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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
Dott.ssa Federica Felaco Giudice est. all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA nella causa avente n. 5933/2024 R.G., pendente
TRA
SO. (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Fratelli De Mattia, 6, presso lo studio dell'avv. Aida Giannattasio, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Salerno, alla via Papio, 22, presso lo studio dell'avv. Marco De Martino, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
PARTE RECLAMATA
NONCHE'
Controparte_3
C.F. ),
[...] P.IVA_2
CONTUMACE Controparte_4
avente ad oggetto: reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione. OSSERVA Parte
§ 1. La società nella qualità di creditore pignorante, ha spiegato Controparte_1 reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione spiegata da avverso Controparte_2 la procedura esecutiva n.5027/2022 R.G.E. (riunita con le procedure nn. 5070/22 e
303/23 R.G.E.) promossa dalla prima con gli atti di pignoramento n.529123/2022 e n.
633152/2022, notificati per il recupero coattivo di crediti vantati dal a Controparte_5 titolo di sanzioni amministrative.
Più precisamente, investito delle plurime doglianze formulate dal debitore esecutato
(concernenti tanto l'an che il quomodo dell'esecuzione), il giudice del primo grado cautelare con ordinanza del 05/06/2024, sulla scorta del principio della “ragione più liquida”, ha disposto la sospensione della procedura assumendo come fondata la prospettata carenza di legittimazione, in capo a ad agire in via esecutiva a seguito della Parte_2 maturata scadenza del contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali siglato con il . Controparte_5
Con l'interposto gravame, la predetta società ha censurato tale statuizione evidenziando l'errore nel quale il giudicante sarebbe incorso nel disconoscere l'efficacia del contratto di affidamento (rep. N. 26016/2015) regolarmente concluso dal concessionario, all'esito di procedura evidenziale, con la stazione appaltante in data 02/12/2015 per il successivo quinquiennio: ciò in quanto, tale efficacia sarebbe stata fisiologicamente protratta dall'ente locale con le Determine del 14.09.20, del 28.10.20, del 25.03.21 e del 09.07.21 a firma del
Dirigente del Settore Ragioneria del oltre la naturale scadenza del contratto, in CP_5 dipendenza della sospensione dell'attività di pagamento e riscossione recata dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria dovute alla diffusione pandemica del Coronavirus.
Circa le doglianze assorbite, richiamando il contenuto delle difese svolte in seno al primo grado cautelare, il reclamante ha poi ribadito la regolarità della notifica tanto degli atti di pignoramento quanto degli atti ad essi presupposti e contestato, per tale via, l'infondatezza della prospettata prescrizione dei crediti asseritamente vantati, domandando infine l'accoglimento del gravame con integrale rigetto dell'istanza di sospensione.
Costituitosi nel presente giudizio, - eccepita preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso (avuto riguardo all'inosservanza del termine di proposizione previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c.) - ha contestato le avverse deduzioni e, reiterate le doglianze veicolate con l'originario ricorso in opposizione, ha chiesto il rigetto del reclamo con conferma del provvedimento di sospensione.
Espletati gli incombenti di rito e celebrata l'udienza cartolare del 05/02/2024, il Collegio ha riservato la decisione.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, anzitutto deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata da . Controparte_2
Come noto, l'art. 669 terdecies c.p.c. dispone che nel termine di quindici giorni decorrenti dalla pronuncia con la quale il G.E. ha concesso o negato il provvedimento cautelare, ovvero - si badi - dalla sua comunicazione o notificazione, sia esperibile il reclamo al
Collegio.
Il citato termine, previsto espressamente come perentorio, non tollera eccezioni e determina la decadenza dal diritto di azione sotteso alla sua previsione.
Orbene, nel caso in esame, parte reclamata - assumendo come dies a quo per il computo del predetto termine, la data di adozione del provvedimento impugnato (pacificamente licenziato il 5/06/24) - ha predicato la tardività del ricorso per reclamo, giacchè depositato in data 29/07/2024 (recte 26/07/2024), ovvero oltre dies ad quem (di quindici giorni) sopra indicato.
Nella riferita prospettazione, tuttavia, il ha omesso di considerare che, stando CP_2 alla documentazione in atti, il suddetto provvedimento è stato comunicato a SO. CP_1 solo in data 12/07/2024: la proposizione del presente ricorso, depositato per
[...]
l'iscrizione a ruolo come sopra, risulta pertanto tempestiva.
§ 3. Ciò posto e venendo al thema decidendum deve osservarsi quanto segue.
§ 3.1. Anzitutto, il Collegio ritiene di non condividere l'impugnata ordinanza quanto alla deducibilità/rilevabilità, in sede di opposizione all'esecuzione innanzi al giudice ordinario, della illegittimità dei provvedimenti (lato sensu riconducibili all'istituto della proroga) incidenti sulla (durata della) concessione del servizio di accertamento e riscossione affidato Pa dal alla società . odierna reclamante. Controparte_5 Controparte_1
A ben vedere, infatti, in via principale tale cognizione non può che investire il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 113, lett. c),
c.p.a. risolvendosi la “proroga” pur sempre in un affidamento diretto che costituisce espressione del potere autoritativo. Nel caso che occupa, non vi è prova che le Determine
Dirigenziali con le quali l'ente locale ha posticipato (in asserita carenza dei presupposti) la scadenza del contratto di concessione del servizio di riscossione affidato a Parte_2
siano state impugnate e/o annullate per “cattivo uso” di quel potere.
[...]
Ciò posto, non v'è chi non veda come l'inoppugnabilità del provvedimento (determinata dalla sua mancata contestazione nella sede naturale) osti ad una astratta riconsiderazione - in sede di opposizione all'esecuzione - dell'attività di riscossione espletata dal concessionario del servizio, sul presupposto della sua sopravvenuta carenza di legittimazione.
Né conferente appare il richiamo alla teorica della disapplicazione del provvedimento illegittimo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, abolitiva del contenzioso amministrativo.
Invero, a mente di tale previsione, il giudice ordinario è abilitato a considerare l'atto amministrativo viziato, tamquam non esset, quando lo stesso - pur concorrendo a delineare il perimetro della situazione oggetto della sua cognizione - si collochi sullo sfondo di questa.
In tale evenienza, la legittimità del provvedimento può essere sì, scrutinata dal G.O. ma in via meramente incidentale: invero, l'atto assume rilievo non già come causa della lesione del diritto del privato (circostanza che, fuori dalle ipotesi di carenza assoluta di potere, radicherebbe del resto la giurisdizione del G.A.), bensì quale mero antecedente causale, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi non come principale ma come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. sez III, 22.02.2002, n. 2588).
Al riguardo e senza pretesa di esaustività, non pare fuor luogo evidenziare come, esplicitando tale prerogativa, la Suprema Corte abbia affermato che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, (…) il giudice ordinario (al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (Cass. n. 22793 del 2014; Cass. S.U.
n. 116 del 2007; Cass. 6627 del 2003): nella specie l'atto amministrativo che istituisce, nel luogo della contestata infrazione, limiti alla circolazione degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 7 C.d.S., in quanto atto presupposto della violazione del divieto che integra la fattispecie normativa in forza della quale la condotta del privato è sanzionata” (cfr. ex multis Cass. Civ. sent. n. 12572/2023).
Tanto appare sufficiente per rilevare come del tutto impropriamente possa invocarsi tale potere nella fattispecie. Nella vicenda che occupa, infatti, il sindacato incidentale finirebbe per appuntarsi su di un atto (o una serie di atti) non inquadrabile neppure tra gli antecedenti tecnico-giuridici che si appartengono alla pretesa sanzionatoria azionata esecutivamente, costituendo l'attività provvedimentale espletata dall'ente creditore – funzionalmente tesa al prolungamento della scadenza naturale del contratto di concessione
- espressione di un potere incidente su di un piano, quello cioè dell'affidamento del servizio, del tutto esterno alla sfera privatistica del cittadino incisa dall'intervento coattivo del soggetto esercente l'attività di riscossione.
In altri termini, postulata l'inidoneità di siffatta manifestazione di potere (correlata alla latitudine del titolo concessorio) a spiegare effetti, pure indiretti, sulla controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto del cittadino a non subire l'espropriazione forzata fuori da certe garanzie ovvero per crediti prescritti, anche la disapplicazione amministrativa appare, al giudice dell'opposizione all'esecuzione, inevitabilmente preclusa.
§ 3.2. Tanto chiarito, stante il carattere devolutivo del reclamo, ai fini della richiesta sospensione, devono essere scrutinati i rilievi sollevati dall'originario opponente e nel presente giudizio espressamente reiterati.
In sintesi, essi si sostanziano nella asserita: 1) nullità, propria e derivata, dei pignoramenti opposti in ragione della inesistenza/invalidità rispettivamente delle notifiche degli atti esecutivi e degli atti prodromici ad essi sottesi;
2) inefficacia dei pignoramenti per omesso deposito della notifica al debitore e al terzo dell'avviso della relativa iscrizione a ruolo, in violazione dell'art.543 c.p.c.; 3) estinzione, in ogni caso, delle pretese creditorie in ragione del decorso del termine quinquennale di prescrizione normativamente previsto in materia di sanzioni amministrative.
Orbene, in via del tutto preliminare, giova precisare che non costituisce motivo di opposizione all'esecuzione la lamentata inefficacia del pignoramento (segnatamente,
n.529123/2022) ascrivibile al mancato deposito nel fascicolo telematico (n. 5027/22
R.G.E.), della copia della notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 543 c.p.c.
Va, infatti, osservato come il reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. costituisca un mezzo lato sensu di impugnazione teso a sollecitare una revisione della decisione assunta dal giudice
a quo unicamente in punto di sospensione dell'esecuzione, non anche delle misure – come quella relativa alla declaratoria di inefficacia del pignoramento – adottate dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di direzione e controllo della procedura. Nel merito, principiando in senso logicamente preliminare dai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. (concernenti la prescrizione del credito per omessa notifica delle ingiunzioni fiscali), deve intanto operarsi un distinguo tra i due opposti pignoramenti: invero, con riguardo all'atto di pignoramento n.633152/22 (oggetto del giudizio di opposizione iscritto al n.303/2023 riunito al 5027/2022), ai fini dell'accoglimento dell'istanza, appare assorbente la prognosi di fondatezza della censura relativa alla pretesa prescrizione del credito azionato. Invero, dal compendio documentale versato in atti, non è dato evincere il perfezionamento delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento n.0158870 del 21/10/2019 e n. 0040167 del 15/10/2020 asseritamente effettuate ai sensi dell'art.140 c.p.c. difettando la prova della ricevuta della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) presso la casa comunale.
Tanto segue all'applicazione del granitico principio secondo il quale “la notificazione di un atto eseguita ex art. 140 c.p.c. non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale notificatore non dia atto, espressamente e puntualmente, nella relata dell'invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita non potendo l'attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, sulla scorta di fotocopia di busta raccomandata restituita al mittente contenente il richiamo all'atto) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica in concreto adottata (tra le tante, Cassazione civile , sez. II , 18/03/2024 , n. 7159).
Sotto tale profilo, trova quindi conferma il segno della impugnata ordinanza di sospensione. Invero, avuto riguardo alle annualità di riferimento del credito (2012/2013) e alla mancata prova della notifica delle ingiunzioni sottese alle intimazioni di pagamento, deve ritenersi che alla data di notifica del pignoramento, eseguita a mezzo PEC il
08/11/2022, il termine breve di prescrizione normativamente previsto in tema di sanzioni amministrative fosse ampiamente elasso.
Diversamente è a dirsi per la pretesa sottesa all'atto di pignoramento n. 529123/2022
(oggetto del giudizio di opposizione iscritto al n.5070/2022 riunito al n.5027/2022). Ciò in quanto le ingiunzioni fiscali ad esso presupposte risultano regolarmente notificate nel corso del 2018 presso la residenza del destinatario e consegnate a persona “addetta alla casa”, con invio della in tali ipotesi, infatti, ai fini del perfezionamento della Pt_3 notifica non è necessaria la produzione della ricevuta di spedizione della comunicazione ma è sufficiente che l'attestazione dell'adempimento, completa di tutti gli estremi, sia inserita dall'agente postale nell'avviso di ricevimento del plico.
Ciò posto, e limitatamente all'atto di pignoramento da ultimo menzionato, deve pure escludersi la fondatezza delle censure articolate dall'originario opponente ai sensi dell'art. 617, secondo comma, c.p.c. concernenti la pretesa inesistenza della notifica del pignoramento, sia per le modalità di esecuzione seguite dal concessionario che per gli indirizzi, di provenienza e destinazione, dallo stesso impiegati.
Invero, quanto alla asserita illegittimità della notifica diretta, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo P.E.C., dell'atto esecutivo a cura del concessionario è sufficiente evidenziare come tale prerogativa sia in termini positivi riconosciuta all'agente della riscossione dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973: tale disposizione (applicabile anche alle ipotesi in cui gli enti impositori si avvalgano delle procedure di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale e conseguente intimazione, affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo
(art.53 del D. Lgs. N. 446 del 1997) prevede espressamente che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme prescritte per legge… La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ... ... In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
Del pari, scarsamente persuasiva appare la tesi della nullità della notifica telematica eseguita dal concessionario utilizzando, per la trasmissione, un indirizzo di posta non risultante dai
Pubblici Registri e, per la ricezione, non già l'indirizzo personale del debitore bensì
l'indirizzo associato all'attività professionale dello stesso, pur per atti ad essa estranei.
Invero, sotto il primo profilo, il Collegio ricorda come, per consolidato indirizzo pretorio, la non inclusione dell'indirizzo selezionato dal mittente (nella specie,
e ) tra quelli Email_1 Email_2 risultanti dai Pubblici Registri, non incida di per sé sulla validità della notifica ovvero sull'operatività della presunzione di riferibilità dell'atto al soggetto notificante. Invero, ai fini della produzione dell'effetto viziante si richiede quanto meno che il debitore/opponente alleghi il pregiudizio sostanziale subito in conseguenza della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico risultante nel pubblico registro (Cass. n. 19677 del 17/07 2024, Cass. n.18461 del 05/07/2024, Cass. n.15979 del 18/05/2022); circostanza non ricorrente nel caso in esame.
Per ragioni sostanzialmente analoghe, neppure di invalidità può essere tacciata la notifica di un atto riferibile alla sfera personale sol perchè eseguita presso un indirizzo riconducibile alla attività professionale del destinatario (nella specie, . In Email_3 proposito, è opportuno segnalare che, con la recente ordinanza n. 1615 pubblicata il
22/1/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta ad affermare la validità della notifica alla
PEC di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei. Invero, combinando il contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito tra l'orientamento contrario alla possibilità di notifiche personali alla PEC professionale (Trib. Roma ord. 26/1/2019, Trib.
Asti 18/4/2021 n. 411, Trib. Bologna ord. 7/7/2021, Garante Privacy parere 22/7/2021,
Trib. Savona 29/6/2023 n. 468) e l'orientamento invece a ciò favorevole, in assenza di espressa previsione contraria (C.App. Torino 27/1/2016 n. 128, C.App. Milano
18/10/2022 n. 3302, C.App. Bari 10/9/2024 n. 1125) la Suprema Corte - in passato limitatasi incidenter tantum a ritenere valida la notifica alla PEC professionale dell'avvocato anche di atti inerenti ad incarichi non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore ma comunque correlati all'attività professionale svolta senza lesione, quindi, della sua riservatezza personale (Cass. 2/4/2024 n. 8685) - con l'ordinanza in esame si è pronunciata espressamente a favore delle notifiche personali alla PEC professionale. Ciò almeno con riguardo alle notifiche effettuate in data anteriore all'attivazione dell'INAD, consultabile dal 6/7/2023.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il reclamo deve essere parzialmente accolto con conseguente riforma dell'impugnata ordinanza di sospensione limitatamente all'esecuzione promossa con atto di pignoramento n. n.633152/2022.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art.92 c.p.c. per disporne la compensazione integrale, stante la soccombenza reciproca ravvisabile tra le parti.
Nulla sulle spese nei confronti del terzo pignorato, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA la contumacia di Controparte_6
[...]
[...] [...]
il reclamo e per l'effetto:
[...]
RIFORMA l'ordinanza resa dal G.E. il 05/06/2024 nei seguenti termini:
i) ACCOGLIE parzialmente l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da
, limitatamente ed esclusivamente per la parte concernente la Controparte_2 pretesa creditoria di cui all'atto di pignoramento n.633152/2022;
COMPENSA le spese di lite.
Salerno, così deciso nella camera di consiglio del 5/03/25
Il Presidente
dott.ssa Giuseppina Valiante
Il Giudice estensore dott.ssa Federica Felaco
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Giuseppina Valiante Presidente
Dott.ssa Alessia Pecoraro Giudice
Dott.ssa Federica Felaco Giudice est. all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA nella causa avente n. 5933/2024 R.G., pendente
TRA
SO. (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Fratelli De Mattia, 6, presso lo studio dell'avv. Aida Giannattasio, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Salerno, alla via Papio, 22, presso lo studio dell'avv. Marco De Martino, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
PARTE RECLAMATA
NONCHE'
Controparte_3
C.F. ),
[...] P.IVA_2
CONTUMACE Controparte_4
avente ad oggetto: reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione. OSSERVA Parte
§ 1. La società nella qualità di creditore pignorante, ha spiegato Controparte_1 reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione spiegata da avverso Controparte_2 la procedura esecutiva n.5027/2022 R.G.E. (riunita con le procedure nn. 5070/22 e
303/23 R.G.E.) promossa dalla prima con gli atti di pignoramento n.529123/2022 e n.
633152/2022, notificati per il recupero coattivo di crediti vantati dal a Controparte_5 titolo di sanzioni amministrative.
Più precisamente, investito delle plurime doglianze formulate dal debitore esecutato
(concernenti tanto l'an che il quomodo dell'esecuzione), il giudice del primo grado cautelare con ordinanza del 05/06/2024, sulla scorta del principio della “ragione più liquida”, ha disposto la sospensione della procedura assumendo come fondata la prospettata carenza di legittimazione, in capo a ad agire in via esecutiva a seguito della Parte_2 maturata scadenza del contratto di concessione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali siglato con il . Controparte_5
Con l'interposto gravame, la predetta società ha censurato tale statuizione evidenziando l'errore nel quale il giudicante sarebbe incorso nel disconoscere l'efficacia del contratto di affidamento (rep. N. 26016/2015) regolarmente concluso dal concessionario, all'esito di procedura evidenziale, con la stazione appaltante in data 02/12/2015 per il successivo quinquiennio: ciò in quanto, tale efficacia sarebbe stata fisiologicamente protratta dall'ente locale con le Determine del 14.09.20, del 28.10.20, del 25.03.21 e del 09.07.21 a firma del
Dirigente del Settore Ragioneria del oltre la naturale scadenza del contratto, in CP_5 dipendenza della sospensione dell'attività di pagamento e riscossione recata dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria dovute alla diffusione pandemica del Coronavirus.
Circa le doglianze assorbite, richiamando il contenuto delle difese svolte in seno al primo grado cautelare, il reclamante ha poi ribadito la regolarità della notifica tanto degli atti di pignoramento quanto degli atti ad essi presupposti e contestato, per tale via, l'infondatezza della prospettata prescrizione dei crediti asseritamente vantati, domandando infine l'accoglimento del gravame con integrale rigetto dell'istanza di sospensione.
Costituitosi nel presente giudizio, - eccepita preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso (avuto riguardo all'inosservanza del termine di proposizione previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c.) - ha contestato le avverse deduzioni e, reiterate le doglianze veicolate con l'originario ricorso in opposizione, ha chiesto il rigetto del reclamo con conferma del provvedimento di sospensione.
Espletati gli incombenti di rito e celebrata l'udienza cartolare del 05/02/2024, il Collegio ha riservato la decisione.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, anzitutto deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata da . Controparte_2
Come noto, l'art. 669 terdecies c.p.c. dispone che nel termine di quindici giorni decorrenti dalla pronuncia con la quale il G.E. ha concesso o negato il provvedimento cautelare, ovvero - si badi - dalla sua comunicazione o notificazione, sia esperibile il reclamo al
Collegio.
Il citato termine, previsto espressamente come perentorio, non tollera eccezioni e determina la decadenza dal diritto di azione sotteso alla sua previsione.
Orbene, nel caso in esame, parte reclamata - assumendo come dies a quo per il computo del predetto termine, la data di adozione del provvedimento impugnato (pacificamente licenziato il 5/06/24) - ha predicato la tardività del ricorso per reclamo, giacchè depositato in data 29/07/2024 (recte 26/07/2024), ovvero oltre dies ad quem (di quindici giorni) sopra indicato.
Nella riferita prospettazione, tuttavia, il ha omesso di considerare che, stando CP_2 alla documentazione in atti, il suddetto provvedimento è stato comunicato a SO. CP_1 solo in data 12/07/2024: la proposizione del presente ricorso, depositato per
[...]
l'iscrizione a ruolo come sopra, risulta pertanto tempestiva.
§ 3. Ciò posto e venendo al thema decidendum deve osservarsi quanto segue.
§ 3.1. Anzitutto, il Collegio ritiene di non condividere l'impugnata ordinanza quanto alla deducibilità/rilevabilità, in sede di opposizione all'esecuzione innanzi al giudice ordinario, della illegittimità dei provvedimenti (lato sensu riconducibili all'istituto della proroga) incidenti sulla (durata della) concessione del servizio di accertamento e riscossione affidato Pa dal alla società . odierna reclamante. Controparte_5 Controparte_1
A ben vedere, infatti, in via principale tale cognizione non può che investire il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 113, lett. c),
c.p.a. risolvendosi la “proroga” pur sempre in un affidamento diretto che costituisce espressione del potere autoritativo. Nel caso che occupa, non vi è prova che le Determine
Dirigenziali con le quali l'ente locale ha posticipato (in asserita carenza dei presupposti) la scadenza del contratto di concessione del servizio di riscossione affidato a Parte_2
siano state impugnate e/o annullate per “cattivo uso” di quel potere.
[...]
Ciò posto, non v'è chi non veda come l'inoppugnabilità del provvedimento (determinata dalla sua mancata contestazione nella sede naturale) osti ad una astratta riconsiderazione - in sede di opposizione all'esecuzione - dell'attività di riscossione espletata dal concessionario del servizio, sul presupposto della sua sopravvenuta carenza di legittimazione.
Né conferente appare il richiamo alla teorica della disapplicazione del provvedimento illegittimo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, abolitiva del contenzioso amministrativo.
Invero, a mente di tale previsione, il giudice ordinario è abilitato a considerare l'atto amministrativo viziato, tamquam non esset, quando lo stesso - pur concorrendo a delineare il perimetro della situazione oggetto della sua cognizione - si collochi sullo sfondo di questa.
In tale evenienza, la legittimità del provvedimento può essere sì, scrutinata dal G.O. ma in via meramente incidentale: invero, l'atto assume rilievo non già come causa della lesione del diritto del privato (circostanza che, fuori dalle ipotesi di carenza assoluta di potere, radicherebbe del resto la giurisdizione del G.A.), bensì quale mero antecedente causale, sicché la questione della sua legittimità viene a prospettarsi non come principale ma come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. sez III, 22.02.2002, n. 2588).
Al riguardo e senza pretesa di esaustività, non pare fuor luogo evidenziare come, esplicitando tale prerogativa, la Suprema Corte abbia affermato che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, (…) il giudice ordinario (al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria (Cass. n. 22793 del 2014; Cass. S.U.
n. 116 del 2007; Cass. 6627 del 2003): nella specie l'atto amministrativo che istituisce, nel luogo della contestata infrazione, limiti alla circolazione degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 7 C.d.S., in quanto atto presupposto della violazione del divieto che integra la fattispecie normativa in forza della quale la condotta del privato è sanzionata” (cfr. ex multis Cass. Civ. sent. n. 12572/2023).
Tanto appare sufficiente per rilevare come del tutto impropriamente possa invocarsi tale potere nella fattispecie. Nella vicenda che occupa, infatti, il sindacato incidentale finirebbe per appuntarsi su di un atto (o una serie di atti) non inquadrabile neppure tra gli antecedenti tecnico-giuridici che si appartengono alla pretesa sanzionatoria azionata esecutivamente, costituendo l'attività provvedimentale espletata dall'ente creditore – funzionalmente tesa al prolungamento della scadenza naturale del contratto di concessione
- espressione di un potere incidente su di un piano, quello cioè dell'affidamento del servizio, del tutto esterno alla sfera privatistica del cittadino incisa dall'intervento coattivo del soggetto esercente l'attività di riscossione.
In altri termini, postulata l'inidoneità di siffatta manifestazione di potere (correlata alla latitudine del titolo concessorio) a spiegare effetti, pure indiretti, sulla controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto del cittadino a non subire l'espropriazione forzata fuori da certe garanzie ovvero per crediti prescritti, anche la disapplicazione amministrativa appare, al giudice dell'opposizione all'esecuzione, inevitabilmente preclusa.
§ 3.2. Tanto chiarito, stante il carattere devolutivo del reclamo, ai fini della richiesta sospensione, devono essere scrutinati i rilievi sollevati dall'originario opponente e nel presente giudizio espressamente reiterati.
In sintesi, essi si sostanziano nella asserita: 1) nullità, propria e derivata, dei pignoramenti opposti in ragione della inesistenza/invalidità rispettivamente delle notifiche degli atti esecutivi e degli atti prodromici ad essi sottesi;
2) inefficacia dei pignoramenti per omesso deposito della notifica al debitore e al terzo dell'avviso della relativa iscrizione a ruolo, in violazione dell'art.543 c.p.c.; 3) estinzione, in ogni caso, delle pretese creditorie in ragione del decorso del termine quinquennale di prescrizione normativamente previsto in materia di sanzioni amministrative.
Orbene, in via del tutto preliminare, giova precisare che non costituisce motivo di opposizione all'esecuzione la lamentata inefficacia del pignoramento (segnatamente,
n.529123/2022) ascrivibile al mancato deposito nel fascicolo telematico (n. 5027/22
R.G.E.), della copia della notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 543 c.p.c.
Va, infatti, osservato come il reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. costituisca un mezzo lato sensu di impugnazione teso a sollecitare una revisione della decisione assunta dal giudice
a quo unicamente in punto di sospensione dell'esecuzione, non anche delle misure – come quella relativa alla declaratoria di inefficacia del pignoramento – adottate dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di direzione e controllo della procedura. Nel merito, principiando in senso logicamente preliminare dai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. (concernenti la prescrizione del credito per omessa notifica delle ingiunzioni fiscali), deve intanto operarsi un distinguo tra i due opposti pignoramenti: invero, con riguardo all'atto di pignoramento n.633152/22 (oggetto del giudizio di opposizione iscritto al n.303/2023 riunito al 5027/2022), ai fini dell'accoglimento dell'istanza, appare assorbente la prognosi di fondatezza della censura relativa alla pretesa prescrizione del credito azionato. Invero, dal compendio documentale versato in atti, non è dato evincere il perfezionamento delle notifiche delle ingiunzioni di pagamento n.0158870 del 21/10/2019 e n. 0040167 del 15/10/2020 asseritamente effettuate ai sensi dell'art.140 c.p.c. difettando la prova della ricevuta della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) presso la casa comunale.
Tanto segue all'applicazione del granitico principio secondo il quale “la notificazione di un atto eseguita ex art. 140 c.p.c. non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale notificatore non dia atto, espressamente e puntualmente, nella relata dell'invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita non potendo l'attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, sulla scorta di fotocopia di busta raccomandata restituita al mittente contenente il richiamo all'atto) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica in concreto adottata (tra le tante, Cassazione civile , sez. II , 18/03/2024 , n. 7159).
Sotto tale profilo, trova quindi conferma il segno della impugnata ordinanza di sospensione. Invero, avuto riguardo alle annualità di riferimento del credito (2012/2013) e alla mancata prova della notifica delle ingiunzioni sottese alle intimazioni di pagamento, deve ritenersi che alla data di notifica del pignoramento, eseguita a mezzo PEC il
08/11/2022, il termine breve di prescrizione normativamente previsto in tema di sanzioni amministrative fosse ampiamente elasso.
Diversamente è a dirsi per la pretesa sottesa all'atto di pignoramento n. 529123/2022
(oggetto del giudizio di opposizione iscritto al n.5070/2022 riunito al n.5027/2022). Ciò in quanto le ingiunzioni fiscali ad esso presupposte risultano regolarmente notificate nel corso del 2018 presso la residenza del destinatario e consegnate a persona “addetta alla casa”, con invio della in tali ipotesi, infatti, ai fini del perfezionamento della Pt_3 notifica non è necessaria la produzione della ricevuta di spedizione della comunicazione ma è sufficiente che l'attestazione dell'adempimento, completa di tutti gli estremi, sia inserita dall'agente postale nell'avviso di ricevimento del plico.
Ciò posto, e limitatamente all'atto di pignoramento da ultimo menzionato, deve pure escludersi la fondatezza delle censure articolate dall'originario opponente ai sensi dell'art. 617, secondo comma, c.p.c. concernenti la pretesa inesistenza della notifica del pignoramento, sia per le modalità di esecuzione seguite dal concessionario che per gli indirizzi, di provenienza e destinazione, dallo stesso impiegati.
Invero, quanto alla asserita illegittimità della notifica diretta, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo P.E.C., dell'atto esecutivo a cura del concessionario è sufficiente evidenziare come tale prerogativa sia in termini positivi riconosciuta all'agente della riscossione dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973: tale disposizione (applicabile anche alle ipotesi in cui gli enti impositori si avvalgano delle procedure di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale e conseguente intimazione, affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo
(art.53 del D. Lgs. N. 446 del 1997) prevede espressamente che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme prescritte per legge… La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ... ... In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600”.
Del pari, scarsamente persuasiva appare la tesi della nullità della notifica telematica eseguita dal concessionario utilizzando, per la trasmissione, un indirizzo di posta non risultante dai
Pubblici Registri e, per la ricezione, non già l'indirizzo personale del debitore bensì
l'indirizzo associato all'attività professionale dello stesso, pur per atti ad essa estranei.
Invero, sotto il primo profilo, il Collegio ricorda come, per consolidato indirizzo pretorio, la non inclusione dell'indirizzo selezionato dal mittente (nella specie,
e ) tra quelli Email_1 Email_2 risultanti dai Pubblici Registri, non incida di per sé sulla validità della notifica ovvero sull'operatività della presunzione di riferibilità dell'atto al soggetto notificante. Invero, ai fini della produzione dell'effetto viziante si richiede quanto meno che il debitore/opponente alleghi il pregiudizio sostanziale subito in conseguenza della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico risultante nel pubblico registro (Cass. n. 19677 del 17/07 2024, Cass. n.18461 del 05/07/2024, Cass. n.15979 del 18/05/2022); circostanza non ricorrente nel caso in esame.
Per ragioni sostanzialmente analoghe, neppure di invalidità può essere tacciata la notifica di un atto riferibile alla sfera personale sol perchè eseguita presso un indirizzo riconducibile alla attività professionale del destinatario (nella specie, . In Email_3 proposito, è opportuno segnalare che, con la recente ordinanza n. 1615 pubblicata il
22/1/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta ad affermare la validità della notifica alla
PEC di un'attività professionale anche per atti ad essa estranei. Invero, combinando il contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito tra l'orientamento contrario alla possibilità di notifiche personali alla PEC professionale (Trib. Roma ord. 26/1/2019, Trib.
Asti 18/4/2021 n. 411, Trib. Bologna ord. 7/7/2021, Garante Privacy parere 22/7/2021,
Trib. Savona 29/6/2023 n. 468) e l'orientamento invece a ciò favorevole, in assenza di espressa previsione contraria (C.App. Torino 27/1/2016 n. 128, C.App. Milano
18/10/2022 n. 3302, C.App. Bari 10/9/2024 n. 1125) la Suprema Corte - in passato limitatasi incidenter tantum a ritenere valida la notifica alla PEC professionale dell'avvocato anche di atti inerenti ad incarichi non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore ma comunque correlati all'attività professionale svolta senza lesione, quindi, della sua riservatezza personale (Cass. 2/4/2024 n. 8685) - con l'ordinanza in esame si è pronunciata espressamente a favore delle notifiche personali alla PEC professionale. Ciò almeno con riguardo alle notifiche effettuate in data anteriore all'attivazione dell'INAD, consultabile dal 6/7/2023.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il reclamo deve essere parzialmente accolto con conseguente riforma dell'impugnata ordinanza di sospensione limitatamente all'esecuzione promossa con atto di pignoramento n. n.633152/2022.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art.92 c.p.c. per disporne la compensazione integrale, stante la soccombenza reciproca ravvisabile tra le parti.
Nulla sulle spese nei confronti del terzo pignorato, non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA la contumacia di Controparte_6
[...]
[...] [...]
il reclamo e per l'effetto:
[...]
RIFORMA l'ordinanza resa dal G.E. il 05/06/2024 nei seguenti termini:
i) ACCOGLIE parzialmente l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata da
, limitatamente ed esclusivamente per la parte concernente la Controparte_2 pretesa creditoria di cui all'atto di pignoramento n.633152/2022;
COMPENSA le spese di lite.
Salerno, così deciso nella camera di consiglio del 5/03/25
Il Presidente
dott.ssa Giuseppina Valiante
Il Giudice estensore dott.ssa Federica Felaco