saltata a causa di impegni di lavoro di mio marito. Non so come R_ si mettano d'accordo i ragazzi con il papà. So che al momento mio marito non ha disponibilità nella sua abitazione per ospitare i ragazzi a dormire: quando io vado via per lavoro, se anche CA non c'è, mi organizzo con amici per sistemare . Durante la vita coniugale io e mio marito, per R_ quanto mi riguarda, eravamo una coppia solida, una squadra. Lui lavorava molto e io mi dedicavo principalmente alla cura dei figli e della casa. Già da quando i bambini erano piccoli lui rientrava la sera molto tardi, negli ultimi anni ha cominciato a rientrare un po' prima verso le 20.30/21. Fino
a quando aveva tre anni io lavoravo a tempo pieno e viaggiavo molto. Quindi abbiamo sempre R_ avuto un aiuto domestico full time: si occupava dei ragazzi e quando loro erano a scuola della casa.
Poi ho cominciato a lavorare come freelance e abbiamo mantenuto l'aiuto domestico per consentirmi una migliore organizzazione con il lavoro e i ragazzi. CA ha fatto fine alle medie scuole private mentre al liceo è andato all'istituto Leonardo che è pubblico. invece ha sempre fatto scuole R_ private. Fino a quando io ho lavorato full time abbiamo contribuito entrambi a tutte le spese. Dal
2010 in avanti si è sempre occupato mio marito di sostenere tutti i costi del ménage familiare, anche se tutte le scelte le abbiamo sempre fatte insieme e una volta al mese facevamo una sorta di punto sulle uscite mensili. Questo anche per vacanze, viaggi etc. Io potevo operare direttamente sul conto corrente intestato a mio marito dal quale prendevamo i soldi per sostenere tutte le spese, ma ovviamente le spese grosse le concordavo con lui. Non ho lavorato da luglio a settembre 2022 e ho fatto quindi domanda per la NASPI. Da ottobre ho ricominciato a lavorare: mi chiamano per singoli progetti;
collaboro principalmente con due agenzie. La convivenza è cessata al luglio 2022. Da agosto su richiesta di mio marito abbiamo aperto un conto corrente in comune. Mio marito paga direttamente le rette scolastiche dei ragazzi, l'affitto e la colf. Versa in misura fissa € 500,00 al mese, poi io gli chiedo di volta in volta i soldi per le varie incombenze eccedenti i cinquecento euro, ad esempio le bollette, gli mando la foto e lui mette i soldi sul conto corrente in comune. Io spendo circa
600,00 euro per il cibo. La palestra di EO la pago io e quella di CA mio marito. I costi del cellulare li paga mio marito. I vestiti, soprattutto di , perché CA chiede meno, li pago io.” R_
Il resistente ha dichiarato: “innanzitutto voglio dire che io non ho mai detto che mia moglie è frivola. Mi preme dire che io non è che non voglio pagare, io voglio pagare. Tant'è che sto pagando tutto.
Non è vero che vedo solo due volte a settimana, lo vedo di più. È vero che non lo tengo a R_ dormire, ma solo perché al momento la mia abitazione non è idonea. Il fatto è che l'accordo era che io potessi andare a stare nell'immobile di Brera, Via Albertini, che sto cercando di riacquisire. Nel frattempo, sto continuando a cercare casa. I fine settimana sta quasi sempre dagli amici, cosa R_ che tra l'altro un po' mi preoccupa. Io gli dico sempre che io ci sono per lui e per suo fratello, quando vogliono. Ma rispetto i loro tempi. Durante la vita matrimoniale sia io che mia moglie lavoravamo e questo è stato un fondamento del nostro matrimonio. Questo per una ragione personale: io ho vissuto la perdita del lavoro di mio padre e io e miei fratelli siamo cresciuti con lo stipendio solo di mia mamma. Io credo che sia importante per una donna lavorare ed essere autonoma. Quando _1 andava all'estero c'ero io con i ragazzi. È vero che io lavoravo tanto, ma ci sono sempre stato per i miei figli. Mi organizzavo per portarli a scuola o per esserci quando li mettevamo a letto, poi magari ricominciavamo a lavorare. Anche adesso sono molto presente. Sono però rispettoso di questi ragazzi, sono grandi e hanno i loro impegni. C'è un rapporto sano. È vero che andava di più _1 in vacanza con i ragazzi, anche perché lei sceglieva di rifiutare certi lavori nei mesi estivi, ma è sempre stata una sua scelta. Mia moglie ha sempre avuto tutte le mie password, dei conti correnti e anche dai social. È vero che lei operava direttamente sul mio conto. Solo che io non avevo capito che operasse quasi esclusivamente sul mio conto, pensavo avessimo un progetto in comune. Invece lei ha accantonato dei risparmi e ha fatto investimenti di cui rivendica l'esclusiva proprietà. Ad esempio, questo è successo sulla casa di Via Albertini, che è intestata a mia moglie ma noi quando ci siamo lasciati abbiamo detto anche ai ragazzi che la mamma avrebbe tenuto la villa in sud africa mentre io la casa di via Albertini. Invece poi ha cambiato idea. Le rette della scuola le ho sempre _1 pagate io. L'affitto, la colf, le utenze le ho sempre pagato io. Le vacanze, le cene etc le ho sempre pagate io. Io ritengo, proprio sulla base dei conti che ha sempre fatto relativi al nostro _1 ménage, che li stessi ammontavano, me incluso, ad € 10.800,00 tutto compreso, anche gli extra. È vero che non sono andato in settimana bianca con , ma solo perché sono stato male. In estate R_ sono andato solo 4 giorni al lago con perché la mamma mi ha cambiato le date all'ultimo. R_
CA è in una fase in cui vuole rendersi indipendente, lo vedo circa un paio di volte alla settimana.”
Il Presidente f.f., dato atto della richiesta di rinvio dell'udienza formulata dalle parti al fine di valutare ipotesi transattive., ha rinviato la causa per la chiusura della fase presidenziale disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 3.4.2023. Con ordinanza emessa in data 03.05.2023, il Presidente F.F., lette le note in sostituzione dell'udienza, dato atto che le parti non avevano raggiunto un accordo, ha rinviato la causa per l'ascolto dei figli
CA e all'udienza del 23.05.2023. R_ CP_ All'udienza del 23.05.2023, all'esito dell'ascolto dei figli CA e , il Presidente si è R_ riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza emessa in data 30.06.2023, il Presidente F.F. ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
“1. Autorizza le parti a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.affida il figlio minore , nato a Milano il [...] ad [...] i genitori con R_ collocamento prevalente presso e con la mamma;
3.assegna la casa coniugale di Milano Via Marcona n. 35 (MI) alla ricorrente, che continuerà ad abitarla insieme al figlio minore e al figlio maggiorenne non economicamente indipendente R_
CA;
4. dispone che le frequentazioni padre/figli siano rimesse ai liberi accordi tra questi ultimi;
5.pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (minorenne) R_
e CA (maggiorenne economicamente non indipendente) mediante versamento in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese in favore della ricorrente della somma mensile complessiva di €
6.000,00 (€ 3.000,00 per figlio) comprensiva del contributo abitativo, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di
Milano;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della stessa della somma mensile di € 3.000,00”.
Il Presidente F.F. ha disposto il passaggio della causa in istruttoria nominando sé stesso Giudice
Istruttore e fissando udienza di comparizione e trattazione, sostituendone la celebrazione con il deposito di note scritte sino al 28.11.2023.
Con ordinanza emessa in data 29.11.2023, il Giudice Istruttore, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti contenenti la richiesta di pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status e di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione limitatamente alla richiesta di sentenza parziale in ordine allo status.
In data 13.12.2023 è stata pronunciata sentenza parziale di separazione n. 10572/2023 e, con separata ordinanza, emessa in pari data, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI co c.p.c.; la causa è stata quindi rinviata per valutare nel contraddittorio delle parti le richieste istruttorie e la udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte sino al 2.4.2024. Con ordinanza emessa in data 3.4.2024 il Giudice istruttore, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti nel termine assegnato e le memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3
c.p.c. depositate dalle parti nei termini, ha così provveduto:
- acquisisce tutte le produzioni documentali delle parti
- non ammette la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da entrambe le parti
- ordina a di esibire in giudizio facendoli pervenire all'Ufficio in Controparte_1 intestazione entro il termine del 1.07.2024: le dichiarazioni dei redditi, presentate in LI e all'estero dell'anno 2018 (anno fiscale 2017), 2023
(anno fiscale 2022) e 2024 (anno fiscale 2023 ovvero se non disponibile nel termine assegnato con riferimento alla dichiarazione fiscale 2024, di tutte le fatture attive e, comunque, della documentazione attestante i compensi ricevuti, emesse dal 1° gennaio 2023 alla data di evasione dell'ordine; gli estratti dei conti correnti, conti titoli, deposito e carte di credito di cui lo stesso sia titolare, sui quali possa operare anche se intestate a soggetti terzi e comunque dei seguenti rapporti: conto corrente Unicredit n. 4053055, conto corrente Credit Agricole n. 47032789, conto titoli Unicredit n.
3089/17671995, conto titoli Credit Agricole n. 00227/0000005097808, conto tioli;
CP_19 copia integrale del documento n. 45 di parte convenuta;
copia integrale, tradotta e asseverata, della transazione con LA IP ( doc. 46 di parte convenuta).
- ordina a con sede in Milano, Piazza degli Affari 1, ai sensi dell'art. Controparte_20
213 c.p.c. l'esibizione in giudizio entro il termine del 1.07.2024 dei seguenti documenti: copia dello statuto, atti modificativi, bilancio e rendiconti di (p.Iva Controparte_20
) e dettaglio dei conti portanti crediti a favore dell'Avv. (e gli atti P.IVA_1 Controparte_1 notarili di sottoscrizione delle quote) così da accertare crediti vantati dal resistente, siano essi connessi a quote di partecipazione sia ad altri fondi di cui possa essere beneficiario;
copia di tutta la documentazione contabile e fiscale (fatture, ricevute, ordini di bonifico) attestante il versamento a favore dell'avv. di somme di denaro dal gennaio 2020 alla data del deposito CP_1
-autorizza ai sensi dell'art. 155 quater disp att. c.p.c. e 492 bis c.p.c., per il tramite PA dell'Avvocato Alessandro Simeone (C.F. con Studio in Milano, Viale CodiceFiscale_3
Bianca Maria 33, indirizzo PEC all'acquisizione Email_1 delle informazioni relative rapporti di conto corrente e deposito titoli o conti titoli, rapporti finanziari secondo quanto indicato nel DPR. 605/1973, comprensive delle informazioni riferite alle carte di debito e credito, riferite a (C.F. per il periodo dal 1° Controparte_1 C.F._2 gennaio 2017 alla data di evasione, ordinando il deposito del relativo processo verbale entro il
1.07.2024
- ordina a , di esibire in giudizio facendoli pervenire all'Ufficio in PA intestazione entro il termine del 1.07.2024: la dichiarazione dei redditi 2023/redditi 2022; copia degli estratti conto relativi a conti corrente (tra cui quello dichiarato in disclosure acceso presso Banca Intesa San Paolo n. 1000/8886), conti deposito, conti titoli, polizze, carte di credito, di cui la IG.ra è titolare o sui quali possa operare anche se intestati a soggetti terzi, o che _1 siano comunque da lei utilizzabili, da gennaio 2020 alla data di evasione dell'ordine copia di tutte le fatture emesse, nel periodo compreso dal gennaio 2020 alla data di evasione dell'ordine copia dell'estratto conto “integrato” dei montanti contributivi del profilo previdenziale INPS riferito a , a decorrere dall'1 gennaio 2020 sino a oggi PA la documentazione attestante i contratti di locazione ed i contratti di gestione della casa semi- indipendente, alla stessa intestata, sita nel complesso “The Majestic, section n. 88, selectional plan n. SS387/2007” sito in 124 Main Road, Kalk Bay, Cape Town (Sud Africa), per il periodo compreso dal 2014 (anno di acquisto) sino alla data di evasione dell'ordine la documentazione attestati i contratti di locazione dell'appartamento “SS The Studios” sito in Cape Town (Sud Africa), per il periodo compreso dal 2023 sino alla data di evasione dell'ordine; copia degli estratti conto e della documentazione attestante l'attuale valore della polizza contratta con Equitable Life, oggi “Utmost Life and Pensions”,
- assegna alle parti termine sino al 20.05.2024 per notificare ai terzi sopra indicati il presente provvedimento
-avvisa entrambe le parti che tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana con traduzione asseverata
- rigetta allo stato la richiesta di nuovo ascolto dei figli della coppia formulata da parte convenuta
- riserva alla scadenza del termine del 1.07.2024 ogni ulteriore provvedimento.
Con ordinanza emessa in data 2.7.2024 il Giudice istruttore, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti nel termine assegnato e ritenuta l'opportunità, stante la natura esclusivamente economica della controversia, di disporre - all'esito dell'istruttoria e della produzione documentale - la comparizione personale delle parti avanti al GOT Dott.ssa De Giacomi, ha fissato l'udienza del 19.09.2024. All'udienza del 19.9.2024 celebrata innanzi al GOT il difensore della IGnora ha _1 rappresentato che parte convenuta aveva promosso una azione giudiziaria avanti al Tribunale ordinario di Milano avente ad oggetto la restituzione dell'immobile di Via Albertini e dell'immobile di Cape Town, oltre che dei canoni di locazione dell'immobile di Via Albertini e del controvalore delle polizze assicurative per un totale complessivo non inferiore a un milione e duecento euro. Il IGnor ha formulato una proposta conciliativa che prevede la conferma del mantenimento CP_1 ordinario e straordinario posto a suo carico in sede di ordinanza presidenziale per i figli CA e R_
e il pagamento di una tantum di 300 mila euro in favore della moglie a fronte della restituzione dell' immobile di Via Albertini da lui acquistato e della rinuncia al giudizio pendente davanti al Tribunale di Milano ordinario. Parte attrice non ha accettato la proposta e il GOT, dott.ssa De Giacomi, dato atto che le parti non sono riuscite a raggiungere una soluzione conciliativa, ha rimesso gli atti al
Giudice Delegato per quanto di sua competenza.
Con provvedimento emesso in data 7.10.2024 il Giudice istruttore, visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 19.09.2024 avanti il GOT delegato, Dott.ssa De Giacomi, e preso atto che le parti non hanno raggiunto un accordo, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 18.11.2024.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa in data 19.11.2024 il Giudice istruttore, dato atto che le parti avevano depositato note di udienza con cui avevano precisato le conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato alle parti i suddetti termini e ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di conIGlio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conIGlio del 12.02.2025
*****
Sulla domanda di separazione personale Come anticipato il Collegio ha già pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 10572/2023 emessa in data 13.11.2023.
Sull'assegnazione della casa familiare. Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Marcona, n.
35, alla madre, in quanto ivi convivente con i figli maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, considerato, peraltro, che parte resistente nulla ha opposto rispetto a tale assegnazione.
Sulle questioni economiche.
A. Il contributo paterno al mantenimento dei figli.
Con riferimento al contributo paterno al mantenimento dei figli CA e , maggiorenni ed R_ economicamente non autosufficienti, giova preliminarmente rammentare che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre ad essere espressamente previsto dal legislatore (art. 337 ter comma 4 c.c. e art. 337 septies c.c.),
è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass Civ Sez VI I Ord.
7.9.2015 n. 17738;
Cass. Civ sez, VI 1.3.2018 n. 4811).
Nel caso specifico è circostanza pacifica ed incontestata che CA e , seppur maggiorenni, non R_ risultano aver raggiunto l'indipendenza economica: CA, infatti, sta ancora frequentando la scuola superiore St. Louis e , invece, sta frequentando la facoltà di ingegneria presso il Politecnico di R_
Milano.
Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al loro mantenimento.
A tal proposito, parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di disporre l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento di CA e versando alla madre la R_ somma di euro 8.000,00 mensili (4.000,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie.
Parte resistente, invece, ha domandato porsi a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre della somma di euro 4.000,00 mensili (2.000,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno.
Quanto alla posizione economico/reddituale di parte ricorrente, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che : PA
- nel 2000 ha lasciato Londra (dove lavorava nella agenzia pubblicitaria Roose&Partners) e ha raggiunto il marito a Milano, dove ha iniziato a collaborare con la società di produzione Movie Farm;
- dal 2005 (quando ha lasciato la Movie Farm) al 2009 (fatta eccezione per una breve interruzione dovuta alla nascita del secondogenito ) ha lavorato a capo dell'ufficio cinema dell'agenzia R_ pubblicitaria Video Brief;
- a partire dal 2009 ha deciso di lasciare il lavoro dipendente e di lavorare come producer freelance collaborando (dal 2009 fino ad oggi) con diverse società;
Dal PF 2022 (redditi 2021) di parte attrice, inoltre, risultano redditi da locazione netti al mese pari a euro 1.158,66 e redditi da lavoro netti al mese pari a 3.827,00 per un totale pari a euro 4.980,00 netti al mese;
dal PF 2023 (redditi 2022) risultano redditi da locazione netti al mese pari a euro 1.158,66 e redditi da lavoro netti al mese pari a euro 4.731,75 per un totale pari a euro 5.889,75 netti al mese;
dal PF 2024 (redditi 2023) risultano redditi da locazione netti al mese pari a euro 1.580,00 e redditi da lavoro netti al mese pari a 5.917,16 per un totale pari a euro 7.497,16 netti al mese. Dal confronto tra il PF 2022, il PF 2023 e il PF 2024 emerge, quindi, che, rispetto al 2021, nel 2023 sono aumentati sia i redditi da lavoro prodotti dalla IGnora passando da 3.827,00 netti al mese nel 2021 ad _1 euro 5.917,16 netti al mese nel 2023 sia il canone mensile per l'immobile di Via Albertini passando da euro 1.158,66 nel 2021 ad euro 1.580,00 nel 2023.
La IGnora è, altresì, titolare di un conto corrente bancario BANCA INTESA il cui saldo _1 attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 205.064,59, al 31.12.2022 pari a euro 205.365,12, al
31.12.2023 pari a euro 131.482,47 e al 31.3.2024 pari a euro 81.793,67; di un conto corrente bancario
NI (cointestato con il marito) il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro
4.566,87, al 31.12.2022 pari a euro 5,80, al 31.12.2023 pari a euro 3.176,13 e al 31.3.2024 pari a euro
85,08; di un conto corrente bancario STANDARD BANK il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 6.499,09, al 31.12.2022 pari a euro 9.740,05, al 31.12.2023 pari a euro 16.803,70
e al 29.2.2024 pari a euro 20.098,73; di un conto corrente deposito INTESA SAN PAOLO il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 61.509,29 , al 31.12.2022 pari a euro 54.828,56, al
31.12.2023 pari a euro 160.472,82 e al 31.3.2024 pari a euro 213.550,36; di un conto corrente deposito
NEDGROUP INVESTMENTS il cui valore al 31.12.2024 risulta essere pari a euro 737,64 (cfr. doc.
78 pag. 109); di una Polizza Generali GeneraValore n. 081375939 il cui valore di riscatto al 31.3.2024 risulta essere pari a euro 150.160,00; di una Polizza GeneraSviluppo MultiPlan n. 81786465 il cui valore di riscatto al 17.6.2024 risulta essere pari a euro 108.274,26; di una Polizza pensionistica
GenerAzione Previdente n. 6900508 il cui valore di riscatto al 31.12.2023 risulta essere pari a euro
122.041,96; di una Polizza pensionistica n. 900592904 il cui valore di riscatto Parte_4 al 15.3.2024 risulta essere pari a euro 66.932, 87; di una Polizza Utmost Life and Pensions (già
Equitable Life) il cui valore di riscatto al 1.4.2024 risulta essere pari a euro 9.193,48 e di una Polizza
Liberty (già Southern Charter) n. 57209367400 che, alla data di settembre 2025, garantirà alla IGnora
un importo pari a euro 36.098,00. _1
La ricorrente è, altresì, proprietaria:
- al 100% di un immobile sito in Milano, via Albertini, che loca a terzi con canone mensile nel 2021
e 2022 pari a euro 1.158,66 e nel 2023 pari a euro 1.580,00;
- al 100% di un immobile – Immobile “The Majestic” - sito in Cape Town, 124 Main Road, che loca a terzi con contratti di locazione breve per un totale annuo (al netto dei costi di agenzia) nel 2022 pari a 279.395,76 RAND (quindi, pari a euro 14.448,00 annui e a euro 1.204,00 al mese) e nel 2023 pari a 339.664,28 RAND (quindi, pari a euro 17.565,67 annui e a euro 1.463,80 al mese) (cfr. dichiarazione dell'Agenzia Chartfleld relativa alla gestione dal 2017 ad oggi, doc. 78, pag. 107)
- al 50% di un immobile, cointestato con la madre, sito in Cape Town – Immobile “SS The Studios” che loca a terzi con canone totale annuo nel 2022 (al netto dei costi di agenzia) pari a 87.850,00
RAND (quindi, pari a euro 4.543,13 annui e a euro 378,00 al mese) e nel 2023/2024 pari a 93.810,00
RAND (quindi, pari a euro 4.875,26 per i due anni e a euro 203,13 al mese) (cfr. doc. 78, pag. 117).
Parte attrice attualmente vive con i figli nella ex casa IAre, sita in Milano, via Marcona, n. 35, da lei condotta in locazione (il contratto di locazione è intestato solo alla IGnora ) con un _1 esborso mensile per il canone di locazione e le spese ordinarie pari a un totale di euro 2.166,00 e per le utenze pari a circa euro 400,00.
Quanto alla posizione economico/reddituale di parte convenuta, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che Controparte_1
- nel 1999 ha lasciato Londra, dove lavorava come praticante avvocato nello studio legale LA AP, per trasferirsi in LI, dove ha iniziato a lavorare in qualità di responsabile dell'ufficio legale di Contr
- nel 2002 è diventato partner dello studio legale Carnelutti;
- nel 2006 è diventato partner dello studio legale LA AP;
- dal 2017 e ancora oggi è partner dello studio legale CP_20
- nel 2021 (cfr. PF 2022) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 723.056,00 (netto mensile pari a euro 60.254,66);
- nel 2022 (cfr. PF 2023) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 679.009,00 (netto mensile pari a euro 56.584,08);
- nel 2023 (cfr. PF 2024) ha prodotto un reddito annuo netto pari a euro 830.135,00 (netto mensile pari a euro 69.177,91);
- è titolare di un conto corrente bancario NI il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 132.797,57, al 31.12.2022 pari a euro 36.551,05, al 31.12.2023 pari a euro 85.061,35 e al
31.3.2024 pari a euro 88.484,46; di un conto corrente bancario CREDITE AGRICOLE il cui saldo attivo al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 299.018,67, al 31.12.2022 pari a euro 132.332,88, al
31.12.2023 pari a euro 95.809,52 e al 31.3.2024 pari a euro 16.759,07; di un conto corrente deposito
NI il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 221.583,94, al 31.12.2022 pari a euro 221.846,79, al 31.12.2023 pari a euro 262.477,40 e al 31.3.2024 pari a euro 289.908,04; di un conto corrente deposito CREDIT AGRICOLE il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro
51.282,64 e al 31.12.2022 pari a euro 42.321,13 (non sono stati, invece, prodotti gli estratti conto del conto deposito CREDITE AGRICOLE relativamente agli anni 2023 e 2024); di un conto corrente deposito il cui valore al 31.12.2021 risulta essere pari a euro 4.963,61, al 31.12.2023 pari a euro
4.949,15, al 31.12.2023 pari a euro 4.949,15 e al 31.3.2024 4.949,15;
- è titolare di n. 21 Polizze una Polizza Generali n. 31359556 del valore al 31.12.2022 di euro
37.441,98 (cfr. doc. 31), di una Polizza Generali n. 6453309 del valore al 31.12.2022 di euro
96.790,48 (doc. 32), di una Polizza Allianz del valore al 31.12.2020 di euro 67.000 (cfr. doc. 33), di n. 15 Polizze Reale Mutua del valore totale al 15.2.2023 pari a euro 1.053.439,00 (cfr. doc. 34) e di una Polizza Equitable Life del valore al 1.4.2017 pari a euro 13.494,65 (cfr. doc. 35); di n. 21 Polizze
- è proprietario di un immobile sito in AR (acquistato nel 2021) completamente da ristrutturare e di n. 4 depositi sempre in AR (sempre acquistati nel 2021). Tali immobili non sono messi a reddito;
- in data 17 febbraio 2023 ha contratto un finanziamento con YS BA “per contribuzione fondi” allo studio legale (con scadenza nel 2026) pari a euro 375.700,00 (doc. 40) aumentato a euro CP_20
528.063,00 in data 8 agosto 2023 (doc. 63). Giova sul punto evidenziare che, nonostante l'epslicita disposizione del Tribunale sul punto, il relativo documento risulta prodotto in lingua inglese e non tradotto.
Quanto alla situazione abitativa di parte ricorrente, è documentato che da maggio 2023 lo stesso vive in un appartamento condotto in locazione sito in Milano, via Maddalena, n. 1 (cfr. doc. 50 parte convenuta – contratto di locazione) per cui paga un canone di locazione mensile pari a euro 2.250,00, oltre a euro 100,00 mensili di spese ordinarie condominiali.
Dalla documentazione in atti risulta, infine, che con lodo arbitrale del 25.7.2019 LA AP LI è stata condannata al pagamento in favore di del complessivo importo, a titolo di Controparte_1 quota di compensi ed utili, di euro 847.531, al pagamento delle spese del procedimento pari a euro
45.448,00 e al pagamento delle spese di difesa pari a euro 38.000,00 (cfr. doc. 62) e che in data
13.9.2019 parte convenuta ha raggiunto un accordo transattivo con LA AP IN per la definizione conciliativa della vertenza oggetto del procedimento arbitrale inglese, che gli ha consentito di ricevere un importo pari a 320.000 euro a titolo di rimborso parziale del lui sostenute
(cfr. doc. 71). Parte attrice, con riguardo a questa vicenda, ha rappresentato che gli utili riconosciuti con il lodo arbitrale predetto afferiscono al solo anno 2018 (come peraltro si evincerebbe dal PF 2019 di parte convenuta), mentre parte convenuta ha rappresentato che detti utili afferiscono agli anni 2016,
2017 e 2018 (come peraltro si evincerebbe dalla lettura del lodo arbitrale prodotto in atti a pag. 26 del doc. 62 di parte convenuta).
Su queste questioni le parti si sono lungamente spese nei rispettivi atti, ma qui rilevano del tutto marginalmente, e solo nella misura in cui possono offrire una cornice utile per potersi desumere dati ed indicatori sulle potenzialità economiche di parte convenuta, dal momento che si inseriscono in un contesto di solidissima capacità patrimoniale e di amplissimi redditi già accertati prodotti dal IGnor
senza incidere sugli equilibri complessivi della decisione. CP_1
Tenuto conto delle circostanze appena esaminate e, in particolare, della disparità economico reddituale tra le parti, e considerato, in particolare, che:
- parte convenuta ha redditi da lavoro di gran lunga superiori rispetto a quelli di parte attrice (nel 2023 parte attrice ha prodotto un reddito da lavoro pari a euro 5.917,16 e parte convenuta pari a euro
69.177,91);
- rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale sono leggermente aumentati i redditi prodotti da entrambe le parti (parte attrice nel 2021 ha prodotto un reddito da lavoro mensile netto pari a 3.827,00
e nel 2023 pari a euro 5.917,16 e parte convenuta nel 2021 ha prodotto un reddito da lavoro mensile netto pari a euro 60.254,66 e nel 2023 pari a 69.177,91. Inoltre, anche il reddito la locazione percepito dalla IGnora dall'immobile di Milano, via Albertini, è aumentato da euro 1.158,66 nel 2021 _1
a euro 1.580,00 nel 2023);
- entrambi i genitori, e il marito più della moglie, sono titolari di un cospicuo patrimonio mobiliare che è rappresentato in parte dai risparmi accantonati in conto corrente ed in parte dagli investimenti effettuati in strumenti finanziari: in particolare, parte attrice è titolare di conti corrente bancari, conti corrente deposito e assicurazioni con risparmi nel 2024 pari a euro 800.000,00 e parte convenuta è titolare di conti corrente bancari, conti corrente deposito e assicurazioni con risparmi nel 2024 pari a circa euro 1 milione e 800 mila;
- la IGnora è titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare dal momento che è proprietaria _1 di n. 3 immobili (uno a Milano e due in Sud Africa, a Città del Capo) che loca a terzi con un canone mensile , quanto all'immobile di Milano, nel 2021 e nel 2022 pari a euro 1.158,66 e nel 2023 pari a euro 1.580,00; quanto all'immobile di Cape Town, di cui è proprietaria esclusiva , nel 2023 pari a euro 1.463,00; quanto all'immobile di Cape Town, di cui è comproprietaria al 50% con la di lei madre, nel 2023/2024 pari a circa euro 200,00. Il IGnor ha rappresentato di avere promosso una azione CP_1 giudiziaria dinnanzi al Tribunale ordinario di Milano avente ad oggetto la richiesta di restituzione/ritrasferimento da parte della moglie di beni mobili e immobili (tra cui l'immobile di
Milano, Via Albertini, i canoni di locazione del relativo immobile , l'immobile di Cape Town “The Majestic” e il valore delle polizze assicurative intestate alla moglie) che risultano formalmente intestati alla moglie e che costituiscono di fatto l'intero patrimonio a lei riconducibile, assumendo essere stati acquistati con denari del marito e che la moglie sarebbe tenuta a ritrasferirgli in forza di un allegato patto fiduciario. Il predetto procedimento risulta ancora pendente dinnanzi al Tribunale ordinario (con prima udienza fissata a marzo 2025), per cui allo stato attuale deve ritenersi che il suddetto patrimonio, essendo formalmente intestato alla moglie, le appartenga e non possa essere considerato nella titolarità del marito sino all'eventuale accertamento giudiziale della fondatezza delle sue pretese.
Considerato, altresì, che: - parte attrice deve sostenere spese abitative (canone di locazione e spese ordinarie) pari a circa euro
2.166,00 mensili e che anche parte convenuta deve sostenere un canone di locazione (oltre spese ordinarie) pari a circa euro 2.350,00 mensili;
- CA e vivono con la madre e che il padre deve sostenere limitate spese di mantenimento
R_ diretto dei figli CA e (la madre ha riferito che il padre vede i figli 2 sere a settimana a cena,
R_ mentre il padre ha riferito che vede CA e sempre 3 sere a settimana a cena e che
R_ R_ spesso si ferma a pranzo o a dormire da lui, considerata la vicinanza dell'abitazione alla scuola da lui frequentata); considerate, infine, le concrete eIGenze di CA e che non hanno subito variazioni
R_ IGnificative rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale (CA continua a frequentare la facoltà di ingegneria al Politecnico di Milano con una retta annua pari a circa euro 4.000,00 e CA continua a frequentare la scuola superiore St. Louis di Milano con una retta annua pari a circa 20.000,00 euro), il Collegio ritiene congruo ed equo confermare la determinazione del contributo al mantenimento dei figli CA e così come già disposta con ordinanza presidenziale del 30.6.2023. Quindi, deve
R_ essere confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CA e ,
R_ maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 6.000,00 (euro 3.000,00 per ciascun figlio) comprensiva del contributo abitativo, oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano.
CP_ ssegno di mantenimento in favore del coniuge.
Con l'ordinanza presidenziale del 30 giugno 2023 sopra riportata il contributo al mantenimento della moglie è stato quantificato in euro 3.000,00 al mese.
La ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un contributo al mantenimento da porsi a carico del ricorrente, quantificato in euro 3.000,00.
Il convenuto, invece, in sede di precisazione delle conclusioni, ha domandato di revocare l'assegno di mantenimento in favore della moglie posto a proprio carico in sede di ordinanza presidenziale.
Osserva il Collegio che, come noto, a mente dell'art. 156 c.c., il coniuge cui non sia addebitabile la separazione che sia sprovvisto di adeguati redditi propri - da intendersi come redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio – può chiedere ed ottenere di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario per il suo mantenimento, nel limite quantitativo determinato dal Tribunale avuto riguardo ai redditi dell'obbligato e alle altre circostanze rilevanti.
Questo Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice di riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore debba essere accolta, considerata la notevole disparità reddituale tra le parti (il reddito mensile del convenuto è pari a 9 volte superiore rispetto a quello di parte attrice) e posto che è indubbio che lo stesso ha sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento integrale dell'intero nucleo IAre, al quale ha potuto garantire un tenore di vita elevatissimo.
Pertanto, in considerazione delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti così come sopra esposte, dell'elevatissimo tenore di vita pacificamente goduto dalla IA nel corso della lunga convivenza matrimoniale desumibile dagli altissimi redditi prodotti dal marito, dall'ingentissimo patrimonio mobiliare di cui lo stesso è titolare e dal fatto che i figli hanno sempre frequentato scuole private e la IA ha sempre goduto dell'aiuto di colf/baby sitter a tempo pieno e dal 2010 ha vissuto in una casa a tre piani in centro a Milano, rilevato, altresì, che comunque la moglie è allo stato attuale titolare di un patrimonio immobiliare da cui ricava un reddito mensile pari a circa euro 3.200,00 e nel 2023 ha prodotto redditi da lavoro pari a 5.917,16 euro mensili, il Collegio ritiene equo e congruo confermare l'assegno di mantenimento quantificato in fase presidenziale in euro 3.000,00, ciò con decorrenza dalla domanda, mensilità di ottobre 2022.
Sulle spese di lite.
Le spese relative al procedimento, quantificate come da dispositivo, devono essere compensate per la quota di 2/3, attesa la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello status, il sostanziale accordo tra le parti relativo all'assegnazione della casa familiare e la reciproca soccombenza con riguardo al mantenimento dei figli e CA;
la restante quota di 1/3 deve, invece, essere posta R_
a carico del resistente, in considerazione della sua soccombenza rispetto alla domanda di revoca del contributo al mantenimento in favore della moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.40324/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Assegna la casa familiare sita in Milano, via Marcona, n. 35, alla ricorrente;
2. Conferma a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, CA Controparte_1
e , maggiorenni economicamente non indipendenti, con decorrenza da ottobre 2022, nella R_ misura di euro 6.000,00 mensili (€ 3.000,00 per figlio) comprensiva del contributo abitativo, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT
(prima rivalutazione ottobre 2023), oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al
70% delle restanti spese straordinarie individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
3. Conferma a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della stessa, con decorrenza da ottobre 2022, della somma mensile di € 3.000,00;
4. Dispone che le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge, siano poste per 1/3 a carico del resistente e per 2/3 compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Milano il 12 febbraio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato