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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 124/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, e , eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
rappresentate e difese dall'Avv.to CASAREALE ANNA Per_1
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti MAROZZI ANGELO, NERO NICOLA
e MAROZZI GIANLUCA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità integrativa del Tfr disciplinata da accordo aziendale del 2011 da esonero per inidoneità allo svolgimento delle mansioni.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, eredi di
, rappresentando che il de cuius in vita era stato alle Persona_1 dipendenze della società resistente dal 1975 al 2015 con qualifica di
Coordinatore Ferroviario, appartenente al personale viaggiante e di dirigenza di movimento di stazione, e che questi aveva optato per l'esonero dal servizio per inidoneità fisica con nota inviata alla società resistente in data 25.05.2015; affermando il diritto del de cuius alla fruizione dell'indennità integrativa del Tfr disciplinata dall'accordo del
22.08.2011 richiamato ricorrendone tutti i presupposti, agivano in giudizio per il riconoscimento dell'indennità pretesa e per la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di €
13.215,51 per come calcolata oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la società resistente per rappresentare che l'eventuale costituzione del diritto all'indennità integrativa del Tfr pretesa in ricorso era subordinata all'esercizio dell'opzione per l'esonero dal servizio quale condizione necessaria mancante nel caso di specie per omessa prova dell'invio di una formale richiesta, ed in ogni caso per dedurre l'infondatezza delle pretese, attesa la natura programmatica dell'accordo aziendale invocato. Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
A ben vedere, infatti, dall'inequivoca portata delle disposizioni convenzionali invocate dalle parti ricorrenti a sostegno delle domande avanzate emerge chiaramente che la costituzione del diritto all'indennità aggiuntiva del Tfr sia subordinata all'esercizio dell'opzione per l'esonero per inidoneità fisica da parte del personale
… appartenente al comparto viaggiante ed a quello della dirigenza
Pag. 2 di 6 movimento delle stazioni, in possesso di anzianità di servizio minima di 25 anni …1.
Le parti ricorrenti hanno sostenuto in ricorso che il de cuius in vita avrebbe esercitato l'opzione per l'esonero dal servizio per inidoneità fisica per la costituzione del diritto all'indennità aggiuntiva in esame inviando alla parte resistente una nota del 25.05.2015.
Ebbene, detta nota non è stata mai prodotta in questo giudizio.
Non solo, la parte resistente ha contestato che il dipendente in vita abbia mai esercitato l'opzione per l'esonero dal servizio per inidoneità fisica.
In concreto, in questo giudizio, è rimasta controversa una circostanza dirimente: l'esercizio dell'opzione per l'esonero dal servizio per inidoneità fisica da parte del dipendente in vita quale Persona_1 condizione necessaria per la costituzione del diritto all'indennità aggiuntiva contesa.
A bene vedere, infatti, le parti ricorrenti hanno prodotto esclusivamente una missiva della società resistente indirizzata all' CP_2
e per conoscenza al lavoratore, con la quale è stato comunicato l'esonero dal servizio del lavoratore per invalidità specifica disposto direttamente dall'azienda.
Nella missiva, infatti, è dato leggere quanto segue: “si comunica che quest'azienda ha disposto l'esonero…”2.
Pertanto, in mancanza di prova certa che il lavoratore dipendente in vita abbia effettivamente esercitato l'opzione di cui si discute, deve ritenersi che l'esonero per inidoneità fisica definitiva alle mansioni sia 1 Cfr. pag. 5 dell'accordo aziendale prodotto dalla parte ricorrente.
Pag. 3 di 6 stato disposto dall'azienda in ossequio a quanto disposto dall'art. 27, lett. b) del R.D. n. 148/1931 che si riporta:
< Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo,
l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:
a) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;
c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;
d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile
a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;
e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45 n. 7 del presente regolamento, in seguito
a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formula equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.
Pag. 4 di 6 Nei casi di cui alla lettera b) , l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29.
Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) l'esonero è invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera c) . Il parere del Consiglio di disciplina è reso in seguito
a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.
Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, è corrisposta l'indennità di buonuscita di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 26.
Tale indennità spetta parimenti in caso di morte dell'agente, alle norme indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione.>>.
A ciò si aggiunga che i precedenti di questo Tribunale richiamati dalle parti ricorrenti risultano inconferenti, se si considera che in quei giudizi non vi era alcuna contestazione tra le parti dell'invio da parte dei lavoratori di una espressa richiesta indirizzata alla società resistente contenente l'esercizio dell'opzione di cui si discute.
Tanto è dato inferire da quanto statuito alla pag. 5, secondo periodo, di entrambe le sentenze prodotte dalle parti ricorrenti in cui è affermato che “nella specie, è incontestato, che il ricorrente … avesse fatto richiesta di esonero dal servizio in ragione della sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica…”.
Tanto conforta il rigetto del promosso ricorso.
Pag. 5 di 6 Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in ricorso dalle parti ricorrenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,13/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. n. 1) in all.ti parti ricorrenti.
Sezione Lavoro
N.R.G. 124/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, e , eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
rappresentate e difese dall'Avv.to CASAREALE ANNA Per_1
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti MAROZZI ANGELO, NERO NICOLA
e MAROZZI GIANLUCA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità integrativa del Tfr disciplinata da accordo aziendale del 2011 da esonero per inidoneità allo svolgimento delle mansioni.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.02.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, eredi di
, rappresentando che il de cuius in vita era stato alle Persona_1 dipendenze della società resistente dal 1975 al 2015 con qualifica di
Coordinatore Ferroviario, appartenente al personale viaggiante e di dirigenza di movimento di stazione, e che questi aveva optato per l'esonero dal servizio per inidoneità fisica con nota inviata alla società resistente in data 25.05.2015; affermando il diritto del de cuius alla fruizione dell'indennità integrativa del Tfr disciplinata dall'accordo del
22.08.2011 richiamato ricorrendone tutti i presupposti, agivano in giudizio per il riconoscimento dell'indennità pretesa e per la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di €
13.215,51 per come calcolata oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la società resistente per rappresentare che l'eventuale costituzione del diritto all'indennità integrativa del Tfr pretesa in ricorso era subordinata all'esercizio dell'opzione per l'esonero dal servizio quale condizione necessaria mancante nel caso di specie per omessa prova dell'invio di una formale richiesta, ed in ogni caso per dedurre l'infondatezza delle pretese, attesa la natura programmatica dell'accordo aziendale invocato. Domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse, vinte le spese di giudizio. Produceva documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
A ben vedere, infatti, dall'inequivoca portata delle disposizioni convenzionali invocate dalle parti ricorrenti a sostegno delle domande avanzate emerge chiaramente che la costituzione del diritto all'indennità aggiuntiva del Tfr sia subordinata all'esercizio dell'opzione per l'esonero per inidoneità fisica da parte del personale
… appartenente al comparto viaggiante ed a quello della dirigenza
Pag. 2 di 6 movimento delle stazioni, in possesso di anzianità di servizio minima di 25 anni …1.
Le parti ricorrenti hanno sostenuto in ricorso che il de cuius in vita avrebbe esercitato l'opzione per l'esonero dal servizio per inidoneità fisica per la costituzione del diritto all'indennità aggiuntiva in esame inviando alla parte resistente una nota del 25.05.2015.
Ebbene, detta nota non è stata mai prodotta in questo giudizio.
Non solo, la parte resistente ha contestato che il dipendente in vita abbia mai esercitato l'opzione per l'esonero dal servizio per inidoneità fisica.
In concreto, in questo giudizio, è rimasta controversa una circostanza dirimente: l'esercizio dell'opzione per l'esonero dal servizio per inidoneità fisica da parte del dipendente in vita quale Persona_1 condizione necessaria per la costituzione del diritto all'indennità aggiuntiva contesa.
A bene vedere, infatti, le parti ricorrenti hanno prodotto esclusivamente una missiva della società resistente indirizzata all' CP_2
e per conoscenza al lavoratore, con la quale è stato comunicato l'esonero dal servizio del lavoratore per invalidità specifica disposto direttamente dall'azienda.
Nella missiva, infatti, è dato leggere quanto segue: “si comunica che quest'azienda ha disposto l'esonero…”2.
Pertanto, in mancanza di prova certa che il lavoratore dipendente in vita abbia effettivamente esercitato l'opzione di cui si discute, deve ritenersi che l'esonero per inidoneità fisica definitiva alle mansioni sia 1 Cfr. pag. 5 dell'accordo aziendale prodotto dalla parte ricorrente.
Pag. 3 di 6 stato disposto dall'azienda in ossequio a quanto disposto dall'art. 27, lett. b) del R.D. n. 148/1931 che si riporta:
< Oltre ai casi di cui alle disposizioni speciali relative agli agenti in prova ed a quelli previsti nel precedente articolo,
l'azienda può far luogo all'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili:
a) per raggiungimento dei limiti di età di 55 anni per gli agenti addetti ai servizi attivi e di 60 anni per quelli addetti agli altri servizi, salvo il disposto dell'art. 12 del Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
b) per inabilità al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui è rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni, compatibili con le sue attitudini o condizioni, in posti disponibili;
c) per palese insufficienza nell'adempimento delle funzioni del proprio grado non imputabile a colpa dell'agente, quando questi non accetti il grado inferiore che gli può essere assegnato;
d) per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile
a colpa dell'agente nell'adempimento delle funzioni del proprio grado;
e) quando gli agenti prosciolti od assolti da imputazioni previste dall'art. 45 n. 7 del presente regolamento, in seguito
a verdetto negativo dei giurati, oppure con ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria per insufficienza di indizi, per non provata reità o con altra formula equipollente, non siano giudicati meritevoli della fiducia necessaria per essere conservati in servizio.
Pag. 4 di 6 Nei casi di cui alla lettera b) , l'esonero è disposto in seguito a giudizio medico, reso nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 29.
Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) l'esonero è invece disposto sentito il parere del Consiglio di disciplina di cui all'art. 54, al quale spetta pure di fare le proposte circa il grado inferiore, che può essere assegnato nei casi di cui alla lettera c) . Il parere del Consiglio di disciplina è reso in seguito
a rapporto dell'azienda e sentito personalmente l'agente interessato qualora questi ne faccia richiesta.
Agli agenti esonerati a norma del presente articolo prima che abbiano maturato il diritto a pensione, è corrisposta l'indennità di buonuscita di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 26.
Tale indennità spetta parimenti in caso di morte dell'agente, alle norme indicate agli articoli 15 e 16 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, qualora non abbiano diritto a pensione.>>.
A ciò si aggiunga che i precedenti di questo Tribunale richiamati dalle parti ricorrenti risultano inconferenti, se si considera che in quei giudizi non vi era alcuna contestazione tra le parti dell'invio da parte dei lavoratori di una espressa richiesta indirizzata alla società resistente contenente l'esercizio dell'opzione di cui si discute.
Tanto è dato inferire da quanto statuito alla pag. 5, secondo periodo, di entrambe le sentenze prodotte dalle parti ricorrenti in cui è affermato che “nella specie, è incontestato, che il ricorrente … avesse fatto richiesta di esonero dal servizio in ragione della sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica…”.
Tanto conforta il rigetto del promosso ricorso.
Pag. 5 di 6 Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate in ricorso dalle parti ricorrenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari,13/02/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. n. 1) in all.ti parti ricorrenti.