Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1882
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Sentenza 5 marzo 2025

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Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, ha pronunciato sentenza in una causa di separazione giudiziale promossa dalla moglie nei confronti del marito. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, il mantenimento per sé e per i figli, nonché la ripartizione delle spese straordinarie. Nello specifico, ha richiesto un assegno mensile di € 3.000,00 per il proprio mantenimento, € 4.000,00 mensili per ciascuno dei due figli (per un totale di € 8.000,00) e il 100% delle spese straordinarie. Ha altresì formulato istanze istruttorie volte a dimostrare le abitudini di vita e le spese sostenute durante il matrimonio, inclusa la produzione di documenti relativi a conti correnti, carte di credito, spese familiari, attività dei figli e viaggi. La parte convenuta, pur non opponendosi alla separazione e all'affido condiviso, ha chiesto il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale e ha proposto un contributo al mantenimento dei figli non superiore a € 4.000,00 mensili complessivi e la suddivisione delle spese straordinarie al 50%. Ha inoltre richiesto di accertare che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento per la moglie, eccependo la mancanza dei requisiti di legge. Anche il convenuto ha avanzato istanze istruttorie, sia per prova contraria che per l'esibizione di documenti da parte della ricorrente, al fine di dimostrare la sua capacità economica e la gestione dei beni.

Il Tribunale, dopo aver confermato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale precedente, ha deciso di assegnare la casa coniugale alla madre, convivente con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, accogliendo la richiesta della ricorrente e non trovando opposizione in merito da parte del convenuto. Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non autosufficienti, il Collegio ha confermato l'importo di € 6.000,00 mensili complessivi (€ 3.000,00 per ciascuno), comprensivo del contributo abitativo, da versarsi alla madre entro il quinto giorno di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica e mediche e al 70% delle restanti spese straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Milano. Riguardo al mantenimento della moglie, il Tribunale ha ritenuto equo e congruo confermare l'assegno di € 3.000,00 mensili, con decorrenza da ottobre 2022, considerando la notevole disparità reddituale tra le parti e l'elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio. Le spese di lite sono state compensate per 2/3, data la natura necessaria del giudizio e il sostanziale accordo su alcuni punti, mentre la restante quota di 1/3 è stata posta a carico del resistente per la sua soccombenza sulla domanda di revoca del mantenimento coniugale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1882
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 1882
    Data del deposito : 5 marzo 2025

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